Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 D.Lgs. 175/2024 – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 92.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 91 del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175) disciplina gli effetti della sospensione e dell'interruzione del processo tributario. La norma stabilisce due regole essenziali: durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo; i termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 92. Si tratta di una disposizione che governa le fasi di stallo del giudizio, assicurando che la stasi non si traduca in un pregiudizio per le parti.
La ratio: tutela delle parti nelle fasi di stasi
La sospensione e l'interruzione sono istituti che determinano un arresto temporaneo del processo: la prima per ragioni che impongono di attendere la definizione di una questione pregiudiziale o di altra natura, la seconda per eventi che incidono sulla capacita' o sulla rappresentanza delle parti. In entrambi i casi, l'ordinamento deve evitare che lo stallo si ritorca contro chi non vi ha dato causa. La norma persegue proprio questo obiettivo, congelando l'attività processuale e i termini per tutta la durata dell'arresto.
Il divieto di compiere atti del processo
Il primo comma stabilisce che durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. La regola e' coerente con la logica dell'istituto: se il giudizio e' fermo, non avrebbe senso consentire il compimento di attività processuali, che resterebbero prive di una cornice procedurale valida. Il divieto opera in via generale e tutela la parita' delle armi, impedendo che una parte sfrutti la stasi a proprio vantaggio. Gli atti eventualmente compiuti in violazione del divieto risultano, in linea di principio, inidonei a produrre i loro effetti tipici.
L'interruzione e la ripresa dei termini
Il secondo comma disciplina la sorte dei termini in corso: essi sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 92, ossia dell'atto con cui si chiede la prosecuzione o la riassunzione del processo. La scelta di far ripartire i termini per intero, e non di limitarsi a sospenderne il decorso, e' particolarmente garantista: la parte interessata dispone nuovamente dell'intero termine a partire dall'impulso di ripresa, senza subire la compressione derivante dal tempo già trascorso prima dell'evento interruttivo.
Il raccordo con l'art. 92 e con la disciplina della ripresa
La disposizione si salda con l'articolo 92, che regola l'istanza di prosecuzione o riassunzione. Il momento della presentazione di tale istanza segna lo spartiacque: prima, il processo e' fermo e i termini non decorrono; dopo, l'attività riprende e i termini ricominciano. Questo meccanismo conferisce certezza al passaggio dalla fase di stasi alla fase di ripresa, individuando un evento preciso e documentabile come dies a quo del nuovo decorso.
Rapporti con il modello del processo civile
La disciplina degli effetti della sospensione e dell'interruzione nel processo tributario riproduce, nei suoi tratti essenziali, principi propri del processo civile, cui il rito tributario tradizionalmente si ispira per quanto compatibile. ciò consente di leggere la norma alla luce della consolidata elaborazione generale in tema di stasi del giudizio, pur tenendo conto delle peculiarita' del contenzioso tributario e della sua organizzazione presso le corti di giustizia tributaria.
Profili pratici
Per il difensore e per la parte, la norma e' di rilievo pratico immediato: durante la sospensione o l'interruzione non occorre, e anzi non si deve, compiere atti processuali, e non si corre il rischio di decadenze, poiché i termini sono congelati. Al momento opportuno, la presentazione dell'istanza ex art. 92 riattiva il giudizio e fa ripartire i termini per intero. Una corretta gestione di queste fasi evita errori procedurali e tutela la posizione della parte, che deve solo curare con attenzione il momento della ripresa.
Casi pratici
Caso 1: interruzione e ripresa del termine
Tizio e' parte di un giudizio tributario interrotto per un evento che ha colpito la rappresentanza. Durante l'interruzione i termini sono fermi e nessun atto può essere compiuto. Quando viene presentata l'istanza prevista dall'art. 92, i termini ricominciano a decorrere per intero, consentendogli di organizzare la difesa senza subire la compressione del tempo già trascorso.
Caso 2: atto compiuto durante la sospensione
Caio, durante una fase di sospensione del processo, vorrebbe depositare un atto. La norma lo impedisce: nelle fasi di stallo non si compiono atti del processo. Egli dovra' attendere la ripresa del giudizio, evitando attività che resterebbero prive di effetti per via del divieto.
Domande frequenti
Cosa succede ai termini durante la sospensione o l'interruzione del processo tributario?
I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere per intero dalla presentazione dell'istanza prevista dall'art. 92, cioe' dall'atto che chiede la ripresa del processo.
Si possono compiere atti durante la sospensione del processo?
No. La norma vieta di compiere atti del processo durante la sospensione e l'interruzione: il giudizio e' fermo e le attivita' processuali non possono validamente svolgersi.
Da quando ripartono i termini dopo l'interruzione?
Ripartono dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 92, che funge da impulso di ripresa. Da quel momento i termini decorrono nuovamente per intero.
Perche' i termini ricominciano da capo e non solo riprendono?
Per garanzia delle parti: far ripartire l'intero termine evita che il tempo trascorso prima dell'evento interruttivo comprima il diritto di difesa di chi deve riprendere il giudizio.
Qual e' la funzione di questa norma?
Tutelare le parti nelle fasi di stasi del processo, impedendo decadenze ingiuste e fissando con certezza il momento da cui riprendono attivita' e termini.
Fonti consultate: 1 fonte verificate