Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 80 L. 633/1941

    Art. 80 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone , inclusi i doppiatori che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. 53 2.

    Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione.

    Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'ari. 73-bis; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente ; 53 e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.

    II diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi.

    Ogni patto contrario è nullo.

    In difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati , detto compenso è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione . 53 3 .

    I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

    Fonte: Normattiva.it.

  • IMU sui beni merce delle imprese di costruzioni

    In sintesi

    • Cosa sono i beni merce: fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita – non all’uso proprio.
    • Esenzione IMU: questi immobili sono esenti finché rimangono invenduti e non vengono locati a terzi.
    • Chi può applicarla: solo l’impresa costruttrice, non chi acquista per rivendere senza costruire.
    • Quando cade l’esenzione: nel momento in cui il fabbricato viene venduto o concesso in locazione.
    • Dichiarazione obbligatoria: la dichiarazione IMU al Comune è necessaria per comunicare l’esenzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
    • Codice tributo F24: 3918 (altri fabbricati) per gli eventuali versamenti se l’esenzione viene meno.

    I beni merce: cosa sono e perché sono esenti IMU

    Quando un’impresa edile costruisce un edificio – un appartamento, un capannone, una villetta – con l’obiettivo di venderlo sul mercato, quell’immobile prende il nome di ‘bene merce’. In sostanza, per l’impresa costruttrice, il fabbricato non è un bene strumentale (come i macchinari) né la propria sede, ma un prodotto finito da collocare sul mercato immobiliare.

    La legge riconosce questa particolarità e prevede un’esenzione IMU per i beni merce: finché il fabbricato rimane invenduto e non viene locato (cioè non viene dato in affitto a nessuno), l’impresa costruttrice non deve pagare l’IMU su quell’immobile. La logica è evitare che l’imposta gravi su un asset che è già parte del ciclo produttivo-commerciale dell’impresa, ancora in attesa di essere ceduto.

    L’esenzione si perde nel momento in cui il fabbricato viene venduto – e in quel caso non è più dell’impresa costruttrice – oppure se viene locato anche solo parzialmente. È importante capire che l’esenzione riguarda esclusivamente i fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice stessa: non si applica a chi acquista immobili già costruiti per poi rivenderli (attività di trading immobiliare senza costruzione). Infine, godere dell’esenzione non significa ignorare il fisco: l’impresa deve comunicare la situazione al Comune tramite la dichiarazione IMU.

    IMU beni merce: condizioni dell'esenzione
    Condizione Dettaglio
    Soggetto Impresa costruttrice (non chi rivende senza costruire)
    Tipo di immobile Fabbricato costruito dall'impresa e destinato alla vendita
    Stato dell'immobile Invenduto e non locato
    Esenzione Totale finché sussistono le condizioni
    Perdita esenzione Vendita o locazione anche parziale
    Dichiarazione IMU Obbligatoria entro il 30 giugno dell'anno successivo
    Codice tributo (se dovuta) 3918 – altri fabbricati

    Esempio pratico

    • Tizio è titolare di una piccola impresa edile. Nel 2024 ha completato la costruzione di tre appartamenti destinati alla vendita. Al 31 dicembre 2024, due appartamenti sono invenduti e sfitti; uno è stato affittato ad agosto 2024. Per il 2024: i due appartamenti invenduti e non locati sono esenti IMU per l’intero anno. Il terzo, locato ad agosto, perde l’esenzione: Tizio dovrà calcolare l’IMU su quell’appartamento per i mesi in cui era locato (agosto conta per intero perché il contratto è partito prima del 16 agosto; poi settembre, ottobre, novembre, dicembre = 5 mesi su 12), usando il codice tributo 3918 e l’aliquota deliberata dal Comune.

    Documenti necessari

    • Visura catastale di ciascun fabbricato (per identificare categoria e rendita)
    • Documentazione che attesta la qualità di impresa costruttrice (visura camerale con codice ATECO costruzioni)
    • Contratti di locazione eventualmente stipulati (per verificare da quando cade l’esenzione)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso (necessaria se l’esenzione viene meno)
    • Modello di dichiarazione IMU da presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo
    • Modello F24 con codice tributo 3918 (per i versamenti dovuti in caso di locazione)

    Tizio: costruttore con appartamenti invenduti da più anni

    Scenario. Tizio ha costruito un piccolo complesso di sei appartamenti nel 2021. A fine 2025, quattro sono stati venduti e due sono ancora invenduti e sfitti. Tizio si chiede se deve pagare l’IMU sui due appartamenti rimasti.

    Come si applica. I due appartamenti ancora in portafoglio, invenduti e non locati, continuano a beneficiare dell’esenzione IMU come beni merce, indipendentemente da quanti anni siano passati dalla costruzione. Non esiste un limite temporale all’esenzione: essa dura finché permangono le condizioni (invenduto e non locato). Tizio non deve versare l’IMU su questi immobili. Deve però verificare di aver presentato la dichiarazione IMU al Comune quando ha costruito e quando si sono verificate variazioni (ad esempio, la vendita degli altri quattro appartamenti). Se non lo ha fatto, è opportuno regolarizzare la posizione.

    In pratica

    • L’esenzione non ha scadenza temporale: dura finché il fabbricato rimane invenduto e non locato.
    • Verifica di aver presentato la dichiarazione IMU al Comune per comunicare la situazione dei beni merce.
    • Ogni vendita o inizio di locazione va comunicata al Comune con aggiornamento della dichiarazione.

    Caio: locazione parziale di un immobile merce

    Scenario. Caio è costruttore e possiede un edificio commerciale invenduto. Per coprire i costi, il 1° marzo 2025 affitta il piano terra a un negozio, lasciando i piani superiori sfitti e in vendita. Vuole sapere se perde tutta l’esenzione o solo in parte.

    Come si applica. La locazione, anche parziale, fa perdere l’esenzione IMU sul fabbricato (o sulla parte locata, a seconda di come l’immobile è censito catastalmente). Se l’edificio è censito come un’unica unità immobiliare, la locazione di una parte può far venire meno l’intera esenzione: occorre verificare la situazione catastale concreta. Se invece le unità sono censite separatamente, l’esenzione resta per le unità invendute e non locate. Caio deve calcolare l’IMU sulla parte locata (o sull’intero edificio se censito unitariamente) a partire da marzo 2025, ragguagliando l’importo ai mesi di locazione. Il codice tributo da usare sull’F24 è il 3918.

