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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'imposta sostitutiva IRPEF e addizionali con aliquota del 5%, già prevista dall'art. 1, c. 354, della L. 207/2024, viene estesa ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate.
  • L'agevolazione copre il lavoro straordinario nelle strutture sanitarie e nelle RSA, comprese le strutture residenziali e socioassistenziali.
  • Il sostituto d'imposta applica la nuova disciplina sui compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo il principio di cassa allargata di cui all'art. 51, c. 1, secondo periodo, del TUIR (DPR 917/1986).
  • Comma 946: istituito presso il Ministero del lavoro un tavolo interistituzionale con il MEF per valutare la gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
  • Il tavolo opera senza oneri: nessun compenso, gettone, rimborso o emolumento per i partecipanti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 944-946 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: I commi 944, 945 e 946 entrano in vigore dal 01/01/2026. Il comma 944 estende l’imposta sostitutiva del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri ai compensi erogati dalle strutture sanitarie e socioassistenziali private accreditate. Il comma 945 fissa la decorrenza applicativa per il sostituto d’imposta ai compensi erogati dall’anno 2026, fatta salva la regola di cassa allargata di cui all’art. 51, c. 1, del TUIR. Il comma 946 istituisce il tavolo interistituzionale per i ceramisti senza oneri per la finanza pubblica.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È atteso l’aggiornamento della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sui codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari degli infermieri, in modo da estendere l’utilizzo del codice già previsto per il personale del SSN ai sostituti d’imposta privati accreditati. Non è richiesto un decreto attuativo formale per l’efficacia della norma, che opera ex lege dal 1° gennaio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. L’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all’ , si applica anchearticolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate. . La disposizione di cui al comma 944 è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati dall’anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall’ , di cuiarticolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi al .decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Una norma di settore: infermieri e ceramisti

I commi da 944 a 946 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) toccano materie di lavoro: il comma 944 estende l'agevolazione fiscale del 5% sul lavoro straordinario al personale infermieristico delle strutture private accreditate; il comma 945 ne fissa la decorrenza applicativa in capo al sostituto d'imposta; il comma 946 istituisce un tavolo interistituzionale per la valutazione della gravosità della professione dei ceramisti. Si tratta dunque di interventi di tipo settoriale, che entrano nella LB 2026 per esigenze di tutela di specifiche categorie professionali.

Comma 944 - L'estensione dell'imposta sostitutiva al 5% per gli infermieri

Il punto di partenza è l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025), che ha istituito una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, con aliquota pari al 5%, sui compensi per lavoro straordinario erogati al personale infermieristico dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La misura risponde alla cronica carenza di personale infermieristico nelle strutture pubbliche e mira a incentivare le ore extra rispetto all'orario contrattuale, riducendo significativamente l'incidenza fiscale rispetto alla tassazione ordinaria progressiva ai sensi dell'art. 11 del TUIR (DPR 917/1986).

Il comma 944 della LB 2026 estende l'agevolazione anche ai compensi per lavoro straordinario erogati: (1) al personale dipendente delle strutture sanitarie private (cliniche, case di cura, poliambulatori), purché accreditate; (2) al personale dipendente delle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali); (3) al personale dipendente delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, purché accreditate. Il presupposto soggettivo selettivo è l'attività di infermiere: anche se i compensi vanno al personale dipendente delle strutture indicate, beneficiari della disciplina sono gli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate. L'inclusione delle strutture private accreditate amplia significativamente il novero dei beneficiari: nel sistema sanitario italiano gran parte dei posti letto di lunga degenza, riabilitazione e ricovero per anziani non autosufficienti è gestita da enti privati convenzionati o accreditati con il SSN, e il personale infermieristico di tali strutture rappresenta una quota importante della forza lavoro sanitaria complessiva.

