Autore: Andrea Marton

  • Base imponibile IVA: come si determina

    In sintesi

    • La base imponibile IVA è il corrispettivo contrattuale, cioè il prezzo concordato tra le parti per la cessione del bene o la prestazione del servizio.
    • Vi rientrano anche gli oneri e le spese accessorie addebitati al cliente (trasporto, imballaggio, ecc.).
    • Non fanno parte della base imponibile: l’IVA stessa, gli interessi moratori, le penalità, gli sconti contrattuali e le anticipazioni in nome e per conto documentate.
    • Conoscere la base imponibile corretta è fondamentale per emettere la fattura senza errori e per calcolare l’IVA dovuta.
    • Il riferimento normativo è l’art. 13 del DPR 633/1972.

    Che cos'è la base imponibile IVA e perché è importante

    Prima di calcolare l’IVA da applicare su una vendita o su una prestazione, bisogna stabilire su quale importo applicarla. Quell’importo si chiama base imponibile, ed è disciplinato dall’art. 13 del DPR 633/1972, il decreto che regolamenta l’IVA in Italia.

    La regola di partenza è semplice: la base imponibile è il corrispettivo, cioè la somma che il cliente si è impegnato a pagare in cambio del bene o del servizio. Se il prezzo pattuito è 1.000 euro, l’IVA (ad esempio al 22%) si calcola su 1.000 euro. Ma nella pratica ci sono elementi che si aggiungono alla base imponibile e altri che invece ne restano fuori, e confonderli può portare a errori in fattura.

    Sapere cosa includere nella base imponibile non è solo una questione tecnica per le aziende: anche un privato che acquista un bene o un servizio ha interesse a capire su cosa sta pagando l’imposta, per verificare che la fattura ricevuta sia corretta.

    Cosa entra e cosa resta fuori dalla base imponibile IVA
    Voce Inclusa nella base imponibile?
    Corrispettivo contrattuale (prezzo concordato)
    Spese di trasporto e imballaggio addebitate al cliente
    Altri oneri e spese accessorie addebitati al cliente
    L'IVA stessa No
    Interessi moratori e penalità No
    Sconti previsti contrattualmente No
    Anticipazioni in nome e per conto del cliente (documentate) No

    Esempio pratico

    • Alfa Srl vende un macchinario a Beta Snc per 10.000 euro. Oltre al prezzo del macchinario, Alfa Srl addebita 200 euro per il trasporto e 50 euro per l’imballaggio. La base imponibile IVA è quindi 10.250 euro (10.000 + 200 + 50). Se il contratto prevedeva uno sconto di 500 euro già applicato al prezzo di 10.000 euro, lo sconto è già scontato nel corrispettivo concordato e non va sottratto di nuovo. Se invece Beta Snc aveva anticipato 300 euro al vettore in nome di Alfa Srl, quella somma documentata è esclusa dalla base imponibile.

    Documenti necessari

    • Contratto o ordine di acquisto (per verificare il corrispettivo concordato e gli sconti previsti)
    • Fattura emessa o ricevuta (con base imponibile e IVA separati)
    • Documentazione delle anticipazioni in nome e per conto (ricevute, quietanze intestate al cliente)
    • Nota di credito (in caso di rettifica della base imponibile per errori o variazioni del corrispettivo)

    Caso 1 – Alfa Srl: spese di spedizione in fattura

    Scenario. Alfa Srl vende prodotti online e spedisce la merce a un cliente. In fattura indica il prezzo dei beni (500 euro) e le spese di spedizione (15 euro) come voce separata. Il cliente chiede: l’IVA si applica anche sulla spedizione?

    Come si applica. Secondo l’art. 13 del DPR 633/1972, le spese accessorie addebitate al cliente – come quelle di trasporto – entrano nella base imponibile. Alfa Srl deve quindi calcolare l’IVA sull’importo totale di 515 euro (500 + 15), non solo sui 500 euro del prezzo dei beni. Se la merce sconta l’aliquota ordinaria del 22%, l’IVA sarà calcolata su 515 euro. La fattura deve indicare chiaramente la base imponibile complessiva e l’IVA risultante.

    In pratica

    • Le spese di trasporto e imballaggio addebitate al cliente sono parte della base imponibile.
    • L’IVA va calcolata sul totale comprensivo di prezzo del bene e spese accessorie.
    • La fattura deve riportare la base imponibile totale e l’IVA separatamente.

    Caso 2 – Beta Snc: anticipo spese in nome del cliente

    Scenario. Beta Snc, uno studio professionale, paga per conto del proprio cliente Tizio alcune spese (diritti di segreteria, bolli) intestate a Tizio e documentate con ricevute a suo nome. In seguito, Beta Snc richiede il rimborso di queste somme.

    Come si applica. Le somme anticipate in nome e per conto del cliente, purché documentate (cioè le ricevute sono intestate al cliente, non a Beta Snc), sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 13 DPR 633/1972. Nella fattura di Beta Snc a Tizio, quelle somme vengono indicate come rimborso spese fuori campo IVA, separate dall’onorario professionale che invece è imponibile. È essenziale che la documentazione dimostri chiaramente che le spese sono state sostenute in nome di Tizio e non di Beta Snc.

    In pratica

    • Le anticipazioni in nome e per conto del cliente sono escluse dalla base imponibile, se documentate.
    • Le ricevute devono essere intestate al cliente, non al professionista che le anticipa.
    • In fattura vanno indicate separatamente: onorario (imponibile) e rimborso spese (fuori campo IVA).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli sconti commerciali riducono la base imponibile IVA?

    Sì, se lo sconto è previsto contrattualmente al momento della cessione. Gli sconti concordati abbassano il corrispettivo e quindi la base imponibile. Se lo sconto viene concesso dopo l’emissione della fattura, occorre emettere una nota di credito per rettificare la base imponibile.

    L'IVA si calcola sull'importo IVA inclusa o esclusa?

    L’IVA si calcola sulla base imponibile, che per definizione esclude l’IVA stessa. Il prezzo ‘IVA inclusa’ è il totale che paga il cliente, ma la percentuale di imposta si applica al netto.

