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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il prefetto puo segnalare al Nucleo della Concretezza irregolarita amministrative degli enti locali e chiederne l'intervento ispettivo.
  • La norma istituzionalizza il raccordo tra prefettura e Dipartimento della Funzione Pubblica nelle verifiche sul territorio.
  • Personale della prefettura puo partecipare ai sopralluoghi e alle visite in supporto al Nucleo.
  • Lo scopo e accelerare l'individuazione e correzione di disfunzioni nei comuni e nelle altre amministrazioni locali.
  • La disposizione integra l'art. 60-bis che istituisce il Nucleo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza

In vigore dal 9/5/2001

1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente. ((116))

L'art. 60-ter del TUPI, introdotto dalla legge concretezza (L. 56/2019), istituzionalizza un canale di collaborazione tra prefetto e Nucleo della Concretezza: una norma breve, ma di particolare interesse per chi opera con enti locali, perche apre la porta a verifiche ispettive coordinate sull'azione amministrativa di comuni, province ed altre PA del territorio.

Inquadramento e ratio

Il Nucleo della Concretezza, disciplinato dall'art. 60-bis TUPI, e costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con il compito di assicurare la concreta attuazione delle disposizioni normative sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. L'art. 60-ter aggiunge un secondo motore d'innesco: oltre all'autoattivazione e alle segnalazioni dall'interno della PA, il prefetto - quale autorita di governo sul territorio - puo richiedere l'intervento del Nucleo quando rileva irregolarita nell'attività amministrativa di un ente locale. La norma rafforza cosi il presidio statale sulle autonomie territoriali, in un'ottica di affiancamento e non di sostituzione.

Operativita: cosa puo segnalare il prefetto

L'oggetto della segnalazione e ampio: la norma parla di "irregolarita dell'azione amministrativa". Vi rientrano, in via esemplificativa, ritardi sistematici nell'adozione di atti dovuti, carenze organizzative che incidono sui servizi al cittadino, anomalie procedimentali nei procedimenti autorizzativi, mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni o del PTPCT, criticita nella gestione del personale. La segnalazione apre un canale formale che il Nucleo puo valutare, programmando un intervento ispettivo. Il prefetto puo inoltre chiedere che personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo partecipi ai sopralluoghi e alle visite, garantendo continuita e conoscenza del contesto locale.

Effetti pratici per gli enti locali

Per i comuni e gli altri enti territoriali la disposizione comporta un'attenzione aggiuntiva: a fianco dei tradizionali controlli (Corte dei conti, ANAC, revisori) si affianca un soggetto ispettivo statale che puo essere attivato anche su impulso prefettizio. Gli esiti delle verifiche del Nucleo non hanno natura sanzionatoria diretta, ma possono dar luogo a relazioni, raccomandazioni e segnalazioni alle autorita competenti (ANAC, Corte dei conti, Funzione Pubblica) con conseguenze in termini di responsabilita dirigenziale e disciplinare. Il segretario comunale e i dirigenti devono dunque assicurare tracciabilita degli atti, rispetto dei termini procedimentali e tempestiva risposta alle istruttorie.

Coordinamento con altri strumenti di vigilanza

La collaborazione prefetto-Nucleo si affianca - senza sovrapporsi - ad altri strumenti: l'attività ispettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica ex art. 60 TUPI sui dati del personale, i poteri di controllo dell'ANAC sulla trasparenza e anticorruzione, l'azione della Corte dei conti sulla regolarita contabile, i poteri sostitutivi ex art. 8 L. 131/2003. La norma evita duplicazioni e crea un raccordo informativo che, sul piano operativo, si traduce in un dialogo strutturato tra prefettura ed enti locali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Cosa puo segnalare il prefetto al Nucleo della Concretezza?

Qualsiasi irregolarita dell'azione amministrativa degli enti locali, dai ritardi procedimentali alle carenze organizzative, fino alle anomalie nella gestione del personale o nell'adozione dei piani obbligatori.

Il personale della prefettura puo partecipare alle ispezioni del Nucleo?

Si, la norma lo prevede espressamente: nei sopralluoghi e nelle visite richiesti dal prefetto puo essere coinvolto personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo a supporto operativo.

Quali enti possono essere oggetto della segnalazione?

La norma si riferisce agli enti locali ma in concreto l'attività del Nucleo copre tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, TUPI presenti sul territorio prefettizio.

L'intervento del Nucleo comporta sanzioni dirette per i dirigenti?

No, gli esiti delle verifiche non sono sanzionatori in se, ma possono attivare procedimenti di responsabilita dirigenziale, disciplinare e segnalazioni a Corte dei conti, ANAC o procura.

L'ente locale puo opporsi all'ispezione richiesta dal prefetto?

No, deve consentire le verifiche e fornire la documentazione richiesta; ostacolare l'attività ispettiva puo configurare responsabilita disciplinare e amministrativa per il personale coinvolto.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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