In sintesi
- Rifinanziamento delle misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy.
- Riferimento normativo: articolo 57 della L. 27 dicembre 2023, n. 206 (legge Made in Italy).
- Importo: 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (totale 3 milioni triennio).
- Finalità: promozione internazionale e comunicazione delle eccellenze italiane.
- Stanziamento aggiuntivo che si somma alle risorse già previste a legislazione vigente.
- Intervento di rifinanziamento, non modifica le regole sostanziali della L. 206/2023.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 331 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
Testo coordinato
. Le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy di cui all’articolo 57 della legge 27 , sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.dicembre 2023, n. 206
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento: il rifinanziamento della legge Made in Italy
Il comma 331 della Legge di Bilancio 2026 dispone il rifinanziamento delle misure di promozione e comunicazione in materia di Made in Italy previste dall'articolo 57 della L. 27 dicembre 2023, n. 206 (la cosiddetta «legge Made in Italy»). Lo stanziamento è di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, per un totale di 3 milioni di euro nel triennio. La norma ha natura di mero rifinanziamento: non modifica né integra le regole sostanziali della L. 206/2023, ma assicura la disponibilità di risorse aggiuntive per le attività di promozione già previste a legislazione vigente.
Articolo 57 L. 206/2023: cosa prevede
L'articolo 57 della L. 206/2023 disciplina, nell'ambito di un più ampio testo dedicato al riconoscimento e alla promozione del Made in Italy, le misure di promozione e comunicazione delle eccellenze italiane sui mercati nazionali e internazionali. La norma rientra in un sistema più ampio che include: tutela dei marchi storici, certificazione delle filiere, valorizzazione delle imprese eccellenti, sostegno alle esportazioni, formazione e ricerca nel settore agroalimentare, moda, design, manifatturiero. Le attività tipiche di promozione e comunicazione finanziate includono: campagne pubblicitarie internazionali, partecipazione a fiere ed eventi all'estero, attività di comunicazione istituzionale, supporto alle camere di commercio e ai consorzi di tutela.
Dimensione dello stanziamento e impatto pratico
L'importo di 1 milione di euro annui è modesto se considerato in termini assoluti: in un mercato globale della promozione delle eccellenze nazionali, dove paesi come Francia e Germania investono decine di milioni di euro all'anno nelle proprie strategie di nation branding, la cifra italiana risulta limitata. Il rifinanziamento del comma 331 si aggiunge però alle altre risorse già stanziate nella legge Made in Italy e nei vari capitoli di spesa per la promozione (ICE-Agenzia, MIMIT, MAECI). Va quindi letto come un'integrazione di continuità, non come un'iniziativa autonoma.
Modalità di utilizzo delle risorse
Le risorse confluiscono nel capitolo di spesa dedicato alle misure di promozione del Made in Italy ai sensi dell'articolo 57 della L. 206/2023. La gestione operativa è tipicamente affidata al MIMIT (Ministero delle imprese e del Made in Italy), in coordinamento con MAECI, ICE-Agenzia e in alcuni casi con il MASAF (per la componente agroalimentare). Le procedure di selezione e impiego delle risorse seguono le ordinarie regole della contabilità pubblica: bandi e avvisi pubblici, convenzioni con enti partecipati, contributi a fondo perduto o cofinanziamenti per progetti di promozione presentati da imprese, consorzi, camere di commercio.
Beneficiari potenziali
Le imprese italiane operanti nei settori del Made in Italy (agroalimentare di qualità, moda, design, manifatturiero artigianale di eccellenza, automotive, nautica, arredamento) sono i potenziali beneficiari indiretti delle iniziative finanziate. Le risorse non vengono erogate direttamente alle imprese ma sostengono attività di sistema (fiere, campagne, missioni commerciali) cui le imprese possono partecipare. Per i consulenti aziendali e i commercialisti che assistono imprese export-oriented, è utile monitorare gli avvisi MIMIT-ICE per cogliere le opportunità di partecipazione e di copertura parziale dei costi di partecipazione a eventi.
Profili sistematici
Il rifinanziamento del comma 331 si inserisce in una linea politica costante negli ultimi tre cicli legislativi: rafforzare progressivamente l'infrastruttura di promozione del Made in Italy come asset strategico nazionale. La L. 206/2023 è stata il primo passaggio organico, con istituzione del Liceo del Made in Italy, della Settimana del Made in Italy, di strumenti di tutela e promozione. Le leggi di bilancio successive (2024, 2025, ora 2026) hanno via via integrato le risorse, con incrementi modesti ma costanti. La dimensione complessiva resta inferiore a quella di paesi competitor sul piano del nation branding, ma il segnale politico di continuità è chiaro.