    Gli interessi di mora entrano nella base imponibile?

    No. Gli interessi moratori (quelli che si applicano in caso di ritardo nel pagamento) sono espressamente esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 13 DPR 633/1972.

    Se il prezzo viene pagato in parte con permuta, come si calcola la base imponibile?

    La scheda ufficiale di riferimento tratta la base imponibile nel caso standard del corrispettivo contrattuale. Per casi particolari come la permuta è opportuno consultare un professionista o le istruzioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate.

    Le penali per inadempimento contrattuale sono soggette a IVA?

    No. Le penalità previste contrattualmente sono escluse dalla base imponibile IVA, come indicato dall’art. 13 DPR 633/1972.

    Come si indica la base imponibile in fattura?

    La fattura deve riportare la base imponibile (l’importo su cui si calcola l’IVA), l’aliquota applicata e l’importo dell’IVA risultante. La somma di base imponibile e IVA dà il totale da pagare.

    Vedi anche: IRAP: come si calcola la base imponibile, Operazioni non imponibili, Base imponibile IRAP, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA e Valore doganale delle merci.

  • Art. 23 L. 68/1999 – Entrata in vigore

    Art. 23 L. 68/1999 – Entrata in vigore

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1999 SCALFARO D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto articolo precedente

  • Utili non distribuiti della SRL: come vengono tassati

    In sintesi

    • IRES al 24%: la SRL paga sempre l’imposta sul reddito d’esercizio, anche se non distribuisce nulla ai soci.
    • Il socio non paga finché non incassa: il 26% di imposta sostitutiva sui dividendi scatta solo al momento dell’effettiva distribuzione.
    • Le riserve: gli utili non distribuiti confluiscono nelle riserve di patrimonio netto e rimangono nella società a disposizione futura.
    • Doppia imposizione economica: quando l’utile viene poi distribuito, il combinato IRES 24% + 26% sul dividendo determina il carico complessivo.
    • Reinvestimento conveniente: lasciare gli utili in azienda evita temporaneamente il 26% e finanzia la crescita con risorse già tassate a livello societario.
    • Differenza dalla trasparenza: nelle società di persone il reddito è tassato al socio subito con IRPEF progressiva, anche senza distribuzione; nella SRL no.

    Come funziona la tassazione nella SRL

    La SRL è una società di capitali. Questo significa che dal punto di vista fiscale esiste una separazione netta tra la società e i suoi soci: la società ha una propria soggettività tributaria e paga le imposte per conto suo, indipendentemente da quello che decidono di fare i soci con gli utili.

    L’imposta che colpisce il reddito della SRL si chiama IRES, acronimo di Imposta sul Reddito delle Società. L’aliquota ordinaria è il 24% sul reddito imponibile. Questa imposta viene calcolata e pagata dalla società ogni anno, a prescindere dal fatto che l’utile venga poi distribuito ai soci oppure resti in cassa.

    Fin qui il meccanismo sembra semplice. La complessità emerge quando si ragiona su cosa succede in seguito: se l’utile rimane nella SRL entra nelle riserve di patrimonio netto; se invece viene distribuito ai soci sotto forma di dividendo, ciascun socio persona fisica dovrà pagare un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%. È questo il fenomeno che i tecnici chiamano «doppia imposizione economica»: lo stesso utile viene tassato due volte, prima in capo alla società e poi in capo al socio.

    La scelta di distribuire o non distribuire gli utili ha quindi conseguenze fiscali immediate per il socio, e comprendere bene questa meccanica è il primo passo per pianificare correttamente.

    Tassazione degli utili SRL: schema riepilogativo
    Momento Soggetto che paga Aliquota
    Utile di esercizio (sempre) SRL IRES 24%
    Distribuzione dividendo al socio PF Socio persona fisica Imposta sostitutiva 26%
    Utile che resta in riserva Nessuno (rinvio)
    Dividendo percepito da un'altra società Società percipiente 5% concorre a reddito (art. 89 TUIR)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude l’esercizio con un utile imponibile di 100.000 euro. La società paga l’IRES: 100.000 × 24% = 24.000 euro. Restano 76.000 euro di utile netto. L’assemblea dei soci decide di non distribuire: i 76.000 euro entrano nelle riserve. I soci Tizio e Caio non pagano nulla in quell’anno. L’anno successivo l’assemblea delibera la distribuzione integrale: Tizio e Caio, ciascuno al 50%, incassano 38.000 euro a testa e versano 38.000 × 26% = 9.880 euro ciascuno di imposta sostitutiva. Il carico complessivo sull’utile originario è stato: 24.000 (IRES) + 19.760 (26% sui 76.000 netti) = 43.760 euro su 100.000, pari a un’aliquota effettiva del 43,76%.

    Documenti necessari

    • Bilancio d’esercizio e delibera assembleare di approvazione
    • Verbale dell’assemblea dei soci con indicazione della destinazione degli utili
    • Dichiarazione IRES della società (modello Redditi SC)
    • Dichiarazione dei redditi del socio (modello Redditi PF) per l’anno di incasso del dividendo
    • Certificazione rilasciata dalla SRL al socio per i dividendi percepiti

    Caso 1 – Tizio lascia gli utili in azienda per tre anni

    Scenario. Tizio è socio unico di Alfa SRL. La società produce ogni anno un utile imponibile di 50.000 euro e Tizio decide, per tre anni consecutivi, di non distribuire nulla: vuole rafforzare la cassa per un investimento futuro.

    Come si applica. Ogni anno Alfa SRL paga l’IRES: 50.000 × 24% = 12.000 euro. L’utile netto di 38.000 euro va in riserva. Tizio non paga nulla a titolo personale. Dopo tre anni le riserve accumulano 114.000 euro (3 × 38.000). Quando Tizio deciderà di distribuire, pagherà il 26% su quanto ricevuto. Nel frattempo la società ha avuto la disponibilità di quelle risorse per investire.

