Autore: Andrea Marton

  • Ecobonus 2026: aliquote risparmio energetico nel 730/2026

    In sintesi

    • Aliquota differenziata dal 2025: 50% per le spese dei titolari di proprietà o diritto reale di godimento su abitazione principale; 36% per tutti gli altri immobili.
    • Divieto caldaie a gas dal 2025: non sono più detraibili le spese per sostituzione con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (condensazione e generatori d’aria calda a gas); restano agevolabili pompe di calore, sistemi ibridi, micro-cogeneratori e generatori a biomassa.
    • Massimale di detrazione variabile per tipo di intervento: 60.000 euro per involucro e infissi (codici 2+12 combinati), 30.000 euro per impianti di climatizzazione (codici 4+13 combinati).
    • Ripartizione in 10 rate annuali per le spese dal 2016 al 2025 (eccetto Superbonus con proprie regole).
    • Bonifico parlante obbligatorio con causale del versamento, codice fiscale del contribuente e P.IVA o CF del beneficiario.
    • Trasmissione ENEA obbligatoria entro 90 giorni dalla fine lavori, tramite bonusfiscali.enea.it, con attestato APE e scheda descrittiva dell’intervento.

    Come funziona l'Ecobonus nel 730/2026 (Sezione IV quadro E)

    L’Ecobonus – tecnicamente la detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti – va indicato nella Sezione IV del quadro E del modello 730/2026. Si applica a una vasta gamma di interventi su edifici di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, purché si tratti di edifici esistenti e non in costruzione.

    Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota non è più univocamente del 65%: la regola generale è del 50% per le spese sostenute da chi è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per tutti gli altri immobili l’aliquota scende al 36%. Questa differenziazione riguarda i principali interventi agevolati: riqualificazione energetica globale (codice 1), involucro dell’edificio (codice 2), pannelli solari (codice 3), sostituzione impianti climatizzazione (codice 4), schermature solari (codice 5), impianti a biomasse (codice 6), interventi su parti comuni condominiali (codici 8 e 9), finestre e infissi (codice 12), caldaie a condensazione classe A (codice 13), micro-cogeneratori (codice 14).

    Una novità rilevante del 2025 riguarda gli impianti di riscaldamento: non sono più detraibili le spese per la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione a gas). Restano invece pienamente agevolabili: i micro-cogeneratori anche se alimentati a combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione).

    La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (per esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). È invece possibile richiederla per la parte di spesa eccedente eventuali incentivi disposti da regioni, province o comuni, se compatibili. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale con causale che evidenzi la natura dell’intervento, il codice fiscale del contribuente e il numero di P.IVA o il codice fiscale del beneficiario.

    Principali interventi Ecobonus 2025: aliquote e massimali di detrazione
    Tipo di intervento (codice quadro E) Aliquota ab. principale Aliquota altri immobili Massimale detrazione
    Riqualificazione energetica globale (cod. 1) 50% 36% non superiore a 60.000 euro (tabella Appendice)
    Involucro edificio – pareti, coperture, pavimenti (cod. 2) 50% 36% 60.000 euro (combinato con cod. 12)
    Pannelli solari per acqua calda sanitaria (cod. 3) 50% 36% 60.000 euro
    Sost. impianti climatizzazione invernale (cod. 4) 50% 36% 30.000 euro (combinato con cod. 13)
    Finestre comprensive di infissi (cod. 12) 50% 36% 60.000 euro (combinato con cod. 2)
    Caldaie a condensazione classe ≥ A (cod. 13) – escluse caldaie fossili uniche 50% 36% 30.000 euro (combinato con cod. 4)
    Dispositivi multimediali controllo remoto con limite (cod. 16) 50% 36% 15.000 euro (limite spesa 23.077 euro)

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario e risiede nella propria abitazione principale. Nel 2025 sostiene 20.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore (codice 4). Aliquota 50% per abitazione principale: detrazione 10.000 euro, fruibile in 10 rate da 1.000 euro l’anno. Caio, invece, sostituisce le finestre con infissi a bassa trasmittanza in un appartamento dato in locazione, spendendo 15.000 euro (codice 12): aliquota 36%, detrazione 5.400 euro in 10 rate da 540 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’impresa che esegue i lavori
    • Ricevuta del bonifico bancario o postale (con causale, CF contribuente, P.IVA/CF beneficiario)
    • Asseverazione del tecnico abilitato (o certificazione del produttore per finestre e caldaie ≤ 100 kW)
    • Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da tecnico non coinvolto nei lavori, conservato dal contribuente (non richiesto per sola sostituzione finestre o pannelli solari)
    • Ricevuta di trasmissione telematica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori (portale bonusfiscali.enea.it)
    • Delibera assembleare e tabella millesimale, in caso di interventi su parti comuni condominiali

    Sostituzione della caldaia con pompa di calore nell'appartamento di residenza

    Scenario. Sempronio, proprietario dell’abitazione principale, sostituisce nel 2025 la vecchia caldaia a metano con una pompa di calore ad alta efficienza (codice 4), sostenendo una spesa di 12.000 euro. Non installa contestualmente nessun’altra caldaia a gas.

    Come si applica. La pompa di calore è intervento pienamente agevolabile nel 2025. Essendo l’immobile l’abitazione principale di Sempronio ed egli il titolare del diritto di proprietà, l’aliquota è del 50%. Detrazione: 12.000 × 50% = 6.000 euro, da suddividere in 10 rate annuali da 600 euro. Nel quadro E Sezione IV va indicato il codice ‘4’ in colonna 1, l’anno ‘2025’ in colonna 2, e il codice ‘3’ in colonna 6 per attestare il 50% per abitazione principale.

    In pratica

    • Verificare che l’intervento NON riguardi una caldaia unica alimentata a combustibili fossili (esclusa dal 2025)
    • Conservare l’asseverazione tecnica (o la certificazione del produttore se la potenza è ≤ 100 kW)
    • Trasmettere i dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori tramite bonusfiscali.enea.it

    Isolamento termico (cappotto) su appartamento in condominio – seconda casa

    Scenario. Caio possiede un appartamento in un condominio che usa come seconda casa (non abitazione principale). Nel 2025 il condominio esegue lavori di coibentazione delle pareti esterne (codice 8 – interventi sull’involucro di parti comuni condominiali esistenti). La quota di spesa imputata a Caio è 8.000 euro.

    Come si applica. L’immobile non è abitazione principale di Caio: l’aliquota applicabile è del 36%. Detrazione: 8.000 × 36% = 2.880 euro in 10 rate da 288 euro. In caso contrario, se Caio vi risiedesse come abitazione principale e fosse proprietario, potrebbe applicare il 50%: 8.000 × 50% = 4.000 euro.

    In pratica

    • Per le spese su parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio nella colonna 3 del quadro E
    • L’aliquota del 50% per abitazione principale (colonna 6, codice ‘3’) spetta solo ai titolari di diritto reale di godimento che la adibiscono ad abitazione principale
    • Richiedere all’amministratore la quota di spesa imputata e la documentazione per la dichiarazione

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota dell'Ecobonus nel 2025?

    Dal 2025 l’aliquota è del 50% per le spese dei titolari di proprietà o diritto reale di godimento su abitazione principale, e del 36% per tutti gli altri immobili. Non esiste più un’aliquota unica al 65% per i classici interventi Ecobonus sulle spese 2025.

    Le caldaie a gas sono ancora detraibili nel 2025?

    No, dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili le spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (gas). Restano agevolabili: pompe di calore, sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione), micro-cogeneratori, generatori a biomassa.

    Quante rate si deve scegliere per l'Ecobonus?

    Per le spese sostenute dal 2016 al 2025, la detrazione è obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Non è possibile scegliere un numero diverso di rate per gli interventi ordinari di risparmio energetico.

    È obbligatorio inviare i dati all'ENEA?

    Sì, per gli interventi di risparmio energetico occorre trasmettere telematicamente all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori, i dati dell’attestato di prestazione energetica e la scheda descrittiva. La mancata trasmissione non comporta tuttavia la perdita del diritto alla detrazione.

    L'Ecobonus è cumulabile con la detrazione per ristrutturazione?

    No, la detrazione per risparmio energetico non è cumulabile con la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio per gli stessi interventi. Il contribuente deve scegliere quale agevolazione applicare.

    Chi può fruire dell'Ecobonus?

    Possono fruire della detrazione i titolari di proprietà, altri diritti reali di godimento, locatari o comodatari dell’immobile, nonché i familiari conviventi del possessore. Anche i condomini per le parti comuni. Il diritto si trasferisce, salvo diverso accordo, all’acquirente in caso di vendita dell’immobile.

    Vedi anche: PIR: esenzione plusvalenze e condizioni di durata nella dichiarazione 2026, Regime dichiarativo, amministrato e gestito, Ecobonus, Aliquota IRPEF 33%, Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e art. 1 T.U.B..

  • Richiesta di accesso agli atti (L. 241/1990): fac-simile

    Modelli e fac-simile · PA e privacy

    In sintesi

    Chi ha un interesse diretto, concreto e attuale può chiedere di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi (artt. 22 ss. L. 241/1990). La PA deve rispondere entro 30 giorni; il silenzio equivale a rigetto.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per ottenere documenti della Pubblica Amministrazione
    Forma
    Scritta (istanza motivata)
    Invio consigliato
    Protocollo, PEC o raccomandata all’ente
    Riferimenti
    Artt. 22-25 L. 241/1990; DPR 184/2006

    Cos’è e quando si usa

    L’accesso documentale è il diritto, riconosciuto dalla Legge 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da una PA. Spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata (ad esempio, accedere agli atti di un procedimento che riguarda il richiedente).

