Autore: Andrea Marton

  • Art. 2623 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2623 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Falso in prospetto.

    In vigore dal 19/04/1942

    Soppresso da: Legge del 28/12/2005 n. 262 Articolo 34

    Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto

    profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione

    all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati

    regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte

    pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsita' e

    l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false

    informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i

    suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro cagionato un

    danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

    Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai

    destinatari del prospetto, la pena e' dalla reclusione da uno a tre anni. (1)

    (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 11 aprile

    2002, n. 61. V. anche l'art. 5 D.L.G. n. 61 del 2002.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2565 c.c.: Trasferimento della ditta.

    Art. 2565 c.c.: Trasferimento della ditta.

    Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.

    Trasferimento della ditta.

    In vigore dal 19/04/1942

    La ditta non puo' essere trasferita separatamente dall'azienda.

    Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa

    all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

    Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al

    successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2408 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2408 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Denunzia al collegio sindacale.

    In vigore dal 19/04/1942 al 29/04/2026

    Soppresso dal 29/04/2026 da: Decreto legislativo del 27/03/2026 n. 47 Articolo 9

    Ogni socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio

    sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione

    all'assemblea.

    Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del

    capitale sociale o un cinquantesimo nelle societa' che fanno ricorso al

    mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza

    ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali

    proposte all'assemblea; deve altresi', nelle ipotesi previste dal secondo

    comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto puo' prevedere

    per la denunzia percentuali minori di partecipazione. (1)

    (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 17 gennaio

    2003, n. 6.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2386 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2386 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Sostituzione degli amministratori.

    In vigore dal 19/04/1942 al 29/04/2026

    Soppresso dal 29/04/2026 da: Decreto legislativo del 27/03/2026 n. 47 Articolo 9

    Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori,

    gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio

    sindacale, purche' la maggioranza sia sempre costituita da amministratori

    nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica

    fino alla prossima assemblea.

    Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,

    quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla

    sostituzione dei mancanti.

    Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli

    amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con

    quelli in carica all'atto della loro nomina.

    Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della

    cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea

    per la nomina del nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli

    amministratori rimasti in carica; lo statuto puo' tuttavia prevedere

    l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

    Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,

    l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve

    essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo' compiere

    nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. (1)

    (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 17 gennaio

    2003, n. 6.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2221 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2221 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Fallimento e concordato preventivo.

    In vigore dal 19/04/1942

    Gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti in caso di insolvenza alle procedure del fallimento e del concordato preventivo salve le disposizioni delle leggi speciali.(1)

    ___________________

    (1) Il presente articolo si considera abrogato a partire dal 01/09/2021 come disposto dal

    D. legislativo 14 12/01/2019

    art. 384

    .

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2140 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2140 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Comunioni tacite familiari.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate

    dagli usi.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 205, legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2097 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2097 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Durata del contratto di lavoro.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non

    risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto.

    In quest'ultimo caso l'apposizione del termine e' priva di effetto, se e'

    fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo

    indeterminato.

    Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non

    risulta una contraria volonta' delle parti, il contratto si considera a

    tempo indeterminato.

    Salvo diversa disposizione delle norme corporative se il contratto di

    lavoro e' stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci

    se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro puo' recedere da esso

    trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione

    dell'articolo 2118.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 9, legge 18 aprile 1962, n. 230.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2092 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2092 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Sanzioni previste da leggi speciali.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in

    cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali

    prevedono particolari sanzioni a di lui carico.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2088 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2088 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Responsabilita' dell'imprenditore.

    In vigore dal 19/04/1942

    (L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi

    dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e risponde

    verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in

    conformita' della legge e delle norme corporative.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2081 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2081 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Norme equiparate al contratto collettivo.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo

    valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che

    disciplinano rapporti di lavoro.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2076 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2076 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Contratto collettivo annullabile.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che

    intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

    La domanda di annullamento e' proposta davanti la magistratura del lavoro

    dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

    La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi

    dalla pubblicazione del contratto collettivo.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2075 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2075 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria

    alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per

    effetto di variazioni nell'inquadramento, spetta ad altra associazione.

    Questa ha pero' facolta' di denunziare il contratto collettivo

    indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.