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Che cos’è Fon.Ter
Fon.Ter è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito come associazione da Confesercenti insieme a CGIL, CISL e UIL. L’accordo istitutivo è stato firmato il 22 luglio 2002 e il fondo opera dal 2003 al servizio delle imprese del terziario e dei loro dipendenti. Per un quadro generale su cosa sono e come funzionano questi strumenti, si veda la guida sui fondi interprofessionali per la formazione finanziata.
Fon.Ter è l’omologo, sul versante Confesercenti, di quello che For.Te. rappresenta per l’area Confcommercio: entrambi finanziano formazione con lo stesso contributo obbligatorio, ma nascono da associazioni datoriali diverse e gestiscono avvisi e dotazioni in modo autonomo.
Chi può aderire e quali settori copre
Il fondo raccoglie in prevalenza piccole e medie imprese attive in commercio, turismo e servizi, ma la base associativa comprende anche manifattura, servizi alle imprese e alla persona, vigilanza privata e automotive. Non esiste alcun vincolo che leghi l’adesione a Fon.Ter all’iscrizione a Confesercenti: l’adesione a un fondo interprofessionale è un atto autonomo dell’azienda, comunicato direttamente all’INPS, indipendente dalla propria affiliazione associativa. Un negozio, un albergo o un pubblico esercizio possono quindi scegliere Fon.Ter anche senza essere iscritti a Confesercenti, così come possono scegliere For.Te. pur non essendo soci Confcommercio.
Come funziona l’adesione: il codice UniEmens FTUS
L’adesione non comporta alcun costo aggiuntivo per l’azienda: il contributo dello 0,30% sulle retribuzioni lorde dei dipendenti è già dovuto per legge (L. 845/1978) e viene semplicemente indirizzato dall’INPS a Fon.Ter anziché al Fondo di rotazione statale. La procedura si svolge così:
- l’impresa comunica l’adesione in qualunque momento dell’anno tramite il flusso UniEmens, indicando il codice FTUS nella sezione dedicata al fondo interprofessionale;
- va riportato anche il numero dei dipendenti soggetti al contributo dello 0,30%;
- una volta comunicata, l’adesione si rinnova tacitamente ogni anno, senza scadenze da rispettare, fino a un’eventuale revoca.
Non serve alcun modulo cartaceo né un intermediario dedicato: la maggior parte degli studi paghe gestisce la comunicazione contestualmente al flusso mensile ordinario.
Revoca e portabilità: cosa succede se si cambia fondo
La revoca è possibile in qualsiasi momento e si effettua sempre tramite UniEmens, inserendo il codice REVO (o REDI se in azienda sono presenti dirigenti) contestualmente al codice del nuovo fondo scelto.
Quando si passa da un fondo all’altro è possibile chiedere la cosiddetta portabilità, cioè il trasferimento del 70% di quanto versato nel fondo di provenienza, al netto dei prelievi di legge e di quanto già utilizzato per finanziare piani formativi. Attenzione però a un limite spesso trascurato: la portabilità delle risorse presuppone che l’impresa, in ciascuno dei tre anni precedenti, non rientri nella definizione di micro o piccola impresa secondo la Raccomandazione UE 2003/361/CE. Molte realtà del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi rientrano proprio in questa fascia dimensionale: per queste imprese, in pratica, cambiare fondo significa revocare l’adesione al vecchio fondo senza portare con sé il montante già accantonato. Le regole procedurali sui termini di invio della richiesta di portabilità sono state aggiornate dal Decreto Ministeriale n. 227 dell’11 maggio 2026, che fissa in 90 giorni dalla revoca il tempo utile per trasmettere la richiesta via PEC.
Come Fon.Ter finanzia la formazione: avvisi e Conto Formazione
Fon.Ter finanzia progetti formativi aziendali, pluriaziendali, settoriali, territoriali e individuali attraverso due canali principali.
- Avvisi pubblici: bandi periodici che mettono a disposizione una dotazione economica per la presentazione di piani formativi, spesso organizzati per aree tematiche (sicurezza, competenze digitali, aggiornamento di settore) o per tipologià di impresa. A titolo di esempio storico, l’Avviso n. 7/2025 “Salute e Sicurezza” ha finanziato l’aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro in linea con il D.Lgs. 81/2008 e con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (efficace dal 24 maggio 2025), con massimali aziendali fino a 20.000 euro in base al numero di dipendenti; in precedenza l’Avviso n. 55/2022 “Kit Sicurezza” e l’Avviso n. 3/2025 “Automotive” avevano seguito una logica analoga per settori specifici. Gli avvisi si susseguono nel tempo con numerazioni e scadenze proprie: prima di avviare qualunque percorso è indispensabile consultare il bando in vigore sul sito ufficiale del fondo, perché requisiti, massimali e tipologie di corso ammesse cambiano da un avviso all’altro.