    L’istanza va motivata indicando l’interesse e i documenti richiesti. La PA deve rispondere entro 30 giorni; decorso il termine senza risposta, l’istanza si intende respinta (silenzio-rigetto) e si può ricorrere al TAR o al difensore civico. Va tenuto distinto dall’accesso civico generalizzato (FOIA), che ha presupposti diversi.

    Cosa deve contenere

    • Dati del richiedente e recapiti (incluso PEC/email)
    • Indicazione dell’ente e dell’ufficio destinatario
    • Documenti di cui si chiede l’accesso, identificati il più possibile
    • Motivazione dell’interesse diretto, concreto e attuale
    • Modalità richiesta (visione e/o copia)
    • Luogo, data e firma; copia del documento d’identità

    Fac-simile: istanza di accesso documentale

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    PEC / Raccomandata A/R / Protocollo
    
    Spett.le [NOME ENTE / AMMINISTRAZIONE]
    [UFFICIO / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE],
    
    CHIEDO
    
    di poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: [INDICARE I DOCUMENTI, es. il provvedimento n. ___ del ___; gli atti del procedimento ___; la pratica edilizia n. ___].
    
    L'accesso è motivato dal seguente interesse diretto, concreto e attuale: [SPIEGARE L'INTERESSE, es. essere parte del procedimento / proprietario confinante / destinatario dell'atto].
    
    Chiedo che la copia mi sia [rilasciata in formato cartaceo / trasmessa via PEC]. Sono disponibile a sostenere i costi di riproduzione previsti.
    
    Allego copia del documento di identità.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA] - [RECAPITI]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Indirizza l’istanza all’ente e, se noto, al responsabile del procedimento, tramite PEC, protocollo o raccomandata, allegando copia del documento d’identità. Identifica i documenti nel modo più preciso possibile e spiega bene l’interesse: è il presupposto dell’accesso documentale.

    La PA ha 30 giorni per rispondere. In caso di diniego, differimento o silenzio (che vale rigetto), puoi presentare ricorso al TAR entro 30 giorni o, in alternativa, al difensore civico/Commissione per l’accesso. Se i documenti contengono dati di terzi, l’amministrazione potrà bilanciare le esigenze di riservatezza.

    Errori da evitare

    • Non motivare l’interesse diretto, concreto e attuale
    • Chiedere documenti in modo generico o esplorativo
    • Confondere l’accesso documentale con l’accesso civico (FOIA)
    • Lasciar decorrere i 30 giorni per il ricorso al TAR

    Domande frequenti

    Chiunque può chiedere l'accesso agli atti?
    Per l’accesso documentale della L. 241/1990 serve un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata. Per l’accesso senza necessità di motivazione esiste invece l’accesso civico generalizzato (FOIA).
    Entro quanto risponde la PA?
    Entro 30 giorni. Trascorso il termine senza risposta, l’istanza si intende respinta e puoi ricorrere al TAR o alla Commissione per l’accesso/difensore civico.
    Devo pagare per le copie?
    La visione è gratuita; per il rilascio di copie sono dovuti i costi di riproduzione e gli eventuali diritti di ricerca, secondo le tariffe dell’ente.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Come si compila la dichiarazione IVA: guida ai quadri

    In sintesi

    • Quadro VA: raccoglie le informazioni generali sull’attività (tipo di attività, regime contabile, dati identificativi del contribuente).
    • Quadri VE e VF: cuore della dichiarazione – VE riepiloga le operazioni attive (vendite) con l’IVA a debito, VF riepiloga gli acquisti con l’IVA detraibile.
    • Quadro VJ: registra le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge), cioè quelle in cui è il destinatario a dover versare l’IVA al posto del fornitore.
    • Quadro VH: riporta i dati delle liquidazioni periodiche già effettuate nel corso dell’anno (mensili o trimestrali).
    • Quadri VL e VX: VL calcola la liquidazione annuale dell’imposta; VX determina il saldo finale (a debito da versare o a credito da usare).

    La struttura della dichiarazione IVA: a cosa serve ogni quadro

    Compilare la dichiarazione IVA annuale significa percorrere una sequenza di quadri, ciascuno con una funzione precisa. Il modello non è un documento da riempire dall’inizio alla fine in modo indifferenziato: ogni quadro raccoglie un tipo specifico di informazioni, e i dati si sommano o si compensano fino ad arrivare al saldo finale. Conoscere la logica di questa struttura aiuta a capire cosa si sta dichiarando e perché.

    Il modello IVA segue una logica a cascata: si parte dalle informazioni generali sull’attività (quadro VA), si registrano le operazioni dell’anno – distinguendo tra vendite (quadro VE) e acquisti (quadro VF) – si aggiungono i casi particolari come il reverse charge (quadro VJ), si riportano le liquidazioni già effettuate (quadro VH), si calcola la liquidazione annuale complessiva (quadro VL) e infine si determina il saldo definitivo (quadro VX). Ogni quadro alimenta il successivo.

    È utile sottolineare che non tutti i quadri vanno compilati da tutti i contribuenti: alcuni si compilano solo se si sono verificate specifiche tipologie di operazioni. Un libero professionista senza operazioni intracomunitarie non compilerà i quadri dedicati a quelle operazioni. Un soggetto senza operazioni in reverse charge lascerà vuoto il quadro VJ. La compilazione dipende dalla concreta attività svolta nell’anno d’imposta.

    Nelle prossime sezioni viene illustrata la funzione di ciascun quadro principale, con un approccio volutamente non tecnico: l’obiettivo è capire a cosa serve ogni sezione, non come si compila riga per riga (per quello ci sono le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e il supporto di un professionista).

    I quadri principali della dichiarazione IVA e la loro funzione
    Quadro Funzione principale
    VA Informazioni generali: tipo attività, regime contabile, dati del dichiarante
    VE Operazioni attive (vendite): IVA a debito suddivisa per aliquota; operazioni non imponibili ed esenti
    VF Acquisti e IVA a credito: IVA detraibile sugli acquisti, pro-rata, indetraibilità specifiche
    VJ Operazioni con inversione contabile (reverse charge): IVA dovuta dal cessionario/committente
    VH Liquidazioni periodiche: riepilogo dei versamenti mensili o trimestrali già effettuati
    VL Liquidazione annuale: IVA a debito meno IVA detraibile meno versamenti periodici
    VX Saldo finale: importo a debito da versare o a credito da riportare/compensare/rimborsare

    Esempio pratico

    • Alfa Srl è una società di commercio all’ingrosso. Nel corso del 2025 ha emesso fatture imponibili al 22% per un totale di IVA a debito di 44.000 euro (quadro VE) e ha acquistato beni e servizi con IVA detraibile per 31.000 euro (quadro VF). Ha effettuato versamenti periodici trimestrali per 11.000 euro totali (quadro VH). Il quadro VL calcola: 44.000 – 31.000 – 11.000 = 2.000 euro di saldo annuale a debito. Questo importo finisce nel quadro VX come debito da versare con F24 (codice tributo 6099).

    Documenti necessari

    • Registro IVA vendite con totali per aliquota (22%, 10%, 5%, 4%) e per operazioni esenti/non imponibili
    • Registro IVA acquisti con IVA detraibile e dettaglio delle indetraibilità specifiche (es. autovetture, rappresentanza)
    • Modelli F24 dei versamenti periodici IVA effettuati nel corso dell’anno
    • Comunicazioni LIPE trasmesse per ciascun trimestre
    • Documentazione delle operazioni in reverse charge ricevute (quadro VJ)
    • Eventuale calcolo del pro-rata se si effettuano operazioni sia imponibili sia esenti

    Caso 1 – Tizio, consulente con operazioni solo imponibili

    Scenario. Tizio è un ingegnere che fattura esclusivamente prestazioni di consulenza tecnica con IVA al 22%. Non ha operazioni esenti, non imponibili, né in reverse charge. Ha liquidato l’IVA mensilmente versando ogni mese il saldo con F24.

    Come si applica. Per Tizio la compilazione è relativamente lineare. Il quadro VA riporta i dati generali della sua attività professionale. Il quadro VE riepiloga tutte le fatture emesse con IVA al 22%, indicando la base imponibile e l’IVA a debito. Il quadro VF riepiloga gli acquisti detraibili (attrezzatura, servizi professionali, ecc.). Il quadro VJ resta vuoto. Il quadro VH riporta i 12 versamenti mensili già effettuati. Il quadro VL calcola se c’è ancora qualcosa da pagare o un credito. Il quadro VX chiude con il saldo definitivo.

    In pratica

    • Tizio non deve preoccuparsi dei quadri relativi a operazioni esenti, pro-rata o reverse charge: li lascia semplicemente non compilati.
    • Il suo percorso nella dichiarazione è: VA → VE → VF → VH → VL → VX, con il saldo finale che rispecchia la differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti, al netto dei versamenti già effettuati.

    Caso 2 – Caio, impresa edile con operazioni in reverse charge

    Scenario. Caio gestisce un’impresa edile. Oltre alle normali fatture ai clienti finali con IVA al 22% e 10% (per le ristrutturazioni), riceve fatture da subappaltatori edili senza addebito di IVA, perché in questi rapporti scatta il meccanismo del reverse charge: è Caio a dover calcolare e versare l’IVA per conto del fornitore.

