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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 856: interpretazione autentica dell'esenzione IMU per le scuole paritarie enti non commerciali (art. 1, c. 759, lett. g, L. 160/2019) - l'attività didattica resta non commerciale se il corrispettivo medio per studente è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato dal MIM e dal MUR.
  • Comma 856: nessun rimborso delle somme già versate prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione.
  • Comma 857: riscrittura organica del servizio postale universale (D.Lgs. 261/1999), con esclusione della posta prioritaria dal servizio universale dal 1° maggio 2026 e affidamento a Poste Italiane fino al 31/12/2036.
  • Comma 857: sanzione pecuniaria amministrativa da 15.000 a 500.000 euro per violazione degli obblighi del servizio universale (nuovo art. 21, c. 1, D.Lgs. 261/1999).
  • Comma 858: soppressione del primo periodo dell'art. 1, c. 279, L. 190/2014, con prosecuzione transitoria del servizio postale universale da parte di Poste Italiane fino all'entrata in vigore del nuovo contratto di programma.
  • Comma 859: accisa sulla birra ridotta da 2,99 a 2,98 euro per ettolitro e grado-Plato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027; dal 1° gennaio 2028 ritorno a 2,99 euro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 856-859 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: Tutti i commi sono in vigore dal 01/01/2026. Il comma 856 ha natura di norma di interpretazione autentica e dispiega effetti retroattivi sui rapporti pendenti, fatto salvo il divieto di rimborso delle somme già versate. Il comma 857 (riforma servizio postale universale, modifica al D.Lgs. 261/1999) entra in vigore il 1° gennaio 2026 con efficacia operativa al 1° maggio 2026 per la nuova classificazione della posta prioritaria e per l’affidamento decennale a Poste Italiane fino al 31/12/2036. Il comma 858 incide sull’art. 1, c. 279, L. 190/2014 dalla stessa data. Il comma 859 riallinea le accise sulla birra (modifica all’art. 1, c. 986, L. 234/2021) con effetto dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. L’ , si interpreta, per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobiliarticolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui , di cui al , si intendono svolte conredditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito nonché dal Ministero dell’università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate. . Al , sono apportate le seguenti modificazioni:decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 a) all’articolo 1, comma 2: 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “punti di accesso”: ubicazioni fisiche comprendenti, tra l’altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale»; 2) alla lettera f-ter) le parole: «per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale» sono soppresse; b) all’articolo 3: 1) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria è esclusa dall’ambito del servizio universale ed è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 6»; 2) al comma 5, lettera c), al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e può includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto dell’efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali»; 3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Il recapito degli invii postali universali è effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall’autorità di regolamentazione»; c) l’articolo 3, comma 12, lettera b), l’articolo 7, comma 3-quinquies, e l’articolo 10 sono abrogati con effetto sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale; d) all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 6, comma 1-bis, le parole: «ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 10 del presente decreto» sono soppresse; e) all’articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l’erogazione di uno o più specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.»; f) all’articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: «

1. Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all’articolo 12, comma 4, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro»; g) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23.- (Norme transitorie) –

1. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, comma 11, il servizio universale postale è affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un’analisi effettuata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l’affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell’articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell’affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all’articolo 1, comma 274, lettera b), , è fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contrattodella legge 23 dicembre 2014, n. 190 al 31 dicembre 2031, e non può essere superiore alla durata dell’affidamento del servizio universale di cui al primo periodo». . Il primo periodo del , è soppresso. Nelle morecomma 279 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dell’entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste italiane S.p.A., nell’ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea. . Al , le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaiocomma 986 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».

