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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando si compra una casa, si iscrive un mutuo, si accetta un’ereditа immobiliare o si dona un appartamento, la formalitа che rende l’operazione opponibile ai terzi (trascrizione, iscrizione, annotazione, rinnovazione) passa dai pubblici registri immobiliari e fa scattare l’imposta ipotecaria e quella catastale. Le aliquote sono spesso proporzionali, talvolta in misura fissa, e si intrecciano con registro e IVA. Vediamo, con cinque scenari concreti, come si applica l’art. 1 D.Lgs. 347/1990 e come il contribuente liquida il dovuto presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Prima degli esempi: il quadro normativo

L’art. 1 del Testo Unico delle Imposte Ipotecaria e Catastale (D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347) fissa il presupposto del tributo: ogni formalitа eseguita nei pubblici registri immobiliari sconta l’imposta secondo la tariffa allegata al T.U., salvo i casi di esenzione previsti da norme speciali. L’imposta catastale, invece, colpisce le volture catastali conseguenti al trasferimento di diritti reali su immobili.

La logica и duplice. Da un lato si fa cassa su atti che incidono su un bene ad alto valore patrimoniale (l’immobile). Dall’altro si finanzia il servizio di pubblicitа immobiliare: la conservatoria registra l’atto, il catasto aggiorna la titolaritа, e questa pubblicitа produce effetti verso i terzi. La novella del D.Lgs. 139/2024 ha riallineato alcune misure fisse e coordinato il T.U. con il nuovo testo unico in materia di successioni e donazioni, mantenendo l’impianto del 1990.

Importante: l’imposta ipo-catastale non duplica il registro. Quando l’atto и soggetto a IVA, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa; quando и fuori IVA (es. privato venditore), seguono di norma le aliquote proporzionali della tariffa.

Trascrizione, iscrizione, rinnovazione

Tre verbi che spesso vengono confusi, ma identificano formalitа diverse e con regole proprie.

Ogni formalitа sconta l’imposta secondo la tariffa, eventualmente in misura fissa quando la legge lo prevede (cancellazioni, annotazioni meramente strumentali).

Aliquote proporzionali e misura fissa

La tariffa allegata al T.U. distingue alcune fattispecie tipiche:

Caso 1 — Compravendita prima casa da privato: ipo-catastale fissa €50

Giulia, 34 anni, acquista da privato un bilocale a Padova per €145.000 dichiarando i requisiti prima casa (residenza nel Comune entro 18 mesi, nessun altro immobile in agevolazione, categoria non di lusso). L’atto va a registro al 2% sul valore catastale (prezzo-valore). Ipotecaria e catastale, in quanto compravendita prima casa da privato, sono dovute in misura fissa €50 + €50. Il notaio quantifica le imposte e le versa in autoliquidazione tramite il modello F24-ELIDE o il registro telematico al momento della trascrizione e voltura. Errore frequente: dimenticare che, persa la prima casa entro 5 anni (rivendita senza riacquisto), le imposte fisse vanno reintegrate in misura ordinaria con sanzione e interessi.

Caso 2 — Iscrizione di ipoteca volontaria a garanzia del mutuo: 0,5% (o esenzione bancaria)

Marco accende un mutuo di €150.000 con una banca italiana per finanziare l’acquisto della stessa abitazione. La banca iscrive ipoteca volontaria di primo grado per €300.000 (capitale + accessori al 200%). Sull’iscrizione si applicherebbe lo 0,5% dell’importo iscritto, cioи €1.500. Se il mutuo и concesso da banca residente e l’operazione opta per l’imposta sostitutiva (0,25% per prima casa, 2% altrimenti, sulla somma erogata), l’iscrizione di ipoteca и esente da ipotecaria. И la regola del D.P.R. 601/1973: la sostitutiva assorbe registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa relative al finanziamento. Nei finanziamenti aziendali fuori sostitutiva, invece, lo 0,5% resta dovuto.