    In pratica

    • Non distribuire non significa non pagare: l’IRES 24% scatta comunque ogni anno a livello societario.
    • Il socio rinvia il prelievo del 26%, non lo elimina: prima o poi, se vuole i soldi, dovrà pagarlo.
    • Le riserve restano patrimonio della società, non del socio: in caso di difficoltà finanziarie della SRL, i creditori possono aggredirle.

    Caso 2 – Caio riceve un dividendo straordinario da riserve accumulate

    Scenario. Caio detiene il 60% di Alfa SRL. La società ha accumulato negli anni 200.000 euro di riserve di utili. L’assemblea delibera una distribuzione straordinaria di 150.000 euro totali.

    Come si applica. La quota spettante a Caio è 150.000 × 60% = 90.000 euro. Su questo importo Caio paga l’imposta sostitutiva del 26%: 90.000 × 26% = 23.400 euro. L’imposta viene trattenuta direttamente dalla SRL in qualità di sostituto d’imposta e versata all’Erario; Caio incassa il netto di 66.600 euro. Il dividendo non si cumula con gli altri redditi di Caio: la tassazione al 26% è definitiva e separata dall’IRPEF.

    In pratica

    • Il 26% è un’imposta sostitutiva: non entra nel calcolo IRPEF progressivo, non alza l’aliquota marginale sui redditi da lavoro.
    • La SRL agisce da sostituto d’imposta: è lei che trattiene e versa il 26%; il socio riceve già il netto.
    • Controllare la capienza delle riserve distribuibili: la delibera deve rispettare i vincoli di legge (riserva legale al 20% del capitale, ecc.).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se la SRL è in perdita, il socio paga comunque qualcosa?

    No. Se la SRL chiude in perdita non c’è utile imponibile, quindi non si paga IRES. Il socio non incassa dividendi e non paga nulla. Le perdite si riportano a nuovo e possono ridurre il reddito degli esercizi successivi.

    Qual è la differenza tra utile non distribuito e riserva?

    L’utile non distribuito, una volta che l’assemblea approva il bilancio e decide di non distribuirlo, viene formalmente imputato a una riserva di patrimonio netto (es. riserva straordinaria o riserva per reinvestimento). In sostanza sono la stessa cosa: utili rimasti in azienda anziché usciti come dividendi.

    Il 26% sul dividendo è sempre definitivo o può variare?

    Per i soci persone fisiche che detengono partecipazioni «non qualificate» (la grande maggioranza), il 26% è imposta sostitutiva definitiva. Per partecipazioni qualificate in regimi particolari potrebbero valere regole diverse, ma la disciplina standard prevede il 26%.

    Conviene distribuire ogni anno o accumulare?

    Dipende dai piani dell’azienda e dall’aliquota IRPEF marginale del socio. Se la società ha bisogno di liquidità per crescere, lasciare gli utili in riserva evita il 26% nell’immediato. Se il socio ha bisogno di reddito personale, distribuite tenendo conto che il 26% è fisso a prescindere dagli altri redditi.

    Cosa succede quando la SRL viene liquidata o il socio vende le quote?

    In caso di liquidazione della società, le somme che eccedono il capitale versato vengono trattate come dividendi e scontano il 26%. In caso di vendita delle quote, l’eventuale plusvalenza realizzata dal socio persona fisica è soggetta alla stessa imposta sostitutiva del 26%.

    La mini-IRES al 20% vale per tutti?

    No. La mini-IRES (aliquota ridotta al 20%) si applica solo al ricorrere di condizioni premiali specifiche legate agli utili accantonati e reinvestiti. Non è automatica: occorre verificare i requisiti nel modello Redditi SC della società.

  • Articolo 129 Codice della Strada: Sospensione della patente di guida

    Art. 129 C.d.S. – Sospensione della patente di guida

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

    2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575.

    3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

    4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

  • IRES 2026: aliquota 24%, base imponibile e calcolo dell’imposta

    In sintesi

    • Aliquota ordinaria 24%: e’ l’aliquota standard dell’imposta sul reddito delle societa’, indicata nel rigo RN8 del quadro RN.
    • IRES premiale 20%: per il periodo d’imposta 2025, chi patrimonializza, investe e assume puo’ applicare un’aliquota ridotta di 4 punti (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024). Rigo RN8A.
    • La base imponibile viene dal quadro RF: il reddito imponibile si determina nel quadro RF (variazioni sull’utile contabile) e si riporta nel quadro RN per il calcolo dell’imposta.
    • Le perdite pregresse riducono il reddito: le perdite di esercizi precedenti possono abbattere il reddito imponibile nel quadro RN (rigo RN4), in genere nel limite dell’80% del reddito.
    • Detrazioni e crediti riducono l’imposta lorda: dopo aver calcolato l’imposta lorda, si sottraggono eventuali detrazioni (rigo RN10) e crediti d’imposta (righi RN13, RN14, RN18).
    • Il risultato finale e’ IRES a debito o a credito: confrontando l’imposta netta con gli acconti versati (rigo RN22) si ottiene il saldo da versare (rigo RN23) o il credito da riportare (rigo RN24).

    Come si determina l'IRES: dal reddito imponibile all'imposta

    L’IRES, Imposta sul Reddito delle Societa’, si calcola in un passaggio preciso: si parte dal reddito imponibile, si applica l’aliquota e si ottiene l’imposta lorda. Poi si detraggono eventuali crediti e sconti, si confronta con gli acconti gia’ versati, e il gioco e’ fatto. Il quadro RN del Modello Redditi SC e’ il foglio dove si fa tutto questo.

    L’aliquota ordinaria e’ il 24 per cento. Se la societa’ ha un reddito imponibile di 100.000 euro, l’IRES lorda e’ di 24.000 euro. Questa cifra poi puo’ essere ridotta da crediti d’imposta, ritenute subite, acconti gia’ versati nel corso dell’anno.

    Per il periodo d’imposta 2025 esiste una novita’ importante: l’IRES premiale. Chi rispetta contemporaneamente quattro condizioni (aver destinato parte degli utili a riserve, aver effettuato investimenti rilevanti, aver incrementato l’occupazione a tempo indeterminato, non aver fatto ricorso ad alcuni ammortizzatori sociali) applica un’aliquota ridotta del 20 per cento invece del 24. La riduzione di 4 punti percentuali vale solo per questo periodo d’imposta e solo sul reddito che soddisfa i requisiti, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 e dal decreto ministeriale 8 agosto 2025.