Un blocco eterogeneo: scuole, poste e accise sulla birra

I commi da 856 a 859 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compongono un blocco molto eterogeneo, accomunato soltanto dalla collocazione in sequenza all'interno dell'articolo 1 e dalla decorrenza al 1° gennaio 2026. Il comma 856 ha natura tributaria (interpretazione autentica IMU per scuole paritarie); i commi 857 e 858 incidono in profondità sulla disciplina del servizio postale universale di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, riformulando in particolare gli articoli 1, 3, 5, 6, 12, 21 e 23 del decreto; il comma 859 modifica le accise sulla birra di cui all'art. 1, c. 986, della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Si tratta dunque di norme che, pur formalmente collocate fra i commi della parte tributaria della legge, intersecano materie distinte: tributi locali, servizi pubblici regolati e accise. Il commercialista incaricato di assistere enti del terzo settore, scuole paritarie, imprese del settore postale o birrifici dovrà selezionare con cura le previsioni applicabili al proprio cliente.

Comma 856 - Interpretazione autentica IMU scuole paritarie

Il comma 856 ha natura di norma di interpretazione autentica e si autodefinisce tale richiamando espressamente l'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che disciplina i criteri di emanazione delle norme tributarie interpretative. L'oggetto dell'interpretazione è l'art. 1, comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia la norma che prevede l'esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della L. 222/1985.

Il punto critico ricorrente nel contenzioso IMU degli ultimi quindici anni è stato proprio la nozione di modalità non commerciali nell'esercizio dell'attività didattica, in particolare per le scuole paritarie. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 24176/2020 e numerose successive) ha richiesto la verifica concreta della corrispondenza simbolica fra retta e costo, ammettendo l'esenzione solo dove il corrispettivo richiesto agli alunni sia significativamente inferiore al costo del servizio. La nuova norma cristallizza questa giurisprudenza con un criterio quantitativo oggettivo: l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) e dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR). Il riferimento al CMS è lo stesso parametro utilizzato per il finanziamento delle scuole paritarie ed è periodicamente pubblicato con decreto ministeriale: secondo le ultime rilevazioni si attesta intorno ai 7.000-8.000 euro per studente nella scuola primaria e 9.000-11.000 nelle secondarie di primo e secondo grado, con scostamenti per ordine e grado.

L'effetto della norma è duplice: per il futuro, l'ente non commerciale che gestisce una scuola paritaria sa di poter rivendicare l'esenzione IMU se è in grado di documentare che il proprio retta media (calcolata sul totale degli alunni iscritti e degli incassi a titolo di retta) è inferiore al CMS pubblicato; per il passato, la norma dispiega gli effetti retroattivi tipici delle leggi di interpretazione autentica e dovrebbe consentire la chiusura favorevole dei contenziosi pendenti dove l'ente sia in grado di provare il requisito. Il legislatore ha però previsto una clausola di chiusura: in ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate. Il contribuente che abbia già pagato l'IMU sugli immobili interessati non può chiedere il rimborso anche se il calcolo del CMS gli sarebbe stato favorevole. La previsione richiama lo schema delle norme di interpretazione autentica con effetti unilaterali (a vantaggio del solo erario in caso di norma sfavorevole, e con sterilizzazione del rimborso in caso di norma favorevole), già sperimentato dal legislatore tributario e oggetto di sindacato costituzionale.

Comma 857 - Riforma del servizio postale universale

Il comma 857 riscrive in modo organico la disciplina del servizio postale universale di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, decreto di recepimento delle direttive europee sui servizi postali. Le modifiche, articolate in sette lettere da a) a g), si concentrano su quattro nuclei tematici. Primo: la nozione di punto di accesso (art. 1, c. 2, lett. c) viene ridefinita come ubicazione fisica che comprende, oltre agli sportelli, anche le cassette postali messe a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale. Secondo: viene soppresso, all'art. 1, c. 2, lett. f-ter), il riferimento all'obiettivo del recapito entro il quarto giorno lavorativo, sostituito dal nuovo art. 3, comma 6-bis, che fissa il recapito al quinto giorno lavorativo successivo con obiettivi medi percentuali definiti dall'autorità di regolamentazione. Terzo: il nuovo art. 3, comma 4-bis del D.Lgs. 261/1999 esclude la posta prioritaria dall'ambito del servizio universale a decorrere dal 1° maggio 2026, assoggettandola al regime di autorizzazione di cui all'art. 6. Quarto: il nuovo art. 23 affida il servizio postale universale a Poste Italiane S.p.A. dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2036, con verifica quinquennale del Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base di un'analisi dell'AGCom; la durata del contratto di programma di cui all'art. 1, c. 274, lett. b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190 è fissata in cinque anni, con scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031.

