Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

«Duecentonove euro in più» è il titolo che ha accompagnato la firma dell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027, ed è anche la fonte del malinteso più diffuso. Quella cifra non compare in nessuna tabella contrattuale, non spetta a nessuno in quanto tale e non è l’aumento che si leggerà sul cedolino. Questa guida spiega come è costruita, che cosa è garantito e che cosa no, e come fare il conto per la propria posizione.

Da dove viene il numero

Il comunicato ARAN del 29 luglio 2026 indica un incremento medio complessivo a regime di 209 euro lordi mensili, pari in media al 7,76% «comprese risorse extra contrattuali», e di circa 240 euro per il personale infermieristico.

Tre parole meritano attenzione.

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  • Medio: è calcolato sull’intera platea di 592.638 dipendenti, che comprende aree con incrementi molto diversi. La media è un numero reale, ma non è il numero di nessuno.
  • A regime: si riferisce alla situazione dal 1° gennaio 2027, quando saranno maturati tutti e tre gli scaglioni tabellari. Nel 2025 e nel 2026 gli importi sono inferiori.
  • Comprese risorse extra contrattuali: nel conto entrano anche risorse che non passano dalle tabelle stipendiali, come quelle destinate ai fondi aziendali e quelle di fonte legislativa destinate all’indennità di pronto soccorso.

Che cosa è garantito e che cosa no

Voce Dipende da Certezza
Incremento dello stipendio tabellare (art. 37, Tabelle 1a e 1b) Area di inquadramento Certa e uguale per tutti quelli della stessa area
Indennità di specificità infermieristica (art. 41, Tabella 3) Profilo professionale Certa per i profili elencati nella tabella
Indennità tutela del malato (art. 42, Tabella 4) Profilo professionale Certa per i profili elencati nella tabella
Indennità per particolari UO/Servizi (art. 43) Assegnazione, giornate di presenza e capienza del fondo Riducibile in caso di incapienza del fondo
Indennità ferie (art. 28, comma 2) Indennità percepite nel semestre e soglia di 3 euro Solo se si supera la soglia
Indennità di posizione e di funzione (artt. 15-20, dal 2027) Istituzione dell’incarico e graduazione aziendale Solo per chi ottiene l’incarico
Fondo premialità: +221 euro pro-capite dal 2027 (art. 40, comma 3) Ripartizione in contrattazione integrativa Non è un importo individuale garantito
Differenziali economici di professionalità (art. 22) Procedura selettiva e risorse destinate in integrativa Solo per chi risulta in posizione utile

Il conto per profilo, a regime

Sommando le sole voci certe — incremento tabellare su tredici mensilità e incremento dell’indennità professionale su dodici — si ottiene il quadro seguente, riferito alla situazione a regime dal 1° gennaio 2027.

Profilo tipo Area Tabellare (13 mens.) Indennità professionale (12 mens.) Totale annuo Equivalente mensile su 12
Infermiere, infermiere pediatrico Professionisti della salute 1.692,60 € 1.120,20 € 2.812,80 € 234,40 €
Ostetrica Professionisti della salute 1.692,60 € 1.120,20 € 2.812,80 € 234,40 €
Infermiere generico senior, puericultrice senior Assistenti 1.560,00 € 998,76 € 2.558,76 € 213,23 €
Tecnico sanitario, fisioterapista, assistente sociale Professionisti della salute 1.692,60 € 838,80 € 2.531,40 € 210,95 €
Infermiere generico, puericultrice Operatori 1.463,80 € 936,84 € 2.400,64 € 200,05 €
Elevata qualificazione Elevata qualificazione 2.353,00 € 2.353,00 € 196,08 €
Operatore socio-sanitario senior Assistenti 1.560,00 € 748,80 € 2.308,80 € 192,40 €
Operatore socio sanitario Operatori 1.463,80 € 702,00 € 2.165,80 € 180,48 €
Ricercatore sanitario Ruolo della ricerca sanitaria 1.816,10 € 1.816,10 € 151,34 €
Funzionario amministrativo o tecnico Professionisti della salute 1.692,60 € 1.692,60 € 141,05 €
Assistente amministrativo Assistenti 1.560,00 € 1.560,00 € 130,00 €
Coadiutore amministrativo, operatore tecnico Personale di supporto 1.387,10 € 1.387,10 € 115,59 €

La forbice fra il primo e l’ultimo rigo è di 118,81 euro mensili equivalenti, cioè oltre il doppio. La media dei 209 euro sta a metà strada, e comprende risorse che qui non sono conteggiate perché non sono garantite in misura individuale.