- Conto Formazione: un conto individuale che consente all’azienda di gestire in autonomia i piani formativi con le risorse via via accantonate dai propri versamenti, senza attendere l’uscita di un avviso a graduatoria.
In entrambi i casi il finanziamento copre tipicamente docenza, materiali didattici e una quota di costi organizzativi; non copre le retribuzioni dei lavoratori in aula, salvo diversa indicazione dello specifico bando.
Fon.Ter o For.Te? La differenza pratica per negozi, hotel e pubblici esercizi
Per un esercizio commerciale, un albergo o un bar la scelta tra i due fondi non dipende dal tipo di attività svolta, ma dall’associazione datoriale di riferimento e, soprattutto, dai bandi che meglio si adattano alle esigenze formative dell’impresa in un dato momento.
| Aspetto | Fon.Ter | For.Te. |
|---|---|---|
| Promotori | Confesercenti, CGIL, CISL, UIL | Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL, UIL |
| Codice UniEmens | FTUS | FITE |
| Costo di adesione | Nessuno (0,30% già dovuto per legge) | Nessuno (0,30% già dovuto per legge) |
| Legame con l’associazione | Non richiesto | Non richiesto |
| Canali di finanziamento | Avvisi pubblici e Conto Formazione | Avvisi pubblici e conto aziendale |
Per approfondire il funzionamento dell’altro fondo, si veda la guida su For.Te.: come funziona, adesione, voucher e avvisi.
Domande frequenti
che c’è tra Fon.Ter e For.Te.?
Sono due fondi interprofessionali distinti che operano entrambi nel terziario, ma con promotori diversi: Fon.Ter nasce da Confesercenti insieme a CGIL, CISL e UIL, mentre For.Te. è promosso da Confcommercio e Confetra insieme alle stesse sigle sindacali. Usano codici UniEmens diversi (FTUS contro FITE) e pubblicano avvisi propri, con scadenze e dotazioni indipendenti. L’adesione all’uno o all’altro non dipende dall’iscrizione all’associazione datoriale corrispondente. Per i dettagli specifici di For.Te. si rimanda alla guida dedicata.
L’adesione costa qualcosa?
No. Il contributo dello 0,30% sulle retribuzioni è già obbligatorio per legge indipendentemente dal fondo scelto; aderire a Fon.Ter significa semplicemente indirizzare quella quota verso questo fondo anziché verso il Fondo di rotazione statale, senza alcun esborso ulteriore per l’azienda o per i lavoratori.
Il mio bar ha 3 dipendenti: ha senso aderire?
Sì, perché il contributo dello 0,30% viene comunque versato: la scelta è solo su dove farlo confluire. Con pochi dipendenti il Conto Formazione individuale accumula risorse limitate, quindi per un piccolo pubblico esercizio spesso conviene monitorare gli avvisi pubblici a bando, che possono finanziare un piano formativo anche con un accantonamento aziendale modesto, integrandolo con la dotazione del bando.
I corsi di sicurezza e HACCP sono finanziabili?
La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) rientra tipicamente tra le tipologie finanziate dagli avvisi Fon.Ter, come dimostra la storia recente dei bandi dedicati alla sicurezza. Per i corsi legati all’igiene alimentare (HACCP) l’ammissibilità non è automatica: dipende dalle tipologie di corso previste nello specifico avviso in vigore al momento della richiesta, quindi va sempre verificata leggendo il bando pubblicato sul sito ufficiale prima di avviare il percorso.
Come si presenta un piano formativo a Fon.Ter?
Il piano si presenta attraverso la procedura indicata nell’avviso pubblico attivo (o tramite il Conto Formazione, se si sceglie questa via), generalmente con il supporto di un ente di formazione accreditato o di un consulente che segue la parte amministrativa: individuazione del bisogno formativo, redazione del progetto secondo lo schema richiesto dal bando, presentazione telematica entro la scadenza indicata e, in caso di esito positivo, avvio dei corsi con rendicontazione finale. In genere il consulente o l’ente accreditato predispone anche il preventivo dei costi ammissibili e verifica che il numero di ore e la tipologià dei destinatari rispettino i vincoli specifici dell’avviso, poiché ogni bando può imporre soglie minime o massime diverse.
Cosa succede se l’azienda non aderisce a nessun fondo interprofessionale?
Il contributo dello 0,30% viene versato comunque, per obbligo di legge, ma confluisce nel Fondo di rotazione gestito dal Ministero del Lavoro anziché in un fondo interprofessionale come Fon.Ter o For.Te. In pratica l’azienda continua a pagare la stessa cifra senza però poter accedere agli avvisi o al Conto Formazione: aderire non comporta quindi un costo aggiuntivo, ma solo la scelta di destinare una spesa già dovuta verso uno strumento che può restituire risorse sotto forma di formazione finanziata.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.