Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 168 L. 633/1941

    Art. 168 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 137 L. 633/1941

    Art. 137 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'autore è obbligato: 1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Rimborso IVA trimestrale: il modello IVA TR

    In sintesi

    • Norma di riferimento: art. 38-bis DPR 633/1972; il rimborso è infrannuale, cioè in corso d’anno senza attendere la dichiarazione IVA annuale.
    • Tre requisiti alternativi: aliquota media degli acquisti superiore a quella delle vendite; operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni attive; acquisto di beni ammortizzabili nel trimestre.
    • Modello IVA TR: va presentato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (es. 30 aprile per il 1° trimestre).
    • Rimborso o compensazione: il credito trimestrale può essere chiesto a rimborso oppure usato in compensazione orizzontale in F24, anche prima della dichiarazione annuale.
    • Rimborsi oltre 30.000 euro: richiedono garanzia oppure visto di conformità più dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui requisiti patrimoniali.
    • Non è obbligatorio: chi ha i requisiti può scegliere di non presentare il TR e rinviare il credito alla dichiarazione annuale.

    Che cos'è il rimborso IVA trimestrale

    Di norma il credito IVA, cioè l’IVA pagata sugli acquisti che supera quella incassata sulle vendite, si recupera nella dichiarazione IVA annuale: si porta a nuovo per l’anno successivo, si usa in compensazione oppure si chiede a rimborso a fine anno. Questo però significa aspettare anche molti mesi prima di rientrare in possesso delle somme.

    Il rimborso IVA trimestrale, disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/1972, è una via accelerata: chi ha determinati requisiti può chiedere la restituzione (o la compensazione) del credito IVA già maturato nel singolo trimestre, senza aspettare la fine dell’anno. Lo strumento è il modello IVA TR, una dichiarazione infrannuale che si presenta telematicamente entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

    Non tutti possono accedervi: la legge stabilisce tre situazioni specifiche in cui il rimborso trimestrale spetta, e basta che ricorra anche una sola di esse. Si tratta in sostanza dei casi in cui il credito IVA è strutturale, cioè non è frutto di un semplice sfasamento temporale ma di caratteristiche dell’attività svolta.

    Il modello TR non è obbligatorio: chi ha i requisiti può scegliere di non presentarlo e gestire il credito nella dichiarazione annuale. Conviene presentarlo quando il credito trimestrale è significativo e l’azienda ha bisogno di liquidità o vuole evitare di immobilizzare risorse per troppi mesi.

    Requisiti e modalità del rimborso IVA trimestrale (art. 38-bis)
    Requisito / Elemento Dettaglio
    Requisito 1 – aliquota media Aliquota media sugli acquisti superiore all'aliquota media sulle vendite del trimestre
    Requisito 2 – non imponibili Operazioni non imponibili (es. esportazioni, cessioni intracomunitarie) superiori al 25% del totale delle operazioni attive del trimestre
    Requisito 3 – beni ammortizzabili Acquisto di beni ammortizzabili nel trimestre (es. macchinari, attrezzature, veicoli strumentali)
    Modello IVA TR (presentazione telematica)
    Termine di presentazione Entro la fine del mese successivo al trimestre (es. 30 aprile per il 1° trim., 31 luglio per il 2°, 31 ottobre per il 3°)
    Rimborsi oltre 30.000 euro Richiedono garanzia oppure visto di conformità + dichiarazione sostitutiva sui requisiti patrimoniali

    Esempio pratico

    • Alfa Srl acquista nel 1° trimestre macchinari per la produzione del valore di 200.000 euro + IVA al 22% (44.000 euro di IVA a credito). Nel medesimo trimestre le vendite generano IVA a debito di 18.000 euro. Il credito IVA trimestrale netto è 44.000 – 18.000 = 26.000 euro. Il requisito degli acquisti di beni ammortizzabili è soddisfatto. Alfa Srl presenta il modello IVA TR entro il 30 aprile e chiede il rimborso (o la compensazione) di 26.000 euro: essendo inferiore a 30.000 euro non serve garanzia né visto di conformità. La società rientra in liquidità già nel trimestre successivo, senza aspettare la dichiarazione IVA di aprile dell’anno dopo.

    Documenti necessari

    • Modello IVA TR (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, presentazione telematica obbligatoria)
    • Registri IVA degli acquisti e delle vendite del trimestre (per calcolare aliquote medie e verifica requisiti)
    • Documentazione degli acquisti di beni ammortizzabili (fatture, contratti di leasing, DDT)
    • Eventuale visto di conformità del professionista abilitato (per rimborsi oltre 30.000 euro in compensazione)
    • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui requisiti patrimoniali (per rimborsi oltre 30.000 euro senza garanzia)
    • Garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) per rimborsi oltre 30.000 euro senza visto di conformità

    Tizio: imprenditore con operazioni non imponibili prevalenti

    Scenario. Tizio ha una piccola impresa manifatturiera che esporta prevalentemente all’estero (operazioni non imponibili art. 8 DPR 633). Nel 2° trimestre le sue vendite totali ammontano a 300.000 euro, di cui 230.000 euro di esportazioni non imponibili. Il credito IVA del trimestre è di 12.000 euro.

    Come si applica. Le operazioni non imponibili (esportazioni) rappresentano il 76,6% del totale delle operazioni attive, dunque superano il 25% richiesto dalla norma. Tizio ha diritto al rimborso trimestrale. Presenta il modello IVA TR entro il 31 luglio (fine del mese successivo al 2° trimestre: aprile-giugno). Poiché il credito è inferiore a 30.000 euro, non serve garanzia né visto di conformità. Può scegliere il rimborso diretto oppure la compensazione in F24 per pagare altri tributi.

    In pratica

    • Il requisito del 25% sulle non imponibili si calcola sul trimestre: basta che in uno o più trimestri dell’anno la soglia venga superata per presentare il TR in quei trimestri.
    • Se Tizio ha un esportatore abituale anche con plafond, il TR può coesistere con la dichiarazione d’intento verso i fornitori: sono istituti distinti.
    • Conserva con cura tutta la documentazione che prova l’effettiva esportazione (DDT, bolle doganali, prova del trasporto): sono i presupposti del requisito non imponibili.

