Testo dell'articoloAbrogato
Art. 59 D.Lgs. 165/2001
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Testo unico sul pubblico impiego
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall’ art. 31 del d.lgs n.546 del 1993 ) 1.
Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento
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In sintesi