    In pratica

    • Verifica come sono censite catastalmente le singole parti dell’edificio: unità separate o unico accatastamento.
    • La locazione anche di una sola unità fa perdere l’esenzione su quella unità (o sull’intero immobile se non frazionato).
    • Calcola l’IMU per i mesi di locazione e presenta la dichiarazione IMU aggiornata al Comune.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Previdenza complementare per familiari a carico: deduzione nel 730/2026

    In sintesi

    • Deduzione per la parte non dedotta dal familiare: se il figlio o il coniuge a carico non ha dedotto i contributi perché ha un reddito troppo basso, puoi farlo tu.
    • Il familiare a carico è chi ha un reddito non superiore a 2.840,51 euro (oppure 4.000 euro se figlio under 24).
    • Massimale complessivo 5.164,57 euro: il tetto di deducibilità vale per la somma di tutti i contributi pensionistici complementari, inclusi quelli per i familiari.
    • Il datore di lavoro potrebbe averlo già fatto: se il punto 421 della Certificazione Unica è compilato, significa che il datore ha già gestito i contributi per i familiari.
    • Rigo E30 del Quadro E: è il rigo dedicato ai contributi versati per i familiari a carico.
    • Niente doppia deduzione: si deduce solo la parte che il familiare non ha già portato in detrazione nel suo 730.

    Quando puoi dedurre la previdenza complementare di un familiare

    Hai aperto un fondo pensione per tuo figlio studente, o versi contributi a una forma pensionistica complementare per il coniuge che non lavora? Se questi familiari sono fiscalmente a carico, puoi dedurre i contributi nel tuo Modello 730, ma solo per la parte che loro non hanno potuto dedurre.

    Un familiare è fiscalmente a carico quando il suo reddito complessivo non supera 2.840,51 euro. Per i figli fino a 24 anni la soglia è più alta: 4.000 euro. Sono questi i casi in cui il familiare, pur avendo contributi versati a suo favore, potrebbe non avere abbastanza imposta su cui applicare la deduzione – e allora puoi farlo tu al suo posto.

    Il limite complessivo di deducibilità per i contributi alla previdenza complementare è 5.164,57 euro. Questo tetto vale in totale: se già deduci contributi per te stesso, lo spazio residuo per i familiari si riduce di conseguenza.

    Soglie di reddito per il familiare a carico e massimale deducibile
    Situazione Soglia reddito familiare Massimale deduzione complessivo
    Coniuge, genitori, altri familiari 2.840,51 euro 5.164,57 euro (totale previdenza complementare)
    Figlio under 24 4.000 euro 5.164,57 euro (totale previdenza complementare)
    Parte già dedotta dal familiare – (non deducibile una seconda volta) Si deduce solo la quota non dedotta dal familiare

    Esempio pratico

    • Tizio ha un figlio di 22 anni con un reddito da lavoro part-time di 3.500 euro. Il figlio versa 600 euro l’anno a un fondo pensione, ma avendo un’imposta IRPEF molto bassa non riesce a dedurre nulla. Tizio, che paga regolarmente l’IRPEF, può indicare i 600 euro nel rigo E30 del suo 730 e dedurli dal proprio reddito complessivo. Tizio versa anche 2.000 euro al suo fondo pensione personale (rigo E27): il totale deducibile è 2.600 euro, ampiamente sotto il massimale di 5.164,57 euro.

    Documenti necessari

    • Documentazione del fondo pensione del familiare con l’importo dei contributi versati
    • Certificazione Unica 2026 del familiare a carico (se dipendente), punti 421, 422, 423
    • Dichiarazione del familiare attestante la quota non dedotta (se presenta il 730 in autonomia)
    • Prova del reddito del familiare (se non evidente dalla CU)

    Figlio universitario con fondo pensione aperto dai genitori

    Scenario. Caio ha aperto un fondo pensione individuale per la figlia di 20 anni, studentessa universitaria senza reddito. Versa 800 euro l’anno. La figlia è fiscalmente a carico (reddito zero).

    Come si applica. Poiché la figlia non ha reddito, non può dedurre nulla. Caio può indicare i 800 euro nel rigo E30 del suo 730 e dedurli interamente dal proprio reddito complessivo. Non c’è alcuna quota già dedotta dalla figlia, quindi il beneficio è pieno.

    In pratica

    • Indica 800 euro nel rigo E30 (contributi per familiari a carico).
    • Conserva la documentazione del fondo pensione con l’importo versato.
    • Verifica che la figlia non superi la soglia di 4.000 euro di reddito (dato che ha meno di 24 anni).

    Coniuge a carico con contributi parzialmente non dedotti

    Scenario. Sempronio versa 1.000 euro al fondo pensione del coniuge, che ha un piccolo reddito da lavoro occasionale di 2.000 euro. Il coniuge riesce a dedurre solo 400 euro dei contributi nel suo 730 per incapienza dell’imposta; i restanti 600 euro non sono stati dedotti.

    Come si applica. Sempronio può indicare nel rigo E30 solo i 600 euro che il coniuge non ha dedotto. I 400 euro già dedotti dal coniuge non possono essere dedotti una seconda volta da Sempronio.

    In pratica

    • Chiedi al coniuge di verificare nel suo 730 o 730-3 la quota effettivamente dedotta.
    • Indica nel rigo E30 solo la differenza: contributi versati meno quanto già dedotto dal familiare.
    • Se il datore di lavoro gestisce i contributi (punto 421 CU compilato), segui le istruzioni delle colonne 1 e 2 del rigo E30.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Fusione tra società: come si tassa e cosa si dichiara

    In sintesi

    • Operazione neutra: la fusione non genera reddito imponibile in capo alle società coinvolte (art. 172 TUIR).
    • Avanzo e disavanzo non tassati: la differenza che emerge dal concambio o dall’annullamento delle quote non concorre al reddito.
    • Maggiori valori iscritti non riconosciuti: i valori rivalutati per effetto della fusione non hanno rilievo fiscale, salvo affrancamento con imposta sostitutiva.
    • Retrodatazione possibile: gli effetti fiscali possono essere anticipati all’inizio dell’esercizio, ma solo entro certi limiti.
    • Perdite con freno: le perdite delle società fuse sono riportabili solo entro il patrimonio netto della società che le ha prodotte e solo se supera il test di vitalità.

