Testo dell'articoloVigente
Art. 23 L. 68/1999 – Entrata in vigore
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1999 SCALFARO D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto articolo precedente
In sintesi
Indice dei contenuti
La tecnica dell'entrata in vigore differita e le sue ragioni
L'articolo 23 adotta una tecnica normativa non comune: anziché prevedere una sola data di entrata in vigore, distingue tra disposizioni immediatamente operative e disposizioni a regime differito. La L. 68/1999 è stata promulgata il 12 marzo 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nello stesso periodo. Le disposizioni del comma 1 sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; le restanti, indicate nel comma 2, sono entrate in vigore dopo trecento giorni dalla stessa data.
Le disposizioni di immediata applicazione
Il comma 1 elenca le disposizioni entrate in vigore il giorno dopo la pubblicazione: l'articolo 1, comma 4 (atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri sui criteri di accertamento della disabilità); l'articolo 5, commi 1, 4 e 7 (disciplina delle esclusioni per le pubbliche amministrazioni, dei procedimenti di esonero e dei criteri di riscossione dei contributi esonerativi); l'articolo 6 (disciplina dei servizi per l'inserimento lavorativo e modifiche al D.Lgs. 469/1997); l'articolo 9, comma 6, secondo periodo (regole sul modello unico di prospetto informativo e sulla periodicità di invio); l'articolo 13, comma 8 (soppresso dal D.Lgs. 151/2015); l'articolo 18, comma 3 (regime transitorio per gli invalidi del lavoro già iscritti nelle vecchie liste); e l'articolo 20 (regolamento di esecuzione). La ratio di questa immediata operatività è chiara: si tratta di disposizioni che delegano l'adozione di provvedimenti attuativi e devono quindi essere vigenti da subito per consentire l'avvio dell'iter di elaborazione dei provvedimenti stessi entro i termini previsti (tipicamente 120 giorni).
Le disposizioni a regime differito
Le restanti disposizioni - in sostanza, tutto il nucleo sostanziale degli obblighi di assunzione, delle quote di riserva, dei diritti dei lavoratori disabili, delle sanzioni e delle convenzioni - sono entrate in vigore dopo trecento giorni dalla pubblicazione. Questo ampio periodo transitorio - circa dieci mesi - è stato concepito per consentire: alle pubbliche amministrazioni di predisporre i provvedimenti attuativi richiesti; agli uffici competenti di organizzare i nuovi servizi per il collocamento mirato; ai datori di lavoro di avere il tempo materiale per adeguarsi ai nuovi obblighi; alle commissioni mediche di prepararsi per le nuove procedure di accertamento della disabilità. Un periodo così lungo è inconsueto nell'ordinamento italiano, ma giustificato dalla complessità e dalla novità del sistema introdotto rispetto alla previgente L. 482/1968.
La firma e il sigillo dello Stato
Il comma 2 si chiude con le formule standard di promulgazione e autenticazione della legge: la firma del Presidente della Repubblica Scalfaro, controfirma del Presidente del Consiglio D'Alema e visto del Guardasigilli Diliberto, nonché la formula per cui «è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato». Queste clausole di stile, eredità della tradizione costituzionale italiana, collocano la L. 68/1999 nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e ne certificano la piena efficacia giuridica.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo della data di effettiva applicazione degli obblighi di assunzione
La L. 68/1999 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 1999. Un consulente del lavoro deve sapere da quando decorrono gli obblighi di assunzione obbligatoria per i clienti. Poiché gli articoli sulle quote di riserva e sugli obblighi di assunzione rientrano nelle «restanti disposizioni» del comma 2, entrano in vigore dopo trecento giorni dalla pubblicazione, ovvero il 17 gennaio 2000. Il consulente avvisa i clienti che fino a quella data si applica ancora il regime transitorio della vecchia L. 482/1968 e che devono prepararsi alla compliance con il nuovo sistema nei dieci mesi di proroga.
Caso 2: Adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento nel periodo di vigenza immediata
La Presidenza del Consiglio dei ministri deve emanare l'atto di indirizzo e coordinamento sui criteri di accertamento della disabilità di cui all'articolo 1, comma 4, entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge. Poiché il comma 1 dell'articolo 23 rende immediatamente vigente questa delega, il termine di 120 giorni decorre dal giorno successivo alla pubblicazione. Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute avviano immediatamente i lavori preparatori per definire i criteri che le commissioni mediche dovranno utilizzare nella nuova procedura di accertamento, in modo da essere pronti al momento in cui entreranno in vigore le disposizioni sostanziali.
Caso 3: Difesa in giudizio su una sanzione irrogata prima della piena entrata in vigore
Un'azienda riceve una sanzione per mancata copertura della quota di riserva per un periodo che precede il 17 gennaio 2000. Il difensore dell'azienda contesta la sanzione davanti al giudice del lavoro, sostenendo che le disposizioni sulle quote di riserva e sulle sanzioni (articoli 3 e 15) rientrano nelle «restanti disposizioni» del comma 2 e non erano ancora in vigore nel periodo contestato. Il giudice, verificato che la violazione contestata risaliva effettivamente a prima dell'entrata in vigore differita, accoglie il ricorso e annulla la sanzione per applicazione anticipata di norme non ancora vigenti.
Domande frequenti
Da quando è entrata in vigore la L. 68/1999?
La legge prevede una doppia entrata in vigore: alcune disposizioni (quelle che delegano l'adozione di provvedimenti attuativi, elencate nel comma 1 dell'articolo 23) sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le restanti disposizioni - inclusi gli obblighi di assunzione, le quote di riserva e le sanzioni - sono entrate in vigore dopo trecento giorni dalla pubblicazione.
Perché è stata prevista un'entrata in vigore differita di trecento giorni?
L'ampio periodo transitorio ha consentito alle pubbliche amministrazioni di predisporre i provvedimenti attuativi, agli uffici competenti di organizzare i nuovi servizi per il collocamento mirato e ai datori di lavoro di adeguarsi al nuovo sistema. La L. 68/1999 introduceva un cambiamento radicale rispetto alla previgente L. 482/1968 che richiedeva un periodo di preparazione.
Quali disposizioni sono entrate in vigore immediatamente?
Le disposizioni immediatamente operative riguardano principalmente le deleghe all'adozione di provvedimenti attuativi: l'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio (art. 1, comma 4), i procedimenti di esonero e le relative regole (art. 5, commi 1, 4 e 7), la disciplina dei servizi per l'inserimento (art. 6), le regole sul prospetto informativo (art. 9, comma 6, secondo periodo), il regime transitorio per gli invalidi del lavoro già iscritti (art. 18, comma 3) e il regolamento di esecuzione (art. 20).
La L. 68/1999 è ancora vigente o è stata sostituita?
La L. 68/1999 è ancora vigente, sebbene sia stata modificata in modo significativo nel corso degli anni, in particolare dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act deleghe), che ha riformato molti istituti (procedure di accesso agli incentivi, banca dati del collocamento mirato, esoneri, ecc.). La struttura fondamentale della legge - quote di riserva, collocamento mirato, convenzioni - è rimasta invariata.