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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 285 abroga l'articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
  • Effetto: la norma cessa di produrre effetti dal 1° gennaio 2026.
  • L'abrogazione tipicamente comporta il venir meno della disciplina introdotta dall'articolo, salvo i diritti già quesiti e le situazioni già esaurite.
  • Si tratta di una manovra di pulizia normativa del legislatore, frequente in legge di bilancio.
  • Necessaria una verifica caso per caso degli effetti residuali su procedimenti in corso e situazioni già consolidate sotto la normativa abrogata.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 285 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

Testo coordinato

. L’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 legge 9 maggio , è abrogato.2025, n. 69

Quadro complessivo

Il comma 285 della Legge di Bilancio 2026 contiene una disposizione di abrogazione: viene abrogato l'articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Si tratta di una tipica tecnica legislativa di pulizia normativa, frequentemente utilizzata in legge di bilancio per coordinare l'apparato normativo, eliminare disposizioni superate o ridefinire l'equilibrio di una determinata materia. Il comma è sintetico ma produce effetti rilevanti: a partire dal 1° gennaio 2026, l'articolo 7-ter cessa di produrre effetti e la disciplina da esso introdotta viene meno.

Tecnica legislativa e portata dell'abrogazione

L'abrogazione è espressa e secca: il comma 285 si limita a stabilire che l'articolo è abrogato, senza specificare effetti transitori, salvezze o regimi di coordinamento. L'effetto giuridico immediato è che la norma abrogata cessa di produrre effetti dal momento di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2026). I diritti soggettivi già quesiti sulla base dell'articolo abrogato, in linea generale, restano fermi: il principio di irretroattività della legge (art. 11 delle Preleggi) garantisce la stabilità delle situazioni giuridiche soggettive già consolidate. I procedimenti pendenti e le situazioni in itinere, invece, dovranno essere valutati caso per caso, secondo i principi generali del diritto intertemporale: se il procedimento si fonda su un atto già perfezionato sotto la vigenza della norma abrogata, la sua sopravvivenza può essere garantita; se invece presuppone effetti che maturano solo successivamente, la cessazione della norma può comportare il blocco del procedimento stesso.

La fonte abrogata: art. 7-ter DL 25/2025

L'articolo 7-ter del DL 25/2025 era stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Si tratta dunque di una norma di derivazione parlamentare, aggiunta al testo originario del decreto-legge in fase di conversione. La pratica dei «commi aggiuntivi» e degli «articoli ter, quater, quinquies» introdotti in sede di conversione è molto diffusa e spesso dà luogo a disposizioni di stratificazione complessa. Senza disporre del testo specifico dell'articolo 7-ter, è difficile ricostruire in dettaglio il contenuto della disciplina abrogata; tuttavia, dal punto di vista della tecnica normativa, l'abrogazione è espressa e univoca, e produce gli effetti tipici dell'abrogazione di una norma di legge ordinaria.

Effetti pratici e profili applicativi

Per chiunque sia stato interessato dalla disciplina dell'articolo 7-ter del DL 25/2025 è necessaria una verifica puntuale degli effetti dell'abrogazione. Tre scenari tipici si presentano nella pratica. Primo: situazioni già consolidate al 31 dicembre 2025 con effetti già integralmente prodotti. Restano in linea generale ferme, in applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. Secondo: procedimenti amministrativi in corso al 31 dicembre 2025. La sorte dipende dallo stato di avanzamento: se l'iter è già concluso o sostanzialmente definito, la sopravvivenza degli effetti è più probabile; se il provvedimento finale non è ancora intervenuto e il procedimento è ancora in fase istruttoria, l'abrogazione può incidere significativamente. Terzo: situazioni o diritti che si sarebbero maturati solo dopo il 1° gennaio 2026. In questo caso l'abrogazione preclude di norma la maturazione del diritto, salvo eventuali norme transitorie speciali.

Considerazioni operative

Per commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti interessati, è opportuna una revisione mirata dei dossier potenzialmente toccati dall'articolo 7-ter del DL 25/2025 sotto due profili: l'avanzamento delle pratiche aperte e l'aggiornamento delle planning di clienti. La revisione dovrebbe coprire anche eventuali norme di richiamo: se altri provvedimenti rinviavano all'articolo abrogato, il rinvio risulta sostanzialmente sterile dal 1° gennaio 2026 e va riletto in chiave sistematica. Sul fronte processuale, eventuali contenziosi pendenti basati sulla norma abrogata vanno valutati con riferimento al momento della cristallizzazione della pretesa: se essa è già sorta sotto la vigenza della disposizione, la difesa può comunque richiamarsi alla normativa allora in vigore; se invece la pretesa avrebbe richiesto un atto o effetto da realizzarsi dopo il 1° gennaio 2026, l'abrogazione può incidere significativamente sulla situazione sostanziale.