    Come si applica. Per Caio la dichiarazione richiede anche la compilazione del quadro VJ, dove vengono indicate le operazioni ricevute in reverse charge con la relativa IVA che Caio ha dovuto versare al posto del subappaltatore. Questa IVA entra sia come debito (perché è Caio che la deve all’Erario) sia come credito detraibile (perché riguarda acquisti inerenti alla sua attività). Il risultato netto, a parità di condizioni, è neutro per Caio, ma va comunque dichiarato correttamente per evitare anomalie nei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

    In pratica

    • Il quadro VJ non è solo un adempimento formale: serve all’Agenzia delle Entrate per riconciliare le operazioni in reverse charge tra cedente e cessionario.
    • Caio compila VJ per le fatture dei subappaltatori, poi l’IVA relativa confluisce sia nel calcolo del debito (quadro VE per la parte di debito) sia nella detrazione (quadro VF), risultando neutrale ai fini del saldo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali quadri della dichiarazione IVA sono obbligatori per tutti?

    I quadri VA, VE, VF, VL e VX sono compilati dalla grande maggioranza dei contribuenti IVA. VJ si compila solo se ci sono operazioni in reverse charge; VH riporta le liquidazioni periodiche già effettuate. Non tutti i quadri si applicano a tutte le situazioni.

    Cosa contiene il quadro VE?

    Il quadro VE raccoglie tutte le operazioni attive (le vendite) dell’anno, suddivise per aliquota IVA (22%, 10%, 5%, 4%) e con evidenza separata delle operazioni non imponibili (es. esportazioni) e di quelle esenti. Dalla somma di queste voci si calcola l’IVA a debito totale.

    Cos'è il quadro VF e perché è importante?

    Il quadro VF riepiloga gli acquisti e l’IVA detraibile. È il lato opposto del VE: mentre VE riporta quanto IVA è stata addebitata ai clienti, VF riporta quanta IVA è stata pagata ai fornitori e può essere recuperata. La differenza tra le due determina il debito o il credito netto.

    Il quadro VX a debito: cosa significa concretamente?

    Significa che, dopo aver sottratto l’IVA detraibile sugli acquisti e i versamenti periodici già effettuati nel corso dell’anno, risulta ancora un importo da versare all’Erario. Questo importo va pagato con F24 usando il codice tributo 6099 (saldo IVA annuale).

    Cosa fa il quadro VH?

    Il quadro VH riepiloga i versamenti IVA periodici già effettuati durante l’anno – sia mensili (con codici da 6001 a 6012) sia trimestrali (con codici da 6031 a 6034). Questi importi vengono sottratti nel quadro VL per evitare di pagare due volte lo stesso debito.

    Il quadro VX a credito: quali opzioni si hanno?

    Se dal quadro VX emerge un credito IVA, il contribuente può scegliere: riportarlo in detrazione nell’anno successivo, usarlo in compensazione orizzontale in F24 (con visto di conformità se superiore a 5.000 euro annui), oppure chiederne il rimborso nei casi tassativi previsti dall’art. 30 del DPR 633/1972.

    Vedi anche: Dichiarazione d’intento, Quadro VF, Quadro VE, Dichiarazione IVA omessa o tardiva, Dichiarazione IVA integrativa e Dichiarazione IVA annuale.

  • Avviso bonario: cosa fare e come pagare (o contestare)

    In sintesi

    • Non è una cartella esattoriale: l’avviso bonario è un invito a pagare prima che il debito venga iscritto a ruolo; hai ancora margine per agire.
    • Sanzione ridotta a un terzo: se paghi entro 60 giorni dal ricevimento, la sanzione ordinaria del 25% si riduce a un terzo, cioè all’8,33% (30% e 10% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024).
    • Pagamento a rate: è possibile chiedere la rateazione dell’importo indicato nell’avviso, senza dover versare tutto in un’unica soluzione.
    • Riesame se i dati sono sbagliati: se ritieni che l’avviso contenga errori, puoi chiedere il riesame all’Agenzia delle Entrate fornendo i documenti che lo dimostrano.
    • Se non paghi: l’importo viene iscritto a ruolo e arriva la cartella di pagamento con la sanzione piena del 25%, senza più la riduzione.
    • Strumento di pagamento: si usa il modello F24 con i codici tributo indicati nell’avviso, pagabile tramite home banking o servizi telematici dell’Agenzia.

    Che cos'è l'avviso bonario e perché arriva

    L’avviso bonario (tecnicamente chiamato ‘comunicazione di irregolarità’) è la lettera con cui l’Agenzia delle Entrate ti segnala che, dai controlli automatizzati o formali sulla tua dichiarazione dei redditi, risulta una differenza di imposta. Dal 2025 il termine per pagare o rispondere è di 60 giorni (D.Lgs. 108/2024); le sanzioni indicate valgono per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024), per le precedenti restano le vecchie misure. Non è una cartella esattoriale: è un avviso preliminare che ti dà la possibilità di regolarizzare la situazione a condizioni più favorevoli prima che il debito finisca a ruolo.

    I controlli che generano un avviso bonario sono di due tipi. Il controllo automatizzato (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973) è una verifica di coerenza matematica tra quanto dichiarato e quanto emerge dai dati in possesso dell’Agenzia (versamenti, certificazioni, ritenute). Il controllo formale (art. 36-ter) è invece una verifica più approfondita in cui l’Agenzia confronta le spese che hai detratto con i documenti di supporto: potrebbe chiederti di esibire le fatture o le ricevute.

    In entrambi i casi, la chiave è agire entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. Puoi scegliere se pagare l’importo richiesto (beneficiando della sanzione ridotta), chiedere la rateazione, oppure contestare i dati se ritieni che l’avviso contenga errori. Ignorare la comunicazione è la scelta peggiore: porta alla cartella esattoriale con sanzioni più alte.

    Confronto tra le opzioni dopo il ricevimento dell'avviso bonario
    Opzione Sanzione applicata Quando
    Pagamento entro 60 giorni dall'avviso 8,33% (un terzo del 25% ordinario) Entro 60 giorni dal ricevimento
    Pagamento a rate (rateazione) 8,33% (stessa riduzione) Richiesta entro 60 giorni dal ricevimento
    Riesame per dati errati Nessun pagamento se accolto Entro 60 giorni dal ricevimento
    Nessun pagamento – iscrizione a ruolo 25% pieno + interessi Dopo la scadenza dei 60 giorni
    Pagamento dopo iscrizione a ruolo (cartella) Sanzione piena + aggi e spese A cartella ricevuta

    Esempio pratico

    • Tizio riceve un avviso bonario per un’imposta non versata di 500 euro, con una sanzione ordinaria del 25% pari a 125 euro e interessi. Se paga entro 60 giorni, la sanzione scende a un terzo, cioè circa 42 euro, con un risparmio di oltre 80 euro rispetto alla sanzione piena. Se invece aspetta senza fare nulla, l’importo viene iscritto a ruolo: arriva la cartella con sanzione di 125 euro, a cui si aggiungono le spese di notifica e gli aggi dell’agente della riscossione. Il costo totale cresce sensibilmente rispetto all’azione tempestiva.

    Documenti necessari

    • Avviso bonario ricevuto (conservarlo con la data di ricezione, utile per calcolare i 60 giorni)
    • Dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l’avviso (730 o Modello Redditi PF)
    • Prospetto di liquidazione 730-3, se il 730 era con sostituto d’imposta
    • Documentazione a supporto delle detrazioni contestate (fatture, ricevute, bonifici), in caso di riesame
    • Delega bancaria o ricevuta F24 per il pagamento, da conservare come prova

    Caso 1 – Tizio paga entro 60 giorni e chiede la rateazione

    Scenario. Tizio riceve a luglio un avviso bonario in cui l’Agenzia delle Entrate gli contesta una differenza d’imposta di 800 euro, derivante da una discrepanza tra i dati del suo 730 e le certificazioni trasmesse dal datore di lavoro. L’importo totale richiesto, comprensivo di sanzione ridotta a un terzo e interessi, supera la sua disponibilità immediata.

    Come si applica. Tizio ha diritto di chiedere la rateazione dell’importo indicato nell’avviso bonario, mantenendo il beneficio della sanzione ridotta a un terzo. Deve farne richiesta entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso, seguendo le istruzioni contenute nella comunicazione stessa. Il mancato pagamento anche di una sola rata, una volta avviata la rateazione, comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo con la sanzione piena.

    In pratica

    • La richiesta di rateazione va fatta entro gli stessi 60 giorni previsti per il pagamento in unica soluzione: non si può aspettare.
    • Conservare tutte le ricevute di pagamento delle rate: in caso di contestazioni future, sono la prova che si è aderito all’avviso nei termini.

    Caso 2 – Caio contesta i dati e chiede il riesame

    Scenario. Caio riceve un avviso bonario in cui l’Agenzia gli addebita imposte su un reddito da lavoro autonomo occasionale che risulta dai dati trasmessi da un committente, ma che Caio ha già correttamente dichiarato nel proprio 730. Secondo Caio c’è un errore nell’avviso.

    Come si applica. Caio può presentare una richiesta di riesame all’Agenzia delle Entrate, allegando copia del 730 presentato, del prospetto di liquidazione 730-3 e di qualsiasi altra documentazione che dimostri la correttezza di quanto dichiarato. Se il riesame viene accolto, l’avviso viene annullato o rettificato senza che Caio debba versare nulla. Se il riesame non viene accolto in tempo utile, è prudente considerare il pagamento entro i 60 giorni per evitare l’iscrizione a ruolo con sanzione piena.

    In pratica

    • Il riesame va richiesto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso, allegando documenti chiari e pertinenti: dichiarazione presentata, CU del datore di lavoro, ricevute F24 già versati.
    • Se i tempi di risposta dell’Agenzia sono incerti, valuta di pagare l’importo contestato in via precauzionale e chiedere poi il rimborso: evita l’iscrizione a ruolo mentre aspetti la risposta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto tempo ho per pagare l'avviso bonario?

