Testo dell'articoloVigente
Art. 221 D.Lgs. 259/2003 – Entrata in vigore
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Frattini, Ministro per gli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Martino, Ministro della difesa Marzano, Ministro delle attività produttive Sirchia, Ministro della salute Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La formula di promulgazione del Codice
L'articolo 221 contiene la formula di entrata in vigore e promulgazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003. Si tratta dell'ultimo articolo del Codice, che assolve una funzione di chiusura formale del testo normativo: stabilisce la data di efficacia delle disposizioni (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e riporta le sottoscrizioni dei principali esponenti del governo dell'epoca che ne attestano la formale adozione e promulgazione.
L'entrata in vigore e il valore della regola
La regola generale è che i provvedimenti normativi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (vacatio legis). L'articolo 221 deroga a questa regola generale prevedendo l'entrata in vigore «il giorno successivo» alla pubblicazione: si tratta di una scelta legata alla natura del provvedimento come recepimento di direttive europee con scadenze definite, e alla consapevolezza che gli operatori del settore già conoscevano il contenuto del Codice avendo partecipato alla consultazione pubblica che ne aveva preceduto la redazione.
Il sigillo dello Stato e la Raccolta ufficiale
L'articolo fa riferimento al «sigillo dello Stato» e all'inserimento nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana». Il sigillo dello Stato è apposto sugli atti normativi di rango primario e costituisce uno degli elementi formali che ne attestano l'autenticità e la forza vincolante. La Raccolta ufficiale è il registro dove vengono conservati gli originali degli atti normativi della Repubblica, garantendone la conservazione e l'accessibilità nel tempo.
L'obbligo di osservanza
La formula «È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare» è la clausola di promulgazione standard dei decreti legislativi italiani. L'«obbligo di osservanza» riguarda i destinatari delle norme (privati e pubbliche amministrazioni), mentre l'«obbligo di far osservare» riguarda le autorità pubbliche preposte all'applicazione e alla vigilanza. La formula, per quanto protocollarmente fissa, ha rilevanza giuridica perché sancisce l'efficacia erga omnes delle disposizioni del Codice.
Le firme di promulgazione: contesto storico
Il Codice originario del 2003 reca le firme del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e dei Ministri competenti tra cui il Ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri, il Ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione e altri. Il Codice è stato poi aggiornato nel 2021 con il D.Lgs. n. 207/2021 del governo Draghi, che ne ha costituito il recast per recepire la Direttiva EECC 2018/1972. L'articolo 221, nelle edizioni successive del testo, riporta ancora le firme del 2003 essendo la disposizione sull'entrata in vigore dell'atto originario.
Casi pratici
Caso 1: Determinazione della data di entrata in vigore del Codice originario
Un avvocato deve determinare la data esatta di entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche per valutare l'applicabilità temporale delle sue disposizioni a una controversia. Consultando l'articolo 221 e la Gazzetta Ufficiale in cui il Codice è stato pubblicato, l'avvocato determina la data di pubblicazione e calcola che l'entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo, identificando con precisione il momento a partire dal quale le disposizioni del Codice hanno prodotto effetti giuridici.
Caso 2: Verifica dell'autenticità di una citazione normativa
Un ricercatore cita il Codice delle comunicazioni elettroniche in una pubblicazione accademica e deve verificare la corretta attribuzione dell'atto normativo. Verifica che il Codice è stato adottato con D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, in attuazione della legge delega n. 166/2002, ed è stato successivamente oggetto di un recast con D.Lgs. n. 207/2021. L'articolo 221 conferma la data di adozione originaria e il quadro istituzionale in cui il provvedimento è stato adottato.
Caso 3: Applicazione della norma nel periodo transitorio tra pubblicazione e vigenza
Un operatore di comunicazioni elettroniche deve sapere se il Codice del 2003 si applichi a una procedura autorizzativa avviata tre giorni prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Verificato che l'articolo 221 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, l'avvocato conclude che il Codice non si applicava al momento dell'avvio della procedura. Si applicano le disposizioni previgenti (DPR n. 156/1973 nella parte allora vigente), non il Codice, a meno che non vi siano disposizioni transitorie che estendano retroattivamente l'applicazione del Codice.
Domande frequenti
Quando è entrato in vigore il Codice delle comunicazioni elettroniche?
Il Codice è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 221. Il decreto è stato adottato il 1° agosto 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale subito dopo. Il successivo recast (D.Lgs. n. 207/2021) ha aggiornato le disposizioni del Codice nel 2021 per recepire la Direttiva EECC 2018/1972.
Perché il Codice è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione, anziché dopo 15 giorni?
La deroga alla normale vacatio legis di 15 giorni riflette l'esigenza di dare immediata attuazione alle direttive europee recepite, evitando ritardi nell'allineamento dell'ordinamento italiano con il quadro europeo. Gli operatori del settore avevano già avuto modo di conoscere il contenuto del Codice durante il processo di consultazione pubblica che ne aveva preceduto la redazione.
L'obbligo di osservanza del Codice si applica anche alle pubbliche amministrazioni?
Sì, la formula «È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare» ha portata generale e si applica sia ai privati sia alle pubbliche amministrazioni. Per queste ultime, l'obbligo di «far osservare» il Codice si traduce nel dovere di applicarlo nelle proprie attività e di vigilare sulla sua osservanza da parte dei soggetti privati.
Il Codice del 2003 è ancora in vigore o è stato sostituito?
Il Codice del 2003 (D.Lgs. n. 259/2003) è stato oggetto di un recast complessivo con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la Direttiva UE 2018/1972 (European Electronic Communications Code). Il testo del Codice attualmente vigente incorpora le modifiche sostanziali apportate dal D.Lgs. n. 207/2021, pur mantenendo la struttura e la numerazione originaria dove non modificata.