Considerazioni operative
Per le imprese italiane interessate alla promozione internazionale, è opportuno: monitorare il sito MIMIT e di ICE-Agenzia per gli avvisi di partecipazione a fiere ed eventi finanziati con le risorse della legge Made in Italy; verificare la coerenza dei propri prodotti con i criteri di tutela del Made in Italy (origine, processo produttivo, eccellenza); coordinarsi con consorzi di filiera e camere di commercio per le iniziative di sistema. Per i commercialisti, l'informazione su questi strumenti può essere un valore aggiunto consulenziale ai clienti export-oriented, specie nei settori tradizionali del Made in Italy.
Sintesi
Il comma 331 è un classico rifinanziamento di continuità: 1 milione di euro annui per tre anni per le attività di promozione del Made in Italy ex articolo 57 L. 206/2023. La cifra è modesta ma rappresenta un segnale di attenzione politica costante. La concreta utilità per le imprese dipende dalla qualità della pianificazione operativa MIMIT-ICE e dalla capacità di intercettare gli avvisi e le iniziative finanziate.
Domande frequenti
A chi sono destinate le risorse rifinanziate dal comma 331?
Le risorse confluiscono nel capitolo di spesa dedicato alle misure di promozione e comunicazione del Made in Italy ex articolo 57 L. 206/2023. La gestione operativa spetta tipicamente al MIMIT (Ministero delle imprese e del Made in Italy), in coordinamento con MAECI, ICE-Agenzia ed eventualmente MASAF per la componente agroalimentare. I beneficiari finali non sono singole imprese ma le attività di sistema (campagne pubblicitarie internazionali, partecipazione a fiere, missioni commerciali, eventi di promozione). Le imprese italiane operanti nei settori Made in Italy beneficiano indirettamente attraverso la possibilità di partecipare a queste iniziative.
Un'impresa può richiedere direttamente le risorse del comma 331?
No, non si tratta di un contributo a richiesta individuale. Le risorse alimentano un capitolo di spesa MIMIT per attività di sistema. Le imprese possono partecipare alle iniziative finanziate (fiere, eventi, campagne) attraverso avvisi pubblici pubblicati da MIMIT, ICE-Agenzia o dalle camere di commercio. Tipicamente la partecipazione prevede un cofinanziamento parziale dei costi sostenuti dall'impresa (es. quota di partecipazione a uno stand collettivo, costi di trasporto e logistica) o un'agevolazione organizzativa (es. supporto consulenziale, training per buyer esteri). Le procedure variano in base al singolo avviso.
Quanto vale il rifinanziamento complessivo?
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per un totale di 3 milioni di euro nel triennio. La cifra annua è modesta rispetto al budget complessivo della legge Made in Italy e si configura come un'integrazione di continuità rispetto alle risorse già stanziate a legislazione vigente. Per dimensionare il rilievo: paesi come Francia e Germania investono decine di milioni di euro annui in attività di nation branding. L'Italia, sommando tutti i capitoli di spesa per la promozione (ICE-Agenzia, MIMIT, MAECI), si attesta su livelli intermedi, con il comma 331 che rappresenta solo una piccola componente.
Cosa cambia rispetto alla L. 206/2023?
Sul piano sostanziale nulla. Il comma 331 è un mero rifinanziamento: non modifica né le regole della L. 206/2023, né gli strumenti di promozione, né i criteri di partecipazione. Semplicemente assicura disponibilità di risorse aggiuntive per le attività di promozione e comunicazione già previste dall'articolo 57 della L. 206/2023. Le imprese, i consorzi e le camere di commercio interessati a beneficiare delle iniziative dovranno continuare a monitorare i medesimi canali (MIMIT, ICE, camere di commercio) sui quali le risorse sono distribuite secondo le procedure ordinarie.
Le risorse sono cumulabili con altri finanziamenti per la promozione all'estero?
Sì. Il rifinanziamento del comma 331 non è un'agevolazione individuale e non rientra nei meccanismi di cumulo o de minimis. Si tratta di un finanziamento di sistema gestito dalle amministrazioni competenti. Le imprese italiane possono partecipare contemporaneamente a iniziative finanziate da questo capitolo, a misure ICE-Agenzia, a contributi regionali per l'internazionalizzazione, a strumenti SIMEST, fondi UE COSME/Single Market Programme, ecc. Ciascuna iniziativa segue le proprie regole di accesso e di rendicontazione. Per i consulenti aziendali, una pianificazione integrata delle opportunità di promozione è più efficace di approcci parcellizzati.