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In sintesi
- La tassazione separata (art. 17 TUIR) evita che redditi maturati in più anni ma incassati in un colpo solo esplodano negli scaglioni IRPEF dell’anno di incasso.
- Il reddito non entra nel reddito complessivo: sconta un’imposta calcolata con l’aliquota media del biennio precedente (art. 21).
- Casi tipici: TFR e indennità di fine rapporto, arretrati di lavoro dipendente e pensione, indennità di esodo e preavviso, plusvalenze da cessione d’azienda posseduta da oltre 5 anni, redditi da liquidazione di imprese.
- Per i redditi percepiti senza sostituto d’imposta è dovuto un acconto del 20% in dichiarazione; l’Agenzia poi liquida il dovuto effettivo.
- Quasi sempre è possibile optare per la tassazione ordinaria, conveniente quando l’aliquota media del biennio supera quella marginale corrente.
La logica: proteggere i redditi “a formazione pluriennale”
L’IRPEF è progressiva per anno: 100.000 euro di arretrati incassati in un’unica soluzione salirebbero in gran parte al 43%, pur remunerando anni in cui il contribuente stava in scaglioni ben più bassi. La tassazione separata sterilizza l’effetto: il reddito esce dal cumulo e sconta l’aliquota media applicata sul reddito del biennio precedente — quella che meglio approssima la capacità contributiva “normale” del contribuente.
I redditi ammessi
- fine rapporto: TFR e indennità equipollenti, incentivi all’esodo, indennità di preavviso, somme da patti di non concorrenza (la tassazione del TFR ha regole di calcolo proprie);
- arretrati di lavoro dipendente e pensioni, riferiti ad anni precedenti per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (rinnovi contrattuali, sentenze, errori);
- indennità per cessazione di rapporti di agenzia, di collaborazione coordinata, indennità di fine mandato degli amministratori (se il diritto risulta da atto di data certa anteriore);
- plusvalenze da cessione o liquidazione di aziende possedute da più di 5 anni e redditi dell’imprenditore da liquidazione dell’impresa (se la liquidazione non supera i limiti temporali del nuovo art. 182);
- altri: emolumenti arretrati, somme da riscatto di polizze nei casi previsti, risarcimenti sostituivi di redditi pluriennali.
Come si calcola l’imposta
L’art. 21 fissa il metodo: si assume il reddito complessivo netto medio dei due anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto, si calcola l’IRPEF su quella base con le aliquote vigenti e se ne ricava l’aliquota media effettiva, applicata poi al reddito a tassazione separata. Se nel biennio non c’è stato reddito, si applica l’aliquota del primo scaglione. Il calcolo definitivo lo fa l’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione, notificando l’eventuale conguaglio (senza sanzioni: è fisiologia, non violazione).
Sostituto o acconto del 20%
Quando il reddito passa da un sostituto d’imposta (il datore per il TFR, l’INPS per gli arretrati pensionistici), la ritenuta è applicata alla fonte e il contribuente non fa nulla: aspetta solo l’eventuale conguaglio dell’Agenzia. Quando il sostituto non c’è — indennità estere, plusvalenze d’azienda dell’imprenditore, somme corrisposte da privati — il reddito va in dichiarazione (quadro RM) con acconto del 20%, versato con il saldo IRPEF; il conguaglio arriverà dalla liquidazione dell’Agenzia.
Quando conviene l’opzione per l’ordinaria
Il contribuente può optare per la tassazione ordinaria nella dichiarazione (e per alcuni redditi la sceglie direttamente l’Agenzia se più favorevole, come per il TFR). Conviene quando l’aliquota media del biennio è alta e il reddito attuale basso — il pensionato con biennio “ricco” e arretrati modesti — o quando servono gli imponibili per assorbire detrazioni e oneri altrimenti incapienti: il reddito a tassazione separata non si compensa con gli oneri deducibili né genera capienza per le detrazioni.
Esempio pratico
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Sempronio, agente di commercio, cessa il mandato nel 2026 e percepisce dalla preponente un’indennità suppletiva di clientela di 80.000 euro, senza ritenuta di sostituto adeguata al meccanismo. La dichiara nel quadro RM con acconto del 20% (16.000). Il suo reddito medio 2024-2025 era 35.000 euro, con aliquota media effettiva ~27%: l’Agenzia liquiderà ~21.600 e chiederà il conguaglio di 5.600. In ordinaria, gli 80.000 sommati al reddito 2026 sarebbero finiti in larga parte al 43%.
Domande frequenti
Gli arretrati da rinnovo del CCNL vanno sempre in tassazione separata?
Sì, se riferiti ad anni precedenti: il sostituto applica direttamente il regime (aliquota media del biennio) in busta paga. Se gli arretrati si riferiscono allo stesso anno di pagamento, restano in tassazione ordinaria corrente.
Sul reddito a tassazione separata si pagano le addizionali?
No: addizionali regionale e comunale colpiscono solo il reddito complessivo ordinario. È uno dei vantaggi nascosti del regime.
Come arriva il conguaglio dell’Agenzia?
Con una comunicazione di liquidazione (non una cartella): indica l’imposta definitiva ricalcolata con l’aliquota media corretta, al netto di ritenute e acconto del 20%. Si paga entro 30 giorni senza sanzioni né interessi da ritardo.