    Hai 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. Entro quella scadenza puoi pagare in unica soluzione, chiedere la rateazione o presentare una richiesta di riesame se ritieni che i dati siano errati.

    Qual è la sanzione se pago entro 60 giorni?

    La sanzione è ridotta a un terzo di quella ordinaria del 25%, quindi all’8,33% dell’imposta non versata. Oltre ai 60 giorni, l’importo viene iscritto a ruolo e la sanzione torna al 25% pieno.

    Come si paga l'avviso bonario?

    Si usa il modello F24 con i codici tributo indicati nell’avviso. Il pagamento può avvenire tramite home banking, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web/online) o tramite intermediario abilitato. I titolari di partita IVA sono obbligati al canale telematico.

    Posso fare a rate?

    Sì, è possibile chiedere la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997), mantenendo il beneficio della sanzione ridotta a un terzo. La richiesta deve essere fatta entro i 60 giorni dalla ricezione dell’avviso.

    Cosa succede se non pago e non rispondo all'avviso?

    L’importo viene iscritto a ruolo e l’Agenzia della Riscossione notifica una cartella di pagamento con la sanzione piena del 25%, oltre a interessi e spese di riscossione. Il costo finale è sensibilmente più alto rispetto al pagamento tempestivo.

    Posso contestare l'avviso bonario se i dati sono sbagliati?

    Sì. Puoi presentare una richiesta di riesame all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni, allegando la documentazione che dimostra l’errore. Se il riesame viene accolto, l’avviso viene annullato o corretto senza necessità di pagare.

  • Colf e badanti: come dichiarano il proprio reddito

    In sintesi

    • Il datore di lavoro privato di colf, badanti e baby sitter non opera ritenute IRPEF: non è un sostituto d’imposta per questa categoria.
    • La Certificazione Unica del lavoratore domestico non comporta conguaglio in busta: l’imposta eventualmente dovuta va versata direttamente dal lavoratore.
    • Il lavoratore domestico tenuto a dichiarare può usare il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF, a seconda della propria situazione.
    • Se dal 730 senza sostituto emerge un debito, si paga con il modello F24 nei termini previsti per il modello Redditi PF.
    • Se emerge un credito, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto (IBAN) comunicato.
    • Va valutata la propria situazione complessiva: altri redditi, familiari a carico e soglie di esonero determinano se la dichiarazione è obbligatoria.

    Perché il lavoratore domestico non ha ritenute in busta paga

    Chi lavora come colf, badante o baby sitter per una famiglia privata si trova in una situazione diversa rispetto alla maggior parte dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato – una persona fisica che assume il lavoratore per la cura della casa o dei familiari – non ha l’obbligo di operare le ritenute IRPEF sulla retribuzione. In altre parole, non funge da sostituto d’imposta per questa specifica categoria. Il lavoratore riceve lo stipendio lordo senza che venga trattenuta alcuna quota per le imposte.

    Questo non significa che il lavoratore domestico non paghi le tasse: significa che, se è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, deve calcolare e versare da solo l’IRPEF dovuta. La Certificazione Unica che gli viene rilasciata attesta il reddito percepito, ma non dà origine a un conguaglio automatico in busta paga come invece accade per i dipendenti con sostituto d’imposta.

    La scelta del modello dichiarativo dipende dalla situazione personale del lavoratore. Di norma il modello Redditi PF è la strada più percorsa, ma è possibile usare anche il 730 senza sostituto se si rientra tra i soggetti che possono farlo. In ogni caso il lavoratore deve valutare se è obbligato a dichiarare oppure se ricade in una delle ipotesi di esonero, tenendo conto di eventuali altri redditi percepiti nel corso dell’anno.

    730 senza sostituto vs modello Redditi PF: confronto per il lavoratore domestico
    Aspetto 730 senza sostituto Modello Redditi PF
    Chi può usarlo Chi ha redditi compatibili con il 730 (es. lavoro dipendente/assimilato) e non ha sostituto che fa il conguaglio Tutti i contribuenti, compresi i lavoratori domestici
    Come si presenta Al CAF o a un professionista abilitato; oppure direttamente all'Agenzia (precompilato) Telematicamente all'Agenzia delle Entrate, o tramite CAF/professionista
    Rimborso in caso di credito Erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate (non in busta paga) Erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate
    Pagamento in caso di debito Modello F24, stessi termini del modello Redditi PF Modello F24 nei termini ordinari
    Compilazione frontespizio Lettera 'A' nella casella '730 senza sostituto'; barrare casella 'Mod. 730 dipendenti senza sostituto' Frontespizio dedicato del modello Redditi PF

    Esempio pratico

    • Tizio lavora come badante per una famiglia privata e nel 2025 ha percepito un reddito annuo da questo rapporto di lavoro. Non ha altri redditi rilevanti. Poiché il datore di lavoro non ha effettuato ritenute, Tizio deve presentare la dichiarazione e versare l’IRPEF calcolata sul reddito percepito. Sceglie il modello Redditi PF 2026, che presenta telematicamente tramite un CAF. L’importo dovuto emerge dalla liquidazione e viene versato con il modello F24 entro i termini previsti. Caio, invece, lavora come colf part-time e ha un reddito complessivo molto basso: verifica le soglie di esonero e, non avendo altri redditi significativi e rientrando nelle condizioni previste, non è tenuto a presentare la dichiarazione quell’anno. Tuttavia sceglie comunque di presentarla per recuperare un credito derivante da spese sanitarie sostenute nel 2025.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) 2026 rilasciata dal datore di lavoro (anche se privato, deve rilasciarla)
    • Documentazione di eventuali altri redditi percepiti nel 2025 (altri rapporti di lavoro, redditi da fabbricati, ecc.)
    • Ricevute e fatture delle spese detraibili o deducibili sostenute nel 2025
    • Codice IBAN del conto corrente per ricevere l’eventuale rimborso dall’Agenzia delle Entrate
    • Modello F24 precompilato per il versamento dell’IRPEF in caso di debito

    Caso 1 – Colf con unico reddito: obbligo dichiarativo e versamento diretto

    Scenario. Tizio lavora come colf per un’unica famiglia privata per tutto il 2025 e non ha altri redditi. Il datore di lavoro non ha operato ritenute. A fine anno Tizio riceve la Certificazione Unica con il reddito percepito.

    Come si applica. Tizio deve verificare se il suo reddito supera le soglie di esonero previste dalle istruzioni del modello 730. Se è obbligato a dichiarare, può scegliere il modello Redditi PF 2026 o il 730 senza sostituto (presentando quest’ultimo a un CAF o professionista). In entrambi i casi, se dalla liquidazione emerge un debito IRPEF, lo versa con il modello F24. Non riceverà nessun conguaglio automatico in busta paga perché il suo datore di lavoro privato non è sostituto d’imposta. Se invece risulta un credito (ad esempio per spese detraibili), il rimborso gli viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

    In pratica

    • La Certificazione Unica del datore privato attesta il reddito ma non genera ritenute: l’imposta eventualmente dovuta va calcolata in dichiarazione e versata con F24.
    • Se il reddito da lavoro domestico è l’unico e rientra nelle soglie di esonero, la dichiarazione non è obbligatoria – ma può comunque convenire presentarla per recuperare detrazioni o crediti.

    Caso 2 – Badante con più datori di lavoro nel corso dell'anno

    Scenario. Caio ha lavorato come badante per due famiglie diverse nel 2025: per la prima da gennaio a maggio, per la seconda da giugno a dicembre. Entrambi i datori sono privati e non hanno operato ritenute. Caio ha quindi due Certificazioni Uniche.

    Come si applica. Avendo due redditi da lavoro domestico in capo a soggetti che non operano ritenute, Caio deve presentare la dichiarazione e cumulare i due redditi. La situazione è più semplice di quanto sembra: i due importi si sommano nel quadro C (o nel corrispondente quadro del modello Redditi), e l’imposta viene calcolata sul totale. Non c’è rischio di mancato conguaglio tra diversi sostituti – perché di sostituti non ce n’è nessuno – ma occorre prestare attenzione al totale del reddito complessivo per verificare se emergono detrazioni spettanti in misura proporzionale al periodo di lavoro effettivo.

    In pratica

    • Con più datori di lavoro domestico nel corso dell’anno, si ricevono più Certificazioni Uniche: i redditi vanno sommati tutti nella dichiarazione, e l’IRPEF viene calcolata sul totale.
    • Non essendoci sostituti d’imposta, non c’è il rischio di un ‘doppio conguaglio’ o di ritenute accumulate: tutto passa per la dichiarazione e il pagamento con F24.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il mio datore di lavoro privato deve rilasciarmi la Certificazione Unica?

    Sì. Anche il datore di lavoro privato è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica al lavoratore domestico, attestando il reddito corrisposto nel 2025. La CU è il documento di partenza per compilare la dichiarazione.

    Posso usare il modello 730 anche se non ho un datore di lavoro che fa il conguaglio?

    Sì, esiste il 730 senza sostituto. Va presentato a un CAF o a un professionista abilitato (oppure direttamente all’Agenzia delle Entrate nella versione precompilata), indicando la lettera ‘A’ nell’apposita casella del frontespizio. Se emerge un debito, si paga con F24; se emerge un credito, il rimborso arriva dall’Agenzia delle Entrate.

    Come pago l'IRPEF se dalla dichiarazione emerge un debito?

