Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Da dove nasce la tassa piatta del 15%

Per incentivare medici e personale sanitario a coprire i turni extra legati all’abbattimento delle liste d’attesa, l’art. 7 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73 ha sostituito la tassazione ordinaria IRPEF sui compensi per le prestazioni aggiuntive con un’imposta sostitutiva del 15%, che assorbe anche le addizionali regionale e comunale. Il regime riguarda i compensi erogati dall’8 giugno 2024 in poi, con criterio di cassa.

La differenza rispetto alla tassazione ordinaria è significativa: per un dipendente sanitario con aliquota marginale del 35% (redditi 2025 tra 28.000 e 50.000 euro), la stessa somma lorda tassata al 15% lascia in tasca il 20% in più, oltre al risparmio sulle addizionali locali.

Esempio. Caia, infermiera del SSN, nel 2025 ha percepito 2.000 euro di compensi per prestazioni aggiuntive. L’azienda ha trattenuto 300 euro (15%). Con la tassazione ordinaria, alla sua aliquota marginale del 35%, l’IRPEF sarebbe stata di 700 euro, più circa 40 euro di addizionali: il risparmio effettivo supera i 400 euro.

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Chi rientra (e chi no)

Il regime si applica alla dirigenza medica e al personale sanitario del comparto dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i compensi delle prestazioni aggiuntive richieste dall’azienda. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 2/2025), l’applicazione è rigorosa: restano fuori i compensi erogati a personale delle strutture private accreditate cui non si applicano i contratti collettivi del comparto pubblico.

Dove trovi questi importi nella Certificazione Unica 2026

Le istruzioni ufficiali della CU 2026 dedicano punti specifici a questi regimi:

Attenzione a non confondersi: il punto 784 della CU 2026, che genera molti dubbi, non riguarda la sanità ma i redditi da lavoro sportivo dilettantistico (campi 781-785). Se cerchi quello, la guida giusta è quella sui compensi sportivi dilettantistici nel 730.

Cosa devi fare nel 730/2026: in pratica, niente

L’imposta sostitutiva è già stata applicata e versata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973. I compensi assoggettati al 15% (o al 5%) non concorrono al reddito complessivo IRPEF: non vanno ritassati nel 730, non alzano gli scaglioni degli altri redditi e non incidono sulle addizionali.

In sede di dichiarazione il CAF o il professionista si limita a leggere i punti 671-676 della CU: se la sostitutiva è stata operata correttamente non c’è nulla da liquidare. Il caso da segnalare è quello opposto: se per un errore il compenso è stato tassato in via ordinaria pur avendo i requisiti, conviene rivolgersi al datore di lavoro per la correzione della CU, perché il 730 recepisce ciò che la certificazione riporta.

Cosa cambia dal 2026

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha confermato l’impianto: il comma 361 interviene sulla sostitutiva del 15% per le prestazioni aggiuntive, mentre i commi 944-946 prorogano il 5% sugli straordinari degli infermieri. Gli effetti si vedranno nella CU 2027 e nel 730/2027; per la dichiarazione di quest’anno contano le regole 2025 descritte sopra.

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Domande frequenti

I compensi tassati al 15% fanno cumulo con lo stipendio ai fini IRPEF?

No. L’imposta sostitutiva esaurisce il prelievo: quei compensi non entrano nel reddito complessivo e non spingono gli altri redditi verso scaglioni più alti.

Devo indicare qualcosa nel quadro C del 730?

No, i compensi assoggettati a sostitutiva non transitano dal quadro C. Restano tracciati nei punti 671-676 della Certificazione Unica.

Il 15% vale anche per chi lavora in una clinica privata accreditata?

In linea generale no: la prassi dell’Agenzia (risposta n. 2/2025) esclude i compensi del personale delle strutture private accreditate cui non si applicano i contratti collettivi del comparto sanità pubblico.

Lo straordinario del medico è tassato al 5%?

No: il 5% riguarda specificamente il lavoro straordinario ex art. 47 CCNL comparto sanità erogato agli infermieri del SSN. Per i medici la misura agevolativa è la sostitutiva del 15% sulle prestazioni aggiuntive.

Guida divulgativa aggiornata alle istruzioni ufficiali della Certificazione Unica 2026 e alla normativa vigente (D.L. 73/2024, L. 207/2024, L. 199/2025). Per la propria posizione specifica è consigliabile confrontarsi con un CAF o un professionista abilitato.

Domande frequenti

Come sono tassate le prestazioni aggiuntive del personale sanitario nel 2025?

Con un'imposta sostitutiva del 15% (art. 7 D.L. 73/2024), applicata direttamente in busta paga dal datore di lavoro. Sostituisce IRPEF e addizionali.

Dove compaiono nella Certificazione Unica 2026?

Ai punti 671 (compensi) e 672 (imposta 15%); gli straordinari degli infermieri tassati al 5% sono ai punti 674 e 675.

Vanno dichiarate nel 730/2026?

No: l'imposta è già stata applicata dal sostituto e i compensi non concorrono al reddito complessivo IRPEF. Non c'è nulla da liquidare in dichiarazione.

Il punto 784 della CU riguarda la sanità?

No: i punti 781-785 della CU 2026 riguardano i redditi da lavoro sportivo dilettantistico, non le prestazioni sanitarie aggiuntive.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.