Sotto il profilo sanzionatorio, il nuovo art. 21, c. 1, del D.Lgs. 261/1999 sostituisce il precedente impianto con una sanzione pecuniaria amministrativa da 15.000 a 500.000 euro per la violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi. La nuova formulazione dell'art. 12, c. 4, conferma in capo al fornitore del servizio universale la responsabilità per la corretta erogazione anche quando ci si avvale di terzi. Sotto il profilo regolatorio, dalla data di pubblicazione della legge sono abrogati con effetto immediato l'art. 3, c. 12, lett. b), l'art. 7, c. 3-quinquies e l'art. 10 (meccanismi di condivisione dei costi) del D.Lgs. 261/1999. L'impatto sui rapporti contrattuali in corso fra Poste Italiane e gli operatori postali alternativi sarà presumibilmente oggetto di interventi attuativi dell'AGCom.

Comma 858 - Disposizione transitoria sul contratto di programma

Il comma 858 sopprime il primo periodo dell'articolo 1, comma 279, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che disciplinava la durata del contratto di programma fra il Ministero (allora dello Sviluppo economico, oggi delle imprese e del made in Italy) e Poste Italiane S.p.A. Per il periodo transitorio fino all'entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio postale universale continua a essere assicurato da Poste Italiane S.p.A. nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e a contratto di programma vigente. La previsione è coerente con il nuovo articolo 23 del D.Lgs. 261/1999 introdotto dal comma 857, lett. g) e si limita a evitare ogni vuoto regolatorio nei mesi che separano la pubblicazione della LB 2026 dal 1° maggio 2026 (data di efficacia operativa del nuovo affidamento).

Comma 859 - Accise sulla birra: lieve riduzione biennale

Il comma 859 incide sull'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che fissava l'accisa sulla birra in 2,99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 1° gennaio 2024. La modifica introduce una stratificazione temporale: l'accisa di 2,99 euro/ettolitro/grado-Plato si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025; scende a 2,98 euro/ettolitro/grado-Plato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027; risale a 2,99 euro/ettolitro/grado-Plato dal 1° gennaio 2028. La riduzione è nominalmente modesta (0,01 euro su 2,99 = -0,33%) ma riveste valore segnaletico per il settore birrario, già oggetto di interventi specifici sui microbirrifici dal 2018. Sotto il profilo IVA, il regime applicativo resta invariato e l'accisa concorre comunque alla determinazione della base imponibile IVA della birra ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (TUIVA). Per i birrifici minori (produzione annua non superiore a 60.000 ettolitri) restano applicabili le aliquote ridotte previste dall'articolo 35, c. 3-bis del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995), in misura proporzionale all'aliquota base qui modificata.

Considerazioni di sintesi per il professionista

Il blocco 856-859 è un campionario delle materie meno tipicamente IRPEF-TUIR che pure trovano collocazione nella parte tributaria della LB 2026. Il commercialista che assiste enti del terzo settore o scuole paritarie dovrà attivarsi sul comma 856 per ricalcolare il rapporto retta media / CMS sui periodi d'imposta ancora suscettibili di rettifica IMU (annualità dal 2020 in avanti, attese le decadenze quinquennali). Andrà documentata, con bilanci e registri, sia la voce dei corrispettivi sia il numero degli iscritti; l'effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica consente di chiedere lo sgravio dei ruoli IMU pendenti e la chiusura favorevole dei contenziosi tributari in corso, ma non legittima rimborsi delle somme già versate. Gli operatori postali alternativi e i clienti business di Poste Italiane dovranno verificare, ai sensi del comma 857, l'impatto delle modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. 261/1999 sulle proprie operazioni di posta prioritaria a partire dal 1° maggio 2026. Infine, i birrifici e i distributori dovranno aggiornare i listini interni e le procedure di calcolo dell'accisa e dell'IVA già per le fatturazioni di gennaio 2026, ricordando che la lieve riduzione è transitoria e cesserà il 31 dicembre 2027.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio ente non commerciale gestisce scuola paritaria e contenzioso IMU

