Testo dell'articoloVigente
L’art. 4-bis D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025, codifica la tassazione di trust e vincoli di destinazione. Il principio e semplice: l’imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento del trasferimento ai beneficiari finali, non alla costituzione del vincolo. I casi che seguono mostrano come si declina su trust familiari, di scopo, liquidatori, esteri e vincoli ex art. 2645-ter c.c.
Prima degli esempi: il quadro normativo
Il D.Lgs. 139/2024 ha riscritto il D.Lgs. 346/1990 inserendo un articolo dedicato che colma un vuoto. L’art. 4-bis riguarda tre categorie:
- Trust riconosciuti ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con legge 364/1989), interni o esteri con effetti in Italia.
- Vincoli di destinazione costituiti ex art. 2645-ter c.c. su beni immobili o mobili registrati.
- Altri vincoli che producano segregazione patrimoniale con destinazione a beneficiari individuabili.
Il presupposto impositivo coincide con il trasferimento dei beni dal trustee, o dal gestore del vincolo, al beneficiario finale. Restano i collegamenti con l’art. 1 del decreto e con la disciplina civilistica del trust.
Tassazione «in entrata» vs «in uscita»: la riforma 2025
Per inquadrare il passaggio operato dal legislatore del 2024 occorre ricordare i due modelli che si sono contesi il campo per oltre dieci anni.
Il modello «in entrata», sostenuto in passato dall’amministrazione finanziaria, considerava imponibile gia il momento costitutivo: la dotazione del trust fund veniva assimilata a un atto traslativo a favore del trustee, con applicazione immediata dell’imposta. Il limite era duplice: colpiva un trasferimento strumentale, privo di un beneficiario finale individuato, e non consentiva di calibrare aliquote e franchigie sul reale rapporto disponente-beneficiario.
Il modello «in uscita», accolto in via consolidata dalla giurisprudenza di legittimita a partire dal 2019-2020 e oggi codificato dall’art. 4-bis, individua il presupposto nel momento in cui i beni escono dalla segregazione e affluiscono ai beneficiari. La tassazione cattura cosi l’arricchimento effettivo, in linea con il consolidato giurisprudenziale 2020 delle Sezioni Unite sulla matrice patrimoniale dell’imposta.
Conseguenze pratiche: l’atto istitutivo e quello di dotazione non scontano piu l’imposta proporzionale (resta l’imposta di registro in misura fissa); restano gli adempimenti dichiarativi, in particolare l’obbligo di dichiarazione di successione anche per trust mortis causa.
Aliquote per grado di parentela disponente-beneficiario
L’aliquota e calcolata sul rapporto fra disponente (chi conferisce i beni) e beneficiario finale (chi riceve in concreto alla scadenza del vincolo). Aliquote e franchigie sono quelle del D.Lgs. 346/1990:
- 4% con franchigia di 1.000.000 euro per beneficiario, in linea retta (figli, genitori, ascendenti, discendenti) e tra coniugi.
- 6% con franchigia di 100.000 euro per fratelli e sorelle.
- 6% senza franchigia per altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta o collaterale entro il terzo grado.
- 8% senza franchigia per soggetti diversi (estranei, conviventi non equiparati, enti non riconosciuti).
- Franchigia 1.500.000 euro per beneficiari portatori di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Se al momento traslativo i beneficiari non sono determinati o determinabili, si applica l’aliquota piu elevata (8%) salvo successiva regolazione. Per i trust di scopo opera la disciplina propria degli enti destinatari.
Caso 1: trust familiare con beneficiari figli del disponente
Scenario. Tizio, imprenditore, istituisce nel 2025 un trust autodichiarato e dotato di un portafoglio di partecipazioni e di un immobile per un valore complessivo di 2,4 milioni di euro. Trustee e lo stesso Tizio per i primi anni, poi un trustee professionale. Beneficiari finali individuati nell’atto istitutivo: i due figli Caio e Sempronia, in parti uguali, alla cessazione del trust prevista a 25 anni di eta di entrambi.
