Commi 373-375 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
Testo coordinato
. A decorrere dall’anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all’ ,articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla , una somma pari a 200.000 euro annui è destinatalegge 25 febbraio 2022, n. 15 all’INPS per l’adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti. . A decorrere dall’anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all’articolo 1-quater, , convertito, con modificazioni, dalla comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 legge 25 febbraio , sono trasferite all’INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province2022, n. 15 autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023. . Agli oneri di cui al comma 373 si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1-quater, comma 3, del , convertito, con modificazioni, dalla .decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 legge 25 febbraio 2022, n. 15
In sintesi
Quadro complessivo del blocco
I commi 373-375 della Legge di Bilancio 2026 intervengono sul contributo introdotto dall'art. 1-quater, comma 3, del DL 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15: si tratta del contributo destinato a sostenere gli studenti universitari fuori sede per le spese di locazione abitativa. Il legislatore non modifica la disciplina sostanziale del beneficio (requisiti, importo, platea), ma agisce sui profili gestionali: assegna all'INPS un ruolo operativo centralizzato, finanzia l'aggiornamento della piattaforma informatica e definisce il canale di trasferimento delle risorse alle Regioni. Si tratta dunque di una misura di riassetto procedurale, finalizzata a uniformare le modalità di accesso, ridurre i tempi di erogazione e potenziare il supporto all'utenza.
Comma 373: la dotazione di 200.000 euro all'INPS
Il comma 373 destina, a decorrere dall'anno 2026, una somma di 200.000 euro annui all'INPS «al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo». La dotazione è finalizzata a tre attività: aggiornamento della piattaforma informatica, semplificazione delle procedure di accesso al beneficio, potenziamento del supporto agli utenti. La somma è modesta in valore assoluto, ma evidenzia la scelta strutturale di affidare all'INPS la regia tecnica del contributo, in coerenza con il ruolo dell'istituto come gestore di benefici sociali a domanda. Per lo studente fuori sede questo dovrebbe tradursi in una piattaforma unica nazionale di accesso, con riduzione delle differenze procedurali tra territori.
Comma 374: trasferimento delle risorse all'INPS
Il comma 374 disciplina il flusso finanziario. A decorrere dal 2026 le risorse destinate al finanziamento del contributo (art. 1-quater, comma 3, DL 228/2021) sono trasferite all'INPS, «ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». La ripartizione segue criteri già consolidati: quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard e criteri reddituali, da determinare annualmente, come definito nell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni n. 281 del 23 novembre 2023. La scelta è quella di centralizzare la cassa pur preservando il ruolo di programmazione e ripartizione delle Regioni: l'INPS diventa il soggetto erogatore, ma le Regioni continuano a definire le quote territoriali del contributo. Questo bilanciamento è importante perché il contributo affitto studenti tocca materie di competenza regionale (diritto allo studio) e doveva necessariamente conservare un'impronta territoriale per non sconfinare in delicati profili di legittimità costituzionale.
Comma 375: copertura degli oneri
Il comma 375 chiarisce un aspetto tecnico ma rilevante per la finanza pubblica: gli oneri di cui al comma 373 (i 200.000 euro annui per l'INPS) sono coperti a valere sulle stesse risorse del contributo, cioè quelle dell'art. 1-quater, comma 3, del DL 228/2021. Significa che la copertura della spesa di gestione INPS non viene a gravare su nuove risorse, ma erode il monte risorse destinato al contributo. In termini sostanziali, l'incremento di efficienza gestionale viene finanziato con una piccola riduzione del plafond disponibile per gli studenti beneficiari: una scelta neutra dal punto di vista del bilancio dello Stato ma che riduce, sia pur marginalmente, le risorse erogabili agli utenti finali.
Impatto operativo per studenti e Regioni
Per gli studenti universitari fuori sede la riforma dovrebbe portare benefici concreti: piattaforma unica nazionale di domanda, tempi di erogazione più rapidi, supporto utenti centralizzato. Le procedure regionali differenziate, che hanno spesso reso il contributo poco accessibile, dovrebbero progressivamente uniformarsi. Per le Regioni cambia il ruolo: da soggetti gestori a soggetti programmatori. Permane però un punto di attenzione: i criteri reddituali devono essere definiti annualmente sulla base dell'Intesa Conferenza Stato-Regioni, il che può comportare uno sfasamento temporale tra l'avvio dell'esercizio e la definizione effettiva dei parametri di accesso. Sarà importante che l'INPS, in coordinamento con il Ministero competente, pubblichi tempestivamente le istruzioni operative all'inizio di ogni anno per evitare blocchi della piattaforma.
