Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti

La guida

Aggiornamento del 1° agosto 2026. Il CCNL 2022-2024 qui descritto resta il contratto in vigore, ma il 29 luglio 2026 ARAN e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo per il triennio 2025-2027, con nuovi incrementi tabellari, indennità professionali più alte e arretrati. → CCNL Sanità 2025-2027: aumenti, arretrati e novità

Il comparto Sanità riguarda il personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici. Il rinnovo 2022-2024 porta aumenti differenziati — in parte attraverso indennità professionali — e arretrati per il periodo trascorso. Qui trovi gli importi principali e il meccanismo che li genera, con l’avvertenza che la dirigenza medica ha un contratto a parte.

Chi rientra nel comparto Sanità

Il contratto del comparto Sanità riguarda il personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale: infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), ostetriche, tecnici sanitari, personale della riabilitazione e amministrativo del comparto. La dirigenza medica e sanitaria ha invece un contratto distinto, con importi propri: è un punto da tenere presente quando si leggono notizie sugli stipendi della sanità pubblica.

Gli aumenti per le principali figure

Gli incrementi medi lordi mensili si collocano tra circa 150 e 172 euro per tredici mensilità. In dettaglio, per le figure più numerose:

  • Infermieri: aumento complessivo intorno ai 150 euro al mese, di cui una quota come incremento del tabellare e una quota come indennità di specificità infermieristica;
  • OSS: incremento complessivo intorno ai 128 euro al mese.

Le risorse complessive stanziate per il rinnovo ammontano a circa 1,7 miliardi di euro. Gli importi sono lordi: il netto in busta paga è inferiore.

Figura Aumento mensile lordo (indicativo)
Infermiere ~150 € (tabellare + indennità specificità)
OSS ~128 €
Media comparto ~150-172 €

Gli arretrati

Anche qui spettano gli arretrati per il periodo già maturato. Per gli infermieri gli importi una tantum si collocano, a seconda di fascia e anzianità, tra circa 982 e 1.630 euro; per gli OSS tra circa 1.155 e 1.387 euro (somme riferite alle mensilità 2024 e ai primi mesi del 2025). Trattandosi di emolumenti riferiti ad anni precedenti, si applica di regola la tassazione separata.

Un contratto firmato non da tutti

Il rinnovo è stato sottoscritto il 27 ottobre 2025 da una parte delle sigle sindacali, mentre altre non hanno firmato ritenendo gli aumenti insufficienti rispetto all’inflazione. È un elemento di cui tenere conto nel leggere il dibattito sulle retribuzioni della sanità pubblica: la firma di un CCNL non richiede l’unanimità delle organizzazioni, e le sigle non firmatarie restano libere di contestarne i contenuti.

Spunti pratici

Caia è infermiera, Tizio è OSS nello stesso reparto. Entrambi vedranno l’aumento del tabellare e gli arretrati del triennio; per Caia, però, una parte dell’incremento arriva attraverso l’indennità di specificità infermieristica, voce che valorizza la sua professione e che Tizio non percepisce. È un esempio di come, nel pubblico impiego, l’aumento non passi solo dal tabellare ma anche da indennità professionali mirate. Per stimare il netto, da ogni importo lordo vanno tolti contributi e IRPEF.

Citazioni utili

Il rinnovo si inserisce nell’impianto degli artt. 40-49 del D.Lgs. 165/2001 sulla contrattazione collettiva pubblica, con la certificazione della Corte dei conti a garanzia della compatibilità economica. L’art. 45 àncora il salario accessorio — comprese le indennità professionali come quella di specificità infermieristica — alle condizioni di lavoro e alla professionalità: è il fondamento per cui parte dell’aumento del comparto sanitario passa da voci dedicate e non dal solo tabellare. Sono riferimenti strutturali, indipendenti dagli importi del singolo rinnovo.

Le altre schede della guida

Fonti

  • CCNL comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto il 27 ottobre 2025; tabelle retributive ARAN e schede delle organizzazioni sindacali di comparto; art. 45 del D.Lgs. 165/2001 sul trattamento accessorio.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

Vedi anche: la dirigenza medica e sanitaria del SSN, operatori socio-sanitari, importi e arretrati, TSRM, laboratorio, fisioterapisti, ostetriche, di quanto cresce la busta paga, Spese sanitarie per familiari a carico nel 730/2026 e detrazione 19% senza franchigia.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

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Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Di quanto aumenta lo stipendio di un infermiere?

In media intorno ai 150 euro lordi al mese, parte come tabellare e parte come indennità di specificità infermieristica, oltre agli arretrati una tantum.

L'aumento vale anche per i medici?

No. Il comparto Sanità riguarda infermieri, OSS, ostetriche e tecnici. La dirigenza medica e sanitaria ha un contratto separato con importi diversi.

Quanto è l'aumento per gli OSS?

L'incremento complessivo mensile per gli operatori socio-sanitari è di circa 128 euro lordi, a cui si aggiungono gli arretrati per il periodo maturato.

Cos'è l'indennità di specificità infermieristica?

È una voce dedicata che valorizza la professione infermieristica: una parte dell'aumento degli infermieri arriva attraverso questa indennità, distinta dal puro tabellare.

Tutte le sigle sindacali hanno firmato?

No: il rinnovo è stato sottoscritto da una parte delle sigle il 27 ottobre 2025, mentre altre non hanno firmato ritenendo gli aumenti insufficienti rispetto all'inflazione.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.