    E’ fondamentale capire che l’aliquota si applica al reddito imponibile, non all’utile contabile del bilancio. Come spiegato nel quadro RF, il reddito imponibile puo’ essere piu’ alto o piu’ basso dell’utile civilistico a seconda delle variazioni fiscali. Solo dopo aver determinato il reddito imponibile nel quadro RF si puo’ compilare correttamente il quadro RN e calcolare l’imposta dovuta.

    Struttura del calcolo IRES nel quadro RN
    Passaggio Rigo Contenuto
    Reddito d'impresa RN1, col. 3 Dal quadro RF (al netto di liberalita' deducibili)
    Perdite pregresse RN4 Perdite anni precedenti (limite: 80% del reddito, art. 84 TUIR)
    Reddito imponibile RN6, col. 11 Base su cui si applica l'aliquota
    Imposta aliquota ordinaria 24% RN8, col. 2 Reddito ordinario x 24%
    Imposta IRES premiale 20% RN8A, col. 5 Reddito agevolato x 20% (solo periodo d'imposta 2025)
    Imposta lorda totale RN9 Somma delle imposte da RN7, RN8, RN8A
    Imposta netta RN11, col. 2 Imposta lorda meno detrazioni (RN10) e crediti CFC (RN9A)
    Acconti versati RN22, col. 2 Primo e secondo acconto IRES versati nell'anno
    IRES a debito / a credito RN23 / RN24 Differenza tra imposta netta e acconti

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un reddito imponibile di 300.000 euro (risultante dal quadro RF). Non ha requisiti per l’IRES premiale. Calcolo nel quadro RN: reddito imponibile 300.000 euro (rigo RN6, col. 11); imposta lorda: 300.000 x 24% = 72.000 euro (rigo RN8 e RN9); nessuna detrazione; imposta netta: 72.000 euro (rigo RN11). Ha versato durante l’anno acconti per 65.000 euro (rigo RN22, col. 2). IRES a debito: 72.000 – 65.000 = 7.000 euro da versare a saldo (rigo RN23, col. 3).

    Documenti necessari

    • Quadro RF completato con il reddito imponibile finale
    • F24 degli acconti IRES versati (primo acconto codice tributo 2001, secondo acconto codice tributo 2002)
    • Documentazione eventuali crediti d’imposta (quadro RU, quadro CE per imposte estere)
    • Certificazione requisiti IRES premiale (decreto ministeriale 8 agosto 2025)
    • Eventuale prospetto perdite pregresse riportate (quadro RS)

    SRL senza agevolazioni: calcolo standard

    Scenario. Alfa SRL ha un reddito imponibile di 150.000 euro risultante dal quadro RF. Ha versato acconti per 32.000 euro. Non ha crediti d’imposta particolari.

    Come si applica. Nel quadro RN, Alfa SRL indica 150.000 euro come reddito imponibile nel rigo RN6, col. 11. Applica l’aliquota del 24 per cento: imposta lorda 36.000 euro, che coincide con l’imposta netta in assenza di detrazioni. Confronta con gli acconti versati (32.000 euro). Risultato: IRES a debito di 4.000 euro da versare a saldo (rigo RN23, col. 3) con codice tributo 2003.

    In pratica

    • L’imposta a debito si versa entro il termine ordinario per i pagamenti delle imposte delle societa’.
    • Se il saldo e’ a credito, la societa’ puo’ richiedere il rimborso oppure usarlo in compensazione con altri tributi (rigo RN24, quadro RX).

    SpA con IRES premiale e perdite pregresse

    Scenario. Beta SpA ha un reddito imponibile di 400.000 euro. Ha perdite pregresse riportabili per 80.000 euro (originate da esercizi precedenti, con il limite dell’80%). Soddisfa tutti i requisiti per l’IRES premiale sull’intero reddito.

    Come si applica. Nel rigo RN4 del quadro RN, Beta SpA computa le perdite pregresse: il limite e’ l’80 per cento del reddito, cioe’ 320.000 euro. Puo’ quindi usare tutti gli 80.000 di perdite disponibili. Il reddito imponibile netto scende a 320.000 euro (rigo RN6, col. 11). Su questo importo applica l’aliquota premiale del 20 per cento: imposta 64.000 euro. Senza IRES premiale avrebbe pagato 320.000 x 24% = 76.800 euro. Risparmio: 12.800 euro.

    In pratica

    • Le perdite pregresse si compensano prima di applicare l’aliquota: riducono la base, non l’imposta calcolata.
    • L’IRES premiale e l’utilizzo delle perdite possono cumularsi, producendo un risparmio significativo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' l'aliquota IRES nel 2026?

    L’aliquota ordinaria e’ il 24 per cento (rigo RN8). Per il periodo d’imposta 2025 esiste l’IRES premiale al 20 per cento per chi soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    Come si calcolano gli acconti IRES?

    Gli acconti si calcolano sulla base dell’imposta dovuta nell’anno precedente o con il metodo previsionale. I codici tributo sono 2001 (primo acconto) e 2002 (secondo acconto o acconto unico). Per l’IRES premiale esistono codici tributo dedicati (2048 per il secondo acconto, 2049 per il saldo).

    Le perdite di esercizi precedenti si possono sempre dedurre?

    In linea generale si, ma con il limite dell’80 per cento del reddito imponibile (art. 84, comma 1, TUIR). Le perdite dei primi tre esercizi di un’attivita’ di nuova costituzione si possono dedurre senza limite (art. 84, comma 2, TUIR). Ci sono poi limitazioni specifiche per le societa’ di comodo e in altri casi particolari.

    Cosa succede se l'imposta netta e' zero?

    Se la societa’ ha crediti d’imposta, ritenute subite e acconti che superano l’imposta dovuta, il risultato e’ un credito IRES. Questo credito (rigo RN24) puo’ essere usato in compensazione con altri tributi tramite modello F24, oppure richiesto a rimborso (quadro RX).