Considerazioni finali
Il blocco 373-375 si colloca nella tendenza generale della legge di bilancio a razionalizzare benefici sociali frammentati, accentrando la gestione presso l'INPS pur preservando margini di intervento territoriale. La misura non modifica la sostanza del diritto al contributo, ma incide sull'effettività del beneficio: una piattaforma efficiente e procedure semplici sono spesso più rilevanti, per il beneficiario, dell'entità nominale del contributo stesso. Il limite dichiarato delle risorse (200.000 euro annui prelevati dallo stesso plafond) suggerisce che il legislatore considera questa una riforma a costo zero per il bilancio, con un piccolo sacrificio di plafond sostanziale compensato dall'efficienza gestionale.
Domande frequenti
Cosa cambia per gli studenti universitari fuori sede dal 2026?
Cambia la gestione, non l'esistenza o l'entità del contributo. Dal 2026 le risorse del contributo affitto previsto dall'art. 1-quater, comma 3, del DL 228/2021 sono trasferite all'INPS, che diventa il soggetto erogatore. L'INPS riceve inoltre 200.000 euro annui per aggiornare la piattaforma informatica, semplificare l'accesso al beneficio e potenziare il supporto agli utenti. Per lo studente questo dovrebbe tradursi in una piattaforma unica nazionale, procedure più uniformi tra Regioni, tempi di erogazione più rapidi e un punto di contatto centralizzato per problemi e domande. Le condizioni sostanziali (requisiti, reddito, plafond) continuano a essere definite annualmente in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Le Regioni perdono il ruolo nella ripartizione del contributo?
No, il comma 374 lo dice espressamente: le risorse passano all'INPS «ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». La ripartizione segue le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard e i criteri reddituali definiti annualmente, secondo l'Intesa Stato-Regioni n. 281 del 23 novembre 2023. Cambia dunque il ruolo: le Regioni continuano a programmare e a determinare le quote territoriali, ma non gestiscono più direttamente l'erogazione, che è centralizzata all'INPS. La scelta evita problemi di costituzionalità conservando il radicamento territoriale tipico della materia diritto allo studio.
I 200.000 euro all'INPS sono nuove risorse?
No. Il comma 375 chiarisce che la copertura degli oneri di cui al comma 373 (i 200.000 euro annui destinati all'INPS) avviene a valere sulle stesse risorse del contributo previste dall'art. 1-quater, comma 3, del DL 228/2021. Si tratta di una riallocazione interna al plafond già stanziato: la spesa per l'efficientamento gestionale erode marginalmente le risorse destinate ai contributi effettivamente erogati agli studenti. Lo Stato non aumenta dunque l'esborso complessivo, ma sceglie di destinare una piccola quota del plafond al miglioramento della macchina amministrativa. Per il beneficiario finale è un piccolo costo opportunità, compensato però dall'attesa maggiore efficienza nell'accesso e nell'erogazione.
Da quando è operativo il passaggio della gestione all'INPS?
La decorrenza è fissata dal 1° gennaio 2026, in coerenza con la generale entrata in vigore della legge di bilancio. La fase di transizione, tuttavia, dipenderà dalla disponibilità tecnica della piattaforma INPS aggiornata, finanziata con i 200.000 euro previsti dal comma 373. Non sono previsti decreti attuativi espressi, perché la disciplina sostanziale del contributo resta quella già vigente e le procedure di ripartizione fanno riferimento all'Intesa Stato-Regioni n. 281/2023 già sancita. In pratica, è ragionevole attendersi che nei primi mesi del 2026 l'INPS pubblichi circolari operative e messaggi tecnici con le istruzioni per la presentazione delle domande, l'identificazione dei requisiti e i tempi di erogazione.
Quali criteri determinano l'importo del contributo per ciascun beneficiario?
I commi 373-375 non modificano i criteri sostanziali del beneficio, ma li ribadiscono richiamando l'Intesa Conferenza Stato-Regioni n. 281 del 23 novembre 2023. La ripartizione tra Regioni e Province autonome segue le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, integrate da criteri reddituali da determinare annualmente. L'importo individuale dipende quindi da fattori reddituali (ISEE), dalla disponibilità di risorse della Regione di destinazione e dai parametri specifici fissati ogni anno. Per la verifica puntuale degli importi e dei requisiti restano rilevanti i bandi e gli avvisi operativi che l'INPS, in coordinamento con le amministrazioni competenti, pubblicherà sulla piattaforma centralizzata dal 2026.