Come si legge in pratica. L’atto istitutivo e l’atto di dotazione non scontano l’imposta proporzionale di successione e donazione, in coerenza con il modello «in uscita» codificato dall’art. 4-bis. L’imposta si applichera al momento dell’attribuzione finale, sull’eventuale rivalutazione del fondo trust. Le aliquote saranno quelle in linea retta (4%) con franchigia di 1.000.000 euro per ciascun figlio. Se al momento traslativo i beni avranno valore di 3,0 milioni, ogni figlio ricevera 1,5 milioni: dedotta la franchigia, l’imposta sara dovuta sull’eccedenza di 500.000 euro per ciascuno (20.000 euro a beneficiario).
Documenti. Atto istitutivo con indicazione dei beneficiari, atti di dotazione, perizia di stima, rendiconti del trustee, atti di attribuzione finale, dichiarazione di successione se trasferimento mortis causa.
Caso 2: trust di scopo con beneficiario una fondazione
Scenario. Mevio istituisce nel 2025 un trust di scopo per finanziare progetti di ricerca medica gestiti da una fondazione riconosciuta. Il fondo, pari a 800.000 euro, sara erogato annualmente per dieci anni alla fondazione, individuata gia nell’atto istitutivo come unico beneficiario delle attribuzioni periodiche.
Come si legge in pratica. Anche qui non si paga l’imposta proporzionale al momento istitutivo. Ogni attribuzione annuale al beneficiario fondazione integra il presupposto dell’art. 4-bis. Se la fondazione rientra fra gli enti di cui all’art. 3 D.Lgs. 346/1990 (enti pubblici, fondazioni con finalita di assistenza, studio, ricerca scientifica, di pubblica utilita), opera l’esenzione soggettiva ivi prevista. In caso contrario, l’attribuzione e tassata con aliquota dell’8%. La verifica della natura del beneficiario va eseguita al momento di ciascuna attribuzione, non alla costituzione.
Documenti. Atto istitutivo del trust di scopo, statuto della fondazione beneficiaria, provvedimento di riconoscimento, rendiconti del trustee, prospetti delle erogazioni, documentazione del requisito soggettivo ex art. 3 del decreto.
Caso 3: vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su immobile
Scenario. Calpurnia costituisce nel 2025, con atto pubblico, un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. sulla propria abitazione, destinandola al mantenimento e all’assistenza del figlio Lucio, portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/1992. Il vincolo durera fino alla morte di Lucio, dopodiche l’immobile passera in proprieta agli altri due figli di Calpurnia.
Come si legge in pratica. La costituzione del vincolo non sconta l’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 4-bis. Durante la vita del vincolo, l’utilizzazione dell’immobile a favore di Lucio non integra trasferimento finale; al momento della morte di Lucio, l’attribuzione della proprieta agli altri due figli e l’evento impositivo. Si applichera l’aliquota del 4% in linea retta, considerando la franchigia di 1.000.000 euro per ciascun beneficiario. Per la fase di destinazione a favore di Lucio, ove configurabile come attribuzione di un’utilita patrimoniale, opera la franchigia maggiorata di 1.500.000 euro per portatori di handicap grave.
Documenti. Atto pubblico notarile con trascrizione ex art. 2645-ter c.c., certificazione di handicap grave ex L. 104/1992, perizia di stima, atto traslativo finale agli altri beneficiari.
Caso 4: trust liquidatorio a favore dei creditori
Scenario. Una societa in crisi, attraverso il proprio amministratore Sempronio, istituisce un trust liquidatorio dotato dei principali asset aziendali (immobili strumentali e crediti commerciali) per 1,6 milioni di euro, con beneficiari i creditori sociali, da soddisfare in base a un piano di riparto redatto dal trustee. La funzione del trust e segregativa e liquidatoria.
Come si legge in pratica. Il trust liquidatorio rientra nello schema generale dell’art. 4-bis: nessuna imposizione proporzionale alla costituzione. Le attribuzioni successive ai creditori, qualificabili come adempimento di obbligazioni preesistenti, non configurano in linea generale un arricchimento gratuito tassabile ai fini delle successioni e donazioni. Restano dovute l’imposta di registro sui singoli atti dispositivi e l’imposta ipotecaria e catastale sulle trascrizioni e volture.
Documenti. Atto istitutivo del trust con piano liquidatorio, documentazione dei crediti, atti di trasferimento al trustee, piano di riparto, atti di attribuzione ai creditori.