Sotto il profilo tecnico, l'agevolazione opera come imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, con aliquota fissa al 5% applicata in via secca sui compensi per lavoro straordinario. Per i compensi rientranti nell'imposta sostitutiva non si applica la disciplina ordinaria di tassazione progressiva di cui all'art. 11 del TUIR, né le addizionali comunali e regionali ex artt. 50 e 52 del D.Lgs. 446/1997 sul reddito di lavoro dipendente. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è il compenso lordo per lavoro straordinario, al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore che restano deducibili ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. e), del TUIR. Resta inteso che l'agevolazione è circoscritta agli straordinari: la retribuzione ordinaria del personale infermieristico continua a essere tassata progressivamente.

Comma 945 - Decorrenza temporale e regola di cassa allargata

Il comma 945 fissa la decorrenza applicativa della disciplina del comma 944. Il sostituto d'imposta (la struttura sanitaria privata accreditata) applica l'imposta sostitutiva del 5% ai compensi per lavoro straordinario erogati dall'anno 2026. La regola di decorrenza richiama espressamente l'eccezione dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), ossia il principio di cassa allargata: si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Di conseguenza, gli straordinari di dicembre 2025 corrisposti entro il 12 gennaio 2026 si considerano percepiti nel 2025 e seguono la disciplina previgente; gli straordinari di dicembre 2026 corrisposti entro il 12 gennaio 2027 si considerano percepiti nel 2026 e seguono la nuova disciplina del 5%.

Per il sostituto d'imposta, l'adempimento operativo passa attraverso un codice tributo specifico (che sarà istituito con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate) da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell'imposta sostitutiva, e attraverso l'aggiornamento delle CU (Certificazione Unica) 2027 per evidenziare separatamente i compensi assoggettati a tassazione sostitutiva al 5%.

Comma 946 - Il tavolo interistituzionale per i ceramisti

Il comma 946 ha natura procedurale e non incide direttamente sul trattamento fiscale o previdenziale di alcuna categoria. La norma istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. La valutazione sulla gravosità si inserisce nell'ambito della disciplina previdenziale dei lavoratori usuranti, oggi regolata dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, che consente l'accesso anticipato alla pensione (con sconti sui requisiti di età e contribuzione) per i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente faticose e pesanti, secondo la lista tassativa allegata al decreto.

Il tavolo opera senza oneri per la finanza pubblica: per la partecipazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (clausola standard di neutralità finanziaria). L'esito atteso del tavolo è un eventuale ampliamento della lista delle mansioni usuranti per includere i ceramisti, con conseguente accesso anticipato alla pensione in deroga ai requisiti generali della legge Fornero (L. 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del DL 6 dicembre 2011, n. 201).

Considerazioni di sintesi per il professionista

Il blocco 944-946 ha rilevanza pratica concentrata sul comma 944. Per i datori di lavoro privati accreditati che impiegano personale infermieristico, l'adempimento già nel primo trimestre 2026 sarà: (a) identificare nel libro unico del lavoro le ore di straordinario degli infermieri; (b) ricalcolare la trattenuta fiscale con applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% in luogo della tassazione ordinaria; (c) aggiornare il software paghe per gestire il nuovo codice tributo che sarà pubblicato dall'Agenzia delle Entrate; (d) verificare la corretta applicazione della regola di cassa allargata per gli straordinari di dicembre 2025 corrisposti entro il 12 gennaio 2026 (che restano fuori dall'agevolazione). Per gli infermieri dipendenti delle strutture private, il risparmio fiscale è significativo: un dipendente con aliquota marginale del 35% che effettui 200 ore di straordinario annue, retribuite a 18 euro/ora lorda, vedeva tassati gli straordinari a 1.260 euro di IRPEF (3.600 x 35%); con la nuova disciplina paga 180 euro (3.600 x 5%), con un risparmio netto di 1.080 euro l'anno. Quanto al comma 946, l'interesse del professionista si concentra sulla consulenza ai lavoratori del settore ceramica che vogliano monitorare l'eventuale inclusione nel novero dei lavoratori usuranti ai fini di un possibile accesso anticipato alla pensione.

Domande frequenti

Quali infermieri possono beneficiare dell'imposta sostitutiva al 5% sugli straordinari dal 2026?

