Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Tecnici di radiologia e di laboratorio, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, ortottisti, educatori professionali, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari e assistenti sociali sono inquadrati nella stessa area degli infermieri, ma percepiscono un’indennità professionale diversa e di importo inferiore. Ecco che cosa cambia con l’ipotesi di CCNL 2025-2027, con i valori esatti delle tabelle contrattuali e l’elenco preciso dei profili destinatari.

L’incremento tabellare: 130,20 euro a regime

Tutti i profili sanitari, tecnici e della riabilitazione che richiedono la laurea sono inquadrati nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, la stessa degli infermieri. Ne consegue lo stesso incremento tabellare.

Tabella 1a — incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, in euro, da corrispondere per 13 mensilità.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Professionisti della salute e dei funzionari 50,50 101,10 130,20

Il nuovo stipendio tabellare annuo dell’area è di 25.524,93 euro dal 2025, 26.132,13 dal 2026 e 26.481,33 dal 2027, su dodici mensilità più la tredicesima.

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L’indennità tutela del malato: chi la prende e quanto

La differenza rispetto agli infermieri sta nell’indennità professionale. L’art. 42 incrementa dal 1° gennaio 2026 l’indennità tutela del malato e promozione della salute, corrisposta per dodici mensilità.

Tabella 4 — indennità tutela del malato e promozione della salute, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
Professionisti della salute e dei funzionari — profilo di Ostetrica 93,35 181,14
Professionisti della salute e dei funzionari (altri profili) 69,90 121,87
Assistenti 62,40 108,80
Operatori 58,50 102,01

La nota (2) della Tabella 4 elenca i destinatari della fascia da 121,87 euro:

  • ruolo sanitario, compresi i profili senior: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, dietista, igienista dentale, odontotecnico, ottico, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, massaggiatore non vedente, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, fisioterapista, educatore professionale, podologo, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario;
  • ruolo socio-sanitario: assistente sociale e assistente sociale senior.

Gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione. Le ostetriche hanno invece una fascia propria, più alta, pari a 181,14 euro mensili.

La somma a regime

Voce Importo Mensilità Totale annuo a regime
Incremento stipendio tabellare (Tabella 1a, dal 1.1.2027) 130,20 € 13 1.692,60 €
Incremento indennità tutela del malato (Tabella 4, dal 1.1.2026) 69,90 € 12 838,80 €
Totale 2.531,40 €
equivalente mensile su 12 mensilità 210,95 €

Come leggere questo conto. È la somma delle sole voci certe e uguali per tutti quelli con lo stesso inquadramento e lo stesso profilo: stipendio tabellare e indennità professionale. Non comprende il salario accessorio (turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità), che dipende dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa, né le indennità legate all’incarico. Le medie diffuse dall’ARAN comprendono invece anche quelle risorse: è la ragione della differenza.

Il valore — 210,95 euro mensili — è molto vicino alla media dei 209 euro comunicata dall’ARAN per il personale sanitario non infermieristico. La differenza rispetto agli infermieri, a parità di area, è interamente imputabile all’indennità professionale: 281,40 euro lordi l’anno.

I quattro nuovi profili del ruolo tecnico

L’art. 14 istituisce, nel ruolo tecnico della stessa area, quattro profili che prima non esistevano nel comparto:

  • Tecnologo alimentare (legge 59/1994): laurea in Scienze e tecnologie alimentari classe L-26, abilitazione e iscrizione all’albo. Si occupa di studio, sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti, ferme restando le competenze esclusive delle professioni sanitarie della prevenzione in materia di vigilanza e ispezione.
  • Specialista in Cybersecurity Risk: gestisce in modo continuativo i rischi di cybersicurezza di infrastrutture, sistemi e servizi ICT.
  • Mediatore culturale: laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale (L-12) o in discipline demoetnoantropologiche, psicologia, sociologia, scienze dell’educazione o pedagogia con conoscenza delle lingue.
  • Amministratore di sistema: laurea in Ingegneria dell’informazione (L-8) o in Scienze e tecnologie informatiche (L-31).

Sono inoltre integrati i profili di specialista della comunicazione istituzionale (competenze social e digitali) e di assistente informatico (reti e attacchi informatici). Il dettaglio completo è nella guida ai nuovi profili.

Le altre voci che possono aggiungersi

  • Indennità per particolari UO/Servizi (art. 43): 5,00 euro per giornata di presenza per il personale del ruolo tecnico assegnato a gruppi operatori, terapie intensive e sub-intensive, emergenza-urgenza, malattie infettive, nefrologia e dialisi, sanità penitenziaria, servizi per le dipendenze e assistenza domiciliare diretta.
  • Incarichi di funzione dal 1° gennaio 2027: per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari il valore annuo complessivo va da 1.000-3.500 euro per la complessità base a 9.501-13.500 euro per quella elevata. Per gli incarichi di professionista specialista serve il possesso dei requisiti dell’art. 6, comma 1, lettera c) della legge 43/2006 per il ruolo sanitario, oppure un master di primo livello attinente per i ruoli amministrativo, professionale e tecnico.
  • Prestazioni aggiuntive: restano disciplinate dall’art. 32 del CCNL 27 ottobre 2025 e sono oggetto di informazione sindacale semestrale sull’utilizzo delle risorse (art. 5, comma 5). Sul piano fiscale seguono il regime agevolato dedicato (la disciplina).

