Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Gli incrementi retributivi dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 sono contenuti in quattro tabelle allegate al testo firmato all’ARAN il 29 luglio 2026. Qui sono riportate per intero, con la spiegazione di che cosa misurano e di come si leggono — perché la confusione fra «incremento mensile su tredici mensilità» e «stipendio annuo su dodici mensilità» è all’origine di gran parte dei calcoli sbagliati che circolano.

Tabella 1a: gli incrementi mensili dello stipendio tabellare

È la tabella richiamata dall’art. 37, comma 1. Gli importi sono mensili, lordi, da corrispondere per tredici mensilità, e sono cumulativi rispetto allo stipendio tabellare previsto dal precedente CCNL 27 ottobre 2025: chi legge 101,10 nella colonna 2026 non deve sommarla ai 50,50 del 2025, perché 101,10 è già l’incremento complessivo maturato a quella data.

Tabella 1a — incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, in euro, da corrispondere per 13 mensilità.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Elevata qualificazione 70,20 140,50 181,00
Professionisti della salute e dei funzionari 50,50 101,10 130,20
Assistenti 46,60 93,20 120,00
Operatori 43,70 87,40 112,60
Personale di supporto 41,40 82,80 106,70

La progressione è costruita in modo che il 2026 valga esattamente il doppio del 2025 per tutte le aree; il 2027 aggiunge un ulteriore scalino di importo variabile (+40,50 euro per l’elevata qualificazione, +29,10 per i professionisti della salute, +26,80 per gli assistenti, +25,20 per gli operatori, +23,90 per il personale di supporto).

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Tabella 1b: il ruolo della ricerca sanitaria

Per il personale della sezione «ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca» — quello di IRCCS e Istituti zooprofilattici sperimentali — vale una tabella separata con due soli profili.

Tabella 1b — incrementi mensili lordi in euro, per 13 mensilità.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Ricercatore sanitario 54,20 108,50 139,70
Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 50,50 101,10 130,20

Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria ha gli stessi valori dell’area dei professionisti della salute; il ricercatore sanitario si colloca poco sopra. La Dichiarazione congiunta n. 1 allegata all’ipotesi rinvia a una sessione negoziale da avviare entro settembre 2026 la revisione complessiva della disciplina di questo personale.

Tabella 2a: i nuovi stipendi tabellari annui

L’art. 37, comma 2 rideterrmina gli importi annui lordi. Attenzione all’unità di misura: dodici mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima. Il valore lordo effettivamente percepito in un anno è quindi pari al valore in tabella diviso 12 e moltiplicato per 13.

Tabella 2a — nuovo stipendio tabellare annuo lordo, in euro, per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Elevata qualificazione 35.476,89 36.320,49 36.806,49
Professionisti della salute e dei funzionari 25.524,93 26.132,13 26.481,33
Assistenti 23.520,99 24.080,19 24.401,79
Operatori 22.069,74 22.594,14 22.896,54
Personale di supporto 20.915,85 21.412,65 21.699,45

Un esempio di lettura per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari: 26.481,33 euro annui dal 2027 corrispondono a 2.206,78 euro mensili lordi di solo tabellare, per tredici mensilità.

Tabella 2b: nuovi tabellari del ruolo della ricerca

Tabella 2b — stipendio tabellare annuo lordo in euro, per 12 mensilità più tredicesima.
Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
Ricercatore sanitario 27.394,75 28.046,35 28.420,75
Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 25.524,93 26.132,13 26.481,33

Che cosa il tabellare non comprende

Confondere lo stipendio tabellare con la retribuzione è l’errore più comune. Sul tabellare si innestano, a seconda della posizione individuale:

  • i differenziali economici di professionalità già acquisiti, cioè le progressioni economiche interne all’area (come si ottengono);
  • l’indennità di qualificazione professionale, ove prevista;
  • le indennità professionali: specificità infermieristica e tutela del malato, entrambe aumentate dal 1° gennaio 2026;
  • la retribuzione di posizione o di funzione per chi ha un incarico;
  • il salario accessorio: turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità, che dipendono dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa;
  • la retribuzione individuale di anzianità (RIA) per chi la conserva.

È su questa somma, e non sul solo tabellare, che si calcola la media dei 209 euro annunciata dall’ARAN.

Effetti degli incrementi su tredicesima, TFR e pensione

L’art. 38 chiarisce la portata degli aumenti: hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e sui contributi di riscatto.

Due precisazioni importanti. La prima: per il lavoro straordinario gli incrementi hanno effetto solo a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore del contratto, quindi la maggiorazione oraria non viene ricalcolata all’indietro. La seconda: i benefici economici sono corrisposti integralmente anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale (art. 38, comma 2).

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Gli importi della Tabella 1a sono per 12 o per 13 mensilità?

