Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

In sintesi

Come funziona il canone RAI e quando scatta l'obbligo

Il canone RAI – tecnicamente denominato ‘canone di abbonamento alla televisione’ – è un tributo che si paga per il solo fatto di possedere un apparecchio televisivo. Non importa quante ore al giorno lo si accende, né se si guardano i canali RAI o altri: basta avere un televisore in casa per essere soggetti all’obbligo.

Dal 2016 il canone è stato incorporato nella bolletta dell’energia elettrica per i titolari di un’utenza elettrica residenziale. In pratica, se hai la luce di casa intestata a tuo nome, troverai il canone RAI suddiviso in rate – di norma dieci, da gennaio a ottobre – direttamente nella bolletta. Questo meccanismo ha ridotto drasticamente l’evasione del tributo. Chi non ha un’utenza elettrica residenziale ma possiede una TV versa il canone con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, anche se le abitazioni sono più di una.

Esistono però alcune situazioni in cui il canone non è dovuto. Le esenzioni principali riguardano chi non possiede nessun televisore, gli anziani con reddito basso e alcune categorie speciali come diplomatici e militari stranieri in servizio in Italia. Per ciascuna di queste ipotesi la legge richiede un adempimento formale: non basta la situazione di fatto, occorre presentare una dichiarazione o una richiesta.

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Modalità di pagamento ed esenzioni principali
Situazione Modalità / effetto
Titolare utenza elettrica residenziale con TV Addebito in bolletta, di norma 10 rate (gen-ott)
Possesso TV senza utenza elettrica residenziale Versamento con F24 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento
Nessun apparecchio televisivo Dichiarazione sostitutiva di non detenzione all'Agenzia delle Entrate, valida un anno (dal 1° luglio al 31 gennaio per l'intero anno successivo; dal 1° febbraio al 30 giugno per il secondo semestre)
Over 75 con reddito fino a 8.000 euro (proprio e del coniuge) Dichiarazione sostitutiva, nessun termine annuale; l'esenzione continua negli anni successivi se i requisiti permangono
Agenti diplomatici, funzionari consolari e di organizzazioni internazionali, militari NATO non italiani Esenzione per convenzioni internazionali, con dichiarazione sostitutiva presentabile in ogni giorno dell'anno

Esempio pratico

  • Esempio. Tizio è pensionato, ha 78 anni e un reddito annuo, suo e del coniuge, non superiore a 8.000 euro; non convive con persone che abbiano un reddito proprio. Possiede un televisore in salotto. Tizio presenta la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione: se la invia entro il 15 del mese, l’addebito in bolletta si interrompe dalla rata del mese successivo; se la invia nella seconda metà del mese, dalla rata del secondo mese successivo. Le rate già pagate si recuperano scorporando la quota canone dalla bolletta o chiedendo il rimborso. Negli anni successivi non deve ripresentare nulla finché i requisiti restano gli stessi. Caio invece ha 45 anni, vive da solo e ha deciso di non avere più un televisore: ha consegnato il vecchio apparecchio a un centro di raccolta e ha presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Caio non paga il canone per il periodo coperto dalla dichiarazione, che vale un anno e va ripresentata ogni anno se resta senza televisore.

Documenti necessari

  • Copia dell’ultima bolletta elettrica (per verificare se il canone è già addebitato o se è stata applicata l’esenzione)
  • Modello di dichiarazione sostitutiva di non possesso di apparecchio televisivo (disponibile sul sito Agenzia delle Entrate)
  • Documentazione reddituale (per la richiesta di esenzione over 75: dichiarazione dei redditi o certificazione del reddito complessivo)
  • Documento di identità e codice fiscale (per la presentazione della dichiarazione o della richiesta di esenzione)
  • Ricevuta della presentazione della dichiarazione sostitutiva (da conservare in caso di contestazioni)

Caso 1 – Tizio vende il televisore e vuole smettere di pagare

Scenario. Tizio ha ceduto il suo unico televisore e non intende acquistarne un altro. La bolletta elettrica continua ad addebitargli il canone RAI.

Come si applica. Il canone RAI è dovuto per il possesso di un apparecchio televisivo: se Tizio non possiede più nessun televisore, può chiedere di non pagare, ma deve farlo in modo formale. La legge richiede che presenti una dichiarazione sostitutiva di non possesso all’Agenzia delle Entrate, in cui dichiara – sotto la propria responsabilità – di non detenere alcun apparecchio televisivo nella propria abitazione. La dichiarazione ha validità annuale: presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo esonera dal pagamento per l’intero anno successivo; presentata dal 1° febbraio al 30 giugno esonera per il secondo semestre dello stesso anno. Se nel corso dell’anno cambiano i presupposti, ad esempio perché Tizio compra un televisore, deve comunicarlo all’Agenzia con il quadro C: il canone viene addebitato dal mese in cui è presentata la comunicazione.

In pratica

  • Scaricare il modello di dichiarazione sostitutiva dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
  • Presentare la dichiarazione tra il 1° luglio e il 31 gennaio per esonerarsi dall’intero anno successivo, oppure tra il 1° febbraio e il 30 giugno per il solo secondo semestre.
  • Conservare la ricevuta della presentazione: in caso di addebito erroneo in bolletta, serve per richiedere il rimborso.
  • Se si acquista un nuovo televisore, il canone torna dovuto: va comunicata la variazione con il quadro C della dichiarazione sostitutiva.
  • La dichiarazione si presenta con l’applicazione web dell’Agenzia, tramite un intermediario abilitato, con raccomandata senza busta (allegando un documento di identità) oppure con PEC e firma digitale.