Considerazioni finali

Il comma 285 esemplifica una tecnica legislativa frequente: l'abrogazione secca, senza disposizioni transitorie, di una norma introdotta in via di conversione di un decreto-legge precedente. La sintesi del testo non deve far sottovalutarne la portata: ogni abrogazione produce effetti rilevanti sui destinatari della norma. La concreta misura degli effetti dipende dalla disciplina contenuta nella norma abrogata e dallo stato di avanzamento delle situazioni soggettive coinvolte. La verifica caso per caso, e in particolare l'analisi dei diritti quesiti e dei procedimenti pendenti, è essenziale per gestire correttamente la transizione normativa. In generale, il principio guida resta quello dell'irretroattività e della tutela del legittimo affidamento: ciò che si era già perfezionato resta valido, mentre ciò che doveva ancora maturare cessa di poter essere acquisito.

Domande frequenti

Cosa abroga il comma 285 della Legge di Bilancio 2026?

Il comma 285 abroga in modo espresso l'articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Si tratta di un articolo che era stato aggiunto al decreto-legge in sede di conversione parlamentare. L'abrogazione è secca: il comma 285 si limita a stabilire la cessazione della norma, senza prevedere disposizioni transitorie o di coordinamento. L'effetto giuridico è che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2026), l'articolo 7-ter cessa di produrre effetti e la disciplina da esso introdotta viene meno per il futuro, fatto salvo il principio di irretroattività e la tutela dei diritti già quesiti sotto la previgente normativa.

Da quando opera l'abrogazione?

L'abrogazione opera dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ossia dal 1° gennaio 2026 (vigore generale L. 199/2025 così come indicato nel vigore della disposizione). Dal momento dell'entrata in vigore, la norma abrogata cessa di produrre effetti per il futuro: nessun nuovo atto o effetto può essere prodotto sulla base dell'articolo 7-ter del DL 25/2025. Quanto si era già perfezionato prima del 1° gennaio 2026 resta in linea generale fermo, in applicazione del principio di irretroattività della legge (art. 11 delle Preleggi). I procedimenti pendenti vanno però valutati caso per caso, in base allo stato di avanzamento e al tipo di effetto previsto.

I diritti già maturati sotto l'articolo abrogato restano fermi?

In linea generale sì. Il principio di irretroattività della legge e la tutela del legittimo affidamento dei cittadini comportano che i diritti soggettivi già pienamente quesiti sotto la vigenza della norma abrogata restino fermi anche dopo l'abrogazione. La situazione è più sfumata per i diritti in corso di maturazione, dove la sorte dipende dallo stato di avanzamento: se gli elementi costitutivi del diritto si erano già tutti integrati al 31/12/2025, la sopravvivenza è più probabile; se invece il diritto si sarebbe perfezionato solo successivamente, l'abrogazione può precluderne la maturazione. La valutazione caso per caso, anche in base ai principi generali del diritto intertemporale, è quindi essenziale.

Cosa accade ai procedimenti amministrativi già in corso?

I procedimenti amministrativi pendenti al 31 dicembre 2025 vanno valutati con riferimento al loro stato di avanzamento. Tre scenari tipici si presentano. Se il procedimento è sostanzialmente concluso e attende solo la formalizzazione del provvedimento finale, la sopravvivenza degli effetti è più probabile, sulla base della stabilità degli atti già perfezionati. Se il procedimento è ancora in fase istruttoria, l'abrogazione può incidere significativamente, soprattutto se il provvedimento finale doveva intervenire dopo il 1° gennaio 2026. Se il procedimento non era ancora iniziato, l'abrogazione preclude in linea generale di avviarlo. È sempre consigliabile, per i procedimenti pendenti, verificare con l'amministrazione competente la posizione assunta in merito alla transizione normativa.

Come deve comportarsi il professionista nei confronti dei clienti?

Il professionista (commercialista, consulente del lavoro, avvocato) interessato al tema dovrebbe procedere a una revisione mirata dei dossier potenzialmente toccati dall'articolo 7-ter del DL 25/2025. La revisione dovrebbe coprire: lo stato di avanzamento delle pratiche aperte, l'aggiornamento delle pianificazioni per i clienti, eventuali rinvii ad altre disposizioni che richiamavano l'articolo abrogato. È opportuno comunicare per tempo ai clienti gli effetti dell'abrogazione e proporre eventuali soluzioni alternative, ove possibile. Sul fronte processuale, in eventuali contenziosi pendenti la difesa può richiamarsi alla normativa vigente al momento della cristallizzazione della pretesa, fermi i principi generali del diritto intertemporale. La precauzione dovuta dipende dalla concreta materia regolata dall'articolo abrogato.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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