Per tredici. La Tabella 1a indica esplicitamente «valori in euro da corrispondere per 13 mensilità». La Tabella 2a, invece, indica il tabellare annuo su dodici mensilità a cui aggiungere la tredicesima. Le due tabelle sono coerenti fra loro: la differenza fra due colonne della Tabella 2a è sempre pari alla differenza fra le corrispondenti colonne della Tabella 1a moltiplicata per dodici.

In che area è inquadrato un infermiere?

Nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, che dal 2027 ha un tabellare annuo di 26.481,33 euro e un incremento di 130,20 euro mensili. Gli infermieri generici e le puericultrici sono invece nelle aree degli assistenti o degli operatori, con valori inferiori. L’area di elevata qualificazione è riservata a chi ha i requisiti di accesso specifici e svolge funzioni di elevato contenuto professionale.

Il tabellare aumenta anche per chi è a tempo determinato?

Sì. L’art. 1 estende il contratto a tutto il personale «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato». Gli incrementi tabellari si applicano quindi anche ai contratti a termine, per i periodi di servizio effettivamente prestati nelle finestre di decorrenza.

Se lavoro part-time come si calcola l’aumento?

Il trattamento economico del rapporto a tempo parziale è proporzionato alla durata della prestazione: l’incremento tabellare va riproporzionato alla percentuale di part-time. Lo stesso vale per le indennità a carattere fisso e continuativo. Fanno eccezione le voci già commisurate alle presenze effettive, come la nuova indennità giornaliera per i servizi disagiati dell’art. 43.

Sono andato in pensione nel 2025: mi spettano gli aumenti?

Sì, per il periodo di servizio prestato. L’art. 38, comma 2 stabilisce che i benefici economici dell’art. 37 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto. Gli incrementi rilevano inoltre sul trattamento di quiescenza e sul TFR.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • Tre decorrenze: gli incrementi dello stipendio tabellare scattano il 1° gennaio 2025, il 1° gennaio 2026 e il 1° gennaio 2027, e sono corrisposti per tredici mensilità.
  • Cinque aree: elevata qualificazione, professionisti della salute e funzionari, assistenti, operatori, personale di supporto. Il ruolo della ricerca sanitaria ha tabelle proprie.
  • A regime l’incremento mensile va da 106,70 euro (personale di supporto) a 181,00 euro (elevata qualificazione); l’area dei professionisti della salute e dei funzionari — dove sono inquadrati gli infermieri — arriva a 130,20 euro.
  • Il nuovo tabellare annuo dal 2027 va da 21.699,45 euro per il personale di supporto a 36.806,49 euro per l’elevata qualificazione, sempre su dodici mensilità più la tredicesima.
  • Il tabellare non è lo stipendio: sopra si sommano differenziali economici di professionalità, indennità professionali, retribuzione di posizione o funzione e salario accessorio.

Domande frequenti

Gli importi della Tabella 1a sono per 12 o per 13 mensilità?

Per tredici. La Tabella 1a indica esplicitamente «valori in euro da corrispondere per 13 mensilità». La Tabella 2a, invece, indica il tabellare annuo su dodici mensilità a cui aggiungere la tredicesima. Le due tabelle sono coerenti fra loro: la differenza fra due colonne della Tabella 2a è sempre pari alla differenza fra le corrispondenti colonne della Tabella 1a moltiplicata per dodici.

In che area è inquadrato un infermiere?

Nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, che dal 2027 ha un tabellare annuo di 26.481,33 euro e un incremento di 130,20 euro mensili. Gli infermieri generici e le puericultrici sono invece nelle aree degli assistenti o degli operatori, con valori inferiori. L’area di elevata qualificazione è riservata a chi ha i requisiti di accesso specifici e svolge funzioni di elevato contenuto professionale.

Il tabellare aumenta anche per chi è a tempo determinato?

Sì. L’art. 1 estende il contratto a tutto il personale «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato». Gli incrementi tabellari si applicano quindi anche ai contratti a termine, per i periodi di servizio effettivamente prestati nelle finestre di decorrenza.

Se lavoro part-time come si calcola l’aumento?

Il trattamento economico del rapporto a tempo parziale è proporzionato alla durata della prestazione: l’incremento tabellare va riproporzionato alla percentuale di part-time. Lo stesso vale per le indennità a carattere fisso e continuativo. Fanno eccezione le voci già commisurate alle presenze effettive, come la nuova indennità giornaliera per i servizi disagiati dell’art. 43.

Sono andato in pensione nel 2025: mi spettano gli aumenti?

Sì, per il periodo di servizio prestato. L’art. 38, comma 2 stabilisce che i benefici economici dell’art. 37 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto. Gli incrementi rilevano inoltre sul trattamento di quiescenza e sul TFR.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.