Le tre voci che possono avvicinare il conto alla media

  1. L’indennità per particolari UO/Servizi (art. 43): 5,00 euro lordi per giornata di presenza nei servizi della fascia 1. Su 220 giornate valgono circa 1.100 euro lordi l’anno, cioè oltre 90 euro mensili equivalenti. È però a carico del fondo aziendale e riducibile in caso di incapienza.
  2. Il fondo premialità (art. 40, comma 3): dal 1° gennaio 2027 la parte stabile del fondo cresce di 221,00 euro pro-capite su base annua, applicati al numero di dipendenti al 31 dicembre 2023, con esclusione del personale della ricerca sanitaria. Non è una somma individuale: alimenta il fondo, la cui destinazione è decisa dalla contrattazione integrativa aziendale.
  3. Gli incarichi (artt. 15-20, dal 1° gennaio 2027): il nuovo sistema riconosce all’area dei professionisti della salute e dei funzionari un incarico professionale di complessità base automatico, del valore di 1.000 euro annui compresa la tredicesima, elevabile fino a 3.500 euro se la contrattazione integrativa individua le risorse.

Il punto comune alle tre voci è che nessuna di esse è determinata dal contratto nazionale in misura individuale certa: tutte passano dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa. È la ragione strutturale per cui la stessa qualifica, in due aziende sanitarie diverse, può produrre buste paga diverse.

Attenzione al lordo e al netto

Tutti gli importi indicati sono lordi. Prima di arrivare al netto intervengono:

  • le ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore: l’art. 38, comma 1 conferma che gli incrementi vi hanno effetto pieno;
  • l’IRPEF e le addizionali regionale e comunale, con l’effetto della progressività: al crescere del reddito imponibile crescono anche l’aliquota marginale e la riduzione delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.

Per gli arretrati vale una regola specifica: le somme riferite al 2025 sono soggette a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, quelle riferite al 2026 alla tassazione ordinaria. Il dettaglio è nella guida agli arretrati.

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Prenderò davvero 209 euro in più al mese?

Quasi certamente no, né in più né in meno esattamente. I 209 euro sono una media a regime calcolata sull’intero comparto, comprensiva delle risorse destinate ai fondi aziendali. La parte certa del proprio aumento è l’incremento tabellare dell’area di inquadramento, a cui si somma l’incremento dell’indennità professionale se il proprio profilo è fra i destinatari della Tabella 3 o della Tabella 4.

Perché un collega della stessa qualifica prende più di me?

Le ragioni possibili sono quattro: un diverso numero di differenziali economici di professionalità acquisiti nel tempo; la titolarità di un incarico di funzione o di posizione; l’assegnazione a un’unità operativa che dà diritto all’indennità dell’art. 43 o a quella di pronto soccorso; un diverso salario accessorio derivante da turni, notti e festivi. A questo si aggiunge la variabile aziendale: i fondi e la contrattazione integrativa sono diversi in ogni azienda ed ente.

L’aumento del 7,76% si applica al mio stipendio attuale?

No. La percentuale è il rapporto medio fra le risorse complessive del rinnovo e la massa retributiva del comparto: non è una percentuale da applicare al proprio cedolino. L’incremento certo è espresso in euro, non in percentuale, ed è quello delle Tabelle 1a e 1b.

Che cosa sono i 221 euro pro-capite del fondo premialità?

