- L'art. 65 istituisce il Consiglio per l'IA europeo, organo di governance dell'AI Act composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro.
- Il Garante europeo della protezione dei dati partecipa come osservatore; l'Ufficio per l'IA partecipa senza diritto di voto.
- I rappresentanti degli Stati membri sono designati per tre anni rinnovabili, devono disporre di competenze pertinenti e fungere da punto di contatto unico verso il Consiglio.
- Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi e può istituire sottogruppi permanenti o temporanei, tra cui il sottogruppo per la vigilanza del mercato (ADCO) e quello per gli organismi notificati.
- Le attività del Consiglio devono garantire obiettività e imparzialità; la segreteria è svolta dall'Ufficio per l'IA.
Testo dell'articoloVigente
Art. 65 Reg. (UE) 2024/1689 — Istituzione e struttura del consiglio per l’IA europeo per l’intelligenza artificiale
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. È istituito un consiglio per l'IA europeo per l'intelligenza artificiale («consiglio per l'IA»).
2. Il consiglio per l'IA è composto di un rappresentante per Stato membro. Il Garante europeo della protezione dei dati partecipa come osservatore. Anche l'ufficio per l'IA partecipa alle riunioni del consiglio per l'IA senza partecipare alle votazioni. Altre autorità, organismi o esperti nazionali e dell'Unione possono essere invitati alle riunioni dal consiglio per l'IA caso per caso, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.
3. Ciascun rappresentante è designato dal rispettivo Stato membro per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i loro rappresentanti nel consiglio per l'IA:
a) dispongano delle competenze e dei poteri pertinenti nel proprio Stato membro in modo da contribuire attivamente allo svolgimento dei compiti del consiglio per l'IA di cui all'articolo 66;
b) siano designati come punto di contatto unico nei confronti del consiglio per l'IA e, se del caso tenendo conto delle esigenze degli Stati membri, come punto di contatto unico per i portatori di interessi;
c) abbiano il potere di agevolare la coerenza e il coordinamento tra le autorità nazionali competenti nel rispettivo Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento, anche attraverso la raccolta di dati e informazioni pertinenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti in seno al consiglio per l'IA.
5. I rappresentanti designati degli Stati membri adottano il regolamento interno del consiglio per l'IA a maggioranza di due terzi. Il regolamento interno stabilisce, in particolare, le procedure per il processo di selezione, la durata del mandato e le specifiche riguardanti i compiti del presidente, le modalità dettagliate relative al voto e l'organizzazione delle attività del consiglio per l'IA e dei suoi sottogruppi.
6. Il consiglio per l'IA istituisce due sottogruppi permanenti al fine di fornire una piattaforma di cooperazione e scambio tra le autorità di vigilanza del mercato e notificare le autorità su questioni relative rispettivamente alla vigilanza del mercato e agli organismi notificati. Il sottogruppo permanente per la vigilanza del mercato dovrebbe fungere da gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) per il presente regolamento ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/1020. Il consiglio per l'IA può istituire altri sottogruppi permanenti o temporanei, se del caso, ai fini dell'esame di questioni specifiche. Se del caso, i rappresentanti del forum consultivo di cui all'articolo 67 possono essere invitati a tali sottogruppi o a riunioni specifiche di tali sottogruppi in qualità di osservatori.
7. Il consiglio per l'IA è organizzato e gestito in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
8. Il consiglio per l'IA è presieduto da uno dei rappresentanti degli Stati membri. L'ufficio per l'IA provvede alle funzioni di segretariato per il consiglio per l'IA, convoca le riunioni su richiesta della presidenza e prepara l'ordine del giorno in conformità dei compiti del consiglio per l'IA a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno.
Stesso numero, altri codici
- Art. 65 D.Lgs. 504/1995 — Adeguamenti alla normativa comunitaria
- Articolo 65 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 313 c.c.: provvedimento del trib
- Art. 65 Cod. Amb. — valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale
- Art. 65 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento
- Art. 65 D.Lgs. 209/2005 — (Attivi a copertura delle riserve tecniche)
- Art. 65 D.Lgs. 42/2004 — Uscita definitiva
Commento
Il Consiglio per l'IA nel sistema di governance dell'AI Act
L'art. 65 del Regolamento (UE) 2024/1689 istituisce il Consiglio per l'IA europeo — struttura che nel dibattito normativo è stata spesso paragonata, per funzione e composizione, al Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) del GDPR. Si tratta dell'organo collegiale di coordinamento tra le autorità nazionali competenti e la Commissione, incaricato di garantire un'applicazione coerente e coordinata del regolamento in tutti gli Stati membri. Comprendere la sua struttura è utile non solo per chi opera nelle istituzioni, ma anche per i soggetti privati che si trovano a interagire con il sistema di vigilanza europeo.
Composizione e rappresentanza (parr. 2-4)
Il Consiglio è composto da un rappresentante per Stato membro — scelta che privilegia la parità tra Stati rispetto alla ponderazione per dimensione. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) partecipa come osservatore: la presenza del GEPD segnala la consapevolezza del legislatore del profondo intreccio tra AI Act e normativa sulla protezione dei dati; il GEPD può contribuire all'analisi senza diritto di voto. L'Ufficio per l'IA — struttura interna alla Commissione — partecipa alle riunioni senza diritto di voto e svolge le funzioni di segreteria. I rappresentanti degli Stati sono designati per tre anni rinnovabili una volta; devono disporre di competenze e poteri pertinenti nel proprio Stato membro, fungere da punto di contatto unico verso il Consiglio e avere il potere di coordinare le autorità nazionali competenti in materia di AI Act. Questa previsione ha implicazioni organizzative per l'Italia: il rappresentante italiano dovrà essere espresso dall'autorità o dal sistema di autorità nazionali competenti per l'AI Act e dotato di poteri reali di coordinamento.