Caso 2 – Caio ha 76 anni e vuole sapere se è esente

Scenario. Caio ha compiuto 76 anni e ha sentito che gli anziani potrebbero non pagare il canone RAI. Il suo reddito complessivo è basso, ma non sa se rientra nell’esenzione.

Come si applica. L’esenzione spetta ai cittadini che hanno compiuto 75 anni, hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e non hanno conviventi titolari di un reddito proprio, a esclusione di colf e badanti. L’agevolazione vale se l’apparecchio è nell’abitazione di residenza. Caio non deve aspettare una finestra: presenta la dichiarazione sostitutiva (sezione I del modello) in qualsiasi momento. L’esenzione spetta per l’intero anno se i 75 anni sono stati compiuti entro il 31 gennaio; se sono compiuti dal 1° febbraio al 31 luglio, spetta per il secondo semestre.

In pratica

  • Verificare di avere 75 anni compiuti e che il reddito proprio e del coniuge non superi 8.000 euro, senza conviventi con reddito proprio (colf e badanti esclusi).
  • Presentare la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate: non c’è un termine, l’esenzione dipende dai requisiti. Se hai già pagato rate di canone puoi scorporarle dalla bolletta o chiedere il rimborso con il modello che contiene anche la dichiarazione.
  • Non è sufficiente l’età: senza la dichiarazione sostitutiva il canone continua a essere addebitato.
  • Non serve rinnovare ogni anno: se i requisiti restano gli stessi l’esenzione continua. Se cambiano, ad esempio perché il reddito supera 8.000 euro, va presentata la dichiarazione di variazione (sezione II).

Quanto costa il canone RAI e quando si paga in bolletta

L’Agenzia delle Entrate indica un importo di 90 euro l’anno; per il solo 2024 era stato ridotto a 70 euro. Il pagamento avviene con addebito sulle fatture dell’energia elettrica in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre. Chi lo desidera può pagare con addebito sulla pensione, se ha una pensione non superiore a 18.000 euro e presenta la richiesta all’ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente.

Cosa conta come apparecchio televisivo: PC, smartphone, streaming

Per l’Agenzia delle Entrate è apparecchio televisivo quello in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno (nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 aprile 2016). Un dispositivo che serve solo per lo streaming e non ha il sintonizzatore non rientra in questa definizione. L’utenza elettrica residenziale fa invece presumere la detenzione di un apparecchio dal 1° gennaio 2016: per superare la presunzione serve la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Casa di riposo, B&B, ufficio: chi paga il canone

Chi è ricoverato in casa di riposo ma conserva un televisore nella propria abitazione deve pagare il canone. Se nei locali dell’attività la TV è visibile anche ai clienti, come in un bed and breakfast, è dovuto il canone speciale e non quello ordinario. Se i componenti della stessa famiglia anagrafica hanno più utenze elettriche residenziali, il canone è dovuto una sola volta: va comunicato all’Agenzia su quale utenza addebitarlo.

Quando rivolgersi a un professionista

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Domande frequenti

Devo pagare il canone RAI se non guardo mai la RAI?

Sì. Il presupposto del canone è il possesso di un apparecchio televisivo, non l'ascolto dei canali RAI. Anche con un televisore usato solo per streaming o per altri canali il canone è dovuto.

Come faccio a non pagare il canone RAI se non ho la TV?

Se hai un'utenza elettrica residenziale devi presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione (quadro A). Ha validità annuale: presentata dal 1° luglio al 31 gennaio vale per l'intero anno successivo, dal 1° febbraio al 30 giugno per il secondo semestre. Va ripresentata ogni anno, finché non hai un televisore.

Quante rate viene addebitato il canone in bolletta?

In dieci rate mensili, da gennaio a ottobre, nelle fatture dell'energia elettrica per i titolari di utenza elettrica residenziale. L'Agenzia delle Entrate indica un importo di 90 euro l'anno; solo nel 2024 era stato ridotto a 70 euro.

Chi può beneficiare dell'esenzione over 75?

Chi ha compiuto 75 anni, ha un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e non convive con persone titolari di un reddito proprio (colf e badanti esclusi). L'esenzione non è automatica: serve la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate, senza una scadenza annuale. Se i requisiti restano gli stessi non occorre ripresentarla.

Se vivo in affitto devo pagare il canone RAI?

Sì, se detieni un televisore. Il canone è legato alla detenzione dell'apparecchio e si paga una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica, anche se le abitazioni sono più di una. Essere in affitto non comporta alcuna esenzione.

Cosa succede se dichiaro di non avere la TV e in realtà ce l'ho?

La dichiarazione sostitutiva è resa sotto responsabilità personale. Dichiarazioni false espongono a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a conseguenze penali per dichiarazione mendace.

Come si paga il canone RAI se non si ha la bolletta elettrica?

Se nessun componente della famiglia anagrafica ha un contratto elettrico domestico residenziale, il canone va versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per i pensionati con una pensione non superiore a 18.000 euro è possibile chiedere all'ente pensionistico l'addebito sulla pensione entro il 15 novembre dell'anno precedente.

Il canone RAI si paga anche per computer e smartphone?

La definizione dell'Agenzia delle Entrate riguarda gli apparecchi in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o con decoder o sintonizzatore esterno. Un computer o uno smartphone usato solo per lo streaming, senza questa possibilità, non rientra nella definizione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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