Tizio è legale rappresentante di una fondazione ente non commerciale che gestisce un istituto paritario con scuola primaria e scuola secondaria di primo grado a Milano. Nel 2025 il Comune ha notificato avvisi di accertamento IMU per le annualità 2020-2023 sostenendo che la retta annua (mediamente 4.800 euro per primaria e 5.400 euro per secondaria di primo grado) fosse incompatibile con la modalità non commerciale di gestione e che dunque non spettasse l'esenzione IMU prevista dall'art. 1, c. 759, lett. g) della L. 160/2019. La fondazione ha impugnato gli atti davanti alla Corte di giustizia tributaria.

Con il comma 856 della LB 2026 Tizio acquisisce un argomento risolutivo. Il CMS pubblicato dal MIM per gli anni 2020-2023 era pari a 7.080 euro per la primaria e a 8.940 euro per la secondaria di primo grado. La retta media percepita dalla fondazione (4.800 e 5.400 euro) era inferiore al CMS. Tizio deposita memoria integrativa producendo il decreto MIM annuale di pubblicazione del CMS e i bilanci della fondazione con dettaglio degli incassi a titolo di retta e del numero alunni iscritti. La Corte, alla prima udienza utile, applica retroattivamente il comma 856 quale norma di interpretazione autentica ex art. 1, c. 2 dello Statuto del contribuente e annulla gli avvisi. La fondazione non può, però, chiedere il rimborso dell'IMU 2018-2019 già versata spontaneamente: l'effetto utile si concretizza nell'annullamento del debito tributario pendente per circa 96.000 euro complessivi.

Caso pratico 2 - Caio birrificio artigianale e ricalcolo dell'accisa 2026

Caio gestisce un birrificio artigianale (SRL) con sede in Toscana e produzione annua di 45.000 ettolitri. Beneficia già dell'aliquota ridotta del 50% ai sensi dell'art. 35, c. 3-bis del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) in quanto la produzione è inferiore alla soglia dei 60.000 hl. Per il 2025 ha pagato un'accisa media di 1,495 euro/hl/Plato (50% di 2,99). Per il 2026, in forza del comma 859 della LB 2026, l'aliquota base scende a 2,98 euro/hl/Plato e l'aliquota effettiva di Caio diventa 1,49 euro/hl/Plato. Su una produzione 2026 di 45.000 hl di birra mediamente a 11 gradi-Plato, il risparmio nominale di accisa è pari a 45.000 x 11 x 0,005 = 2.475 euro. Caio aggiorna il listino interno, segnala al distributore principale che la riduzione si rifletterà sui prezzi di cessione (con effetto a catena sulla base imponibile IVA al 22% calcolata ai sensi dell'art. 13, c. 2 del DPR 633/1972) e calendarizza per il 31 dicembre 2027 la verifica del nuovo aumento al 2,99 euro/hl/Plato dal 1° gennaio 2028.

Domande frequenti

Gestisco una scuola paritaria ente non commerciale: come applico il nuovo criterio del CMS per l'IMU?

