Autore: Andrea Marton

  • Articolo 50-ter Codice di Procedura Civile: Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

    Articolo 50-ter Codice di Procedura Civile: Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

    Art. 50-ter c.p.c. – Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi previsti dall’articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

  • Articolo 50-bis Codice di Procedura Civile: Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

    Articolo 50-bis Codice di Procedura Civile: Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

    Art. 50-bis c.p.c. – Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il tribunale giudica in composizione collegiale:

    nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

    nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95] [1] e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

    nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

    nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

    nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari [2] e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

    nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

    nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

    7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 [3]

    Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

    [1] Parole abrogate dal D.L. 8 luglio 1999, n. 270.

    [2] Le parole «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari» sono state inserite dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262.

    [3] Numero inserito dall’articolo 2, comma 448, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

  • Articolo 50 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Articolo 50 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Art. 50 c.p.c. – Riassunzione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell’ordinanza [1] dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi [2] dalla comunicazione dell’ordinanza [1] di regolamento o dell’ordinanza [1] che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

    Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 6a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Le parole «sei mesi» sono sostituita con «tre mesi» dall’art. 45, comma 6b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [1] Sezione inserita dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 49 Codice di Procedura Civile: Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    Articolo 49 Codice di Procedura Civile: Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    Art. 49 c.p.c. – Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il regolamento è pronunciato con ordinanza [1] in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’art. 47 ultimo comma.

    Con l’ordinanza [1] la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi

    Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi

    Art. 48 c.p.c. – Sospensione dei processi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento.

    Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

  • Articolo 46 Codice di Procedura Civile: Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

    Articolo 46 Codice di Procedura Civile: Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

    Art. 46 c.p.c. – Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

  • Articolo 47 Codice di Procedura Civile: Procedimento del regolamento di competenza

    Articolo 47 Codice di Procedura Civile: Procedimento del regolamento di competenza

    Art. 47 c.p.c. – Procedimento del regolamento di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

    Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza [1] che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43, secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

    La parte che propone l’istanza, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

    Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.

    Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza

    Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza

    Art. 45 c.p.c. – Conflitto di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando, in seguito all’ordinanza [1] che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 44 Codice di Procedura Civile: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla competenza

    Articolo 44 Codice di Procedura Civile: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla competenza

    Art. 44 c.p.c. – Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza [1] che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 43 Codice di Procedura Civile: Regolamento facoltativo di competenza

    Articolo 43 Codice di Procedura Civile: Regolamento facoltativo di competenza

    Art. 43 c.p.c. – Regolamento facoltativo di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il provvedimento [1] che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

    La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.

    Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza [2] che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «provvedimento» dall’art. 45, comma 5a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 5b, L. 18 giugno 2009, n. 69.