    Cos'è la fusione e perché è neutra sul piano fiscale

    La fusione è l’operazione con cui due o più società si uniscono in un unico soggetto: o una incorpora le altre (fusione per incorporazione), oppure tutte si sciolgono e nasce una nuova società (fusione propria). Ai soci delle società che si fondono vengono assegnate quote o azioni della società risultante dalla fusione, in base a un rapporto di cambio (il concambio). La domanda più frequente è: «Dobbiamo pagare le tasse su questa operazione?».

    L’art. 172 del TUIR risponde con chiarezza: la fusione è un’operazione fiscalmente neutra. Non emerge reddito imponibile nelle società coinvolte. Anche l’eventuale avanzo o disavanzo che risulta dal concambio – cioè la differenza tra il valore contabile assegnato ai soci e il valore delle partecipazioni annullate – non concorre a formare il reddito. Sul piano contabile si possono iscrivere valori più alti, ma fiscalmente quei maggiori valori non sono riconosciuti: restano sospesi e non generano ammortamenti deducibili, a meno che non si scelga l’affrancamento con imposta sostitutiva.

    L’aspetto più insidioso della fusione riguarda le perdite fiscali pregresse: la legge le ammette al riporto, ma entro limiti precisi. Se le perdite superano il patrimonio netto della società che le ha prodotte, l’eccedenza si perde. E prima di tutto va verificato il test di vitalità: se la società non dimostra un livello minimo di attività nell’esercizio precedente, le perdite non sono riportabili affatto.

    Fusione: principali effetti fiscali
    Elemento Trattamento fiscale
    Plusvalenze/minusvalenze da fusione Non emergono – operazione neutra
    Avanzo da concambio o da annullamento Non concorre al reddito imponibile
    Disavanzo da concambio o da annullamento Non deducibile; i maggiori valori iscritti non riconosciuti
    Maggiori valori fiscalmente riconosciuti Solo con affrancamento tramite imposta sostitutiva
    Riporto perdite pregresse Ammesso entro il limite del patrimonio netto e con test di vitalità
    Retrodatazione effetti fiscali Possibile all'inizio dell'esercizio, nei limiti di legge

    Esempio pratico

    • Alfa SRL incorpora Beta SRL. Il patrimonio netto contabile di Beta è 300.000 euro ma il concambio assegna ai soci di Beta azioni per un valore di 350.000 euro: emerge un disavanzo da concambio di 50.000 euro che viene iscritto come avviamento nel bilancio della società incorporante. Fiscalmente, quell’avviamento non è riconosciuto: non può essere ammortizzato ai fini fiscali, a meno che Alfa non opti per l’affrancamento pagando l’imposta sostitutiva. Le perdite pregresse di Beta (ipotesi: 80.000 euro) sono riportabili nella società incorporante solo fino a concorrenza del patrimonio netto di Beta e solo se Beta ha superato il test di vitalità nell’esercizio precedente.

    Documenti necessari

    • Progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.) con relazione degli amministratori
    • Situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione
    • Perizia di congruità del rapporto di cambio (se richiesta)
    • Delibere assembleari di approvazione della fusione
    • Atto di fusione notarile
    • Prospetto delle perdite fiscali pregresse di ciascuna società con documentazione del patrimonio netto

    Caso 1: Tizio verifica se le perdite di Beta sono riportabili

    Scenario. Alfa SRL incorpora Beta SRL. Beta ha perdite fiscali di 200.000 euro accumulate negli anni precedenti. Il patrimonio netto di Beta alla data di fusione è 120.000 euro. Tizio, amministratore di Alfa, vuole sapere quante perdite potrà usare dopo la fusione.

    Come si applica. Il primo passo è il test di vitalità: nell’esercizio precedente la fusione, Beta deve aver conseguito ricavi e spese per lavoro dipendente sopra la soglia minima prevista dalla legge. Se non supera questo test, nessuna perdita è riportabile. Se supera il test, le perdite sono riportabili solo fino al limite del patrimonio netto di Beta: 120.000 euro. Le restanti 80.000 euro di perdite (200.000 – 120.000) si perdono definitivamente. Alfa potrà quindi compensare futuri redditi con al massimo 120.000 euro di perdite di Beta, non con l’intero stock.

    In pratica

    • Prima della fusione, verificare sempre il test di vitalità per ogni società con perdite pregresse.
    • Le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto della società che le ha prodotte.
    • Le perdite eccedenti il patrimonio netto si perdono definitivamente con la fusione.

    Caso 2: Caio sfrutta la retrodatazione degli effetti fiscali

    Scenario. Gamma SRL incorpora Delta SRL con atto di fusione firmato il 1° ottobre. I soci vogliono semplificare la contabilità e chiedono se è possibile far partire gli effetti fiscali dall’inizio dell’anno.

    Come si applica. L’art. 172 del TUIR consente la retrodatazione degli effetti fiscali all’inizio dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione, purché nessuna delle società partecipanti abbia chiuso il proprio esercizio in quel lasso di tempo. Se la retrodatazione è possibile, dal 1° gennaio i redditi di Delta vengono considerati redditi di Gamma: si evita di fare due dichiarazioni separate per Delta (una fino al 30 settembre e una per il periodo residuo come incorporata). Questo semplifica la gestione fiscale e contabile, ma va deliberato esplicitamente nell’atto di fusione.