    Caio: professionista con aliquota media acquisti superiore alle vendite

    Scenario. Caio gestisce uno studio di consulenza informatica e nel 3° trimestre acquista server e attrezzature informatiche (beni ammortizzabili) per 80.000 euro + IVA al 22% (17.600 euro IVA). I suoi corrispettivi per prestazioni di servizi generano IVA a debito di 5.000 euro. Credito netto del trimestre: 12.600 euro.

    Come si applica. L’acquisto di beni ammortizzabili (server e attrezzature) soddisfa il terzo requisito dell’art. 38-bis. Caio presenta il modello IVA TR entro il 31 ottobre (3° trimestre: luglio-settembre). Essendo il credito inferiore a 30.000 euro, può chiedere il rimborso senza garanzia. In alternativa, può usare i 12.600 euro in compensazione orizzontale con F24 per versare ritenute d’acconto o altri tributi, alleggerendo la cassa.

    In pratica

    • La compensazione orizzontale è spesso più veloce del rimborso: non richiede attesa dell’accredito e permette di usare il credito subito per pagare altri tributi.
    • Se il credito trimestrale supera 5.000 euro e Caio vuole compensarlo, nella dichiarazione IVA annuale dovrà apporre il visto di conformità per le compensazioni orizzontali che superano quella soglia annua.
    • Se nei trimestri successivi Caio non effettua nuovi acquisti di beni ammortizzabili e non supera il 25% di non imponibili, non potrà presentare il TR per quei periodi: il requisito si verifica trimestre per trimestre.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • IRAP deducibile dall’IRES: come funziona lo sconto

    In sintesi

    • Due deduzioni cumulabili: il 10% forfettario dell’IRAP versata (se vi sono interessi passivi) e la quota relativa al costo del lavoro per intero.
    • Principio di cassa: si deduce l’IRAP effettivamente versata nell’anno, non quella di competenza.
    • Acconti compresi: gli acconti IRAP rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per lo stesso periodo.
    • Anche ravvedimento e ruolo: l’IRAP pagata a seguito di ravvedimento operoso o iscrizione a ruolo è ugualmente deducibile.
    • Dove si indica: nel quadro RF del modello Redditi SC, rigo RF55 con codici 12 e 33.

    Come funziona la deduzione dell'IRAP dall'IRES

    L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un costo reale per le imprese: si paga ogni anno sul valore della produzione netta, indipendentemente dal risultato economico. La buona notizia è che una parte di questa imposta può essere recuperata abbattendo il reddito imponibile ai fini IRES (o IRPEF per le imprese individuali e le società di persone). La deduzione non è automatica: bisogna conoscere le regole e inserirla correttamente in dichiarazione.

    Esistono due tipi di deduzione, entrambe previste dall’art. 6 del DL 185/2008 e dal DL 201/2011, e si possono sommare tra loro. La prima è una quota forfettaria del 10% dell’IRAP versata, spettante quando l’impresa ha sostenuto interessi passivi nel periodo. La seconda, invece, riguarda la parte di IRAP che si è pagata sul costo del lavoro dipendente e assimilato: in quel caso la deduzione è integrale, cioè al 100%.

    Entrambe le deduzioni seguono il principio di cassa: contano i versamenti effettivamente eseguiti durante l’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, sia a titolo di saldo di periodi precedenti sia come acconti. Gli acconti, però, rilevano solo fino a concorrenza dell’imposta realmente dovuta per quel periodo.

    Le due deduzioni IRAP a confronto
    Tipo di deduzione Misura Condizione
    Quota forfettaria 10% dell'IRAP versata Presenza di interessi passivi nel periodo
    Quota lavoro dipendente 100% della quota IRAP sul costo del lavoro Parte non già dedotta a titolo di cuneo fiscale IRAP
    Cumulabilità Le due deduzioni si sommano Non c'è un massimale globale
    Criterio temporale Per cassa (versamenti dell'anno) Acconti nel limite dell'imposta dovuta

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude il 2025 con un’IRAP versata di 30.000 euro (saldo 2024 + acconti 2025). Nel 2025 ha sostenuto interessi passivi su un mutuo bancario. La quota lavoro, calcolata dalla società, è pari a 18.000 euro. Deduzione forfettaria: 10% × 30.000 = 3.000 euro. Deduzione lavoro: 18.000 euro. Totale deducibile dal reddito IRES: 21.000 euro. Risparmio fiscale netto: 21.000 × 24% (aliquota IRES) = 5.040 euro.

    Documenti necessari

    • Modello F24 con i versamenti IRAP dell’anno (saldo e acconti)
    • Dichiarazione IRAP dell’anno precedente (per il saldo)
    • Prospetto di calcolo della quota IRAP relativa al costo del lavoro
    • Libro unico del lavoro o prospetto paga (per il costo del lavoro di riferimento)
    • Quadro RF del modello Redditi SC (righi RF16 e RF55)

    Caso 1 – Società senza interessi passivi

    Scenario. Beta SNC è una piccola impresa artigiana che non ha debiti bancari e quindi non sostiene interessi passivi. Nel 2025 versa 8.000 euro di IRAP, di cui 5.000 euro riferibili al costo del lavoro di tre dipendenti.

    Come si applica. Non avendo interessi passivi, Beta SNC non può applicare la deduzione forfettaria del 10%. Ha diritto, invece, alla sola deduzione integrale sulla quota IRAP relativa al costo del lavoro: 5.000 euro da portare in diminuzione del reddito nella dichiarazione dei redditi. I restanti 3.000 euro di IRAP (riferibili alla componente del margine) rimangono indeducibili.

    In pratica

    • Senza interessi passivi: nessuna deduzione forfettaria del 10%.
    • La quota IRAP sul lavoro è sempre deducibile al 100%, indipendentemente dalla presenza di interessi.
    • Indicare la deduzione nel rigo RF55 del quadro RF, codici 12 e 33.

    Caso 2 – Società con mutuo e personale dipendente

    Scenario. Tizio è amministratore unico di Alfa SRL, che nel 2025 ha versato 20.000 euro di IRAP. La società ha un mutuo e ha sostenuto 4.000 euro di interessi passivi. La quota IRAP sul costo del lavoro è di 12.000 euro.

