Testo dell'articoloVigente
Chi lavora in turno, di notte e nei festivi sa che andare in ferie costa: le indennità legate alla presenza in servizio non maturano e la busta paga del mese successivo si assottiglia. L’art. 28, comma 2 dell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027 introduce una risposta contrattuale a questo effetto: una indennità giornaliera corrisposta durante le ferie e commisurata a quanto si è percepito nel semestre precedente. Ecco la formula esatta, le voci che entrano nel conto e i limiti.
La formula di calcolo
Il testo dell’art. 28, comma 2 è preciso: durante il periodo di ferie, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, spetta «una indennità giornaliera denominata Indennità ferie», commisurata per ciascun dipendente alle indennità complessivamente percepite nel semestre che precede la fruizione delle ferie, e calcolata come segue:
indennità complessivamente percepite nel semestre ÷ 6 ÷ 26
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
La logica è ricostruibile: la divisione per 6 riporta il totale semestrale a una media mensile; la divisione per 26 la distribuisce sulle giornate lavorative convenzionali di un mese. Il risultato è l’importo lordo riconosciuto per ciascuna giornata di ferie fruita.
Il semestre di riferimento è gennaio-giugno oppure luglio-dicembre, quello che precede la fruizione. Chi va in ferie ad agosto guarda quindi al semestre gennaio-giugno; chi ci va a marzo al semestre luglio-dicembre dell’anno precedente.
Le indennità che entrano nel calcolo
Il comma 2 allega una tabella tassativa delle voci da considerare:
| Denominazione indennità | Riferimento normativo |
|---|---|
| Indennità di turno | Art. 67, comma 2 CCNL 27.10.2025 |
| Indennità di servizio notturno | Art. 67, comma 3 CCNL 27.10.2025 |
| Indennità di servizio festivo | Art. 67, comma 4 CCNL 27.10.2025 |
| Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi | Art. 68 CCNL 27.10.2025 |
| Indennità di pronto soccorso | Art. 69 CCNL 27.10.2025 |
Non entrano nel calcolo, di conseguenza: lo stipendio tabellare, le indennità professionali (specificità infermieristica e tutela del malato), l’indennità di posizione o di funzione, la premialità, i compensi per lavoro straordinario e per prestazioni aggiuntive, la pronta disponibilità.
La ragione è coerente con la funzione dell’istituto: si compensano le sole voci che si perdono perché non si è in servizio. Le indennità professionali, essendo fisse e continuative, continuano a essere corrisposte anche durante le ferie e non hanno bisogno di compensazione.
La soglia dei 3 euro
C’è una condizione di accesso: l’indennità «è corrisposta solo nel caso in cui il valore calcolato ai sensi del precedente periodo risulti almeno pari ad euro 3».
Tradotta in termini pratici, la soglia richiede un totale semestrale di indennità di almeno 468 euro (3 × 6 × 26), cioè circa 78 euro al mese. Chi lavora stabilmente in turno con notti e festivi supera agevolmente la soglia; chi effettua turni solo occasionalmente può restarne fuori.
Un esempio di calcolo, con importi puramente illustrativi: un dipendente che nel semestre gennaio-giugno abbia percepito complessivamente 1.560 euro fra turno, notturno e festivo ottiene 1.560 ÷ 6 ÷ 26 = 10,00 euro per ciascuna giornata di ferie. Su 28 giorni di ferie annue fruite nel semestre successivo, sono 280 euro lordi.
Chi paga
L’onere è posto a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all’art. 40. Con una precisazione: «la quota della indennità di cui al presente comma commisurata alla indennità di pronto soccorso è posta a carico delle specifiche risorse del citato Fondo con cui è finanziata l’indennità di pronto soccorso».
È una distinzione contabile che ha una ragione precisa: l’indennità di pronto soccorso è finanziata da risorse di fonte legislativa nazionale, ripartite a livello regionale sulla base dei coefficienti della Tabella 5 del CCNL 27 ottobre 2025. Tenerla separata evita che eroda le altre disponibilità del fondo.
Come per tutte le voci a carico dei fondi aziendali, la sostenibilità concreta dipende dalla capienza del fondo della singola azienda ed è oggetto della contrattazione integrativa.
Il quadro delle ferie nel nuovo contratto
L’art. 28 riscrive integralmente la disciplina delle ferie, con decorrenza 1° gennaio 2027. I punti fermi:
- 28 giorni lavorativi con orario su cinque giorni (sabato non lavorativo), 32 giorni con orario su sei giorni, comprensivi delle due giornate della legge 937/1977;
- 4 giornate di riposo per le festività soppresse, da fruire prioritariamente nell’anno solare e non monetizzabili; più il Santo Patrono se cade in giorno lavorativo;
- 15 giorni continuativi garantiti, a richiesta, nel periodo 1° giugno – 30 settembre, oppure 15 giugno – 15 settembre per i dipendenti con figli in età scolastica;
- ferie residue da fruire entro il primo semestre dell’anno successivo in caso di indifferibili esigenze;
- monetizzazione solo alla cessazione del rapporto, per le ferie non godute per esigenze di servizio e nei limiti di legge;
- sospensione delle ferie per malattia documentata protratta oltre 3 giorni o con ricovero ospedaliero, e per eventi luttuosi;
- le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettante, anche se protratte per l’intero anno solare, salvo il secondo periodo di comporto non retribuito di 18 mesi.