Il comma 944 della LB 2026 estende ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate l'imposta sostitutiva del 5% già prevista dall'art. 1, c. 354, della L. 207/2024 per gli infermieri del SSN. L'estensione copre gli infermieri dipendenti di: (1) strutture sanitarie private accreditate (cliniche, case di cura, poliambulatori, ospedali privati convenzionati); (2) RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali); (3) altre strutture residenziali e socioassistenziali accreditate. Il presupposto soggettivo è il rapporto di lavoro dipendente con la struttura accreditata; l'oggetto sono solo i compensi per lavoro straordinario, mentre la retribuzione ordinaria continua a essere tassata progressivamente ai sensi dell'art. 11 del TUIR (DPR 917/1986).

Da quando si applica la nuova aliquota del 5% sugli straordinari degli infermieri?

Il comma 945 della LB 2026 stabilisce che il sostituto d'imposta (la struttura sanitaria privata accreditata) applica la nuova disciplina ai compensi per lavoro straordinario erogati dall'anno 2026. La norma richiama espressamente la regola di cassa allargata di cui all'art. 51, comma 1, secondo periodo, del TUIR: i compensi corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono si considerano percepiti nel periodo d'imposta precedente. In pratica, gli straordinari del mese di dicembre 2025 corrisposti entro il 12 gennaio 2026 si considerano percepiti nel 2025 e seguono la disciplina previgente, mentre gli straordinari di dicembre 2026 corrisposti entro il 12 gennaio 2027 si considerano percepiti nel 2026 e seguono la nuova disciplina del 5%.

Come si calcola il risparmio fiscale per un infermiere?

Il risparmio dipende dall'aliquota marginale ordinaria del dipendente. Un infermiere con aliquota marginale del 35% (reddito complessivo annuo lordo intorno ai 28.000-50.000 euro post-riforma IRPEF 2024) vedeva tassati gli straordinari secondo lo scaglione marginale ordinario. Con la nuova disciplina, gli straordinari sono assoggettati a imposta sostitutiva del 5% in luogo dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali (mediamente 1,5-2,5% complessivi). Su 3.600 euro lordi di straordinari annui, la tassazione precedente era di circa 1.350 euro (37,5% complessivo); la nuova tassazione è di 180 euro (5%): risparmio annuo netto di circa 1.170 euro. I contributi previdenziali a carico del lavoratore restano dovuti separatamente e deducibili ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. e), del TUIR.

Il tavolo per i ceramisti istituito dal comma 946 cosa può produrre concretamente?

Il comma 946 istituisce un tavolo interistituzionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del MEF, per valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Il tavolo non produce direttamente alcuna modifica normativa: può però istruire la base tecnica per un futuro intervento legislativo che includa la categoria nella lista dei lavoratori usuranti di cui al D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Tale inclusione consentirebbe l'accesso anticipato alla pensione, con sconti sui requisiti di età e contribuzione rispetto alla disciplina ordinaria della legge Fornero (L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011). La clausola di neutralità finanziaria (nessun compenso, gettone, rimborso) impone tempi e modalità sobrie di lavoro.

Cosa deve fare il sostituto d'imposta per gestire correttamente la nuova disciplina?

Il sostituto d'imposta deve: (1) identificare nel libro unico del lavoro le ore di straordinario degli infermieri e i relativi compensi; (2) ricalcolare la ritenuta fiscale con applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per straordinari, in luogo della trattenuta IRPEF ordinaria; (3) versare l'imposta sostitutiva con il codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle Entrate (in analogia con i codici tributo già in uso per l'imposta sostitutiva su premi di produttività ex art. 1, c. 182, L. 208/2015); (4) aggiornare la Certificazione Unica 2027 per evidenziare separatamente i compensi assoggettati alla nuova disciplina sostitutiva; (5) gestire correttamente la regola di cassa allargata ex art. 51, c. 1, del TUIR per gli straordinari corrisposti a cavallo d'anno. L'aggiornamento del software paghe è il presupposto operativo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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