    In pratica

    • Verificare che nessuna società abbia chiuso il bilancio nel periodo da retrodatare.
    • Inserire esplicitamente la clausola di retrodatazione nell’atto di fusione.
    • La retrodatazione semplifica le dichiarazioni ma non cambia la neutralità fiscale dell’operazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Contributi volontari INPS: quando conviene versarli

    In sintesi

    • Cos’è: il versamento volontario permette di coprire i periodi in cui non si sono versati contributi obbligatori, ad esempio dopo aver cessato o interrotto un’attività.
    • Chi può farlo: chi ha interrotto o cessato l’attività lavorativa e ha già maturato un minimo di contribuzione pregressa, previa autorizzazione INPS.
    • Scopo principale: raggiungere il requisito minimo per accedere alla pensione oppure aumentare l’importo dell’assegno pensionistico.
    • Come si versa: con modello F24, indicando causale e codice INPS, secondo le aliquote e le retribuzioni di riferimento stabilite dall’INPS per l’anno.
    • Deducibilità: i contributi previdenziali – compresi i volontari – sono oneri deducibili dal reddito complessivo IRPEF.
    • Valutazione di convenienza: prima di versare è utile confrontare il costo totale con il beneficio pensionistico atteso, calcolato con la simulazione INPS.

    Perché si versano contributi volontari e chi può farlo

    Capita di interrompere il lavoro per vari motivi: la chiusura di un’attività autonoma, un periodo di disoccupazione, la scelta di prendersi cura di un familiare, un anno all’estero. In questi casi il versamento dei contributi all’INPS si ferma, e quando riprende il lavoro si scopre di avere un ‘buco’ nella carriera contributiva. I contributi volontari sono lo strumento pensato dal legislatore per coprire questi periodi scoperti.

    Il meccanismo è semplice nel concetto: chi ha cessato o interrotto l’attività lavorativa può chiedere all’INPS l’autorizzazione a continuare a versare contributi di propria iniziativa, come se stesse ancora lavorando. I contributi volontari entrano a pieno titolo nel calcolo della pensione, esattamente come quelli obbligatori. Questo permette di raggiungere i requisiti minimi per l’accesso alla pensione (anni di contribuzione necessari) oppure di aumentare l’importo dell’assegno futuro.

    Prima di procedere occorre però valutare la convenienza economica: i contributi volontari hanno un costo che varia in base alla gestione di appartenenza e alle retribuzioni di riferimento stabilite ogni anno dall’INPS. L’autorizzazione va richiesta formalmente, e solo dopo averla ottenuta si può iniziare a versare.

    Contributi volontari INPS – schema riepilogativo
    Aspetto Come funziona
    Chi può farlo Chi ha cessato o interrotto l'attività e ha già maturato una contribuzione pregressa minima (il requisito varia per gestione).
    Come si richiede Domanda di autorizzazione telematica all'INPS, tramite il sito o il patronato.
    Aliquota applicata Stabilita ogni anno dall'INPS in base alla gestione; rimanda alla circolare annuale per i valori precisi.
    Retribuzione di riferimento Determinata dall'INPS in base alla media dei redditi degli ultimi anni di attività; incide sull'importo del contributo.
    Come si versa Modello F24 (sezione INPS), con causale e codice specifici per i volontari.
    Deducibilità fiscale I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF come oneri previdenziali.

    Esempio pratico

    • Caio, commerciante iscritto alla gestione commercianti INPS, chiude l’attività a 52 anni dopo vent’anni di contribuzione. Verificando l’estratto conto nel Cassetto previdenziale si accorge che per raggiungere il requisito contributivo della pensione anticipata gli mancano alcuni anni. Chiede l’autorizzazione ai versamenti volontari all’INPS e, una volta ottenuta, inizia a versare ogni anno con F24 l’importo stabilito in base alla sua retribuzione media di riferimento. Grazie a questi versamenti riesce a colmare il gap e, al momento della domanda di pensione, i periodi coperti da contributi volontari vengono considerati al pari di quelli da attività obbligatoria.

    Documenti necessari

    • Estratto conto contributivo INPS aggiornato (per verificare i periodi scoperti e la contribuzione pregressa)
    • Domanda di autorizzazione ai versamenti volontari (da presentare online o tramite patronato)
    • Provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’INPS (indica il codice e la retribuzione di riferimento)
    • Modelli F24 compilati con la causale corretta per i versamenti volontari
    • Eventuale simulazione pensionistica INPS (‘La mia pensione futura’) per valutare la convenienza

    Caso 1 – Artigiana che vuole raggiungere il requisito minimo

    Scenario. Tizio ha lavorato come artigiano per circa quindici anni, poi ha chiuso la bottega. Ora ha ripreso un lavoro part-time saltuario che non genera contribuzione sufficiente. Controlla l’estratto conto e capisce che senza integrare la carriera non raggiungerà mai il requisito contributivo minimo per la pensione.

    Come si applica. In questo caso i contributi volontari servono a ‘tenere aperta’ la carriera previdenziale durante i periodi di inattività. Tizio presenta domanda di autorizzazione all’INPS allegando la documentazione della sua storia contributiva. L’INPS verifica che abbia maturato il requisito pregresso minimo richiesto e, se la domanda viene approvata, gli comunica l’importo del contributo volontario annuo da versare (basato sulla sua retribuzione media di riferimento e sull’aliquota stabilita dalla circolare INPS dell’anno). Ogni anno Tizio versa con F24 l’importo indicato, che viene registrato nell’estratto conto come periodo coperto da contributi volontari.

    In pratica

    • Prima di fare domanda, controlla nell’estratto conto quanti anni di contribuzione hai già maturato: l’INPS richiede un minimo pregresso per autorizzare i volontari.
    • Usa il servizio ‘La mia pensione futura’ sul sito INPS per stimare di quanti anni di contributi volontari hai bisogno e se conviene economicamente versarli.
    • Una volta ottenuta l’autorizzazione, rispetta i termini di versamento indicati dall’INPS: i contributi volontari non si versano in automatico, devi attivarti tu.

    Caso 2 – Professionista della gestione separata che aumenta la pensione futura

    Scenario. Caio è un consulente iscritto alla gestione separata INPS. Ha interrotto l’attività per due anni per assistere un genitore malato. Ora ha ripreso a lavorare, ma quei due anni vuoti nell’estratto conto abbassano la pensione futura stimata. Non ha bisogno di anni in più per il diritto alla pensione, ma vorrebbe aumentare l’importo dell’assegno.