    L'IRES premiale vale anche per le SRL che distribuiscono dividendi?

    L’IRES premiale riduce l’imposta che paga la societa’, non quella che paga il socio sui dividendi. La tassazione del socio dipende dalla propria situazione fiscale individuale e non e’ influenzata dal fatto che la societa’ abbia o meno beneficiato dell’IRES premiale.

  • Dichiarazione IVA omessa o tardiva: il ravvedimento

    In sintesi

    • Tardiva: presentata entro 90 giorni dal termine; è ancora valida e ammette il ravvedimento.
    • Omessa: non presentata entro i 90 giorni; ha conseguenze più gravi ma può servire come base per la riscossione.
    • Con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) la sanzione si riduce in base a quanto in fretta ci si regolarizza.
    • Oltre alla sanzione ridotta vanno versati gli interessi legali, calcolati giorno per giorno al tasso vigente.
    • Il pagamento avviene tramite modello F24 con codici tributo separati per imposta, sanzione e interessi.

    Dichiarazione IVA annuale: tardiva, omessa e come rimediare

    La dichiarazione IVA annuale riepiloga tutte le operazioni dell’anno e determina il saldo finale (a debito o a credito). Va presentata esclusivamente in via telematica, di norma tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta. Se non viene presentata entro questo termine, il contribuente si trova davanti a due situazioni distinte: la dichiarazione tardiva e quella omessa.

    La distinzione è semplice ma fondamentale. Se presenti la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, si parla di dichiarazione tardiva: la legge la considera ancora valida e puoi usare il ravvedimento operoso per sanare la violazione con sanzioni ridotte. Se invece lasci passare oltre 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa a tutti gli effetti: le conseguenze sono più severe, anche se la dichiarazione, se poi presentata, può comunque essere usata come base per la riscossione delle imposte.

    Il ravvedimento operoso è lo strumento previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per chi vuole regolarizzare spontaneamente una violazione prima che arrivi un controllo. Prima ci si ravvede, meno si paga: la sanzione viene ridotta applicando una frazione del minimo edittale che dipende dal tempo trascorso dalla violazione.

    Frazioni di riduzione della sanzione nel ravvedimento operoso
    Quando ci si ravvede Riduzione della sanzione
    Entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint) 1/10 del minimo
    Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 del minimo
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno (o entro 1 anno) 1/8 del minimo
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo (o entro 2 anni) 1/7 del minimo
    Oltre, fino alla notifica dell'atto 1/6 del minimo
    Dopo la constatazione della violazione (PVC) 1/5 del minimo

    Esempio pratico

    • Tizio ha dimenticato di presentare la dichiarazione IVA annuale entro il 30 aprile. Se la presenta il 20 giugno (51 giorni dopo), rientra nella finestra dei 90 giorni: la dichiarazione è tardiva. Applica il ravvedimento con riduzione 1/9 del minimo edittale, versa la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal 30 aprile al 20 giugno, tutto con modello F24 usando i codici tributo per sanzione e interessi separati dall’imposta.

    Documenti necessari

    • Modello F24 (per versare imposta, sanzione e interessi con codici tributo distinti)
    • Dichiarazione IVA annuale (modello da presentare telematicamente anche in ritardo)
    • Codici tributo: saldo annuale IVA 6099, sanzioni tributo specifico, interessi
    • Calcolo degli interessi legali al tasso vigente nell’anno (MEF)

    Caso 1 – Tizio: dichiarazione tardiva entro 90 giorni

    Scenario. Tizio è un libero professionista con partita IVA. Dimentica di presentare la dichiarazione IVA annuale entro il 30 aprile. Se ne accorge a fine giugno, cioè dopo circa 60 giorni.

    Come si applica. Poiché sono passati meno di 90 giorni, la sua dichiarazione è tardiva e ancora valida. Può usare il ravvedimento operoso con riduzione 1/9 del minimo edittale, dato che ha superato i 30 giorni ma è ancora entro i 90. Presenta la dichiarazione IVA telematicamente, versa l’eventuale IVA a debito con il codice tributo 6099, poi paga la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal 30 aprile alla data del versamento, con codici tributo separati in F24.

    In pratica

    • Presentare subito la dichiarazione IVA telematicamente, anche in ritardo.
    • Calcolare la sanzione ridotta (1/9 del minimo) e gli interessi legali giorno per giorno.
    • Versare tutto con F24 usando codici tributo separati per imposta, sanzione e interessi.

    Caso 2 – Caio: dichiarazione omessa oltre 90 giorni

    Scenario. Caio gestisce una piccola impresa e non presenta la dichiarazione IVA annuale. Quando se ne accorge sono passati 5 mesi dalla scadenza del 30 aprile.

    Come si applica. Avendo superato i 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa. Caio non può più ricadere nella categoria ‘tardiva’. Il ravvedimento rimane comunque possibile: poiché ci si trova ancora entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo, la sanzione si riduce a 1/7 del minimo edittale. Va presentata la dichiarazione (che servirà come base per la riscossione) e versato il dovuto con F24, comprensivo di sanzione ridotta e interessi legali. È importante agire prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo, perché dopo la notifica di un atto le riduzioni si ridimensionano ulteriormente.

    In pratica

    • Presentare comunque la dichiarazione IVA anche se omessa: serve come base per la riscossione.
    • Verificare a quale scaglione di ravvedimento si appartiene in base al tempo trascorso.
    • Versare con F24 prima di ricevere qualsiasi atto dall’Agenzia delle Entrate.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra dichiarazione IVA tardiva e omessa?

    Tardiva è quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria: è ancora valida e ammette le riduzioni del ravvedimento operoso. Omessa è quella presentata oltre i 90 giorni: ha conseguenze più gravi, anche se la dichiarazione può essere usata come base per la riscossione.

    Posso usare il ravvedimento anche se la dichiarazione è omessa?