Il comma 856 della LB 2026 stabilisce che l'attività didattica svolta da enti non commerciali di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) del TUIR è considerata svolta con modalità non commerciali, e quindi esente da IMU ai sensi dell'art. 1, c. 759, lett. g), della L. 160/2019, quando il corrispettivo medio percepito per studente è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal MIM e dal MUR. In pratica, occorre prendere il totale delle rette percepite nell'anno e dividerlo per il numero medio di alunni iscritti, confrontando il risultato con il CMS di riferimento per l'ordine e grado dell'istituto. Trattandosi di norma di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1, c. 2 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), gli effetti si estendono anche ai periodi d'imposta passati ancora aperti, ma non è consentito il rimborso delle somme già versate.

Ho un contenzioso IMU pendente sulla scuola paritaria per gli anni 2020-2024: la norma mi aiuta?

Sì, ma con un limite importante. Trattandosi di interpretazione autentica, il comma 856 si applica anche ai rapporti tributari pendenti, quindi sia in fase amministrativa sia in fase contenziosa. Se nel giudizio in corso può documentare che la retta media annua per studente era inferiore al CMS pubblicato per il rispettivo ordine e grado, la commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) dovrà applicare la nuova norma anche retroattivamente. Il limite è nel divieto di rimborso delle somme già versate: se l'IMU 2020-2024 è stata già pagata in via spontanea o a seguito di avvisi di accertamento definitivi non impugnati, il rimborso non è ammesso. Il vantaggio si concretizza dunque sui ruoli pendenti, sugli avvisi di accertamento ancora impugnabili o sui giudizi tributari in corso non passati in giudicato.

Cosa cambia per i clienti business di Poste Italiane dal 1° maggio 2026?

Dal 1° maggio 2026 il comma 857, lettera b), n. 1) della LB 2026, introducendo il nuovo art. 3, comma 4-bis del D.Lgs. 261/1999, esclude la posta prioritaria dall'ambito del servizio universale. La posta prioritaria diventa un servizio sottoposto al regime di autorizzazione di cui all'art. 6 del medesimo decreto. In pratica, i clienti business che usano la posta prioritaria per comunicazioni con valore legale (raccomandate, atti) dovranno verificare il nuovo posizionamento tariffario e contrattuale del prodotto. Resta invece nel servizio universale la posta ordinaria, con il nuovo obiettivo di recapito al quinto giorno lavorativo (art. 3, c. 6-bis). L'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. è confermato fino al 31 dicembre 2036, con verifica quinquennale dell'AGCom (nuovo art. 23 del D.Lgs. 261/1999).

Sono un birrificio: come applico il nuovo importo di accisa di 2,98 euro dal 1° gennaio 2026?

Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 l'accisa sulla birra scende a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato (comma 859 della LB 2026, che modifica l'art. 1, c. 986, della L. 234/2021). Dal 1° gennaio 2028 si tornerà a 2,99 euro. In pratica, per ogni ettolitro di birra a 12 gradi-Plato l'accisa scende da 35,88 a 35,76 euro (riduzione di 0,12 euro/hl). Occorre aggiornare il sistema gestionale di calcolo dell'accisa e segnalare la variazione anche ai distributori, considerando che l'accisa concorre alla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13, c. 2, del DPR 633/1972. I microbirrifici con produzione annua fino a 60.000 ettolitri continuano a beneficiare dell'aliquota ridotta del 50% prevista dall'art. 35, c. 3-bis del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995): l'aliquota effettiva diventa quindi 1,49 euro/hl/Plato per il biennio 2026-2027.

Cosa succede al contratto di programma fra Stato e Poste Italiane?

Il comma 858 della LB 2026 sopprime il primo periodo dell'art. 1, c. 279, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che disciplinava la durata del precedente contratto di programma. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo contratto, il servizio postale universale continua a essere assicurato da Poste Italiane S.p.A. nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea. Coerentemente, il nuovo articolo 23 del D.Lgs. 261/1999 (introdotto dal comma 857, lett. g) fissa la durata del nuovo contratto di programma in cinque anni, con scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031 e con durata in ogni caso non superiore all'affidamento del servizio universale al 31 dicembre 2036.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.