    Come si applica. Anche chi vuole semplicemente aumentare l’importo della pensione (e non raggiungere un requisito minimo) può versare contributi volontari per coprire i periodi scoperti. Per Caio, che è nella gestione separata, l’aliquota contributiva e la retribuzione di riferimento sono determinate dall’INPS in base ai suoi redditi medi degli anni precedenti. Più alta è la retribuzione di riferimento, più costosi saranno i contributi volontari, ma anche più elevato sarà il beneficio pensionistico. Caio ottiene l’autorizzazione e sceglie di coprire uno dei due anni scoperti – quello con la retribuzione di riferimento più alta – per ottimizzare il rapporto costo/beneficio. I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF, il che riduce parzialmente il costo netto dell’operazione.

    In pratica

    • Verifica se i contributi volontari che vorresti versare sono deducibili nella tua dichiarazione dei redditi: questo riduce il costo netto e migliora la convenienza dell’operazione.
    • Non è obbligatorio coprire tutti i periodi scoperti: puoi scegliere quali anni versare, privilegiando quelli con retribuzione di riferimento più alta o quelli che ti mancano per un requisito specifico.
    • Tieni traccia dei versamenti effettuati e verifica nell’estratto conto che i periodi vengano correttamente accreditati dopo ogni pagamento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Come fare testamento: olografo, pubblico e segreto

    Fare testamento è il modo più sicuro per decidere chi riceverà i tuoi beni ed evitare liti tra gli eredi. La legge prevede forme precise: rispettarle è ciò che rende il testamento valido. In questa guida vediamo i tre tipi di testamento ordinario, come si scrivono, quali limiti impone la quota di legittima e come si revoca o modifica un testamento già fatto.

    Che cos’è il testamento

    Secondo l’articolo 587 del Codice civile il testamento è l’atto, revocabile in qualsiasi momento, con cui una persona dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte. È un atto strettamente personale: non si può fare tramite un rappresentante, né insieme ad altri nello stesso documento.

    Il testamento può contenere disposizioni di natura patrimoniale (lasciti di beni o somme) ma anche disposizioni non patrimoniali, come il riconoscimento di un figlio o la nomina di un esecutore testamentario.

    Le tre forme ordinarie

    L’articolo 601 distingue tre forme ordinarie di testamento:

    • Olografo: scritto, datato e firmato di proprio pugno dal testatore.
    • Pubblico: ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni.
    • Segreto: scritto dal testatore (o da altri) e consegnato sigillato al notaio.

    Tutte e tre hanno la stessa efficacia: cambiano solo le modalità di redazione e di conservazione.

    Il testamento olografo

    È la forma più semplice ed economica. L’articolo 602 richiede tre requisiti, tutti indispensabili: il testamento deve essere scritto per intero a mano dal testatore, datato e sottoscritto (firmato) sempre di suo pugno.

    Non vale un testo scritto al computer e poi firmato, né dettato a un’altra persona. La data serve a stabilire quale testamento prevale se ne esistono più di uno. Conviene conservarlo in luogo sicuro o depositarlo presso un notaio per evitare smarrimenti.

    Il testamento pubblico e quello segreto

    Il testamento pubblico (art. 603) è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni: il testatore dichiara le proprie volontà, il notaio le mette per iscritto e ne dà lettura. È la forma più sicura, perché il notaio garantisce identità, capacità e regolarità.

    Il testamento segreto unisce riservatezza e certezza: il testatore lo scrive (anche al computer, in questo caso) o lo fa scrivere da altri, lo sigilla e lo consegna al notaio, che redige un verbale di ricevimento. Nessuno conosce il contenuto fino all’apertura.

    Legittima e quota disponibile

    La libertà di disporre non è assoluta. La legge riserva ad alcuni familiari, detti legittimari, una quota dell’eredità chiamata legittima: si tratta del coniuge, dei figli e, in mancanza di figli, degli ascendenti.

    Solo la parte che resta, la quota disponibile, può essere attribuita liberamente a chiunque, anche a estranei. Se con il testamento si lede la legittima, gli eredi riservatari possono agire in giudizio per ottenere quanto loro spetta.

    Revoca e modifica del testamento

    Il testamento è sempre revocabile. Si può cambiare idea in qualsiasi momento redigendo un nuovo testamento, che sostituisce o integra il precedente. Un testamento posteriore revoca le disposizioni del precedente incompatibili con le nuove.

    L’olografo può anche essere revocato distruggendolo materialmente. È vietata invece qualsiasi rinuncia preventiva alla facoltà di revocare: una clausola che impegnasse a non modificare mai il testamento sarebbe nulla.

    Un esempio concreto

    Tizio è vedovo e ha due figli, Caio e Caia. Vuole lasciare alla nipote prediletta la casa al mare. Tizio non può attribuire tutto il patrimonio alla nipote, perché ai due figli spetta la legittima: può destinare alla nipote solo la quota disponibile. Scrive quindi un testamento olografo, a mano, datato e firmato, in cui lascia la casa al mare alla nipote e divide il resto tra Caio e Caia. Qualche anno dopo cambia idea e redige un nuovo testamento: quello più recente prevale.

    Articoli di legge da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Regime IVA editoria: il sistema monofase

    In sintesi

    • IVA a carico dell’editore: per giornali, libri e periodici l’IVA è dovuta dall’editore in un’unica soluzione, calcolata sul prezzo di vendita al pubblico.
    • Passaggi successivi fuori campo ordinario: i trasferimenti da editore a distributore e da distributore a edicola non scontano ulteriore IVA in modo ordinario.
    • Forfetizzazione della resa: la legge consente di tener conto forfettariamente delle copie invendute restituite (resa), semplificando il calcolo finale.
    • Base normativa: art. 74, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972.
    • Aliquota agevolata: libri e periodici di informazione godono di aliquote IVA ridotte (4% per libri); verificare la tabella A allegata al DPR 633 per i dettagli per prodotto.

    Il sistema monofase: perche l'IVA la versa solo l'editore

    Quando compri un giornale all’edicola o un libro in libreria, il prezzo che paghi comprende già l’IVA. Ma a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei settori, questa imposta non passa di mano in mano lungo la catena di distribuzione: l’editore la versa una volta sola, calcolata sul prezzo finale al pubblico. Questo meccanismo si chiama ‘monofase’ e trova la sua disciplina nell’art. 74, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972.