Una novità a parte riguarda l’orario su quattro giorni introdotto in via sperimentale dall’art. 24, comma 4 per le sole strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie: l’adesione è volontaria e comporta il riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le altre assenze giornaliere, fatto salvo il permesso per matrimonio.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
- Art. 36 Costituzione — diritto alle ferie — il fondamento del carattere irrinunciabile del riposo annuale
Domande frequenti
Come si calcola l’indennità ferie nel CCNL Sanità?
Si sommano le indennità di turno, servizio notturno, servizio festivo, operatività in particolari UO/Servizi e pronto soccorso percepite nel semestre che precede la fruizione delle ferie (gennaio-giugno o luglio-dicembre); il totale si divide per 6 e poi per 26. Il risultato è l’importo lordo riconosciuto per ciascuna giornata di ferie fruita.
Perché c’è una soglia di 3 euro?
Il contratto stabilisce che l’indennità è corrisposta solo se il valore giornaliero calcolato risulta almeno pari a 3 euro. Serve un totale semestrale di indennità di almeno 468 euro per superarla. La soglia esclude di fatto chi effettua turni o servizi notturni in modo del tutto occasionale.
L’indennità di specificità infermieristica entra nel calcolo?
No. La tabella allegata all’art. 28, comma 2 elenca cinque sole voci: turno, servizio notturno, servizio festivo, operatività in particolari UO/Servizi e pronto soccorso. Le indennità professionali fisse e continuative — specificità infermieristica e tutela del malato — continuano a essere corrisposte anche durante le ferie e non necessitano di compensazione.
Quanti giorni di ferie spettano nel comparto sanità?
28 giorni lavorativi con orario distribuito su cinque giorni, con il sabato considerato non lavorativo; 32 giorni lavorativi con articolazione su sei giorni. In entrambi i casi i periodi sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 937/1977. Si aggiungono 4 giornate di riposo per le festività soppresse e il Santo Patrono, se ricade in giorno lavorativo.
Le ferie non godute si possono monetizzare?
Solo alla cessazione del rapporto di lavoro, per le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, nei limiti delle norme di legge. Il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata con riferimento all’anno di mancata fruizione. Le 4 giornate per le festività soppresse non sono invece mai monetizzabili.
Da quando si applica la nuova disciplina delle ferie?
L’art. 28, comma 17 dispone che l’articolo disapplica e sostituisce l’art. 35 del CCNL 27 ottobre 2025 a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta in vigore la disciplina precedente.
Risorse correlate
- CCNL Sanità 2025-2027: la guida completa
- Le tabelle stipendiali complete, area per area
- L’indennità per i servizi disagiati che entra nel calcolo
- Ferie, festività soppresse e ferie solidali nel comparto
- Ferie e festività nel comparto sanità: il quadro
I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Come si calcola l’indennità ferie nel CCNL Sanità?
Si sommano le indennità di turno, servizio notturno, servizio festivo, operatività in particolari UO/Servizi e pronto soccorso percepite nel semestre che precede la fruizione delle ferie (gennaio-giugno o luglio-dicembre); il totale si divide per 6 e poi per 26. Il risultato è l’importo lordo riconosciuto per ciascuna giornata di ferie fruita.
Perché c’è una soglia di 3 euro?
Il contratto stabilisce che l’indennità è corrisposta solo se il valore giornaliero calcolato risulta almeno pari a 3 euro. Serve un totale semestrale di indennità di almeno 468 euro per superarla. La soglia esclude di fatto chi effettua turni o servizi notturni in modo del tutto occasionale.
L’indennità di specificità infermieristica entra nel calcolo?
No. La tabella allegata all’art. 28, comma 2 elenca cinque sole voci: turno, servizio notturno, servizio festivo, operatività in particolari UO/Servizi e pronto soccorso. Le indennità professionali fisse e continuative — specificità infermieristica e tutela del malato — continuano a essere corrisposte anche durante le ferie e non necessitano di compensazione.
Quanti giorni di ferie spettano nel comparto sanità?
28 giorni lavorativi con orario distribuito su cinque giorni, con il sabato considerato non lavorativo; 32 giorni lavorativi con articolazione su sei giorni. In entrambi i casi i periodi sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 937/1977. Si aggiungono 4 giornate di riposo per le festività soppresse e il Santo Patrono, se ricade in giorno lavorativo.
Le ferie non godute si possono monetizzare?
Solo alla cessazione del rapporto di lavoro, per le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, nei limiti delle norme di legge. Il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata con riferimento all’anno di mancata fruizione. Le 4 giornate per le festività soppresse non sono invece mai monetizzabili.
Da quando si applica la nuova disciplina delle ferie?
L’art. 28, comma 17 dispone che l’articolo disapplica e sostituisce l’art. 35 del CCNL 27 ottobre 2025 a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta in vigore la disciplina precedente.