    Si usa il modello F24, indicando il codice tributo corretto per l’IRPEF e l’anno di riferimento (2025). Il pagamento può essere effettuato tramite home banking, servizi telematici dell’Agenzia o sportelli bancari e postali convenzionati. I titolari di partita IVA hanno l’obbligo del canale telematico.

    Come ricevo il rimborso se dalla dichiarazione emerge un credito?

    Il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se hai comunicato il tuo IBAN all’Agenzia, viene accreditato sul conto corrente. In alternativa, l’Agenzia eroga il rimborso tramite titoli di credito emessi da Poste Italiane S.p.A.

    Sono obbligato a dichiarare il mio reddito da lavoro domestico?

    Dipende dall’importo del reddito e dalla presenza di altri redditi. Le istruzioni ufficiali prevedono specifiche soglie di esonero: ad esempio, un lavoratore dipendente con un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni è esonerato se il reddito complessivo non supera 8.500 euro e il conguaglio è stato effettuato dall’ultimo sostituto – ma il lavoratore domestico non ha sostituto, quindi questa condizione non si applica nella stessa misura. Verificare la propria situazione con un CAF è il modo più sicuro per capire se si è obbligati.

    Cosa succede se non presento la dichiarazione pur essendo obbligato?

    L’omessa presentazione della dichiarazione è una violazione fiscale che espone a sanzioni amministrative. Tuttavia, se ci si ravvede spontaneamente entro i termini del ravvedimento operoso, la sanzione può essere ridotta: si versa l’imposta dovuta, gli interessi legali calcolati giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta rispetto al minimo edittale, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

    Da leggere insieme

  • Detrazione provvigione agenzia immobiliare prima casa 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sui compensi pagati all’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale.
    • Tetto massimo: 1.000 euro di spesa detraibile (non di detrazione), per ogni contratto di compravendita.
    • In caso di acquisto in comproprietà, il limite di 1.000 euro si divide tra i comproprietari in base alla quota di proprietà.
    • La detrazione vale solo per l’acquisto dell’abitazione principale, non per seconde case o immobili a reddito.
    • Il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili (no contanti).
    • La detrazione massima concreta è 190 euro (19% di 1.000 euro).

    Come funziona la detrazione sulla provvigione all'agenzia

    Quando compri casa tramite un’agenzia immobiliare, paghi una provvigione – cioè il compenso per il servizio di intermediazione. Se l’immobile acquistato diventa la tua abitazione principale (quella in cui tu o la tua famiglia vivete abitualmente), quella spesa è in parte recuperabile nella dichiarazione dei redditi.

    La regola prevede una detrazione del 19% sul compenso pagato all’agenzia, ma solo fino a un tetto di spesa di 1.000 euro. In pratica, anche se hai pagato 3.000 euro di provvigione, puoi calcolare la detrazione solo su 1.000 euro. Il risparmio fiscale massimo è quindi 190 euro (il 19% di 1.000 euro).

    Attenzione al caso di comproprietà: se hai comprato casa insieme al coniuge (o a un’altra persona) e la provvigione è stata pagata in parti uguali, il limite di 1.000 euro si divide tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà di ciascuno. Con il 50% ciascuno, ognuno può detrarre il 19% su un massimo di 500 euro.

    La detrazione spetta solo per l’acquisto dell’abitazione principale. Non è possibile usarla per una seconda casa, un immobile destinato a locazione o qualsiasi altro uso diverso dalla dimora abituale.

    Riepilogo detrazione intermediazione immobiliare
    Voce Importo / regola
    Aliquota di detrazione 19%
    Massimale di spesa detraibile 1.000 euro
    Detrazione massima ottenibile 190 euro
    Immobile ammesso Solo abitazione principale
    Comproprietà Il limite di 1.000 euro si divide pro quota tra i comproprietari
    Rigo nel 730 Da E8 a E10, codice onere 17

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio comprano insieme un appartamento da adibire ad abitazione principale, ciascuno con il 50% di quota. Hanno pagato complessivamente 4.000 euro di provvigione all’agenzia (2.000 euro ciascuno). Il massimale è 1.000 euro per contratto, da dividere in base alla quota: ciascuno può detrarre il 19% su un massimo di 500 euro = 95 euro di detrazione a testa.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall’agenzia immobiliare con l’indicazione del compenso pagato
    • Prova del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bancomat o carta)
    • Rogito notarile di compravendita (per dimostrare che l’immobile è l’abitazione principale)
    • Eventuale accordo tra comproprietari che indica la percentuale di ripartizione della spesa

    Acquisto da parte di un solo intestatario

    Scenario. Sempronia acquista un appartamento come abitazione principale e paga all’agenzia una provvigione di 2.500 euro, con bonifico bancario.

    Come si applica. Il tetto di spesa detraibile è 1.000 euro. Sempronia indica 1.000 euro nel rigo E8/E9/E10 con codice 17. La detrazione spettante è il 19% di 1.000 euro = 190 euro di imposta in meno.

    In pratica

    • Provvigione effettivamente pagata: 2.500 euro
    • Spesa ammessa in detrazione: 1.000 euro (massimale)
    • Detrazione: 19% × 1.000 = 190 euro

    Acquisto in comproprietà al 50%

    Scenario. Tizio e sua moglie comprano casa in comproprietà al 50% e pagano 1.800 euro di provvigione. Entrambi dichiarano i redditi separatamente.

    Come si applica. Il limite di 1.000 euro si ripartisce in base alla quota di proprietà: 500 euro ciascuno. Tizio indica 500 euro nel suo 730, la moglie indica 500 euro nel suo. Ognuno ottiene una detrazione di 19% × 500 = 95 euro.

    In pratica

    • Limite per ciascun comproprietario (50%): 500 euro
    • Detrazione per ciascuno: 19% × 500 = 95 euro
    • La provvigione effettiva pagata (900 euro ciascuno) supera il limite, ma conta solo il tetto

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae sulla provvigione dell'agenzia?

    Il 19% della spesa sostenuta, ma solo fino a 1.000 euro di spesa. La detrazione massima è quindi 190 euro.

    Vale anche per l'acquisto di una seconda casa?

    No. La detrazione spetta solo per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale, cioè quella in cui il contribuente o la sua famiglia vive abitualmente.

    Se siamo in due comproprietari, il limite di 1.000 euro vale per ciascuno?

    No. Il limite di 1.000 euro è per l’operazione di acquisto e si divide tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà di ciascuno.

    Ho pagato la provvigione in contanti: posso detrarre?

    No. Dal 2020, la detrazione del 19% richiede che la spesa sia pagata con strumenti tracciabili. Il pagamento in contanti esclude il diritto alla detrazione.

    Quali documenti devo conservare?

    Devi tenere la fattura dell’agenzia e la ricevuta del pagamento tracciabile. Non si allegano al 730, ma vanno conservati per eventuali controlli.

    La detrazione sulla provvigione è cumulabile con quella sugli interessi del mutuo?

    Sì. Sono due detrazioni distinte: una riguarda la provvigione all’agenzia, l’altra gli interessi passivi sul mutuo. Puoi beneficiare di entrambe se hai i requisiti.

  • Articolo 44 TU Giustizia Tributaria – Misure per la definizione del contenzioso tributario pe

    Art. 44 D.Lgs. 175/2024 – Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

    2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.

  • ETF e fondi comuni nella dichiarazione dei redditi 2026

    In sintesi

    • Due categorie fiscali distinte: i proventi da ETF e fondi comuni possono essere redditi di capitale (distribuzioni/rimborsi) oppure plusvalenze (redditi diversi), con percorsi dichiarativi differenti.
    • Aliquota unica del 26%: dall’1 luglio 2014 sia i redditi di capitale sia le plusvalenze da quote di OICR sono tassati al 26% (imposta sostitutiva).
    • Il quadro RT: le plusvalenze da cessione o rimborso di quote di fondi ed ETF vanno indicate nella Sezione II-A del quadro RT del Modello Redditi PF 2026.
    • Minusvalenze compensabili: se hai venduto in perdita puoi portare la minusvalenza in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi.
    • Gestione con intermediario: se hai un conto titoli con regime amministrato o gestito, l’intermediario applica la ritenuta e spesso non devi compilare il quadro RT.

    Come funziona la tassazione di ETF e fondi comuni

    Quando investi in ETF o fondi comuni di investimento (tecnicamente chiamati OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio) puoi ricevere due tipi di reddito dal fisco: i redditi di capitale, cioè i proventi periodici distribuiti dal fondo o la differenza positiva tra il valore di rimborso e quello di sottoscrizione; e le plusvalenze, cioè i guadagni che realizzi quando vendi le quote a un prezzo superiore a quello di acquisto.

    Dal 1° luglio 2014 queste due categorie convergono sulla stessa aliquota: il 26%. L’imposta, però, non funziona allo stesso modo in entrambi i casi. I redditi di capitale vengono di solito tassati direttamente dall’intermediario come sostituto d’imposta. Le plusvalenze, invece, se non hai scelto il regime del risparmio amministrato o gestito, devi dichiararle tu stesso nel quadro RT del Modello Redditi PF 2026.

    Un punto spesso frainteso: la differenza negativa tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto genera una minusvalenza. Le minusvalenze da fondi e ETF (OICR) possono essere usate per abbattere le plusvalenze della stessa categoria realizzate nei quattro anni successivi, ma non possono compensare le distribuzioni di reddito. Questo limite è importante quando si pianifica la dichiarazione.