    Come si applica. Alfa SRL ha diritto a entrambe le deduzioni. La forfettaria vale 2.000 euro (10% di 20.000). La deduzione per il lavoro vale 12.000 euro. Totale: 14.000 euro in meno di reddito imponibile IRES. La società aveva già portato in variazione in aumento l’intera IRAP contabilizzata (rigo RF16): ora recupera la parte deducibile come variazione in diminuzione al rigo RF55.

    In pratica

    • Prima si porta tutta l’IRAP in aumento (RF16), poi si deduce la quota ammessa in diminuzione (RF55).
    • Le due componenti (10% forfettario + quota lavoro) si sommano senza limite globale.
    • L’IRAP pagata per ravvedimento operoso vale ugualmente ai fini della deduzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

  • IVA nel terzo settore: come funziona per gli ETS

    In sintesi

    • Codice del Terzo settore: il D.Lgs. 117/2017 ridisegna il regime fiscale degli enti del Terzo settore (ETS), compresa la disciplina IVA.
    • Applicazione progressiva: la disciplina IVA specifica per gli ETS è ancora in fase di progressiva attuazione – le regole vigenti nell’anno restano il riferimento operativo.
    • Attività istituzionale: fuori campo IVA, in linea con la logica generale degli enti non commerciali.
    • Attività commerciale: rilevante IVA, con obbligo di partita IVA e contabilità separata.
    • Distinzione fondamentale: identificare correttamente quale attività è istituzionale e quale è commerciale è la chiave per gestire correttamente gli obblighi IVA.

    Il Codice del Terzo settore e l'IVA: una riforma ancora in divenire

    Il Codice del Terzo settore, adottato con D.Lgs. 117/2017, ha ridisegnato in modo profondo il panorama degli enti non profit in Italia: associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, fondazioni, enti filantropici e molti altri rientrano oggi nella categoria degli enti del Terzo settore (ETS) se si iscrivono al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Questo cambiamento ha implicazioni anche sul piano IVA, ma con una particolarità importante: la disciplina fiscale specifica per gli ETS è in fase di progressiva applicazione.

    Cosa significa ‘progressiva applicazione’? Significa che alcune norme del Codice del Terzo settore in materia fiscale sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea (necessaria perché possono costituire aiuti di Stato) o a decreti attuativi ancora non emanati. Chi opera in questo settore deve quindi verificare, anno per anno, quali disposizioni sono effettivamente in vigore e quali no. Questo articolo descrive i principi fondamentali, rimandando alle regole vigenti nell’anno per i dettagli applicativi.

    La struttura di base rimane quella comune a tutti gli enti non commerciali: l’attività istituzionale – quella che persegue le finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale per cui l’ente è nato – è fuori campo IVA. L’attività commerciale, anche se svolta da un ETS, è rilevante IVA e richiede i consueti obblighi: partita IVA, contabilità separata, dichiarazione annuale.

    Attività istituzionale vs commerciale negli ETS: effetti IVA
    Tipo di attività Qualificazione IVA Regime applicabile
    Attività istituzionale (finalità civiche/solidaristiche) Fuori campo IVA Nessun obbligo IVA
    Attività commerciale (anche se svolta da ETS) Rilevante IVA Partita IVA, contabilità separata, dichiarazione
    Regime IVA specifico ETS (D.Lgs. 117/2017) In progressiva applicazione Verificare le disposizioni vigenti nell'anno

    Esempio pratico

    • L’associazione di promozione sociale ‘Beta’ gestisce un centro culturale aperto al pubblico. Organizza corsi di lingua per i propri soci iscritti (attività istituzionale, fuori campo IVA) e affitta gli spazi a terzi per eventi aziendali (attività commerciale, rilevante IVA). Beta è iscritta al RUNTS come ETS. Deve aprire partita IVA per la sola attività di affitto, tenere contabilità separata tra le due attività e presentare la dichiarazione IVA annuale per la parte commerciale. Per verificare se il regime IVA specifico previsto dal D.Lgs. 117/2017 sia già applicabile alla propria situazione, Beta consulta le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate o un professionista.

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo e statuto dell’ETS (con indicazione delle finalità istituzionali)
    • Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
    • Partita IVA dell’ente (per la sola attività commerciale)
    • Registri contabili separati per attività istituzionale e commerciale
    • Dichiarazione IVA annuale per la parte commerciale
    • Documentazione delle liquidazioni periodiche IVA sull’attività commerciale

    Tizio responsabile di una ODV: quale attività è fuori campo IVA

    Scenario. Tizio coordina un’organizzazione di volontariato (ODV) iscritta al RUNTS che distribuisce pasti ai senza fissa dimora (attività istituzionale) e gestisce un piccolo spaccio di prodotti artigianali il cui ricavato finanzia l’attività.

    Come si applica. L’attività di distribuzione pasti persegue le finalità solidaristiche dell’ODV: è attività istituzionale, fuori campo IVA. Lo spaccio di prodotti, invece, è un’attività commerciale perché genera corrispettivi dalla vendita di beni a terzi. Questa parte è rilevante IVA: l’ODV deve aprire partita IVA per questa attività, registrare i corrispettivi (eventualmente con registratore telematico se vende al dettaglio), tenere i conti separati e includere questa attività nella dichiarazione IVA annuale. Il fatto che il ricavato venga reinvestito nelle finalità istituzionali non cambia la qualificazione fiscale dell’attività commerciale.

    In pratica

    • Non confondere la destinazione dei proventi (finalità istituzionali) con la natura dell’attività: lo spaccio è commerciale anche se il ricavato va a scopo solidale.
    • Aprire partita IVA per la sola attività commerciale e mantenerla separata dalla gestione istituzionale.
    • Verificare ogni anno se il regime fiscale specifico per le ODV previsto dal D.Lgs. 117/2017 sia applicabile.
    • In caso di incertezza sulla qualificazione di una specifica attività, richiedere un interpello all’Agenzia delle Entrate.

    Caio presidente di una fondazione ETS: gestire la complessità

    Scenario. Caio presiede una fondazione iscritta al RUNTS che svolge attività di ricerca sociale (istituzionale), organizza convegni a pagamento aperti al pubblico (potenzialmente commerciale) e riceve erogazioni liberali da privati.

