Art. 69 c.p.c. – Azione del pubblico ministero
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.
Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500 [1].
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
[1] Le parole «non superiore a euro 10» sono state così sostituite dall’art. 45, comma 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all’art. 65, secondo comma [1].
[1] Comma così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.
Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato [1].
[1] Comma così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a € 10.329. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Articolo così sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.