    Aliquote e sezioni del quadro RT per ETF e fondi comuni
    Tipo di reddito / periodo Aliquota Sezione quadro RT
    Plusvalenze da fondi/ETF realizzate fino al 30 giugno 2014 20% Sezione I-A
    Plusvalenze da fondi/ETF realizzate dall'1 luglio 2014 in poi 26% Sezione II-A
    Proventi da OICR (redditi di capitale) percepiti dall'1 luglio 2014 26% Tassazione alla fonte dall'intermediario
    Plusvalenze da fondi immobiliari: quote > 5% del patrimonio 26% Sezione II-A

    Esempio pratico

    • Tizio acquista nel 2022 quote di un ETF azionario per 10.000 euro e le vende nel 2025 per 13.500 euro. La plusvalenza è 3.500 euro. Se Tizio ha scelto il regime dichiarativo (non ha un intermediario che gestisce la tassazione per lui), compila la Sezione II-A del quadro RT: indica 13.500 come corrispettivo e 10.000 come costo di acquisto. La differenza positiva di 3.500 euro è soggetta all’imposta sostitutiva del 26%, pari a 910 euro. Se nello stesso anno Tizio avesse anche una minusvalenza certificata da un intermediario per 1.000 euro, potrebbe ridurre la base imponibile a 2.500 euro, pagando 650 euro di imposta.

    Documenti necessari

    • Estratto conto o rendiconto del fondo/ETF con indicazione del prezzo di acquisto e di vendita
    • Certificazione dell’intermediario per le minusvalenze da portare a riporto
    • Eventuale documentazione del costo di acquisto per quote ricevute per successione o donazione
    • Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2, quadro RT (Sezione II-A)

    Caso 1: Caio vende quote di un fondo comune in guadagno

    Scenario. Caio ha acquistato nel 2023 quote di un fondo obbligazionario per 5.000 euro in regime dichiarativo e le rimborsa nel 2025 per 5.800 euro.

    Come si applica. La plusvalenza di 800 euro va indicata nella Sezione II-A del quadro RT. L’imposta sostitutiva del 26% è pari a 208 euro. Caio deve versarla con codice tributo 1100 tramite modello F24.

    In pratica

    • Compila la Sezione II-A del quadro RT: corrispettivo 5.800 euro, costo di acquisto 5.000 euro.
    • Imposta dovuta: 800 euro x 26% = 208 euro, da versare con codice tributo 1100.

    Caso 2: Sempronio vende in perdita e vuole usare la minusvalenza

    Scenario. Sempronio vende nel 2025 quote di un ETF per 4.200 euro, avendole acquistate per 5.000 euro. Nello stesso anno realizza una plusvalenza di 600 euro su altri titoli.

    Come si applica. La minusvalenza di 800 euro può essere portata in compensazione con la plusvalenza di 600 euro: la differenza (200 euro) rimane come minusvalenza non compensata. Sempronio la indica nel rigo RT102 del quadro RT per riportarla agli anni successivi, ma non oltre il quarto.

    In pratica

    • La minusvalenza da fondi/ETF può compensare plusvalenze della stessa categoria (Sezione II-A) realizzate nei 4 anni successivi.
    • Non puoi usare questa minusvalenza per abbattere proventi/distribuzioni che l’intermediario ha già tassato alla fonte.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se il mio ETF distribuisce dividendi devo dichiararlo?

    Di solito no: se l’ETF o il fondo paga i proventi tramite un intermediario italiano, questo applica la ritenuta del 26% come sostituto d’imposta e non devi fare nulla in dichiarazione. Se invece hai quote di OICR esteri senza intermediario italiano, potresti dover dichiarare i proventi nel quadro RM.

    Qual è la differenza tra ETF armonizzato e non armonizzato ai fini fiscali?

    Gli ETF armonizzati (conformi alle direttive UE) seguono le stesse regole degli OICR italiani. Per gli ETF non armonizzati la tassazione può avere specificità diverse; verifica sempre con il tuo intermediario.

    Posso compensare le perdite di un fondo comune con i guadagni di azioni?

    Sì, le minusvalenze da fondi ed ETF (Sezione II-A) possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate della stessa sezione. Non puoi invece usarle per compensare plusvalenze di partecipazioni qualificate (Sezione III-A).

    Cosa succede se acquisto quote per successione?

    Il costo di acquisto da assumere è il valore dichiarato o definitivo ai fini dell’imposta di successione. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume il valore normale alla data di apertura della successione.

    Ho ricevuto una certificazione delle minusvalenze dall'intermediario: dove la inserisco?

    Vai al rigo RT14 della Sezione II-A del quadro RT: in colonna 2 indichi le eccedenze di minusvalenze certificate, anche relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto.

  • Seconda casa: coordinamento tra IMU e IRPEF nel 730/2026

    In sintesi

    • Regola generale: per le seconde case non locate, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali. Il reddito catastale non entra nel calcolo delle imposte sui redditi.
    • Va comunque dichiarata: anche se l’IMU sostituisce l’IRPEF, la seconda casa va indicata nel quadro B del 730. Chi presta assistenza fiscale calcolerà solo i redditi degli immobili in locazione.
    • Eccezione: immobile nello stesso Comune dell’abitazione principale: se la seconda casa non locata si trova nello stesso Comune della tua casa principale, il reddito catastale concorre all’IRPEF per il 50% (codice 3 in colonna 12 ‘Casi particolari IMU’).
    • Esenzione totale IMU: alcuni immobili sono totalmente esenti da IMU (ad esempio certi fabbricati rurali o categorie specifiche). In questo caso si applica IRPEF anche se l’immobile non è locato (codice 1 in colonna 12).
    • Immobili locati: se la seconda casa è affittata, si paga IRPEF sul reddito da locazione (o cedolare secca in alternativa). L’IMU non sostituisce l’IRPEF sugli immobili locati.
    • Comodato gratuito a familiari: l’IMU si riduce al 50% ma non è azzerata; l’IRPEF è sostituita dall’IMU (codice 2 in colonna 2, o codice 10 se si tratta di familiare che vi dimora abitualmente).

    IMU e IRPEF sulla seconda casa: chi paga cosa

    Se possiedi una seconda casa – cioè un immobile che non usi come abitazione principale – la questione fiscale ruota attorno a un principio: l’IMU (Imposta Municipale Propria) e l’IRPEF non si sommano per gli immobili non affittati. In generale, se paghi l’IMU sulla seconda casa sfittа, non devi pagare anche l’IRPEF sullo stesso reddito catastale: l’IMU lo ‘sostituisce’.

    Questo non significa però che la seconda casa sparisca dalla dichiarazione. Va comunque indicata nel quadro B del Modello 730, con il codice di utilizzo corretto. È chi ti presta assistenza fiscale (CAF, commercialista, patronato) a fare i conti: il software calcola il reddito solo sugli immobili che effettivamente producono IRPEF, cioè quelli in locazione.

    Esistono però due eccezioni importanti che molti contribuenti ignorano. La prima: se la seconda casa non locata si trova nello stesso Comune della tua abitazione principale, il reddito catastale concorre all’IRPEF, ma solo per il 50%. La seconda: se l’immobile è esente totalmente dall’IMU, allora si applica l’IRPEF anche se non è affittato.

    La situazione cambia radicalmente se la seconda casa è data in affitto. In quel caso l’IMU non sostituisce l’IRPEF: paghi entrambe. Il reddito da locazione entra nel 730 e viene tassato – con le aliquote IRPEF ordinarie o con la cedolare secca, se scegli questo regime.

    Seconda casa: quando si paga l'IRPEF
    Situazione della seconda casa IMU IRPEF nel 730 Codice col. 12
    Non locata, comune diverso da abitazione principale No (IMU sostituisce)
    Non locata, stesso comune dell'abitazione principale Sì, al 50% del reddito catastale 3
    Totalmente esente da IMU (es. certi fabbricati rurali) No Sì, per intero 1
    Locata a canone libero (tassazione ordinaria) Sì, sul canone (codice utilizzo 3)
    Locata con cedolare secca 21% Cedolare sostitutiva IRPEF
    In comodato a familiare che vi dimora (codice 10) Sì, ridotta al 50% No (IMU sostituisce)

    Esempio pratico

    • Tizio ha la sua abitazione principale a Milano e possiede una seconda casa a Bologna (comune diverso). La casa di Bologna è sfittа. Tizio paga l’IMU al Comune di Bologna ma nel 730/2026 non paga IRPEF su quell’immobile: indica il fabbricato nel quadro B con codice 2 in colonna 2. Se invece la seconda casa fosse a Milano (stesso Comune), Tizio dovrebbe indicare il codice 3 in colonna 12 (‘Casi particolari IMU’) e pagherebbe IRPEF sul 50% della rendita catastale rivalutata.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (rendita e categoria catastale)
    • Ricevuta IMU versata per il 2025
    • Contratto di locazione (se l’immobile è affittato)
    • Certificazione Unica 2026 o documentazione del canone percepito (per immobili locati)
    • Eventuale atto di comodato (se l’immobile è dato gratuitamente a familiari)

    Seconda casa sfittа in un altro Comune: IMU sostituisce tutto

    Scenario. Caio vive e lavora a Roma (abitazione principale in affitto, quindi non di sua proprietà) e possiede un appartamento ereditato a Napoli, tenuto a disposizione e non affittato.

    Come si applica. Caio paga l’IMU al Comune di Napoli e nel 730/2026 indica l’appartamento di Napoli nel quadro B con codice 2 in colonna 2 (Utilizzo). Non deve pagare IRPEF su quell’immobile: l’IMU la sostituisce. In colonna 12 non indica nessun codice speciale. Chi compila il 730 non calcolerà reddito imponibile IRPEF per questo immobile.