Sono un incremento della parte stabile del Fondo premialità e condizioni di lavoro, previsto dall’art. 40, comma 3 a decorrere dal 1° gennaio 2027, calcolato su base annua e applicato al numero di dipendenti al 31 dicembre 2023, con esclusione del personale della ricerca sanitaria. Non è una somma che arriva in busta paga: aumenta la dotazione del fondo, la cui destinazione è decisa dalla contrattazione integrativa aziendale.

Quando conoscerò l’importo esatto del mio aumento?

La parte tabellare e le indennità professionali sono già determinate dalle tabelle contrattuali e diventeranno esigibili con la sottoscrizione definitiva. La parte legata ai fondi, agli incarichi e all’indennità dell’art. 43 sarà nota solo dopo la contrattazione integrativa aziendale, che il contratto impone di avviare entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme, e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento per le materie annuali.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • 209 euro è una media a regime, calcolata dall’ARAN sull’intero comparto e comprensiva delle risorse extra contrattuali: corrisponde a un incremento medio del 7,76%.
  • La parte certa è solo l’incremento dello stipendio tabellare: da 106,70 a 181,00 euro mensili a regime, per tredici mensilità, uguale per tutti quelli della stessa area.
  • La parte condizionata passa dalle indennità professionali (che dipendono dal profilo), dagli incarichi e dal salario accessorio (che dipende dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa).
  • Il conto reale per profilo: da 115,59 euro mensili equivalenti per il personale di supporto a 234,40 per infermieri e ostetriche, considerando tabellare e indennità professionale.
  • Gli arretrati sono al netto dell’anticipazione già percepita ai sensi dell’art. 47-bis del d.lgs. 165/2001: 1.226 euro medi per il comparto, 2.300 per gli infermieri.
  • Al lordo: tutti gli importi sono lordi, prima delle ritenute previdenziali e dell’IRPEF.

Domande frequenti

Prenderò davvero 209 euro in più al mese?

Quasi certamente no, né in più né in meno esattamente. I 209 euro sono una media a regime calcolata sull’intero comparto, comprensiva delle risorse destinate ai fondi aziendali. La parte certa del proprio aumento è l’incremento tabellare dell’area di inquadramento, a cui si somma l’incremento dell’indennità professionale se il proprio profilo è fra i destinatari della Tabella 3 o della Tabella 4.

Perché un collega della stessa qualifica prende più di me?

Le ragioni possibili sono quattro: un diverso numero di differenziali economici di professionalità acquisiti nel tempo; la titolarità di un incarico di funzione o di posizione; l’assegnazione a un’unità operativa che dà diritto all’indennità dell’art. 43 o a quella di pronto soccorso; un diverso salario accessorio derivante da turni, notti e festivi. A questo si aggiunge la variabile aziendale: i fondi e la contrattazione integrativa sono diversi in ogni azienda ed ente.

L’aumento del 7,76% si applica al mio stipendio attuale?

No. La percentuale è il rapporto medio fra le risorse complessive del rinnovo e la massa retributiva del comparto: non è una percentuale da applicare al proprio cedolino. L’incremento certo è espresso in euro, non in percentuale, ed è quello delle Tabelle 1a e 1b.

Che cosa sono i 221 euro pro-capite del fondo premialità?

Sono un incremento della parte stabile del Fondo premialità e condizioni di lavoro, previsto dall’art. 40, comma 3 a decorrere dal 1° gennaio 2027, calcolato su base annua e applicato al numero di dipendenti al 31 dicembre 2023, con esclusione del personale della ricerca sanitaria. Non è una somma che arriva in busta paga: aumenta la dotazione del fondo, la cui destinazione è decisa dalla contrattazione integrativa aziendale.

Quando conoscerò l’importo esatto del mio aumento?

La parte tabellare e le indennità professionali sono già determinate dalle tabelle contrattuali e diventeranno esigibili con la sottoscrizione definitiva. La parte legata ai fondi, agli incarichi e all’indennità dell’art. 43 sarà nota solo dopo la contrattazione integrativa aziendale, che il contratto impone di avviare entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme, e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento per le materie annuali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.