Testo dell'articoloVigente
L’art. 14 dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 aggiorna il sistema di classificazione del personale, istituendo sei profili professionali che prima non esistevano nel comparto e modificandone altri. È una fotografia interessante di dove sta andando il Servizio sanitario nazionale: cybersicurezza, mediazione culturale, gestione dei sistemi informativi, sicurezza alimentare e soccorso territoriale. Ecco i profili, le aree di collocazione e i requisiti di accesso previsti dalla declaratoria dell’Allegato A.
Il quadro d’insieme
| Profilo | Area | Ruolo | Requisito di accesso |
|---|---|---|---|
| Tecnologo alimentare | Professionisti della salute e dei funzionari | Tecnico | Laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26), abilitazione e iscrizione all’albo |
| Specialista in Cybersecurity Risk | Professionisti della salute e dei funzionari | Tecnico | Laurea corrispondente al settore di attività, secondo il bando, con eventuali abilitazioni |
| Mediatore culturale | Professionisti della salute e dei funzionari | Tecnico | Laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale (L-12), oppure in discipline demoetnoantropologiche, psicologia, sociologia, scienze dell’educazione o pedagogia con conoscenza delle lingue |
| Amministratore di sistema | Professionisti della salute e dei funzionari | Tecnico | Laurea in Ingegneria dell’informazione (L-8) o in Scienze e tecnologie informatiche (L-31), con eventuali certificazioni |
| Autista di mezzi di soccorso con funzioni di soccorritore | Assistenti | Tecnico | Previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e) |
| Assistente di studio odontoiatrico | Operatori | Sociosanitario | Previsto dall’art. 14, comma 1, lett. f) |
I quattro profili del ruolo tecnico
Tecnologo alimentare. Professionista con competenze scientifiche, tecniche, operative e gestionali nella valutazione degli alimenti dal punto di vista tecnologico, microbiologico, chimico, fisico, nutrizionale e sensoriale. Si occupa di studio, sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti. Ferme restando le competenze esclusive delle professioni sanitarie della prevenzione in materia di vigilanza e ispezione. Riferimento: legge 18 gennaio 1994, n. 59.
Specialista in Cybersecurity Risk. Gestisce in modo continuativo i rischi connessi alla cybersicurezza delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi ICT, attraverso pianificazione, applicazione, reporting e comunicazione di analisi, valutazione e trattamento dei rischi. Sviluppa la strategia di gestione del rischio dell’organizzazione, identifica minacce e vulnerabilità, stima il danno potenziale degli attacchi e propone le modalità di mitigazione.
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Mediatore culturale. Svolge attività di mediazione fra l’azienda e i cittadini immigrati, rimuovendo barriere culturali e linguistiche nell’accesso ai servizi sanitari: traduzione e interpretariato, facilitazione della relazione medico-paziente, comprensione di diagnosi, terapie e percorsi di cura, collaborazione all’applicazione del consenso informato nel rispetto della deontologia e del segreto professionale.
Amministratore di sistema. Si occupa, anche attraverso i sistemi di intelligenza artificiale, di controllo, gestione e manutenzione dei sistemi informatici; gestisce la sicurezza di banche dati, software e informazioni su reti Internet e Intranet, anche in collaborazione con lo specialista in Cybersecurity Risk; predispone il backup e governa il disaster recovery; coordina la gestione degli accessi e delle autorizzazioni.
Autista soccorritore e assistente di studio odontoiatrico
Autista di mezzi di soccorso con funzioni di soccorritore (ruolo tecnico, area degli assistenti). L’istituzione è finalizzata «a prevedere ordinariamente le funzioni di soccorritore»: il profilo supera quindi la separazione fra guida del mezzo e attività di soccorso, che nella pratica dei servizi di emergenza territoriale ha prodotto negli anni un contenzioso rilevante sull’esatto perimetro delle mansioni.
Assistente di studio odontoiatrico (ruolo sociosanitario, area degli operatori). Il profilo è finalizzato all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari negli ambiti tecnico-clinico, ambientale e strumentale, relazionale, segretariale e amministrativo. Da notare che il profilo è contestualmente inserito fra i destinatari dell’indennità tutela del malato nella fascia degli operatori, pari a 102,01 euro mensili dal 1° gennaio 2026.
I profili modificati e le rinomine
Il comma 2 dell’art. 14 integra tre profili esistenti:
- Specialista della comunicazione istituzionale: integrato con le nuove competenze sociali e digitali, in materia di strategie comunicative specifiche per i social media e le piattaforme social.
- Assistente informatico: integrato per adeguare le implementazioni informatiche alle nuove problematiche su reti e attacchi informatici.
- Operatore tecnico: integrato per consentire alle aziende di prevedere specifiche attività dedicate al soccorso animale.
Il comma 3 dispone infine le due rinomine: dall’entrata in vigore del contratto il profilo di «collaboratore amministrativo-professionale» assume la denominazione di Funzionario amministrativo e quello di «collaboratore tecnico-professionale» diventa Funzionario tecnico. Limitatamente alle ARPA, i due profili sono integrati con le competenze necessarie per le attività e gli interventi ispettivi e le funzioni di controllo ambientale attribuite al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
Che cosa comporta l’istituzione di un profilo
È il punto che genera più aspettative sbagliate. L’art. 14 istituisce i profili nel sistema di classificazione: li rende cioè disponibili per le aziende ed enti del comparto. Non crea posti né comporta assunzioni automatiche.