    Come si applica. Le erogazioni liberali sono fuori campo IVA per natura: non si scambiano con una prestazione. L’attività di ricerca rientra nell’oggetto istituzionale della fondazione. I convegni a pagamento richiedono invece una valutazione: se sono aperti al pubblico in modo sistematico e il corrispettivo è collegato alla partecipazione, possono qualificarsi come attività commerciale rilevante IVA. La fondazione deve distinguere attentamente queste attività. In attesa che la disciplina IVA specifica del D.Lgs. 117/2017 sia pienamente applicabile, si applicano le regole generali degli enti non commerciali (art. 4 DPR 633/1972).

    In pratica

    • Le erogazioni liberali sono fuori campo IVA: non concorrono alla base imponibile.
    • I convegni a pagamento aperti al pubblico possono essere attività commerciale: verificare caso per caso.
    • Finché la disciplina IVA specifica del D.Lgs. 117/2017 non è pienamente in vigore, si applicano le regole generali degli enti non commerciali.
    • Monitorare gli aggiornamenti normativi e le circolari dell’Agenzia delle Entrate sull’attuazione del Codice del Terzo settore.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 39 L. 184/1983: articolo abrogato

    Art. 39 L. 184/1983 – Articolo abrogato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233

  • Dichiarazione IMU: quando e come si presenta

    In sintesi

    • La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o si sono verificate variazioni rilevanti.
    • Non è sempre obbligatoria: serve solo quando le variazioni non risultano già dalle banche dati catastali.
    • I casi più comuni sono: riduzioni della base imponibile (comodato, inagibilità, immobili storici), immobili merce, locazione a canone concordato.
    • Il modello ministeriale va presentato al Comune in cui è situato l’immobile, non all’Agenzia delle Entrate.
    • Per chi ha immobili in più Comuni occorre presentare una dichiarazione separata per ciascun Comune.
    • La dichiarazione non sostituisce il pagamento: l’IMU va comunque versata con F24 entro le scadenze ordinarie (16 giugno e 16 dicembre).

    Cos'è la dichiarazione IMU e chi deve presentarla

    L’IMU si paga ogni anno, ma non ogni anno si deve presentare una dichiarazione. Nella maggior parte dei casi il Comune conosce già la situazione attraverso le banche dati catastali: sa chi è il proprietario, qual è la rendita, qual è la categoria dell’immobile. Quando tutte queste informazioni sono già disponibili e non è cambiato nulla di rilevante, non c’è nulla da dichiarare.

    La dichiarazione IMU diventa invece necessaria ogni volta che interviene una variazione che il catasto non riesce a fotografare da solo. Pensate a chi affitta la casa a canone concordato (e quindi ha diritto a uno sconto del 25% sull’imposta) oppure a chi ha concesso l’immobile in comodato gratuito ai figli ottenendo la riduzione del 50% della base imponibile: il Comune non lo sa automaticamente. Tocca al contribuente comunicarglielo.

    Il modello da usare è quello ministeriale, disponibile sul sito del Ministero dell’Economia o direttamente sul portale del Comune. Va consegnato al Comune in cui si trova l’immobile, non all’Agenzia delle Entrate. Se si hanno immobili in diversi Comuni, si presenta una dichiarazione separata per ciascuno.

    Il termine è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione o è iniziato il possesso. Quindi se nel 2025 avete registrato un contratto di comodato che vi dà diritto alla riduzione, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2026.

    Principali casi che richiedono la dichiarazione IMU
    Situazione Agevolazione applicabile Dichiarazione richiesta?
    Comodato gratuito a genitori o figli (contratto registrato) Riduzione 50% base imponibile
    Immobile inagibile o inabitabile (non utilizzato) Riduzione 50% base imponibile
    Immobile di interesse storico o artistico vincolato Riduzione 50% base imponibile
    Locazione a canone concordato (legge 431/98) Imposta ridotta al 75%
    Fabbricato merce (costruttore, invenduto e non locato) Esenzione IMU
    Acquisto o vendita di immobile (variazione catastale) Nessuna agevolazione specifica Solo se non risulta da atti registrati

    Esempio pratico

    • Tizio ha un appartamento (categoria A/3, rendita catastale 500 euro) che nel 2025 concede in comodato gratuito alla figlia. Registra il contratto e soddisfa tutte le condizioni: risiede nello stesso Comune e possiede al massimo due immobili abitativi in Italia, non di lusso. Base imponibile ordinaria: 500 × 1,05 × 160 = 84.000 euro. Con la riduzione del 50% diventa 42.000 euro. Con aliquota base 0,86%: risparmia circa 362 euro l’anno. Per ottenere questo beneficio, Tizio deve presentare la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno 2026.

    Documenti necessari

    • Modello dichiarazione IMU (ministeriale, reperibile sul sito del Comune o del MEF)
    • Contratto di comodato registrato (se si richiede la riduzione per comodato)
    • Certificazione del vincolo storico-artistico rilasciata dalla Soprintendenza (se applicabile)
    • Contratto di locazione a canone concordato registrato (se si richiede la riduzione per canone concordato)
    • Documentazione dell’inagibilità (perizia o dichiarazione del Comune, se applicabile)

    Comodato gratuito al figlio: quando la dichiarazione sblocca lo sconto

    Scenario. Caio possiede due appartamenti nello stesso Comune in cui risiede. Uno lo abita come prima casa (esente), l’altro lo cede in comodato gratuito alla figlia che ci abita. Il contratto di comodato è stato regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate nel marzo 2025.

    Come si applica. Caio ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile per l’immobile concesso in comodato, a condizione che: il contratto sia registrato (fatto), lui risieda nello stesso Comune (fatto), e possieda al massimo due immobili abitativi in Italia non di lusso (fatto). Il Comune però non sa del comodato: la variazione non risulta da banche dati catastali. Caio deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2026, allegando o indicando i dati del contratto registrato. Solo con la dichiarazione il beneficio diventa operativo e riconoscibile dal Comune.

    In pratica

    • La riduzione vale dalla data di registrazione del contratto, non dalla data di consegna delle chiavi. Registrate il contratto prima possibile per non perdere mesi di agevolazione.
    • Se il comodato cessa o cambia, va presentata una nuova dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione.