    In pratica

    • Anche se non paghi IRPEF sulla seconda casa sfittа, l’immobile va dichiarato nel quadro B: la legge lo richiede.
    • Conserva le ricevute dei versamenti IMU: in caso di controllo, dimostrano che l’imposta sostitutiva è stata pagata.

    Seconda casa nello stesso Comune della principale: IRPEF al 50%

    Scenario. Sempronio abita in una casa di sua proprietà a Torino (abitazione principale, codice 1). Possiede anche un secondo appartamento sempre a Torino, sfittо, che usa come deposito.

    Come si applica. Sempronio indica il secondo appartamento nel quadro B con codice 2 in colonna 2 e codice 3 in colonna 12 (‘Casi particolari IMU’). Questo segnala che l’immobile non locato è situato nello stesso Comune della sua abitazione principale. Il reddito catastale di quell’appartamento concorrerà all’IRPEF, ma solo per il 50%. Sempronio paga sia l’IMU che una quota ridotta di IRPEF.

    In pratica

    • La regola del 50% si applica solo agli immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/11, escluso A/10) non locati e assoggettati a IMU.
    • Se il secondo appartamento nel medesimo Comune fosse invece locato, si applicherebbe la tassazione ordinaria (o cedolare secca) sul canone intero, senza la riduzione al 50%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se pago l'IMU sulla seconda casa, devo comunque metterla nel 730?

    Sì. La seconda casa va sempre indicata nel quadro B, anche se l’IMU sostituisce l’IRPEF. Omettere l’immobile sarebbe un errore formale nella dichiarazione.

    Quando la seconda casa sfittа paga l'IRPEF?

    Ci sono due casi: (1) se l’immobile è totalmente esente da IMU, oppure (2) se si trova nello stesso Comune della tua abitazione principale – in quest’ultimo caso l’IRPEF si paga sul 50% della rendita catastale rivalutata.

    La seconda casa data in comodato a un figlio paga l'IRPEF?

    No, se il figlio vi dimora abitualmente. In quel caso l’IMU sostituisce l’IRPEF (con l’IMU ridotta al 50% grazie alla legge n. 208/2015, art. 1, c. 10). Va indicato il codice 10 in colonna 2 se il familiare vi è residente anagraficamente.

    Se la seconda casa è affittata, pago sia IMU che IRPEF?

    Sì. L’IMU non sostituisce l’IRPEF sugli immobili locati. Il canone di locazione (o la sua percentuale imponibile) entra nel calcolo IRPEF. Puoi optare per la cedolare secca come alternativa all’IRPEF ordinaria.

    Cosa significa 'IMU sostitutiva' dell'IRPEF?

    Significa che il legislatore ha deciso che, per gli immobili non affittati, l’imposta locale (IMU) è sufficiente: non si aggiunge anche l’IRPEF statale sullo stesso reddito catastale. Questo vale salvo le eccezioni indicate (stesso Comune, esenzione IMU totale).

    La locazione breve (Airbnb) è equiparata alla locazione ordinaria ai fini IRPEF?

    Sì. I redditi da locazione breve (contratti fino a 30 giorni) sono soggetti a IRPEF o cedolare secca, e l’IMU non li esonera dall’imposta sui redditi. Dal 2021, se si affittano più di 4 appartamenti in locazione breve, non si può usare il Modello 730 ma occorre il Modello Redditi PF.

    Vedi anche: IMU sulla seconda casa, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato, IMU prima casa, IMU dopo separazione o divorzio, IMU sulla casa in affitto e Comodato gratuito ai figli.

  • Aliquote IVA 22, 10, 5 e 4%: quali si applicano

    In sintesi

    • L’aliquota ordinaria è il 22% e si applica a tutti i beni e servizi non espressamente inclusi nelle tabelle delle aliquote ridotte.
    • Il 10% riguarda molti generi alimentari, ristorazione, energia per usi specifici, alcune ristrutturazioni edilizie.
    • Il 5% si applica ad alcune prestazioni socio-sanitarie e assistenziali e ad alcuni trasporti.
    • Il 4% è riservato ai beni di prima necessità: generi alimentari di base, libri e stampa, prima casa non di lusso, ausili per disabili.
    • La classificazione puntuale di un singolo bene o servizio va verificata nella tabella A allegata al DPR 633/1972.

    Come funziona il sistema delle aliquote IVA

    L’IVA, imposta sul valore aggiunto, si applica su ogni cessione di beni e prestazione di servizi effettuata in Italia da un soggetto con partita IVA. Ma non tutte le operazioni scontano la stessa percentuale: la legge prevede un’aliquota ordinaria e tre aliquote ridotte, ciascuna pensata per categorie di beni o servizi con caratteristiche specifiche.

    Le aliquote IVA sono fissate dall’art. 16 del DPR 633/1972 (il ‘decreto IVA’) e dalla tabella A allegata allo stesso decreto. L’aliquota ordinaria è il 22%: si applica automaticamente a tutto ciò che non rientra nelle eccezioni previste dalla tabella A. Le aliquote ridotte – 10%, 5% e 4% – si applicano solo alle categorie espressamente elencate in quella tabella.

    Capire quale aliquota usare è fondamentale sia per chi emette fattura (deve indicare la percentuale giusta), sia per chi acquista (deve sapere quanta IVA sta pagando e quanta può eventualmente detrarre). Un errore sull’aliquota può portare a contestazioni in sede di controllo fiscale.

    Aliquote IVA e principali categorie di applicazione
    Aliquota Esempi di beni e servizi Riferimento
    22% (ordinaria) Beni e servizi non inclusi nelle aliquote ridotte (elettrodomestici, abbigliamento, auto, consulenze generali, ecc.) Art. 16 DPR 633/1972
    10% (ridotta) Molti generi alimentari, ristorazione, energia per usi specifici, alcune ristrutturazioni edilizie Tab. A, parte III, DPR 633/1972
    5% (ridotta) Alcune prestazioni socio-sanitarie e assistenziali, alcuni trasporti Tab. A, parte II-bis, DPR 633/1972
    4% (super-ridotta) Generi alimentari di base, libri e stampa, prima casa non di lusso, ausili per disabili Tab. A, parte II, DPR 633/1972

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce un ristorante e acquista ingredienti alimentari di base (aliquota 4% o 10% a seconda del tipo di prodotto) per prepararli e venderli come pasto al tavolo (prestazione di ristorazione, aliquota 10%). Emettendo la ricevuta fiscale al cliente, Alfa Srl applica il 10% sul corrispettivo del pasto. Quando acquista un impianto di climatizzazione per il locale (bene non compreso nelle aliquote ridotte), paga il 22% di IVA sulla fattura del fornitore.

    Documenti necessari

    • Fattura o scontrino elettronico ricevuto (per verificare l’aliquota applicata)
    • Tabella A allegata al DPR 633/1972 (elenco ufficiale beni/servizi per aliquota ridotta)
    • Registri IVA delle vendite e degli acquisti (per la liquidazione periodica)
    • Eventuale documentazione tecnica del bene (per classificare ausili per disabili o beni agevolati)

    Caso 1 – Tizio: acquisto di libri e acquisto di un televisore

    Scenario. Tizio acquista online due prodotti nello stesso giorno: un libro di testo scolastico e un televisore. Vuole capire quanta IVA paga su ciascuno dei due acquisti.

    Come si applica. Il libro di testo rientra nella categoria ‘libri e stampa’ prevista dalla tabella A, parte II, del DPR 633/1972: sconta l’aliquota del 4%. Il televisore, invece, è un bene non incluso in nessuna delle categorie agevolate: si applica l’aliquota ordinaria del 22%. Guardando la fattura o il documento di acquisto, Tizio troverà l’aliquota indicata separatamente per ciascun articolo.

    In pratica

    • Verificare sull’atto di acquisto l’aliquota indicata per ogni bene.
    • I libri (compresi quelli scolastici e scientifici) rientrano nell’aliquota agevolata del 4%.
    • I beni tecnologici come i televisori scontano l’aliquota ordinaria del 22%.

    Caso 2 – Caio: ristrutturazione dell'appartamento

    Scenario. Caio sta ristrutturando il proprio appartamento. Riceve fatture dall’impresa edile per i lavori e dal negozio di materiali per le piastrelle acquistate separatamente. Vuole sapere quale aliquota IVA si applica in ciascun caso.

    Come si applica. Le prestazioni di alcune ristrutturazioni edilizie rientrano tra le categorie che beneficiano dell’aliquota ridotta del 10%, come previsto dalla tabella A allegata al DPR 633/1972. Tuttavia la classificazione esatta dipende dal tipo di intervento e dalla destinazione dell’immobile: non tutti i lavori edilizi sono automaticamente al 10%. I materiali acquistati separatamente da un privato al negozio, invece, in linea generale scontano l’aliquota propria del bene (che può variare). Per sicurezza, Caio deve verificare la tabella A per la voce specifica o chiedere conferma all’impresa edile e al fornitore di materiali.

    In pratica

    • Le prestazioni di alcune ristrutturazioni edilizie possono beneficiare dell’aliquota del 10%: verificare il tipo di intervento.
    • I materiali acquistati separatamente possono avere aliquote diverse a seconda del bene.
    • In caso di dubbio, consultare la tabella A del DPR 633/1972 o un professionista.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere quale aliquota IVA si applica al mio prodotto?

    Devi consultare la tabella A allegata al DPR 633/1972, che elenca in modo tassativo i beni e servizi ammessi alle aliquote ridotte (4%, 5%, 10%). Se il tuo bene o servizio non è incluso, si applica automaticamente l’aliquota ordinaria del 22%.