    Sì, il ravvedimento operoso è applicabile anche in caso di dichiarazione omessa, purché si agisca prima che l’Agenzia notifichi un atto impositivo. La riduzione dipende da quando ci si ravvede.

    Come si calcolano gli interessi nel ravvedimento?

    Gli interessi si calcolano giorno per giorno al tasso legale annuo fissato con decreto MEF per quell’anno. Va verificato il tasso vigente nel periodo in cui matura il debito.

    Come si paga il ravvedimento?

    Con il modello F24, indicando codici tributo separati per l’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi. I titolari di partita IVA devono usare il canale telematico.

    Cosa succede se arrivo tardi con il ravvedimento?

    Se l’Agenzia delle Entrate notifica un atto (avviso, accertamento) prima che tu ti sia ravveduto, le riduzioni del ravvedimento non sono più applicabili. Agire in anticipo riduce sia la sanzione che gli interessi.

    La dichiarazione IVA omessa ha conseguenze penali?

    Le schede ufficiali AE non trattano profili penali in questo contesto. Per situazioni di omissione rilevante è opportuno rivolgersi a un professionista.

    Vedi anche: Dichiarazione d’intento, Quadro VF, Quadro VE, Dichiarazione IVA integrativa, Come si compila la dichiarazione IVA e Dichiarazione IVA annuale.

  • Art. 131 L. 633/1941

    Art. 131 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore.

    Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Diritti d’autore nel 730/2026: deduzione forfetaria e come dichiarare

    In sintesi

    • Redditi assimilati al lavoro autonomo: i proventi da utilizzo economico di opere dell’ingegno percepiti dall’autore o inventore vanno nel Quadro D, rigo D3, codice 1.
    • Deduzione forfetaria del 25%: l’importo lordo viene ridotto automaticamente del 25% a titolo di spese forfetarie; dichiari il lordo e la deduzione la applica chi presta l’assistenza fiscale.
    • Deduzione del 40% se hai meno di 35 anni: se nel 2025 avevi meno di 35 anni, la riduzione forfetaria sale al 40% dell’importo percepito.
    • Lettera ‘B’ nella Certificazione Unica: i diritti d’autore certificati dal sostituto d’imposta sono contrassegnati dalla causale ‘B’ nel punto 1 della CU 2026 – Lavoro autonomo.
    • Eredi e acquirenti a titolo oneroso: regole diverse: chi ha acquistato il diritto d’autore a titolo gratuito (eredi) lo dichiara per intero senza deduzioni; chi lo ha comprato a titolo oneroso ha diritto a una deduzione del 25% nel Quadro D, rigo D4, codice 6.

    Quando i tuoi proventi creativi si dichiarano come diritti d'autore

    Se hai scritto un libro, composto musica, creato un software, realizzato fotografie o brevettato un’invenzione, e hai percepito compensi per l’utilizzo economico di quelle opere, stai parlando di redditi da diritti d’autore. La legge li tratta in modo specifico: non sono redditi di lavoro dipendente, ma nemmeno redditi professionali ordinari. Rientrano in una categoria particolare chiamata ‘redditi assimilati al lavoro autonomo’.

    Il vantaggio principale e’ la deduzione forfetaria: non devi dimostrare le spese che hai sostenuto per creare l’opera. La legge riconosce in modo automatico una riduzione del 25% sull’importo lordo percepito. Se hai meno di 35 anni, la riduzione e’ ancora piu’ generosa: sale al 40%. Questo significa che paghi le tasse solo su una parte del compenso che hai effettivamente incassato.

    Attenzione: questa disciplina vale solo per l’autore o inventore originario. Se hai ereditato i diritti da un parente o li hai comprati da qualcun altro, le regole cambiano e devi usare un rigo diverso del Quadro D (il D4 con codice 6), con trattamento fiscale differente.

    Deduzione forfetaria sui diritti d'autore (Quadro D, rigo D3, codice 1)
    Situazione del percettore Deduzione applicata Rigo 730
    Autore/inventore, 35 anni o piu' 25% del compenso lordo D3, codice 1 – lordo nella col. 2
    Autore/inventore, meno di 35 anni 40% del compenso lordo D3, codice 1 – lordo nella col. 2
    Erede o legatario (titolo gratuito) Nessuna deduzione D4, codice 6 – intero importo
    Acquirente a titolo oneroso del diritto 25% del compenso D4, codice 6 – lordo ridotto 25%

    Esempio pratico

    • Tizio, scrittore di 42 anni, nel 2025 ha percepito 8.000 euro lordi di royalties dalla casa editrice per il suo romanzo. La casa editrice gli ha rilasciato la CU 2026 con causale ‘B’ al punto 1 e ritenute al punto 3. Tizio riporta 8.000 euro nella colonna 2 del rigo D3 con codice 1 in colonna 1. Chi presta l’assistenza fiscale applica automaticamente la deduzione del 25%, quindi l’imponibile sara’ di 6.000 euro (8.000 – 2.000). Se Tizio avesse avuto 30 anni, la deduzione sarebbe stata del 40% e l’imponibile sarebbe sceso a 4.800 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’editore, dalla societa’ di gestione diritti o da chi ha erogato le royalties (causale ‘B’ al punto 1)
    • Contratto di cessione o concessione dei diritti d’autore
    • Ricevute di pagamento delle royalties, se il pagante non e’ sostituto d’imposta
    • Documento attestante la data di nascita (per dimostrare l’eta’ inferiore a 35 anni e la deduzione maggiorata)

    Caio: musicista con royalties da streaming

    Scenario. Caio, 28 anni, ha composto alcune canzoni che vengono distribuite su piattaforme digitali. Nel 2025 ha percepito 3.200 euro di royalties tramite la sua societa’ di gestione dei diritti. La societa’ gli ha rilasciato la CU 2026 con causale ‘B’.

    Come si applica. Caio ha meno di 35 anni, quindi ha diritto alla deduzione forfetaria del 40%. Riporta 3.200 euro nel rigo D3, colonna 2, con codice 1 in colonna 1 e le ritenute in colonna 3. Il CAF applica la deduzione del 40% (1.280 euro), quindi l’importo tassabile e’ di 1.920 euro. Caio non deve calcolare nulla: inserisce solo il lordo, poi il calcolo lo fa chi presta assistenza.