    Fabbricato merce: l'esenzione che il Comune non vede da solo

    Scenario. Tizio è un’impresa costruttrice che ha ultimato un palazzo residenziale nel 2025. Tre appartamenti sono già stati venduti; altri cinque sono ancora invenduti e non sono stati locati.

    Come si applica. I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (‘beni merce’), finché restano invenduti e non locati, sono esenti dall’IMU. Si tratta di un’esenzione importante, ma non automatica: il Comune non è in grado di sapere, solo guardando i dati catastali, che quegli appartamenti sono destinati alla vendita e sono ancora invenduti. Tizio deve presentare la dichiarazione IMU per ciascuno dei cinque appartamenti esenti, indicando che si tratta di beni merce, entro il 30 giugno 2026.

    In pratica

    • L’esenzione beni merce viene meno nel momento in cui l’appartamento viene locato: da quel mese l’IMU torna dovuta. Va presentata una nuova dichiarazione per segnalare la variazione.
    • Conservate tutta la documentazione che prova la destinazione alla vendita (visura, atti societari, eventuale iscrizione nel magazzino contabile).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Ho aperto una SRL: cosa devo dichiarare il primo anno

    In sintesi

    • Modello Redditi SC: la SRL presenta la dichiarazione dei redditi con questo modello, non con il 730 (che è solo per le persone fisiche).
    • Scadenza telematica: per le SRL con esercizio che chiude il 31 dicembre, la dichiarazione va inviata entro il 30 settembre dell’anno successivo.
    • IRES al 24%: l’imposta sul reddito della SRL è proporzionale, non progressiva. Si applica sull’utile fiscale, non su quello contabile.
    • Dichiarazione obbligatoria anche in perdita: anche se la SRL non ha guadagnato nulla o ha chiuso in perdita, deve presentare Redditi SC.
    • Perdite del primo triennio: le perdite dei primi tre esercizi sono riportabili al 100% del reddito futuro (non al limite dell’80% ordinario).
    • Versamenti IRES: saldo e primo acconto entro il 30 giugno; secondo acconto entro il 30 novembre.

    Cosa cambia rispetto alla dichiarazione personale

    Quando apri una SRL, la società diventa un soggetto fiscale autonomo. Questo significa che non dichiari più il reddito della SRL nella tua dichiarazione personale (730 o Redditi PF): la società presenta una propria dichiarazione, il Modello Redditi SC (Società di Capitali).

    L’imposta che la SRL paga si chiama IRES, cioè Imposta sul Reddito delle Società. L’aliquota è fissa al 24% sull’utile fiscale. Non è progressiva come l’IRPEF: che tu guadagni 10.000 euro o 500.000 euro, la percentuale resta la stessa.

    Il primo anno è spesso quello più delicato: la società potrebbe non aver ancora fatturato nulla, oppure aver chiuso in perdita. In entrambi i casi la dichiarazione va presentata comunque. Capire i termini e le regole fin da subito evita sanzioni e sorprese.

    Scadenze principali per la SRL con esercizio solare (chiusura 31/12)
    Adempimento Scadenza
    Presentazione Redditi SC (telematica) 30 settembre
    Saldo IRES + primo acconto (approvazione bilancio nei termini ordinari) 30 giugno
    Versamento entro i 30 giorni successivi (con maggiorazione 0,40%) 30 luglio
    Secondo acconto IRES 30 novembre
    Prima rata acconto (% sul dovuto) 40%
    Seconda rata acconto (% sul dovuto) 60%

    Esempio pratico

    • Alfa SRL apre il 1° marzo 2025 e chiude il primo esercizio il 31 dicembre 2025 con un utile fiscale di 20.000 euro. L’IRES dovuta è 20.000 × 24% = 4.800 euro. Il saldo va versato entro il 30 giugno 2026. Il primo anno non è dovuto alcun acconto perché non c’è imposta dell’anno precedente su cui calcolare il metodo storico. Dal secondo anno scatterà l’obbligo di acconto (prima rata 40%, seconda 60% dell’imposta dell’esercizio precedente).

    Documenti necessari

    • Visura camerale della SRL (codice fiscale e partita IVA della società)
    • Bilancio di esercizio approvato dall’assemblea dei soci
    • Registro IVA vendite e acquisti
    • F24 dei versamenti effettuati (IVA, ritenute, contributi)
    • Libro giornale e libro degli inventari
    • Eventuale verbale di approvazione del bilancio

    Caso 1 – Alfa SRL apre a metà anno e chiude in utile

    Scenario. Alfa SRL viene costituita a luglio 2025. A fine dicembre 2025 ha ricavi per 60.000 euro e costi deducibili per 45.000 euro. L’utile fiscale è 15.000 euro.

    Come si applica. La SRL presenta Redditi SC per il periodo luglio-dicembre 2025. L’IRES è 15.000 × 24% = 3.600 euro, da versare entro il 30 giugno 2026. Poiché è il primo esercizio, non ci sono acconti da versare: non esiste un’imposta dell’anno precedente su cui applicare il metodo storico. Dal 2026 in poi invece gli acconti scatteranno. Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari (entro 4 mesi dalla chiusura), il versamento cade al 30 giugno; se l’approvazione slitta oltre i 4 mesi, il termine si sposta di conseguenza.

    In pratica

    • Primo esercizio: nessun acconto IRES (non c’è imposta precedente).
    • Invia Redditi SC entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura.
    • Versa il saldo IRES entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%).

    Caso 2 – Tizio apre una SRL e chiude il primo anno in perdita

    Scenario. Tizio costituisce una SRL a gennaio 2025. A fine anno la società ha sostenuto costi per 30.000 euro e ha ricavi per soli 12.000 euro. La perdita fiscale è 18.000 euro.

    Come si applica. Anche se non c’è IRES da pagare, Redditi SC va presentato ugualmente, indicando la perdita nel quadro apposito. La perdita di 18.000 euro è riportabile negli esercizi successivi. Essendo maturata nel primo triennio dalla costituzione, è riportabile al 100% del reddito imponibile futuro – non al limite ordinario dell’80% previsto dall’art. 84 TUIR. Questo è un vantaggio concreto per le startup: se nel 2026 la SRL guadagna 18.000 euro, l’intera perdita del 2025 può azzerarla. La perdita non ha scadenza temporale: si riporta senza limiti di tempo.

