Testo dell'articoloAbrogato
Art. 56 D.Lgs. 165/2001
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Testo unico sul pubblico impiego
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall’ art.28 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.
Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione dì cui all’articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all’ articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001).
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In sintesi