    In pratica

    • Indica sempre l’importo lordo nella colonna 2 del rigo D3: la deduzione del 40% verra’ applicata automaticamente per chi ha meno di 35 anni.
    • Se non ti e’ stata rilasciata una CU, conserva i contratti e le ricevute di pagamento delle royalties.

    Sempronia: figlia che ha ereditato i diritti d'autore del padre

    Scenario. Il padre di Sempronia era un fotografo noto. Dopo il suo decesso, Sempronia ha ereditato i diritti sulle fotografie. Nel 2025 ha percepito 4.500 euro di royalties da una societa’ editoriale che usa le immagini.

    Come si applica. Sempronia non e’ l’autrice originaria: ha acquisito i diritti a titolo gratuito (per successione). In questo caso non spetta la deduzione forfetaria. Deve dichiarare i 4.500 euro per intero nel rigo D4, colonna 4, con il codice 6 in colonna 3. Non ci sono riduzioni: l’intero importo concorre al reddito complessivo.

    In pratica

    • Se hai ereditato diritti d’autore, NON usi il rigo D3 ma il D4 con codice 6, e dichiari il 100% dell’importo senza deduzioni.
    • Se invece avessi comprato i diritti da qualcuno (acquisto a titolo oneroso), useresti sempre il D4 codice 6, ma potresti ridurre l’importo del 25% prima di inserirlo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo i dati sui diritti d'autore nella Certificazione Unica?

    Cerca il punto 1 ‘Causale’ della sezione Lavoro Autonomo della CU 2026: se c’e’ la lettera ‘B’, si tratta di proventi da utilizzo economico di opere dell’ingegno da parte dell’autore. Il compenso lordo e’ al punto 2 e le ritenute al punto 3 della stessa sezione.

    Devo calcolare io la deduzione forfetaria del 25% o del 40%?

    No. Inserisci l’importo lordo nella colonna 2 del rigo D3. Chi presta l’assistenza fiscale (CAF, professionista o il software del 730 precompilato) applica automaticamente la percentuale corretta in base alla tua eta’.

    Come si dimostra di avere meno di 35 anni per la deduzione maggiorata?

    La tua data di nascita e’ gia’ nella dichiarazione. Non devi fare nulla di speciale: basta che nel 2025 tu avessi meno di 35 anni compiuti. Il calcolo e’ automatico.

    Se ho scritto articoli per una rivista, sono diritti d'autore?

    Dipende. Le collaborazioni a giornali, riviste ed enciclopedie sono escluse dalla categoria dei diritti d’autore e vanno trattate come redditi assimilati al lavoro dipendente (Quadro C). I veri diritti d’autore riguardano la cessione o concessione dei diritti su opere protette (libri, musica, software, fotografie d’autore, ecc.).

    Cosa succede se supero un certo importo di diritti d'autore?

    Non esiste un limite massimo oltre il quale cambia il trattamento fiscale per i diritti d’autore dell’autore originario. La deduzione forfetaria si applica sull’intero importo percepito, indipendentemente dall’ammontare. L’importo netto concorre comunque al reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.

  • Articolo 120 TU Giustizia Tributaria: Sentenze revocabili e motivi di revocazione

    Art. 120 D.Lgs. 175/2024 – Sentenze revocabili e motivi di revocazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

    2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

    3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

  • Split payment: come funziona l’IVA verso la PA

    In sintesi

    • IVA versata dalla PA: il fornitore incassa solo l’imponibile; l’ente acquirente versa l’IVA direttamente all’Erario senza passare per il fornitore.
    • Dicitura obbligatoria: la fattura deve riportare «scissione dei pagamenti» e indicare l’IVA separatamente.
    • Credito IVA strutturale: il fornitore accumula IVA a credito sugli acquisti senza mai incassare quella sulle vendite, generando quasi sempre un saldo a credito.
    • Ambito soggettivo: si applica alle cessioni e prestazioni verso la Pubblica Amministrazione e determinate società partecipate o controllate pubbliche; le società quotate FTSE MIB sono escluse dal 1° luglio 2025 (D.L. 84/2025).
    • Rimborso o compensazione: il credito IVA accumulato può essere chiesto a rimborso o compensato in F24, con le regole ordinarie sul visto di conformità.

    Che cos'è la scissione dei pagamenti

    Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è il meccanismo previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972 in base al quale l’IVA indicata in fattura dal fornitore non viene pagata dal cliente pubblico al fornitore stesso, ma versata direttamente all’Erario dall’ente acquirente. Il fornitore incassa soltanto l’imponibile, cioè il prezzo al netto dell’imposta.

    L’obiettivo è eliminare il rischio che un fornitore incassi l’IVA dalla PA e poi non la versi al Fisco. Le amministrazioni pubbliche sono considerate controparti affidabili per la riscossione dell’imposta, quindi il legislatore ha semplicemente spostato su di loro l’obbligo di riversamento.

    Dal punto di vista del fornitore privato il meccanismo è svantaggioso sotto il profilo finanziario: emette fattura con IVA, ma quell’IVA non entra nella sua cassa. Allo stesso tempo accumula IVA a credito sugli acquisti senza poterla compensare con l’IVA incassata sulle vendite, generando quasi sempre un saldo a credito nella dichiarazione annuale.