    In pratica

    • Perdita nei primi 3 esercizi: riportabile al 100% del reddito futuro (non all’80%).
    • Nessun limite di tempo per il riporto delle perdite fiscali.
    • La dichiarazione va presentata comunque: è obbligatoria anche a zero o in perdita.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Agenzie di viaggio: il regime IVA del margine (74-ter)

    In sintesi

    • IVA sul margine: le agenzie di viaggio non pagano l’IVA sull’intero corrispettivo incassato dal cliente, ma solo sulla differenza tra quanto il cliente paga e quanto l’agenzia spende per i servizi resi da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.
    • Indetraibilita dell’IVA sui costi: l’IVA pagata dall’agenzia ai fornitori (hotel, vettori, guide) per i servizi inclusi nel pacchetto non e detraibile.
    • Scopo del regime: evitare la doppia imposizione sui servizi turistici acquistati e rivenduti in pacchetto, semplificando la tassazione lungo la filiera.
    • Base normativa: art. 74-ter DPR 633/1972.
    • Applicazione ai pacchetti: il regime riguarda i servizi resi da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore; i servizi propri dell’agenzia (es. commissioni su prenotazioni) seguono le regole ordinarie.

    Come funziona il regime del margine per le agenzie di viaggio

    Quando prenoti un viaggio organizzato, l’agenzia ti addebita un prezzo complessivo che include volo, hotel, trasferimenti e magari escursioni. Dietro le quinte, l’agenzia ha acquistato da compagnie aeree, albergatori e guide i singoli servizi che compongono il pacchetto. Se applicasse le regole IVA ordinarie, l’imposta andrebbe calcolata sull’intero corrispettivo che incassi tu come cliente – ma cosi si creerebbe una doppia tassazione, perche quei servizi hanno gia scontato l’IVA nei vari passaggi della filiera. Per questo esiste il regime speciale dell’art. 74-ter del DPR 633/1972.

    Il meccanismo e semplice: l’IVA si calcola solo sul margine, cioe sulla differenza tra il prezzo pagato dal cliente e i costi sostenuti dall’agenzia per i servizi forniti da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore. In pratica, se il cliente paga 1.000 euro e l’agenzia ha speso 800 euro per volo e hotel, l’IVA si applica solo ai 200 euro di margine, non all’intero millesimo.

    C’e pero una conseguenza importante: l’IVA che l’agenzia ha pagato ai propri fornitori (per quei servizi inclusi nel pacchetto) non e detraibile. Il regime del margine e infatti concepito come sistema chiuso: anziche detrarre l’IVA a monte e versare quella a valle sull’intero importo, l’agenzia versa l’IVA solo sulla propria remunerazione effettiva, rinunciando alla detrazione sui costi.

    Regime IVA agenzie di viaggio art. 74-ter: schema
    Aspetto Regola
    Base normativa Art. 74-ter DPR 633/1972
    Base imponibile IVA Margine = corrispettivo cliente meno costi servizi terzi a vantaggio del viaggiatore
    Detraibilita IVA sui costi del pacchetto Non detraibile
    Servizi propri dell'agenzia Seguono le regole IVA ordinarie
    Finalita Evitare la doppia imposizione sui servizi turistici acquistati e rivenduti

    Esempio pratico

    • Alfa Srl, agenzia di viaggi, organizza un tour della Sicilia per un gruppo di turisti. Il corrispettivo incassato dai clienti e di 15.000 euro. L’agenzia ha acquistato da terzi: hotel per 8.000 euro, pullman per 2.500 euro e guide turistiche per 1.000 euro – totale costi a diretto vantaggio del viaggiatore: 11.500 euro. Il margine su cui calcolare l’IVA e 15.000 meno 11.500 = 3.500 euro. L’IVA si applica su questi 3.500 euro, non sull’intero corrispettivo di 15.000. L’IVA pagata ad hotel, vettori e guide (sui rispettivi 11.500 euro) non e detraibile per Alfa Srl.

    Documenti necessari

    • Fatture e ricevute dei fornitori di servizi (hotel, vettori, guide) per i servizi inclusi nel pacchetto
    • Contratti o conferme di prenotazione con i clienti (documentazione del corrispettivo)
    • Registro delle fatture emesse ai clienti (o documenti equivalenti per pacchetti al consumatore finale)
    • Registro degli acquisti (anche se l’IVA non e detraibile, la registrazione e obbligatoria)
    • Dichiarazione IVA annuale con quadri VE e VF compilati secondo le regole del regime speciale
    • Documentazione separata per eventuali servizi propri dell’agenzia fatturati in regime ordinario

    L'agenzia che vende pacchetti tutto incluso

    Scenario. Beta Snc organizza soggiorni al mare ‘tutto incluso’: volo, hotel, trasferimenti e una escursione in barca, tutto prenotato e acquistato da terzi. Il prezzo al cliente e 2.400 euro a persona; i costi dei servizi acquistati da terzi ammontano a 1.900 euro a persona.

    Come si applica. Beta Snc applica il regime 74-ter: la base imponibile IVA e il margine di 500 euro a persona (2.400 meno 1.900). L’IVA sui 1.900 euro pagati ad hotel, compagnia aerea, agenzia dei trasferimenti e organizzatore dell’escursione non e detraibile. Beta Snc versa l’IVA solo sui 500 euro di margine. Se avesse applicato le regole ordinarie, avrebbe dovuto calcolare l’IVA su 2.400 euro subendo una tassazione sproporzionata rispetto alla propria remunerazione effettiva.

    In pratica

    • Il margine deve essere calcolato separatamente per ogni pratica (o gruppo omogeneo di pratiche, secondo le modalita ammesse).
    • L’indetraibilita dell’IVA sui costi e strutturale nel regime: e la contropartita del calcolo ridotto sulla base imponibile.
    • Se il margine e negativo (i costi superano il corrispettivo), non si versa IVA per quella pratica, ma la perdita non genera credito.

    L'agenzia che abbina servizi propri e servizi di terzi

    Scenario. Tizio titolare di un’agenzia organizza un congresso aziendale: acquista da terzi hotel e catering (servizi a vantaggio dei partecipanti), ma fornisce in proprio il servizio di coordinamento e segreteria organizzativa, per cui addebita separatamente una quota di 800 euro.