Perché un profilo si traduca in un posto di lavoro servono due passaggi ulteriori: la previsione nel piano triennale dei fabbisogni di personale dell’azienda — che è oggetto di informazione sindacale preventiva ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera a) — e l’avvio delle relative procedure di reclutamento, nel rispetto dei vincoli di spesa per il personale.
Il comma 5 precisa infine che per i profili già posti ad esaurimento da precedenti CCNL si continua a fare riferimento alle declaratorie dell’allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato nel 2001 e nel 2004.
Le disapplicazioni
L’art. 14, comma 6 chiarisce che il nuovo articolo disapplica e sostituisce l’art. 15 (istituzione del profilo di educatore professionale socio pedagogico), l’art. 16 (accesso all’area di elevata qualificazione) e l’art. 17 (declaratoria delle aree e dei profili) del CCNL 27 ottobre 2025, nonché l’Allegato 1 del CCNL della sezione ricerca sanitaria del 21 febbraio 2024.
L’Allegato A dell’ipotesi contiene quindi la declaratoria aggiornata e integrale delle aree e dei profili del comparto: è il documento da consultare per verificare attribuzioni e requisiti di accesso di ciascun profilo.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
Domande frequenti
L’istituzione dei nuovi profili significa che ci saranno nuove assunzioni?
Non automaticamente. L’art. 14 rende i profili disponibili nel sistema di classificazione del comparto: la creazione dei posti dipende dal piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna azienda ed ente e dall’avvio delle relative procedure di reclutamento, nel rispetto dei vincoli di spesa. Il piano triennale è oggetto di informazione sindacale preventiva.
Il collaboratore amministrativo-professionale perde qualcosa con la rinomina?
No. Il cambio di denominazione in «Funzionario amministrativo» non comporta modifiche di area, di inquadramento economico o di trattamento. Le attribuzioni aggiornate e i requisiti di accesso sono riportati nella declaratoria dell’Allegato A. Nelle ARPA il profilo è anzi integrato con nuove competenze in materia di attività ispettive e controllo ambientale.
L’assistente di studio odontoiatrico prende un’indennità?
Sì: la nota (4) della Tabella 4 lo include fra i destinatari dell’indennità tutela del malato e promozione della salute nella fascia degli operatori, con incremento di 58,50 euro mensili dal 1° gennaio 2026 e valore rideterminato di 102,01 euro mensili per dodici mensilità.
Che differenza c’è fra amministratore di sistema e specialista in cybersecurity?
L’amministratore di sistema si occupa della gestione operativa: controllo, manutenzione, backup, disaster recovery, accessi e autorizzazioni, prevenzione dei guasti. Lo specialista in Cybersecurity Risk si occupa della gestione del rischio: strategia, identificazione di minacce e vulnerabilità, valutazione del danno potenziale, selezione delle misure di mitigazione. Le declaratorie prevedono espressamente che i due profili collaborino.
L’autista soccorritore è un profilo sanitario?
No: è collocato nel ruolo tecnico dell’area degli assistenti. La novità sta nel fatto che il profilo prevede «ordinariamente le funzioni di soccorritore», integrando quindi nella declaratoria un’attività che in passato si collocava in una zona grigia rispetto alle mansioni contrattuali.
Risorse correlate
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I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
L’istituzione dei nuovi profili significa che ci saranno nuove assunzioni?
Non automaticamente. L’art. 14 rende i profili disponibili nel sistema di classificazione del comparto: la creazione dei posti dipende dal piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna azienda ed ente e dall’avvio delle relative procedure di reclutamento, nel rispetto dei vincoli di spesa. Il piano triennale è oggetto di informazione sindacale preventiva.
Il collaboratore amministrativo-professionale perde qualcosa con la rinomina?
No. Il cambio di denominazione in «Funzionario amministrativo» non comporta modifiche di area, di inquadramento economico o di trattamento. Le attribuzioni aggiornate e i requisiti di accesso sono riportati nella declaratoria dell’Allegato A. Nelle ARPA il profilo è anzi integrato con nuove competenze in materia di attività ispettive e controllo ambientale.
L’assistente di studio odontoiatrico prende un’indennità?
Sì: la nota (4) della Tabella 4 lo include fra i destinatari dell’indennità tutela del malato e promozione della salute nella fascia degli operatori, con incremento di 58,50 euro mensili dal 1° gennaio 2026 e valore rideterminato di 102,01 euro mensili per dodici mensilità.
Che differenza c’è fra amministratore di sistema e specialista in cybersecurity?
L’amministratore di sistema si occupa della gestione operativa: controllo, manutenzione, backup, disaster recovery, accessi e autorizzazioni, prevenzione dei guasti. Lo specialista in Cybersecurity Risk si occupa della gestione del rischio: strategia, identificazione di minacce e vulnerabilità, valutazione del danno potenziale, selezione delle misure di mitigazione. Le declaratorie prevedono espressamente che i due profili collaborino.
L’autista soccorritore è un profilo sanitario?
No: è collocato nel ruolo tecnico dell’area degli assistenti. La novità sta nel fatto che il profilo prevede «ordinariamente le funzioni di soccorritore», integrando quindi nella declaratoria un’attività che in passato si collocava in una zona grigia rispetto alle mansioni contrattuali.