Testo dell'articoloVigente
Art. 65 D.Lgs. 175/2024 – Atti impugnabili e oggetto del ricorso
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2; i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212; n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
4. L' annullabilità dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi del dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
Stesso numero, altri codici
- Art. 65 D.Lgs. 504/1995 — Adeguamenti alla normativa comunitaria
- Articolo 65 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 313 c.c.: provvedimento del trib
- Art. 65 Reg. (UE) 2024/1689 — Istituzione e struttura del consiglio per l'IA europeo per l'intelligenza artificiale
- Art. 65 Cod. Amb. — valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
- Art. 65 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento
- Art. 65 D.Lgs. 209/2005 — (Attivi a copertura delle riserve tecniche)
Commento
Cosa si può impugnare e con quali limiti. L'articolo 65 individua il catalogo degli atti impugnabili davanti alle corti di giustizia tributaria e definisce l'oggetto del ricorso. L'elenco comprende gli atti tipici del rapporto tributario e della riscossione: l'avviso di accertamento e di liquidazione del tributo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili e il fermo di beni mobili registrati. Vi rientrano inoltre gli atti relativi a operazioni catastali, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi non dovuti, il rifiuto sull'istanza di autotutela nei casi previsti dalla legge, il diniego o la revoca di agevolazioni e il rigetto di domande di definizione agevolata, oltre a una clausola di chiusura che ammette l'impugnazione di ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità.
Il comma 2 impone che gli atti espressi indichino il termine entro cui proporre ricorso e la corte competente, oltre alle forme da osservare ai sensi dell'articolo 66: una garanzia di conoscibilità che facilita la difesa del contribuente. Il comma 3 fissa due principi cardine. Anzitutto, gli atti diversi da quelli elencati non sono impugnabili autonomamente. In secondo luogo, ciascun atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri: chi impugna la cartella non può, di regola, contestare il merito dell'accertamento presupposto se questo gli era stato regolarmente notificato. Vale però l'eccezione della mancata notificazione: se un atto presupposto autonomamente impugnabile non è stato notificato, la sua impugnazione è consentita unitamente all'atto successivo notificato, a tutela del diritto di difesa.
Il comma 4 detta una regola di preclusione processuale di grande rilievo: l'annullabilità dell'avviso di accertamento e di rettifica per difetto di motivazione o per l'omissione delle indicazioni prescritte deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. Chi non deduce tempestivamente tale vizio non potrà più farlo nei gradi successivi. La norma si raccorda con l'articolo 58, comma 7, sulla notificazione degli atti presupposti emessi da soggetti diversi, e con l'articolo 67 sul termine per la proposizione del ricorso.
Casi pratici
Caso 1: Accertamento presupposto mai notificato
Un contribuente riceve una cartella senza aver mai ricevuto il presupposto avviso di accertamento. La norma gli consente di impugnare la cartella facendo valere anche i vizi dell'accertamento, proprio perché quest'ultimo, autonomamente impugnabile, non gli era stato notificato.
Caso 2: Difetto di motivazione non eccepito in primo grado
Il ricorrente impugna un avviso di accertamento ma trascura di eccepirne il difetto di motivazione, sollevandolo solo in appello. La doglianza è preclusa: il comma 4 impone di eccepire l'annullabilità per difetto di motivazione a pena di decadenza in primo grado.
Domande frequenti
Quali atti posso impugnare davanti al giudice tributario?
Tra gli altri, l'avviso di accertamento e di liquidazione, il provvedimento sanzionatorio, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, l'iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati, gli atti catastali, il rifiuto di rimborso o di autotutela nei casi previsti, il diniego o la revoca di agevolazioni.
Posso impugnare la cartella contestando l'accertamento presupposto?
Solo se l'atto presupposto non ti è stato notificato. La mancata notificazione di un atto autonomamente impugnabile ne consente l'impugnazione insieme all'atto successivo notificato; altrimenti ciascun atto si impugna solo per vizi propri.
Cosa significa che ogni atto si impugna per vizi propri?
Significa che, di regola, contro ciascun atto autonomamente impugnabile si possono far valere solo i vizi che gli sono propri, non quelli di atti precedenti regolarmente notificati.
Quando va eccepito il difetto di motivazione dell'accertamento?
A pena di decadenza in primo grado. L'annullabilità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione o per l'omissione delle indicazioni prescritte deve essere dedotta nel primo grado di giudizio.
Vedi anche