Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza [1].
Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.
Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
[1] Il comma si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili, secondo l’art. 26, comma 24, L. 18 giugno 2009, n. 69.