    Come si applica. I servizi acquistati da terzi (hotel e catering) e rivenduti ai partecipanti del congresso rientrano nel regime 74-ter: l’IVA si calcola sul margine. Il servizio di coordinamento prestato in proprio da Tizio, invece, esula dal regime speciale e segue le regole ordinarie: Tizio addebita l’IVA sull’intera quota di 800 euro e puo detrarre l’IVA sugli eventuali acquisti inerenti a quel servizio (es. materiali, software). La corretta separazione contabile tra le due tipologie di operazioni e fondamentale.

    In pratica

    • Tenere sempre separata la contabilita dei servizi di terzi (74-ter) dai servizi propri (regime ordinario).
    • I servizi propri dell’agenzia si fatturano con IVA ordinaria e danno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti correlati.
    • Confondere le due categorie porta a errori nella liquidazione dell’imposta e potenziali sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • TARI: chi la paga, l’inquilino o il proprietario

    In sintesi

    • La TARI è dovuta da chi occupa o detiene l’immobile, indipendentemente dalla proprietà.
    • Se la locazione dura oltre sei mesi, è l’inquilino il soggetto passivo TARI.
    • Per le locazioni brevi (durata uguale o inferiore a sei mesi), la TARI resta a carico del proprietario.
    • In caso di comodato d’uso, paga il comodatario che occupa effettivamente il locale.
    • Il proprietario di un immobile non locato ma detenuto (seconda casa, locale sfitto con arredi) è comunque soggetto alla TARI.
    • Per i locali non occupati e privi di arredi e allacci è possibile richiedere l’esenzione con apposita dichiarazione.

    La regola di base: paga chi occupa

    La domanda ‘chi paga la TARI?’ è una delle più frequenti tra chi affitta casa o possiede immobili. La risposta sta nella legge: il soggetto passivo della TARI è chi occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali. Non conta essere proprietari: conta chi usa concretamente lo spazio e, quindi, produce rifiuti.

    Il discrimine fondamentale è la durata della locazione. Se il contratto di affitto supera i sei mesi nell’arco dell’anno solare, la TARI è dovuta dall’inquilino. Se invece si tratta di una locazione breve – turistica o comunque di durata uguale o inferiore a sei mesi – l’obbligo rimane in capo al proprietario.

    Questo principio vale anche per altri titoli di detenzione: chi abita un immobile in comodato d’uso gratuito paga la TARI come qualsiasi altro occupante. Il proprietario che concede il comodato non è più soggetto passivo per quel locale, purché il comodatario presenti regolare dichiarazione.

    La regola si applica allo stesso modo alle abitazioni e alle utenze non domestiche: il titolare dell’attività commerciale o dello studio professionale che occupa i locali è il soggetto passivo, anche se non è proprietario dell’immobile.

    Chi paga la TARI: riepilogo per situazione
    Situazione Soggetto passivo TARI Note
    Locazione durata > 6 mesi nell'anno solare Inquilino (locatario) L'inquilino presenta la dichiarazione TARI
    Locazione breve (durata ≤ 6 mesi) Proprietario (locatore) Il proprietario rimane soggetto passivo
    Comodato d'uso gratuito Comodatario (chi occupa) Occorre dichiarazione del comodatario
    Immobile detenuto ma non locato (seconda casa) Proprietario Possibili riduzioni deliberate dal Comune
    Locali senza arredi e senza allacci alle utenze Nessuno (esenzione richiedibile) Serve dichiarazione al Comune
    Utenza non domestica in affitto > 6 mesi Titolare dell'attività Stessa regola delle utenze domestiche

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo: Tizio è proprietario di un appartamento che affitta a Caio con contratto di 4 anni (locazione ordinaria, durata di gran lunga superiore a sei mesi). La TARI di quell’appartamento è a carico di Caio, che deve presentare la dichiarazione TARI al Comune indicando la data di inizio del contratto. Se invece Tizio affitta lo stesso appartamento su una piattaforma di affitti brevi per periodi di 2-3 settimane alla volta, la durata di ciascuna locazione è inferiore a sei mesi e la TARI rimane a carico di Tizio come proprietario.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione (per verificare la durata e la data di inizio occupazione)
    • Modulo di dichiarazione TARI del Comune (per comunicare l’inizio o la cessazione dell’occupazione)
    • Atto di comodato d’uso (se l’immobile è concesso in comodato gratuito)
    • Avviso di pagamento TARI ricevuto (verifica se intestato correttamente)
    • Regolamento TARI del Comune (per dettagli sulle riduzioni applicabili alla specifica situazione)

    Tizio: locatore con contratto 4+4

    Scenario. Tizio possiede un appartamento e lo ha affittato a Caio con contratto di locazione ad uso abitativo della durata di 4 anni, prorogabile. Il contratto è stato registrato. Tizio continua a ricevere gli avvisi TARI intestati a sé.

    Come si applica. La durata del contratto è abbondantemente superiore a sei mesi: il soggetto passivo TARI è Caio, non Tizio. Caio deve presentare la dichiarazione di inizio occupazione al Comune o al gestore del servizio, comunicando la data di inizio del contratto. Dalla data indicata nella dichiarazione, la TARI è addebitata a Caio. Se Tizio continua a ricevere avvisi è perché Caio non ha ancora presentato la dichiarazione: Tizio ha interesse a sollecitarlo, altrimenti rischia di dover poi chiedere rimborso al locatario per un importo già pagato.

    In pratica

    • Inserisci nel contratto di locazione un obbligo esplicito per l’inquilino di presentare la dichiarazione TARI entro 30 giorni dalla consegna delle chiavi.
    • Se l’avviso TARI arriva ancora al proprietario, segnalalo all’ufficio tributi del Comune presentando copia del contratto registrato.

    Caio: proprietario di seconda casa a uso saltuario

    Scenario. Caio possiede una casa al mare che utilizza personalmente alcune settimane l’anno e che non affitta a nessuno. L’immobile è arredato e gli allacci alle utenze sono attivi.

    Come si applica. L’immobile è detenuto da Caio come proprietario: la TARI è a suo carico. Il fatto che la casa venga usata solo alcune settimane non esenta dall’obbligo. Tuttavia, molti Comuni prevedono una riduzione tariffaria per gli immobili a disposizione o a uso stagionale: Caio può verificare nel regolamento TARI del proprio Comune se e come richiederla. La riduzione non è automatica e va in genere richiesta con apposita dichiarazione.

