Autore: Andrea Marton

  • Art. 2074 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2074 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Efficacia dopo la scadenza.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il contratto collettivo, anche quando e' stato denunziato, continua a

    produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un

    nuovo regolamento collettivo.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2073 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2073 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Denunzia.

    In vigore dal 19/04/1942

    (La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della

    scadenza.

    Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese

    prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo

    contratto collettivo, ed e' rimasto infruttuoso l'esperimento di

    conciliazione previsto nell'articolo 412 del codice di procedura civile,

    puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove

    condizioni di lavoro.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2065 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2065 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Efficacia.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno

    efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita' nel ramo di

    produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.)(1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2064 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2064 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Formazione e pubblicazione.

    In vigore dal 19/04/1942

    (La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli

    accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 1837 c.c.: articolo abrogato

    Art. 1837 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Libretti in favore di minori.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il minore che ha compiuto diciotto anni puo' validamente effettuare

    depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l'opposizione

    del suo legale rappresentante.

    Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere

    nominativo.

    Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 11, legge 8 marzo 1975, n. 39.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 966 c.c.: articolo abrogato

    Art. 966 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Prelazione a favore del concedente.

    In vigore dal 19/04/1942

    (In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente e' preferito

    a parita' di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la

    proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve

    esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza

    della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della

    vendita, puo' riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo

    avente causa.

    Se i concedenti sono piu' e la prelazione non e' esercitata da tutti

    congiuntamente, essa puo' esercitarsi per la totalita' anche da uno solo, il

    quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, legge 18 dicembre 1970, n.

    1138.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 962 c.c.: articolo abrogato

    Art. 962 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Revisione del canone.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e

    successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una

    revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo

    gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina

    senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta di

    deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.

    La revisione non e' ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta

    almeno raddoppiato o ridotto a meta' rispetto al valore iniziale o a quello

    accertato nella precedente revisione.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 18, legge 22 luglio 1966, n. 607.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 848 c.c.: articolo abrogato

    Art. 848 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Sanzione dell'inosservanza.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere

    annullati dall'autorita' giudiziaria, su istanza del pubblico ministero.

    L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.)

    (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 5-bis, decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

    228, introdotto dall'art. 7, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 846 c.c.: articolo abrogato

    Art. 846 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Minima unita' colturale.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Nei trasferimenti di proprieta', nelle divisioni e nelle assegnazioni a

    qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o

    suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti

    reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non

    rispettino la minima unita' colturale.

    S'intende per minima unita' colturale la estensione di terreno necessaria

    e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di

    terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le

    regole della buona tecnica agraria.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 5-bis, decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

    228, introdotto dall'art. 7, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 811 c.c.: articolo abrogato

    Art. 811 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Disciplina corporativa.

    In vigore dal 19/04/1942

    Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 786 c.c.: articolo abrogato

    Art. 786 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Donazione a ente non riconosciuto.

    In vigore dal 19/04/1942

    La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se

    entro un anno non e' notificata al donante l'istanza per ottenere il

    riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo

    comma dell'articolo 782.

    Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del

    riconoscimento sono riservati al donatario.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 13, legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo

    sostituito dall'art. 1, legge 22 giugno 2000, n. 192 (Gazz. Uff. 12 luglio

    2000, n. 161), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua

    pubblicazione.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 600 c.c.: articolo abrogato

    Art. 600 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Enti non riconosciuti.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia,

    se entro un anno dal giorno in cui il testamento e' eseguibile non e' fatta

    l'istanza per ottenere il riconoscimento.

    Fino a quando l'ente non e' costituito possono essere promossi gli

    opportuni provvedimenti conservativi.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 13, legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo

    sostituito dall'art. 1, legge 22 giugno 2000, n. 192.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.