Autore: Andrea Marton

  • Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza [1].

    Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.

    Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Il comma si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili, secondo l’art. 26, comma 24, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Art. 290 c.p.c. – Contumacia dell’attore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

  • Articolo 289 Codice di Procedura Civile: Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Articolo 289 Codice di Procedura Civile: Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Art. 289 c.p.c. – Integrazione dei provvedimenti istruttori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

    L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione

    Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione

    Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

    Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.

    Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

    Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.

  • Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione

    Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione

    Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello [1] e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2004, n. 335, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello».

  • Articolo 286 Codice di Procedura Civile: Notificazione nel caso d’interruzione

    Articolo 286 Codice di Procedura Civile: Notificazione nel caso d’interruzione

    Art. 286 c.p.c. – Notificazione nel caso d’interruzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

    Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

  • Articolo 285 Codice di Procedura Civile: Modo di notificazione della sentenza

    Articolo 285 Codice di Procedura Civile: Modo di notificazione della sentenza

    Art. 285 c.p.c. – Modo di notificazione della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 [1].

    [1] Le parole «primo e terzo comma» sono state soppresse dall’art. 46, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69,

  • Articolo 284 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 284 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 284 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 283 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    Articolo 283 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    Art. 283 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva, con o senza cauzione.

    Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza e’ revocabile con la sentenza che definisce il giudizio [1].

    Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1q, L. 28 dicembre 2005, n. 263.

    [1] Comma aggiunto dall’art. 27, L. 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dall’1 gennaio 2012.

  • Articolo 282 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Articolo 282 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Art. 282 c.p.c. – Esecuzione provvisoria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

    Articolo così sostituito dall’art. 33, L. 26 novembre 1990, n.353.