    Nel sistema ordinario, ogni soggetto della filiera (produttore, grossista, rivenditore) addebita l’IVA al passaggio successivo e poi la detrae sugli acquisti, versando solo la differenza. Nell’editoria periodica e libraria il legislatore ha scelto una via più semplice: l’unico a fare i conti con l’IVA è l’editore, che calcola l’imposta sull’intero prezzo di copertina e la versa allo Stato. I passaggi successivi – da editore a distributore, da distributore a edicola – sono fuori dal campo di applicazione ordinario dell’IVA.

    Per tenere conto del fatto che non tutte le copie stampate vengono effettivamente vendute, il sistema prevede la possibilità di forfetizzare la resa, cioè la quota di copie invendute restituite. In questo modo l’editore non deve aspettare di conoscere il numero esatto di resi per liquidare l’IVA, ma può applicare una percentuale forfettaria stabilita dalla legge.

    Regime IVA editoria monofase: schema
    Aspetto Regola
    Base normativa Art. 74, c. 1, lett. c) DPR 633/1972
    Chi versa l'IVA Solo l'editore (in unica soluzione)
    Base di calcolo Prezzo di vendita al pubblico
    Resa (copie invendute) Forfetizzazione ammessa
    Passaggi distributore/edicola Fuori dal campo di applicazione ordinario
    Aliquota libri 4% (verificare tabella A DPR 633 per ogni categoria)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl, casa editrice, pubblica una rivista mensile con prezzo di copertina di 5 euro. Stampa 10.000 copie e le consegna al distributore, che a sua volta le smista alle edicole. L’IVA non viene addebitata nel passaggio editore-distributore ne in quello distributore-edicola secondo le regole ordinarie: e Alfa Srl a calcolare e versare l’IVA sull’intero prezzo al pubblico moltiplicato per le copie. Grazie alla forfetizzazione della resa, non deve aspettare il ritorno delle copie invendute per chiudere il calcolo: applica la percentuale di resa forfettaria prevista dalla norma e versa l’IVA sul numero netto di copie vendute risultante da quel conteggio.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (o documenti equivalenti per le forniture ai distributori)
    • Documentazione del prezzo di vendita al pubblico per ogni testata o titolo
    • Dati delle tirature e delle rese (effettive o forfettarie) per ciascun periodo
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE e VL per la liquidazione)
    • Eventuale documentazione per l’applicazione dell’aliquota ridotta (classificazione del prodotto)

    La casa editrice che pubblica una rivista mensile

    Scenario. Alfa Srl pubblica una rivista di economia con 8.000 abbonati e 2.000 copie in edicola ogni mese. Il prezzo di copertina e 6 euro.

    Come si applica. Alfa Srl calcola l’IVA sull’intero prezzo al pubblico moltiplicato per le copie effettivamente vendute (o stimate con la forfetizzazione della resa per quelle in edicola). Versa l’IVA con le normali liquidazioni periodiche. Il distributore che riceve le copie da Alfa Srl e le edicole che le espongono non addebitano ne detraggono IVA ulteriore in modo ordinario: il carico fiscale e stato gia assolto dall’editore a monte.

    In pratica

    • L’editore deve tenere traccia delle tirature e delle rese per ogni numero, anche quando si avvale della forfetizzazione.
    • Gli abbonamenti seguono le stesse regole: l’IVA e calcolata sul corrispettivo totale dell’abbonamento.
    • I passaggi nella filiera distributiva non generano obblighi IVA aggiuntivi per distributori ed edicole sul prodotto editoriale.

    La casa editrice di libri

    Scenario. Beta Snc pubblica libri di narrativa. Vende i titoli tramite librerie e online. Il prezzo di listino e stabilito dall’editore e stampato in copertina.

    Come si applica. Beta Snc applica l’aliquota IVA vigente per i libri sul prezzo di copertina di ogni titolo e versa l’importo risultante. Le librerie acquistano con uno sconto commerciale sul prezzo di copertina, ma questo non cambia la base imponibile IVA: la detrazione di cui gode la libreria nel sistema ordinario riguarda eventualmente altri aspetti del rapporto commerciale, non l’IVA sul prodotto editoriale che e gia stata assolta dall’editore. Per le copie rese (invendute restituite), la forfetizzazione permette di non aspettare il dato reale di ogni singolo reso.

    In pratica

    • Per i libri l’aliquota agevolata si applica al prezzo di copertina; verificare sempre la classificazione nella tabella A del DPR 633.
    • Le cessioni di diritti di autore o i servizi di stampa tra editore e tipografo seguono le regole IVA ordinarie, non il monofase.
    • La forfetizzazione della resa e uno strumento semplificativo: l’editore puo anche optare per il calcolo puntuale delle copie effettivamente vendute.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • Come si calcola l’IMU: rendita e moltiplicatori

    In sintesi

    • La base imponibile parte dalla rendita catastale dell’immobile, che si trova sulla visura catastale.
    • La rendita va prima rivalutata del 5%, poi moltiplicata per il moltiplicatore della categoria catastale.
    • I moltiplicatori vanno da 55 (negozi C/1) a 160 (abitazioni e pertinenze A, C/2, C/6, C/7).
    • Sul risultato si applica l’aliquota deliberata dal Comune: verifica sempre quella in vigore per l’anno.
    • Se possiedi solo una quota dell’immobile o lo hai avuto per meno di un anno, l’imposta si riduce proporzionalmente.

    La formula dell'IMU spiegata passo dopo passo

    Calcolare l’IMU non è difficile se si segue la formula nella giusta sequenza. Il punto di partenza è la rendita catastale dell’immobile, cioè un valore attribuito dallo Stato al tuo immobile ai fini fiscali. Non è il valore di mercato, né l’affitto reale: è un valore convenzionale che puoi trovare sulla visura catastale o nel rogito di acquisto.

    Una volta ottenuta la rendita catastale, la formula si sviluppa in tre passaggi: rivalutazione del 5%, moltiplicazione per il coefficiente della categoria catastale, applicazione dell’aliquota. Se poi possiedi l’immobile solo in parte (ad esempio al 50% con un’altra persona) o solo per una parte dell’anno, l’imposta si riduce in proporzione.