    Schema operativo dello split payment
    Passaggio Chi agisce Che cosa fa
    Emissione fattura Fornitore privato Indica imponibile + IVA + dicitura 'scissione dei pagamenti'
    Pagamento imponibile Ente PA Versa al fornitore solo l'importo senza IVA
    Versamento IVA Ente PA Versa l'IVA separatamente all'Erario tramite F24 o sistema di tesoreria
    Registrazione acquisti Fornitore Registra la fattura nel registro acquisti senza incasso dell'IVA
    Dichiarazione IVA Fornitore Risulta quasi sempre a credito; chiede rimborso o compensa in F24

    Esempio pratico

    • Tizio, consulente informatico con partita IVA, svolge un servizio per un Comune del valore di 10.000 euro. Emette fattura da 10.000 euro + IVA al 22% (2.200 euro) con la dicitura ‘scissione dei pagamenti’. Il Comune gli accredita 10.000 euro e versa separatamente 2.200 euro all’Erario. Tizio non ha mai in mano i 2.200 euro di IVA, ma li ha già registrati come IVA a debito; al contempo li registra come IVA non incassata. Nella dichiarazione IVA annuale Tizio risulterà tendenzialmente a credito per le spese sostenute (acquisti di software, hardware, formazione) su cui ha pagato IVA a 22%, che non riesce a compensare con l’IVA sulle vendite mai incassata.

    Documenti necessari

    • Fattura emessa con IVA separata e dicitura ‘scissione dei pagamenti’ (art. 17-ter DPR 633/72)
    • Contratto o lettera di incarico con la PA che documenta la prestazione
    • Estratto conto bancario o mandato di pagamento della PA (prova dell’incasso del solo imponibile)
    • Modello F24 per eventuale compensazione del credito IVA accumulato
    • Dichiarazione IVA annuale con richiesta di rimborso o riporto del credito (quadro VX)

    Fornitore di beni a un ospedale pubblico

    Scenario. Alfa Srl fornisce materiale di consumo medico a un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per 50.000 euro + IVA al 10% (5.000 euro). Emette fattura con la dicitura ‘scissione dei pagamenti’.

    Come si applica. La ASL paga ad Alfa Srl soltanto 50.000 euro (imponibile); i 5.000 euro di IVA vengono versati dalla ASL direttamente all’Erario tramite il proprio sistema di tesoreria. Alfa Srl registra la fattura e l’IVA a debito (5.000 euro) ma non incassa quell’importo. Nell’anno ha acquistato materie prime pagando IVA ordinaria: quel credito non viene compensato dall’IVA sulle vendite mai incassata, e alla dichiarazione annuale risulta un saldo a credito che Alfa Srl può compensare o chiedere a rimborso.

    In pratica

    • Alfa Srl deve emettere la fattura con l’IVA indicata per esteso anche se non la incasserà: è necessaria per permettere alla ASL di versarla correttamente.
    • Il credito IVA strutturale che si accumula può diventare rilevante: se supera 5.000 euro e si vuole compensare in F24, serve il visto di conformità sulla dichiarazione.

    Professionista che fattura al Ministero

    Scenario. Caio, avvocato, presta consulenza legale a un Ministero per 8.000 euro + IVA al 22% (1.760 euro).

    Come si applica. Caio emette fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio con la dicitura ‘scissione dei pagamenti’. Il Ministero gli versa 8.000 euro; i 1.760 euro di IVA vengono versati direttamente all’Erario. Caio registra la fattura nel registro vendite (8.000 imponibile, 1.760 IVA non incassata a debito). A fine anno, se ha acquistato beni e servizi per la sua attività pagando IVA, avrà quasi certamente un credito IVA da gestire.

    In pratica

    • Caio non deve fare nulla di speciale per il versamento dell’IVA: è compito del Ministero. La sua responsabilità si esaurisce nell’emettere la fattura corretta con la dicitura prescritta.
    • Se il credito IVA annuale supera la soglia per il rimborso prioritario, Caio può valutare la richiesta di rimborso infrannuale trimestrale (modello TR) per recuperare liquidità.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il fornitore deve indicare l'IVA in fattura anche se non la incassa?

    Sì. La fattura deve riportare l’imponibile, l’aliquota, l’importo dell’IVA e la dicitura ‘scissione dei pagamenti’. L’IVA è indicata ma non viene pagata al fornitore: la PA la versa direttamente all’Erario.

    Lo split payment si applica a tutte le pubbliche amministrazioni?

    Si applica alla Pubblica Amministrazione in senso ampio e a determinate società partecipate e controllate pubbliche individuate dalla normativa vigente; le società quotate FTSE MIB sono escluse dal 1° luglio 2025 (D.L. 84/2025). L’elenco dei soggetti inclusi è definito dai decreti attuativi dell’art. 17-ter.

    I professionisti con ritenuta d'acconto sono esclusi dallo split payment?

    No, la ritenuta d’acconto e lo split payment possono coesistere sulla stessa fattura: la PA trattiene la ritenuta e versa separatamente l’IVA all’Erario, mentre al professionista arriva l’imponibile al netto della ritenuta.

    Come recupera l'IVA a credito il fornitore?

    Il credito IVA che si accumula può essere riportato in detrazione nell’anno successivo, compensato con altri tributi in F24 (con visto di conformità se supera 5.000 euro annui) oppure chiesto a rimborso nelle ipotesi previste dall’art. 30 DPR 633/72.

    Il regime forfettario è soggetto allo split payment?

    No. I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA, quindi non emettono fattura con IVA e lo split payment non si applica. Emettono fattura senza IVA con la dicitura relativa al regime agevolato.

    Come si compila la dichiarazione IVA annuale in caso di split payment?

    Le operazioni in split payment vanno indicate nel quadro VE (operazioni attive) come operazioni imponibili. L’IVA relativa non entra nel calcolo dell’IVA a debito da versare, perché già versata dalla PA: esistono specifici campi per distinguere l’IVA addebitata da quella effettivamente esigibile dal dichiarante.

    Vedi anche: Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi, Rimborso IVA trimestrale, Spettacoli e intrattenimenti e Regime IVA editoria.

  • Art. 188 Cod. Amb.: Responsabilità della gestione dei rifiuti

    Art. 188 Cod. Amb.: Responsabilità della gestione dei rifiuti

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Responsabilità della gestione dei rifiuti) 1.

    Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

    Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

    I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

    La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.

    Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 , la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.

    Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 , tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

    Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.

    La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 65 TU Giustizia Tributaria: Atti impugnabili e oggetto del ricorso

    Art. 65 D.Lgs. 175/2024 – Atti impugnabili e oggetto del ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2; i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212; n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

    2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.

    3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

    4. L' annullabilità dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi del dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.