Autore: Andrea Marton

  • Articolo 301 Codice di Procedura Civile: Morte o impedimento del procuratore

    Articolo 301 Codice di Procedura Civile: Morte o impedimento del procuratore

    Art. 301 c.p.c. – Morte o impedimento del procuratore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

    In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.

    Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

  • Articolo 300 Codice di Procedura Civile: Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

    Articolo 300 Codice di Procedura Civile: Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

    Art. 300 c.p.c. – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

    Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.

    Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

    Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292 [1].

    La Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 13, L. 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009.

  • Articolo 299 Codice di Procedura Civile: Morte o perdita della capacità prima della costituzione

    Articolo 299 Codice di Procedura Civile: Morte o perdita della capacità prima della costituzione

    Art. 299 c.p.c. – Morte o perdita della capacità prima della costituzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’articolo 163 bis.

    Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

  • Articolo 298 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione

    Articolo 298 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione

    Art. 298 c.p.c. – Effetti della sospensione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

    La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.

  • Articolo 297 Codice di Procedura Civile: Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

    Articolo 297 Codice di Procedura Civile: Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

    Art. 297 c.p.c. – Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi [1] dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295 [2].

    Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

    L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

    Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Le parole «sei mesi» sono state sostituite con «tre mesi» dall’art. 46, comma 12, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 1970, n. 34, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

  • Articolo 296 Codice di Procedura Civile: Sospensione su istanza delle parti

    Articolo 296 Codice di Procedura Civile: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 296 c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

    Articolo così modificato dall’art. 26, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria

    Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria

    Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

    Articolo così sostituito dall’art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini

    Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini

    Art. 294 c.p.c. – Rimessione in termini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

    Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

    I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

    Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace

    Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace

    Art. 293 c.p.c. – Costituzione del contumace

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni [1].

    La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza.

    In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1r, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

  • Articolo 292 Codice di Procedura Civile: Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    Articolo 292 Codice di Procedura Civile: Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    Art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza [1].

    Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale.

    Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

    Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

    La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al titolo II del libro II del c.p.c.

    [1] La Corte costituzionale, sentenza 6 giugno 1989, n. 317, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, in relazione all’art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.