    In pratica

    • Controlla il regolamento TARI del Comune dove si trova la seconda casa: la riduzione per uso stagionale è deliberata autonomamente da ogni Comune.
    • Se la casa è tenuta completamente vuota, senza arredi e con allacci staccati, presenta dichiarazione di non occupazione per ottenere l’esenzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Per quanti anni conservare i documenti del 730: la guida completa

    In sintesi

    • Termine generale: i documenti della dichiarazione 2026 (redditi 2025) vanno conservati fino al 31 dicembre 2031.
    • Cosa conservare: Certificazione Unica, scontrini, fatture, ricevute, attestati di versamento F24 e dichiarazioni REDDITI con crediti riportati.
    • Eccezione spese sanitarie precompilate: non devi conservare i documenti delle spese sanitarie gia presenti nel 730 precompilato che non hai modificato.
    • Originali a te, copie al Caf: se ti sei rivolto a un Caf o professionista, conserva tu gli originali; il Caf tiene copia da trasmettere su richiesta dell’AdE.
    • Conservazione da parte dell’AdE: l’Agenzia conserva i dati della dichiarazione fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo alla presentazione.
    • Procedimenti in corso: il termine si allunga se sono aperti procedimenti giurisdizionali o richieste dell’Autorita giudiziaria.

    Quanto tempo devi conservare i documenti del 730

    Quando hai finito di compilare e inviare il 730, la tentazione e di buttare via fogli e ricevute. Non farlo: l’Agenzia delle Entrate ha il diritto di chiederti quella documentazione per alcuni anni dopo la presentazione della dichiarazione. Tenerla in ordine e fondamentale per non trovarsi impreparati in caso di controllo.

    Le istruzioni ufficiali del modello 730/2026 indicano con precisione: i documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2031, termine entro il quale l’amministrazione fiscale puo richiederli. Si tratta di cinque anni a partire dalla scadenza della dichiarazione, che corrisponde al termine ordinario di decadenza per i controlli fiscali.

    C’e pero una categoria di documenti che puoi tranquillamente non conservare: quelli che riguardano le spese sanitarie gia presenti nel 730 precompilato e che non hai modificato. Quei dati sono stati comunicati all’Agenzia direttamente dalle farmacie e dalle strutture sanitarie, quindi l’Agenzia li conosce gia e non ti chiedera di dimostrare nulla.

    Documenti da conservare e relativi termini
    Documento Termine di conservazione
    Certificazione Unica 2026 (datore di lavoro/ente pensionistico) 31 dicembre 2031
    Scontrini, fatture, ricevute per oneri detraibili o deducibili aggiunti/modificati 31 dicembre 2031
    Attestati di versamento F24 31 dicembre 2031
    Mod. REDDITI con crediti riportati nella dichiarazione successiva 31 dicembre 2031
    Documenti spese sanitarie precompilate non modificate Non necessario conservarli
    Dati conservati dall'AdE Fino al 31 dic. dell'undicesimo anno successivo alla presentazione

    Esempio pratico

    • Tizio presenta il 730/2026 a maggio. Nel precompilato ci sono gia le spese mediche del 2025 comunicate dalla farmacia (non modificate) e una detrazione per interessi sul mutuo. Tizio aggiunge anche le spese per le attivita sportive del figlio. Risultato: deve conservare la ricevuta delle spese sportive e l’attestato del mutuo fino al 31 dicembre 2031. Non deve invece conservare gli scontrini farmacia gia presenti nel precompilato, perche quei dati li ha gia l’Agenzia.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico
    • Fatture, ricevute e scontrini delle spese detraibili aggiunte o modificate
    • Attestati di versamento F24 per acconti o saldi pagati autonomamente
    • Modello REDDITI Persone fisiche di anni precedenti, se hai riportato crediti
    • Contratti e documenti che attestano le condizioni soggettive per le detrazioni (es. contratto di mutuo, stato di famiglia)

    Chi presenta il 730 tramite Caf

    Scenario. Caia si rivolge a un Caf per presentare il 730. Il Caf apre il precompilato, inserisce le modifiche indicate da Caia e appone il visto di conformita prima di trasmettere la dichiarazione all’Agenzia.

    Come si applica. Caia deve conservare gli originali di tutti i documenti che ha consegnato al Caf: scontrini, fatture, ricevute. Il Caf, dal canto suo, conserva le copie e le trasmette all’Agenzia se richiesto. Se il Caf ha apposto un visto di conformita non corretto, risponde lui in prima persona del 30% della maggiore imposta accertata (salvo che l’errore sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente).

    In pratica

    • Tieni sempre gli originali: al Caf lasci solo le copie.
    • Il Caf e responsabile della correttezza del visto di conformita: se sbaglia, la sanzione ricade su di lui (30% della maggiore imposta), non su di te, a meno che tu non l’abbia tratto in inganno.
    • Conserva tutto fino al 31 dicembre 2031.

    Chi ha accettato il 730 senza modifiche

    Scenario. Sempronio, pensionato, non ha aggiunto ne modificato nulla nel precompilato: pensione, spese sanitarie e interessi sul mutuo erano tutti gia corretti. Presenta il 730 direttamente online senza toccare nulla.

    Come si applica. Poiche non ha modificato alcun dato comunicato da soggetti terzi all’Agenzia, Sempronio non subira i controlli documentali su quegli oneri. Non e obbligato a conservare i documenti relativi alle spese sanitarie precompilate. Dovra invece conservare la Certificazione Unica e l’attestato degli interessi sul mutuo per ogni eventuale verifica sui requisiti soggettivi (es. effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale).

    In pratica

    • 730 accettato senza modifiche: nessun controllo documentale sulle spese precompilate da terzi.
    • L’Agenzia puo comunque verificare i requisiti soggettivi (es. abitazione principale): conserva contratto di mutuo e documentazione catastale.
    • Per le scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille i dati vengono conservati per il tempo necessario ai controlli sugli intermediari (prescrizione ordinaria decennale).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Articolo 37 TU Giustizia Tributaria – Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della g

    Art. 37 D.Lgs. 175/2024 – Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.