Il regolamento interno e i meccanismi di voto (par. 5)
I rappresentanti designati adottano il regolamento interno a maggioranza di due terzi. Il regolamento interno determina le procedure di selezione del presidente, la durata del mandato presidenziale, le modalità di voto e l'organizzazione delle attività. Fino all'adozione del regolamento interno, le attività del Consiglio non possono essere pienamente operative: si tratta di un atto fondativo che gli Stati membri devono adottare in tempi ragionevoli dopo l'istituzione. La maggioranza qualificata richiesta (due terzi) garantisce un grado di consenso elevato sulle regole procedurali, evitando che una minoranza di Stati possa bloccare l'operatività del Consiglio.
I sottogruppi permanenti: ADCO e organismi notificati (par. 6)
Il par. 6 prevede l'istituzione obbligatoria di due sottogruppi permanenti: (a) il sottogruppo per la vigilanza del mercato, che funge da gruppo di cooperazione amministrativa (ADCO) ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato; (b) il sottogruppo per gli organismi notificati. La qualificazione del sottogruppo vigilanza come ADCO è significativa: l'ADCO è il meccanismo attraverso il quale le autorità di vigilanza del mercato di diversi Stati cooperano per garantire un approccio coerente all'enforcement. In ambito AI Act, dove i sistemi vengono immessi su mercati nazionali diversi da parte degli stessi fornitori, la cooperazione ADCO è essenziale per evitare forum shopping e trattamenti asimmetrici. Il Consiglio può istituire ulteriori sottogruppi permanenti o temporanei per questioni specifiche; i rappresentanti del Forum consultivo (art. 67) possono essere invitati come osservatori.
Imparzialità e funzione di segreteria (parr. 7-8)
Il par. 7 impone che il Consiglio sia organizzato e gestito in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività: questa previsione riflette la tensione strutturale di un organismo composto da rappresentanti di governi nazionali che devono agire nell'interesse comune europeo. Il Consiglio è presieduto da uno dei rappresentanti degli Stati membri — non dal rappresentante della Commissione, il che ne preserva l'indipendenza istituzionale. L'Ufficio per l'IA svolge le funzioni di segreteria: convoca le riunioni su richiesta della presidenza e prepara gli ordini del giorno. Questo modello — un organismo di coordinamento con segreteria affidata alla Commissione — è collaudato nel diritto europeo e garantisce un equilibrio tra autonomia del Consiglio e risorse operative della Commissione.
Rilevanza pratica per le imprese
Per i soggetti privati, il Consiglio per l'IA è rilevante principalmente come organo che elabora pareri, orientamenti e raccomandazioni sull'applicazione del regolamento (art. 66). Le sue posizioni influenzeranno le prassi applicative delle autorità nazionali, le interpretazioni dei concetti-chiave (cosa costituisce un «sistema ad alto rischio», come applicare le eccezioni) e l'uniformità delle sanzioni. Monitorare i lavori del Consiglio — attraverso le pubblicazioni dell'Ufficio per l'IA e i resoconti delle riunioni — è parte della due diligence di compliance per le imprese attive nel settore dell'IA in più Stati membri.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il Consiglio per l'IA e l'Ufficio per l'IA?
Il Consiglio per l'IA è un organo intergovernativo di coordinamento, composto da un rappresentante per Stato membro, che elabora pareri e raccomandazioni. L'Ufficio per l'IA è invece una struttura interna alla Commissione europea (DG CNECT), incaricata di svolgere i compiti esecutivi della Commissione in materia di AI Act: sorveglianza sui modelli GPAI, supporto tecnico, funzioni di segreteria del Consiglio. I due organi hanno funzioni complementari ma distinte.
Il Consiglio per l'IA può imporre obblighi diretti alle imprese?
No. Il Consiglio per l'IA adotta pareri, orientamenti e raccomandazioni (art. 66), che non sono giuridicamente vincolanti per i privati. Tuttavia, questi atti di soft law sono seguiti dalle autorità nazionali nell'esercizio della loro funzione di enforcement e influenzano concretamente l'interpretazione degli obblighi. Ignorarli nella pianificazione della compliance è rischioso.
Chi può partecipare come osservatore alle riunioni del Consiglio per l'IA?
Il Garante europeo della protezione dei dati partecipa come osservatore permanente (art. 65, par. 2). Altre autorità, organismi o esperti possono essere invitati dal Consiglio caso per caso se le questioni discusse sono di loro pertinenza. I rappresentanti del Forum consultivo (art. 67) possono essere invitati ai sottogruppi come osservatori.
Come viene designato il rappresentante italiano nel Consiglio per l'IA?
L'art. 65, par. 3, rimette la designazione allo Stato membro. In Italia, la designazione dipenderà dall'assetto istituzionale delle autorità competenti per l'AI Act, che deve essere definito da ciascuno Stato membro. Il rappresentante deve disporre di competenze e poteri pertinenti e avere la capacità di coordinare le autorità nazionali competenti.
Il Consiglio per l'IA è operativo dal 2 agosto 2024?
Il Consiglio per l'IA è formalmente istituito con l'entrata in vigore del regolamento (1° agosto 2024). La piena operatività dipende però dall'adozione del regolamento interno (a maggioranza di due terzi dei rappresentanti degli Stati) e dalla designazione dei rappresentanti nazionali. Questi processi richiedono tempo; l'Ufficio per l'IA ha cominciato a svolgere funzioni di coordinamento transitorio.
Vedi anche