Caso 5: trust estero con beneficiario residente in Italia
Scenario. Tullia, beneficiaria residente fiscalmente in Italia, riceve nel 2025 un’attribuzione di 500.000 euro da un trust istituito anni prima all’estero dal nonno Quinto, ora deceduto, residente all’estero al momento della costituzione del trust. Il trust e regolato da legge straniera ma riconosciuto in Italia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1985.
Come si legge in pratica. L’attribuzione integra il presupposto dell’art. 4-bis: imposta dovuta in Italia secondo le regole sulla territorialita del D.Lgs. 346/1990. Tra nonno e nipote in linea retta si applica il 4% con franchigia di 1.000.000 euro: 500.000 euro ricadono entro la franchigia, nessuna imposta proporzionale (salvo cumulo con altre liberalita dello stesso disponente). Restano gli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale nel quadro RW.
Documenti. Atto istitutivo del trust estero con traduzione asseverata, certificazione della legge regolatrice, prospetto delle attribuzioni, documentazione del rapporto di parentela, evidenza dei flussi finanziari verso l’Italia.
Quando e come verificare
L’art. 4-bis D.Lgs. 346/1990 introduce un quadro piu chiaro ma applicato a fattispecie tecnicamente complesse. Tre snodi tipici impongono verifica caso per caso: la qualificazione del rapporto disponente-beneficiario al momento dell’attribuzione finale; la determinazione del valore imponibile considerando la rivalutazione del fondo; il coordinamento con imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti dispositivi.
Per la redazione dell’atto istitutivo, la nomina del trustee e la trascrizione del vincolo e indispensabile il notaio; per le scelte strutturali (selezione dei beni, durata, individuazione dei beneficiari, coordinamento con la successione legittima) e opportuno consultare un professionista qualificato. Il trustee va selezionato con cura: la sua diligenza gestionale incide sull’efficienza del trust e sulla corretta applicazione dell’imposta in uscita.
Norme e fonti collegate
- Art. 1 D.Lgs. 346/1990 — presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni
- Art. 4-bis D.Lgs. 346/1990 — trust e vincoli di destinazione (introdotto dal D.Lgs. 139/2024)
- D.Lgs. 28 settembre 2024 n. 139 — riforma delle imposte indirizze su successioni e donazioni, entrata in vigore 1° gennaio 2025 (Normattiva)
- Legge 16 ottobre 1989 n. 364 — ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento (Normattiva)
- Art. 2645-ter c.c. — trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 — assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
- Consolidato giurisprudenziale 2020 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di tassazione di trust e vincoli di destinazione (matrice patrimoniale dell’imposta)
Domande frequenti
1. Devo pagare l’imposta di successione e donazione quando istituisco il trust?
No. Dal 1° gennaio 2025, per effetto dell’art. 4-bis introdotto dal D.Lgs. 139/2024, l’imposta proporzionale di successione e donazione non e dovuta al momento istitutivo né alla dotazione del trust. Il presupposto impositivo coincide con l’attribuzione finale dei beni ai beneficiari. Restano dovute l’imposta di registro in misura fissa e, se del caso, le imposte ipotecaria e catastale sugli atti dispositivi.
2. Quale aliquota si applica se al momento istitutivo non conosco ancora i beneficiari finali?
Se i beneficiari non sono determinati o determinabili al momento del trasferimento finale, si applica l’aliquota piu elevata (8%) senza franchigia, salva la possibilita di rideterminare l’imposta in via successiva quando i beneficiari divengano individuabili. Nei trust familiari ben strutturati questa eventualita si evita identificando con precisione i beneficiari gia nell’atto istitutivo.
3. Devo comunque presentare la dichiarazione di successione se i beni sono in trust mortis causa?
Si. L’obbligo dichiarativo permane secondo le regole del D.Lgs. 346/1990 anche per i trust mortis causa: la dichiarazione di successione va presentata e va indicato il trasferimento ai beneficiari finali, anche se differito nel tempo. Il versamento dell’imposta proporzionale, viceversa, segue il momento dell’attribuzione effettiva.
4. Un trust estero con beneficiario residente in Italia e soggetto a imposta italiana?
Si, secondo le regole di territorialita del D.Lgs. 346/1990 e nei limiti ivi previsti. L’attribuzione al beneficiario residente in Italia integra il presupposto dell’art. 4-bis e si applica con aliquota e franchigia calcolate sul rapporto disponente-beneficiario. Restano gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti detenuti all’estero, da indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.