    L'IVA sui generi alimentari è sempre al 4%?

    No. Alcuni generi alimentari di base rientrano nell’aliquota del 4%, ma molti altri (come prodotti trasformati o confezionati) possono scontare il 10%. La classificazione esatta dipende dal prodotto specifico indicato in tabella A.

    I servizi di ristorazione (ristorante, bar, take-away) che aliquota IVA scontano?

    I servizi di ristorazione rientrano tra le categorie che applicano l’aliquota del 10%, secondo la tabella A del DPR 633/1972.

    Gli ausili per disabili hanno un'aliquota IVA agevolata?

    Sì, gli ausili per disabili rientrano nella categoria al 4%, come previsto dalla tabella A. La classificazione del singolo dispositivo va verificata nell’elenco ufficiale.

    Se un fornitore applica l'aliquota sbagliata, cosa succede?

    L’aliquota errata può essere oggetto di contestazione in sede di controllo fiscale. Chi emette la fattura è responsabile dell’aliquota indicata. In caso di errore, è possibile emettere una nota di credito e una nuova fattura corretta.

    La prima casa beneficia di un'aliquota IVA agevolata?

    Sì, l’acquisto di abitazioni classificate come prima casa non di lusso può beneficiare dell’aliquota del 4%, come previsto dalla tabella A del DPR 633/1972. Le condizioni esatte vanno verificate al momento dell’atto.

    Vedi anche: Reverse charge IVA, IVA presupposti applicativi, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ritenuta d’acconto e Bollo da 2 euro in fattura.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): welfare, Fonchim e Fasie 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: welfare contrattuale, Fonchim e Fasie

    Il CCNL Vetro e Lampade offre ai lavoratori due pilastri di welfare: Fonchim per la previdenza complementare e Fasie per la sanità integrativa. Con il rinnovo 2026 il contributo a Fonchim sale al 2%.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade prevede due pilastri di welfare contrattuale: Fonchim per la previdenza complementare (contributo datoriale all’1,5%, portato al 2% da gennaio 2027 con il rinnovo 2026) e Fasie per la sanità integrativa (circa 168 euro annui a carico dell’azienda). Entrambi i fondi sono reali e verificabili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Fondo pensione
    Fonchim (contributo datoriale 1,5% fino al 2026; 2% da gennaio 2027)
    Fondo sanitario
    Fasie (~168 €/anno a carico datore per piano base)

    Perché il settore vetro aderisce a Fonchim e non a un fondo proprio

    Il CCNL Vetro e Lampade è strettamente legato, sul piano delle relazioni industriali, al settore chimico e dell’energia, attraverso la comune area contrattuale Filctem-Cgil / Femca-Cisl / Uiltec-Uil. Per questa ragione i fondi di welfare previsti dal contratto sono gli stessi del settore chimico: Fonchim per la previdenza complementare e Fasie per la sanità integrativa. Non esistono fondi propri del solo comparto vetro.

    Questa scelta garantisce economie di scala (più iscritti = costi di gestione inferiori) e offre ai lavoratori del vetro l’accesso a fondi con una lunga storia e una governance consolidata.

    Fonchim: la previdenza complementare del settore

    Fonchim è il fondo pensione negoziale del settore chimico-farmaceutico, plastico, concia e vetro, con sede a Milano. È autorizzato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ed è uno dei fondi negoziali più grandi in Italia per numero di iscritti.

    La struttura contributiva nel CCNL Vetro e Lampade è:

    • Contributo del lavoratore: una percentuale della retribuzione (tipicamente 1% o più, a scelta);
    • Contributo del datore: 1,5% della retribuzione fino al 31 dicembre 2026; 2% dal 1° gennaio 2027 (aumento introdotto dal rinnovo 9 aprile 2026);
    • TFR futuro: per chi sceglie di aderire, il TFR maturando va a Fonchim.

    L’aumento di 0,5% del contributo datoriale vale circa 11 euro mensili aggiuntivi per un lavoratore con retribuzione di 2.200 euro mensili: una somma apparentemente modesta ma che, capitalizzata per vent’anni, produce un incremento significativo del montante pensionistico finale.

    Fasie: la sanità integrativa

    Fasie (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle imprese) è il fondo sanitario contrattuale del settore chimico ed energia, esteso anche al vetro. Il contributo base a carico dell’azienda è di circa 168 euro annui (circa 14 euro/mese), indipendentemente dalla scelta del piano da parte del lavoratore.

    Le principali coperture del piano base Fasie includono:

    • Ricoveri per grandi interventi: rimborso delle spese ospedaliere per interventi chirurgici significativi;
    • Prestazioni pre e post-operatorie: visite, esami diagnostici, accertamenti collegati a un intervento;
    • Rimborso spese odontoiatriche: cure dentistiche (con massimali e franchigie);
    • Spese sanitarie generali: rimborso parziale per visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
    • Non autosufficienza da infortunio: contributo forfettario fino a 1.000 euro/anno per max 3 anni.

    I lavoratori possono iscriversi a piani più elevati (es. piano Plus) con un contributo aggiuntivo a proprio carico fino a circa 890 euro annui, che estende le coperture e include il nucleo familiare.

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale — CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) 2026
    Fondo Tipo Contributo datore Contributo lavoratore Iscrizione
    Fonchim Previdenza complementare 1,5% retribuz. (fino a dic. 2026); 2% da gen. 2027 % a scelta (min. 1% circa) Volontaria (incentivata)
    Fasie (piano base) Sanità integrativa ~168 €/anno (~14 €/mese) — (piano base coperto dal datore) Automatica per chi aderisce al CCNL
    Fasie (piani superiori) Sanità integrativa ~168 €/anno (immutato) Fino a ~890 €/anno aggiuntivi Scelta del lavoratore

    Come iscriversi e cosa fare all’assunzione

    Al momento dell’assunzione il lavoratore deve compiere alcune scelte fondamentali sul welfare:

    1. Fonchim: entro 6 mesi dall’assunzione scegliere se aderire. Chi non aderisce entro tale termine lascia il TFR in azienda/INPS e perde il contributo datoriale.
    2. Fasie: l’iscrizione al piano base avviene tramite la comunicazione all’azienda; il datore versa la quota di 168 euro/anno. Per i piani superiori è necessario iscriversi direttamente al Fasie.

    Casi pratici

    Tizio — Nuovo assunto, scelta Fonchim
    Tizio viene assunto il 1° marzo 2026. Ha 6 mesi per scegliere se aderire a Fonchim. Se aderisce, dal primo mese versa il TFR maturando + 1% di contributo proprio; l’azienda aggiunge l’1,5% (e dal 2027 il 2%). Se non aderisce nei 6 mesi, il TFR va al Fondo INPS (l’azienda ha più di 50 dipendenti) e Tizio perde la contribuzione datoriale per tutta la durata del rapporto.
    Caia — Iscrizione Fasie Plus per il nucleo familiare
    Caia ha due figli e un partner senza copertura sanitaria integrativa. Sceglie il piano Fasie Plus che include il nucleo familiare, versando una quota aggiuntiva annua a proprio carico. Il datore continua a versare i 168 euro base. Caia può rimborsare parte delle spese ortopediche della figlia tramite il Fasie, riducendo il costo out-of-pocket.
    Sempronio — Incremento Fonchim dal 2027
    Sempronio è iscritto a Fonchim da 8 anni con una retribuzione mensile di 2.200 euro. Dal gennaio 2027 il contributo datoriale passa dall’1,5% al 2%: sono 11 euro mensili aggiuntivi, 132 euro annui. Su un orizzonte di 15 anni residui a lavorare, a parola corrente (senza capitalizzazione) si tratta di circa 1.980 euro aggiuntivi nel fondo. Con la capitalizzazione degli investimenti il montante effettivo sarà superiore.

    Domande frequenti

    Quali sono i fondi di welfare previsti dal CCNL Vetro e Lampade?
    Il CCNL Vetro e Lampade prevede Fonchim per la previdenza complementare e Fasie per la sanità integrativa. Entrambi sono fondi negoziali reali del settore chimico-energetico, di cui il vetro fa parte.
    Quanto contribuisce il datore a Fonchim nel settore vetro?
    Fino al 31 dicembre 2026 il contributo datoriale è dell’1,5% della retribuzione. Dal 1° gennaio 2027, grazie al rinnovo 2026, sale al 2% (circa 11 euro mensili in più per una retribuzione media).
    Quanto paga il datore per il Fasie nel settore vetro?
    Il contributo aziendale al Fasie è di circa 168 euro annui (14 euro al mese) per il piano base. Il lavoratore può iscriversi a piani superiori con contributo aggiuntivo a proprio carico.
    Cosa copre il Fasie per i lavoratori del vetro?
    Il Fasie copre ricoveri chirurgici, prestazioni pre/post-operatorie, spese odontoiatriche (con rimborso), spese sanitarie generali e contributo per non autosufficienza da infortunio. La copertura del nucleo familiare è opzionale con piani superiori.
    L’iscrizione a Fonchim è obbligatoria?
    No, è volontaria ma fortemente incentivata dalla contribuzione datoriale. Il lavoratore che non aderisce entro i primi 6 mesi perde il contributo del datore per tutta la durata del rapporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per le condizioni di iscrizione a Fonchim si consulti il sito ufficiale fonchim.it; per Fasie il sito fasie.it. Per valutazioni previdenziali personalizzate si raccomanda di rivolgersi al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o a un consulente previdenziale.

  • Art. 60 L. 633/1941

    Art. 60 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

    Fonte: Normattiva.it.