Testo dell'articoloAbrogato
Art. 391 c.c. – Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 8 marzo 1975, n. 39. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore.
L’emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore.
Il giudice tutelare non può accordare l’emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potestà, salvo che concorrano gravissime ragioni
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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