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Comma 330 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.
Testo coordinato
. Al fine di rafforzare le attività nel settore della crisi di impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 , e quelle di politica industriale di cui all’ , ildicembre 2006, n. 296 articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 Ministero è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui è corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Cosa fa il comma 330: un budget per consulenze tecniche su crisi industriali
Il comma 330 della Legge di Bilancio 2026 autorizza il Ministero (presumibilmente il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coerenza con le materie di competenza richiamate) ad avvalersi di esperti esterni per gli anni dal 2026 al 2028, al fine di rafforzare le attività nei due ambiti di:
1) crisi d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che istituì e disciplinò il presidio ministeriale per la gestione delle situazioni di crisi industriale di rilevanza nazionale (procedure di amministrazione straordinaria, accordi di programma, contratti di sviluppo, gestione delle vertenze sindacali);
2) politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (legge sui contributi alle imprese), che disciplina varie tipologie di interventi a sostegno della competitività e dell'innovazione delle imprese italiane.
I parametri economici dell'incarico
Il comma 330 fissa parametri precisi:
a) compenso massimo annuo pro capite: 50.000 euro "al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione". La precisazione è rilevante perché significa che il tetto include tutti gli oneri datoriali (cassa di previdenza, IRAP a carico dell'ente se dovuta) e non solo il compenso netto. Per il professionista questo significa che il netto effettivamente percepito sarà inferiore a 50.000 euro lordi (in funzione del regime fiscale applicabile: regime ordinario, forfettario, casse di categoria).
b) limite di spesa complessivo: 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per un totale triennale di 1,5 milioni di euro. Il limite implica un numero massimo di esperti incaricati pari a 10 (500.000 / 50.000) o più se i compensi individuali sono inferiori al tetto.
La natura dell'incarico
Si tratta di incarichi di natura tecnica, non di assunzioni: si applicheranno quindi le regole del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per i servizi di consulenza, nonché la disciplina degli incarichi esterni della pubblica amministrazione (art. 7 D.Lgs. 165/2001 sulle collaborazioni esterne, art. 53 D.Lgs. 165/2001 sulle incompatibilità). Il Ministero dovrà valutare la professionalità richiesta, indire eventualmente un avviso pubblico per la selezione, definire l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso e gli obblighi di rendicontazione.
Il commercialista o l'avvocato d'impresa che intenda candidarsi dovrà monitorare il sito istituzionale del Ministero, dove tipicamente vengono pubblicati gli avvisi di selezione; in alternativa, l'amministrazione potrà procedere mediante affidamenti diretti motivati nei casi e nei limiti consentiti dal codice dei contratti pubblici.
Considerazioni operative
La norma è di interesse principalmente per due categorie di soggetti: (a) i professionisti specializzati nella crisi d'impresa, nelle procedure di amministrazione straordinaria e nella gestione di vertenze sindacali rilevanti, che possono candidarsi agli incarichi; (b) le imprese coinvolte in tavoli di crisi presso il Ministero, che vedranno un possibile rafforzamento del team ministeriale e quindi una più rapida gestione delle procedure.
Domande frequenti
Quali sono le competenze richieste per gli esperti del comma 330?
La norma non specifica nel dettaglio le competenze ma richiama due ambiti tecnici precisi: la gestione delle crisi d'impresa (presidio ex art. 1, c. 852, L. 296/2006) e la politica industriale (art. 3 L. 140/1999). Sono quindi tipicamente richiesti profili di senior consultant industriale, esperti di amministrazione straordinaria, professionisti della crisi d'impresa (commercialisti, avvocati con specializzazione in CCII), economisti industriali, esperti di politica industriale e aiuti di Stato. L'avviso di selezione che verrà pubblicato dal Ministero specificherà il profilo richiesto, le titolarità, l'esperienza minima e le modalità di candidatura.
Il compenso massimo di 50.000 euro è il netto o il lordo?
Il comma 330 stabilisce 50.000 euro come compenso massimo annuo pro capite "al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione". Si tratta quindi del costo totale per l'amministrazione, comprensivo di IRAP eventualmente dovuta e di contributi previdenziali a carico dell'ente. Il compenso netto per il professionista dipenderà dal regime fiscale applicabile: per un professionista in regime ordinario il netto sarà ridotto da IRPEF, contributi alla cassa di previdenza professionale (4% per Cassa Forense, 4% per Inarcassa, 4% Cassa Commercialisti, ecc.), e ritenute d'acconto. Si raccomanda di valutare l'incarico nel suo costo opportunità complessivo.
Quanti esperti possono essere incaricati dal Ministero?
Il comma 330 fissa due vincoli: il compenso massimo annuo pro capite (50.000 euro) e il limite di spesa complessivo (500.000 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028). Il numero minimo di esperti contemporaneamente in carico è quindi 10 se ciascun incarico copre l'intero tetto individuale annuo; più di 10 se i compensi individuali sono inferiori (per esempio incarichi part-time o di durata inferiore all'anno). La distribuzione concreta sarà decisa dal Ministero in funzione delle priorità del momento.
Si applica il regime degli incarichi esterni della P.A.?
Sì. Gli incarichi a esperti previsti dal comma 330 rientrano nella disciplina generale degli incarichi esterni della pubblica amministrazione, in particolare nell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 (collaborazioni a soggetti non dipendenti) e nelle norme del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il Ministero dovrà quindi: motivare la necessità di ricorrere a competenze esterne; verificare l'assenza di risorse interne disponibili; rispettare le procedure di selezione previste dal codice; pubblicare l'avviso o procedere mediante affidamento diretto nei limiti consentiti; comunicare l'incarico all'anagrafe prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Un commercialista pubblico dipendente può candidarsi?
La possibilità di candidatura per un dipendente pubblico è soggetta al regime delle incompatibilità e delle autorizzazioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. In linea di principio, il dipendente pubblico non può svolgere incarichi extralavorativi senza autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza, e l'incarico deve essere conferito da un'altra amministrazione (non dalla propria). Vista la natura tecnica dell'incarico previsto dal comma 330 e la possibile sovrapposizione con il ruolo istituzionale, il dipendente dovrà presentare istanza di autorizzazione motivata e attendere il via libera dell'amministrazione datrice.