Caso 3 — Trascrizione della successione: 2% + 1% sull’eredita immobiliare

Alla morte del padre, Antonio eredita due appartamenti per un valore catastale complessivo di €220.000. Presentata la dichiarazione di successione, sui beni immobili maturano imposta ipotecaria 2% (€4.400) e imposta catastale 1% (€2.200), con minimo €200 ciascuna. Se uno degli immobili и destinato a prima casa di Antonio e ricorrono i requisiti, ipotecaria e catastale su quel cespite scendono in misura fissa €200 + €200, distinto pro-quota. L’imposta di successione vera e propria (4-6-8% in base al grado di parentela) si calcola a parte, con franchigie. Il versamento delle ipo-catastali avviene contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione (modello SUC), in autoliquidazione.

Caso 4 — Donazione tra coniugi di un appartamento: misura fissa o aliquote ridotte

Luca dona alla moglie Elena la nuda proprietа di un appartamento. La donazione tra coniugi sconta imposta di donazione solo sulla parte eccedente la franchigia di €1.000.000 (4%). Sulle formalitа immobiliari maturano comunque ipotecaria 2% e catastale 1%, con minimo €200 ciascuna, salvo agevolazione prima casa se Elena ha i requisiti (in tal caso, misura fissa €200+€200). Il contribuente, tramite il notaio, paga in autoliquidazione al momento della trascrizione. Errore frequente: pensare che, essendo donazione tra parenti stretti, anche ipo-catastali siano in misura fissa: non и cosм, salvo prima casa.

Caso 5 — Rinnovazione dell’ipoteca legale del venditore in dilazione

Una compravendita del 2005 prevedeva pagamento dilazionato del prezzo: il venditore aveva ottenuto ipoteca legale per il residuo. Nel 2025, residuando ancora rate non saldate, l’ipoteca va rinnovata prima dei vent’anni, pena l’estinzione. La rinnovazione sconta imposta ipotecaria pari a quella prevista per l’iscrizione: 0,5% sull’importo originariamente iscritto, salvo gli aggiustamenti previsti dalla tariffa per le rinnovazioni di ipoteche residue. Tassa fissa per la cancellazione successiva. Il termine va monitorato: scaduto, l’ipoteca cessa e l’eventuale nuova iscrizione perde il grado originario.

Quando e come liquidare

Per il contribuente che si trova davanti a una formalitа immobiliare, queste sono le coordinate operative.

Il bollo и tema a parte: si applica sulle copie e sulle note in base alle regole del D.P.R. 642/1972, salvo gli atti soggetti a imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973 (che ne assorbe la disciplina).

Norme e fonti

Domande frequenti

Se compro casa con agevolazione prima casa, quanto pago di ipotecaria e catastale?

Se vendi un privato (atto fuori IVA), ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di €50 ciascuna, oltre al registro 2% sul valore catastale. Se invece il venditore и un costruttore con IVA (al 4% prima casa), ipotecaria e catastale restano in misura fissa di €200 ciascuna, oltre alla normale imposta di registro €200.

Cosa succede se non trascrivo entro 30 giorni dall’atto?

Il ritardo non rende invalido l’atto, ma espone a sanzioni amministrative e, soprattutto, lascia il bene esposto al rischio di formalitа prevalenti trascritte da terzi nel frattempo. Il pubblico ufficiale rogante и tenuto a provvedere tempestivamente e risponde dei ritardi.

L’ipoteca volontaria a garanzia del mutuo costa sempre lo 0,5%?

No. Se la banca opta per l’imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973 (0,25% per prima casa, 2% in altri casi), l’iscrizione di ipoteca и esente da ipotecaria. Nei finanziamenti fuori sostitutiva (es. ipoteca tra privati) lo 0,5% si applica.

Per la dichiarazione di successione le imposte ipo-catastali sono in misura fissa?

Di norma no. Sui beni immobili caduti in successione si applicano ipotecaria 2% e catastale 1%, con minimo €200 ciascuna. La misura fissa €200+€200 vale solo se il bene и destinato a prima casa di uno degli eredi e ricorrono i requisiti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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