    Il moltiplicatore è il numero che ‘gonfia’ la rendita per avvicinarsi a un valore fiscale dell’immobile. È diverso per ogni tipo di immobile: le abitazioni hanno un moltiplicatore alto (160), i negozi uno basso (55). Questo riflette la diversa natura degli immobili e il loro peso fiscale.

    Infine, l’aliquota. La legge fissa un valore di riferimento (chiamato aliquota di base), ma ogni Comune può alzarla o abbassarla ogni anno con una propria delibera. Questo significa che due appartamenti identici in Comuni diversi possono avere IMU diversa. Prima di fare i calcoli, cerca sempre la delibera aggiornata del tuo Comune.

    Moltiplicatori IMU per categoria catastale
    Moltiplicatore Categorie catastali
    160 Gruppo A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7
    140 Gruppo B, C/3, C/4, C/5
    80 A/10 (uffici e studi privati), D/5 (istituti di credito e assicurazioni)
    65 Gruppo D (escluso D/5): capannoni, alberghi, teatri, ecc.
    55 C/1 (negozi e botteghe)

    Esempio pratico

    • Esempio con Tizio: l’appartamento di Tizio (categoria A/3) ha una rendita catastale di 600 euro. Passo 1 – rivalutazione del 5%: 600 × 1,05 = 630 euro. Passo 2 – moltiplicatore 160 per il gruppo A: 630 × 160 = 100.800 euro (questa è la base imponibile). Passo 3 – aliquota: supponendo che il Comune abbia deliberato un’aliquota dello 0,86% per gli ‘altri fabbricati’, l’IMU annua è: 100.800 × 0,0086 = 866,88 euro. Se Tizio possiede l’immobile al 50% con Caio, ciascuno paga la metà: 433,44 euro.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per rendita catastale e categoria)
    • Delibera IMU del Comune per l’anno in corso (aliquote aggiornate)
    • Rogito di acquisto (contiene spesso la rendita catastale)
    • Modello F24 (per il versamento)
    • Eventuale atto di divisione o successione (per la quota di possesso)

    Caso 1 – Tizio, proprietario al 100% di un capannone (gruppo D)

    Scenario. Tizio possiede al 100% un capannone industriale di categoria D/7 con rendita catastale di 4.000 euro. Lo ha avuto per tutto l’anno. Vuole calcolare la base imponibile IMU.

    Come si applica. Il capannone D/7 rientra nel gruppo D (escluso D/5), quindi il moltiplicatore è 65. Calcolo: rendita 4.000 × 1,05 = 4.200 euro (rivalutazione). Poi 4.200 × 65 = 273.000 euro di base imponibile. Su questa cifra si applica l’aliquota deliberata dal Comune per i fabbricati del gruppo D. Tizio possiede il 100% per 12 mesi, quindi non ci sono riduzioni proporzionali. La quota destinata allo Stato (codice tributo 3925) e quella destinata al Comune (3930) vanno versate separatamente per gli immobili del gruppo D.

    In pratica

    • Per gli immobili del gruppo D l’IMU si divide tra Stato e Comune: usa i codici tributo 3925 e 3930 sull’F24.
    • La rendita catastale è il punto di partenza: trovala sulla visura catastale o nel rogito.
    • Verifica l’aliquota deliberata dal tuo Comune per i fabbricati D: può differire da quella di base.

    Caso 2 – Caio, comproprietario al 50% di un negozio acquistato a luglio

    Scenario. Caio e un socio acquistano in comproprietà (50% ciascuno) un negozio di categoria C/1 il 10 luglio. La rendita catastale è 1.200 euro. Quanta IMU deve pagare Caio per quell’anno?

    Come si applica. Il negozio C/1 ha moltiplicatore 55. Base imponibile piena: 1.200 × 1,05 × 55 = 69.300 euro. Caio possiede il 50%, quindi la sua quota di base imponibile è 34.650 euro. Ora i mesi: l’acquisto è il 10 luglio; luglio non si conta (meno di 15 giorni di possesso quel mese). Si contano agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre: 5 mesi. IMU di Caio = 34.650 × aliquota del Comune × (5/12). Conviene verificare l’aliquota deliberata dal Comune per i negozi C/1 prima di versare.

    In pratica

    • Il mese si conta per intero solo se il possesso dura almeno 15 giorni in quel mese.
    • La quota di comproprietà riduce l’imposta proporzionalmente: Caio paga solo sulla sua metà.
    • Controlla sempre l’aliquota specifica per la categoria C/1 nella delibera comunale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Calcolatore IMU — da rendita catastale
  • Contributi INPS: come chiedere la rateizzazione

    In sintesi

    • Rateizzazione INPS: l’ente può concedere il pagamento dilazionato dei contributi non versati e delle sanzioni civili maturate, in caso di comprovata difficoltà economica.
    • Domanda telematica: la richiesta di dilazione si presenta tramite il portale INPS o lo sportello di competenza, con documentazione sulla situazione economica.
    • Sanzioni civili durante la rateizzazione: le sanzioni civili continuano a maturare sulle rate non ancora pagate, quindi è importante rispettare il piano concordato.
    • Decadenza dal beneficio: il mancato pagamento di un numero minimo di rate fa perdere il piano di rateizzazione e il debito torna immediatamente esigibile per intero.
    • Nessuna sospensione automatica: la domanda di rateizzazione non blocca automaticamente eventuali azioni di recupero INPS già avviate; è necessario coordinarsi con l’ente.
    • Estratto conto aggiornato: durante il piano rateale i periodi rimangono scoperti ai fini pensionistici finché ogni rata non viene effettivamente versata.

    Quando e perché chiedere la rateizzazione all'INPS

    Quando ci si accorge di avere contributi INPS non versati – o quando l’INPS lo comunica con un avviso – l’importo da pagare può essere consistente, soprattutto se si tratta di più anni e se alle somme dovute si aggiungono le sanzioni civili. In questi casi la legge prevede la possibilità di chiedere all’INPS di suddividere il debito in rate periodiche: è la cosiddetta dilazione o rateizzazione contributiva.

