Autore: Andrea Marton

  • Art. 278 Codice di Procedura Civile: Condanna generica: Provvisionale

    Art. 278 Codice di Procedura Civile: Condanna generica: Provvisionale

    Art. 278 c.p.c. – Condanna generica – Provvisionale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

    In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 277 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sul merito

    Articolo 277 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sul merito

    Art. 277 c.p.c. – Pronuncia sul merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

    Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un’ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

  • Articolo 276 Codice di Procedura Civile: Deliberazione

    Articolo 276 Codice di Procedura Civile: Deliberazione

    Art. 276 c.p.c. – Deliberazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

    Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.

    La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente.

    Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

    Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice.

  • Articolo 275 Codice di Procedura Civile: Decisione del collegio

    Articolo 275 Codice di Procedura Civile: Decisione del collegio

    Art. 275 c.p.c. – Decisione del collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all’articolo 190.

    Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

    Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

    Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

    Articolo così sostituito dall’art. 32, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 274-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 274-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 274-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 274 Codice di Procedura Civile: Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

    Articolo 274 Codice di Procedura Civile: Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

    Art. 274 c.p.c. – Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione.

    Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

  • Articolo 273 Codice di Procedura Civile: Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

    Articolo 273 Codice di Procedura Civile: Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

    Art. 273 c.p.c. – Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione.

    Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

  • Articolo 272 Codice di Procedura Civile: Decisione delle questioni relative all’intervento

    Articolo 272 Codice di Procedura Civile: Decisione delle questioni relative all’intervento

    Art. 272 c.p.c. – Decisione delle questioni relative all’intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell’articolo 187 secondo comma.

  • Articolo 271 Codice di Procedura Civile: Costituzione del terzo chiamato

    Articolo 271 Codice di Procedura Civile: Costituzione del terzo chiamato

    Art. 271 c.p.c. – Costituzione del terzo chiamato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell’articolo 269.

    Articolo così sostituito dall’art. 30, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1997, n. 260, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l’applicazione dell’art. 167, secondo comma, del presente codice.

  • Articolo 270 Codice di Procedura Civile: Chiamata di un terzo per ordine del giudice

    Articolo 270 Codice di Procedura Civile: Chiamata di un terzo per ordine del giudice

    Art. 270 c.p.c. – Chiamata di un terzo per ordine del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’uopo egli fissa.

    Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.