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Quanto aumenta lo stipendio di un fisioterapista o di un TSRM?

A regime dal 2027: 1.692,60 euro annui di incremento tabellare (130,20 euro per tredici mensilità) più 838,80 euro di incremento dell’indennità tutela del malato (69,90 euro per dodici mensilità), per un totale di 2.531,40 euro lordi l’anno, pari a 210,95 euro mensili su dodici mensilità.

Perché i tecnici sanitari prendono meno degli infermieri a parità di area?

Non per il tabellare, che è identico: l’incremento è di 130,20 euro mensili per entrambi. La differenza sta nell’indennità professionale. L’indennità di specificità infermieristica cresce di 93,35 euro mensili, l’indennità tutela del malato di 69,90 euro per i profili tecnici e della riabilitazione: 23,45 euro al mese di differenza, cioè 281,40 euro l’anno.

Gli assistenti sociali rientrano nell’indennità tutela del malato?

Sì. La nota (2) della Tabella 4 include espressamente, per il ruolo socio-sanitario, l’assistente sociale e l’assistente sociale senior fra i destinatari della fascia da 121,87 euro mensili dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.

I nuovi profili di cybersecurity e amministratore di sistema sono posti nuovi?

No: l’art. 14 istituisce i profili nel sistema di classificazione del comparto, cioè li rende disponibili. La creazione dei posti dipende dal piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna azienda ed ente e dalle relative procedure di reclutamento. L’istituzione del profilo è il presupposto, non l’esito.

Il collaboratore tecnico-professionale cambia nome?

Sì. L’art. 14, comma 3 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del contratto, il profilo di «collaboratore tecnico-professionale» assume la denominazione di Funzionario tecnico e quello di «collaboratore amministrativo-professionale» diventa Funzionario amministrativo. Nelle ARPA i due profili sono integrati con le competenze per le attività ispettive e le funzioni di controllo ambientale.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • Stessa area degli infermieri: tecnici sanitari, professionisti della riabilitazione e della prevenzione e assistenti sociali sono nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, con incremento tabellare a regime di 130,20 euro mensili per tredici mensilità.
  • Indennità diversa: non percepiscono la specificità infermieristica ma l’indennità tutela del malato e promozione della salute, che dal 1° gennaio 2026 sale di 69,90 euro mensili arrivando a 121,87 euro.
  • Somma a regime: 1.692,60 euro annui di tabellare più 838,80 euro di indennità, cioè 2.531,40 euro lordi l’anno, pari a 210,95 euro mensili su dodici mensilità.
  • Chi rientra: TSLB, TSRM, neurofisiopatologia, ortopedico, fisiopatologia cardiocircolatoria, audiometrista, audioprotesista, dietista, igienista dentale, odontotecnico, ottico, logopedista, ortottista, TNPEE, massaggiatore non vedente, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, fisioterapista, educatore professionale, podologo, TPALL, assistente sanitario, assistente sociale e assistente sociale senior.
  • Profili nuovi: l’ipotesi istituisce nel ruolo tecnico della stessa area i profili di tecnologo alimentare, specialista in cybersecurity risk, mediatore culturale e amministratore di sistema.

Domande frequenti

Quanto aumenta lo stipendio di un fisioterapista o di un TSRM?

A regime dal 2027: 1.692,60 euro annui di incremento tabellare (130,20 euro per tredici mensilità) più 838,80 euro di incremento dell’indennità tutela del malato (69,90 euro per dodici mensilità), per un totale di 2.531,40 euro lordi l’anno, pari a 210,95 euro mensili su dodici mensilità.

Perché i tecnici sanitari prendono meno degli infermieri a parità di area?

Non per il tabellare, che è identico: l’incremento è di 130,20 euro mensili per entrambi. La differenza sta nell’indennità professionale. L’indennità di specificità infermieristica cresce di 93,35 euro mensili, l’indennità tutela del malato di 69,90 euro per i profili tecnici e della riabilitazione: 23,45 euro al mese di differenza, cioè 281,40 euro l’anno.

Gli assistenti sociali rientrano nell’indennità tutela del malato?

Sì. La nota (2) della Tabella 4 include espressamente, per il ruolo socio-sanitario, l’assistente sociale e l’assistente sociale senior fra i destinatari della fascia da 121,87 euro mensili dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.

I nuovi profili di cybersecurity e amministratore di sistema sono posti nuovi?

No: l’art. 14 istituisce i profili nel sistema di classificazione del comparto, cioè li rende disponibili. La creazione dei posti dipende dal piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna azienda ed ente e dalle relative procedure di reclutamento. L’istituzione del profilo è il presupposto, non l’esito.

Il collaboratore tecnico-professionale cambia nome?

Sì. L’art. 14, comma 3 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del contratto, il profilo di «collaboratore tecnico-professionale» assume la denominazione di Funzionario tecnico e quello di «collaboratore amministrativo-professionale» diventa Funzionario amministrativo. Nelle ARPA i due profili sono integrati con le competenze per le attività ispettive e le funzioni di controllo ambientale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.