    Non si tratta di un condono né di uno sconto automatico: il debito viene comunque pagato per intero, comprensivo delle sanzioni civili già maturate. Il vantaggio è che si può spalmare il pagamento nel tempo, rendendo la regolarizzazione sostenibile anche per chi attraversa un momento di difficoltà economica. L’INPS valuta la richiesta e, se accolta, fissa un piano di rate con scadenze precise.

    È importante sapere che le sanzioni civili continuano a maturare sulle rate residue anche durante il piano di dilazione. Rispettare le scadenze è quindi essenziale: il mancato pagamento di un numero minimo di rate fa decadere il beneficio, e l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile. Prima si chiede la rateizzazione e prima si inizia a versare, minori saranno gli importi aggiuntivi che si accumulano.

    Rateizzazione INPS: punti chiave del piano di dilazione
    Aspetto Come funziona
    Chi può chiederla Artigiani, commercianti, iscritti alla gestione separata e altri soggetti con debiti contributivi verso l'INPS
    Dove si presenta la domanda Portale telematico INPS (Cassetto previdenziale) o sportello INPS territoriale di competenza
    Documentazione richiesta Estratto conto contributivo, documentazione economica a supporto della difficoltà di pagamento in unica soluzione
    Sanzioni durante la rateizzazione Continuano a maturare sulle rate ancora da versare; non sono 'congelate' dalla concessione della dilazione
    Decadenza Il mancato pagamento di un certo numero di rate (stabilito dalle regole INPS) comporta la perdita del beneficio e il debito residuo diventa subito esigibile
    Effetti sul conto pensionistico I periodi restano scoperti ai fini pensionistici finché la singola rata non viene accreditata; la copertura viene riconosciuta man mano che si paga

    Esempio pratico

    • Caio è un professionista iscritto alla gestione separata INPS. Ha accumulato contributi non versati per due anni e, sommando le sanzioni civili maturate, il debito complessivo risulta elevato. Caio non è in grado di pagare tutto in una volta. Accede al Cassetto previdenziale, verifica l’estratto conto e presenta domanda di rateizzazione allegando la documentazione sulla propria situazione economica. L’INPS accoglie la richiesta e gli concede un piano di rate mensili. Caio inizia a versare le rate con modello F24: man mano che paga, i periodi scoperti vengono progressivamente riconosciuti nel suo estratto conto contributivo, avvicinandolo al diritto alla pensione.

    Documenti necessari

    • Estratto conto contributivo aggiornato (Cassetto previdenziale INPS)
    • Comunicazione INPS del debito contributivo o avviso bonario ricevuto
    • Modulo di istanza di rateizzazione (disponibile sul portale INPS per la gestione di appartenenza)
    • Documentazione reddituale e patrimoniale a supporto (dichiarazione dei redditi, eventuale situazione debitoria complessiva)
    • Codice fiscale e matricola/codice INPS di iscrizione alla gestione previdenziale

    Tizio: artigiano con debito pluriennale

    Scenario. Tizio è un artigiano che ha accumulato contributi non versati su più anni. L’INPS gli ha inviato un avviso con il prospetto del debito, comprensivo di sanzioni civili. L’importo totale è superiore a quanto Tizio può permettersi di pagare in una volta sola.

    Come si applica. Tizio può presentare domanda di rateizzazione direttamente tramite il Cassetto previdenziale, accedendo con SPID. Nella domanda deve indicare l’importo del debito che intende rateizzare e allegare elementi che documentino la difficoltà di pagamento in unica soluzione (ad esempio la dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno). Se l’INPS accoglie la richiesta, Tizio riceve un piano di rate con importi e scadenze. Dovrà rispettarlo con precisione: ogni rata va versata con modello F24 alla data concordata, altrimenti rischia di perdere il beneficio e di dover pagare tutto il residuo in un’unica soluzione.

    In pratica

    • Scaricare dal Cassetto previdenziale l’estratto conto aggiornato con il dettaglio del debito.
    • Presentare l’istanza di rateizzazione online o allo sportello INPS, con la documentazione economica richiesta.
    • Attendere la risposta INPS e, in caso di accoglimento, annotare con cura le scadenze di ogni rata.
    • Versare ogni rata con modello F24 entro la data stabilita, conservando tutte le ricevute.

    Caio: professionista gestione separata con difficoltà momentanea

    Scenario. Caio è un professionista iscritto alla gestione separata. Ha saltato i versamenti di un anno perché il suo fatturato era calato significativamente. Ora la situazione è migliorata ma non riesce ancora a pagare il debito intero in una volta sola. Non ha ricevuto accertamenti INPS: si tratta di una regolarizzazione spontanea.

    Come si applica. La regolarizzazione spontanea consente a Caio di accedere alla riduzione delle sanzioni civili prevista per chi si fa avanti prima di un accertamento. Contemporaneamente, poiché l’importo rimane comunque rilevante, Caio può abbinare la regolarizzazione alla richiesta di rateizzazione: prima quantifica il debito esatto (contributi + sanzioni ridotte), poi chiede il piano di rate. In questo modo mette in regola la propria posizione contributiva – proteggendo la futura pensione – senza compromettere la liquidità corrente. Le sanzioni civili sulle rate residue continueranno a maturare, ma l’importo sarà comunque inferiore rispetto all’attesa di un accertamento d’ufficio.

    In pratica

    • Verificare l’estratto conto nel Cassetto previdenziale e quantificare il debito contributivo con le sanzioni ridotte per spontaneità.
    • Presentare la domanda di rateizzazione allegando documentazione che attesti la difficoltà economica temporanea.
    • Rispettare rigorosamente il piano di rate: anche un solo inadempimento può far decadere il beneficio.
    • Monitorare l’estratto conto dopo ogni versamento per verificare che i periodi vengano progressivamente riconosciuti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 91 TU Giustizia Tributaria: Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

    Art. 91 D.Lgs. 175/2024 – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

    2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 92.

  • Art. 1137 Codice della Navigazione: Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell’equipaggio

    Art. 1137 Codice della Navigazione: Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio).

    Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628 , 629 del codice penale , è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice.

    Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 145 L. 633/1941

    Art. 145 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

    Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

    Fonte: Normattiva.it.