Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 29 D.Lgs. 175/2024 – Proclamazione degli eletti. Reclami

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 24, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.

5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

In sintesi

  • L'ufficio centrale elettorale proclama eletti coloro che, per ciascuna categoria, hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
  • I reclami sulle operazioni elettorali devono pervenire al Consiglio di presidenza entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati e non hanno effetto sospensivo.
  • Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella prima adunanza successiva alla loro presentazione.
  • Il Consiglio scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Proclamazione degli eletti e tutela giurisdizionale dei reclami. L'articolo 29 chiude il procedimento elettorale disciplinato dagli articoli 27 e 28, regolando la fase conclusiva della proclamazione e il sistema dei rimedi avverso eventuali irregolarità. La norma bilancia due esigenze contrapposte: la certezza e la celerità dell'insediamento del nuovo Consiglio di presidenza, da un lato, e la garanzia del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali, dall'altro.

La proclamazione è effettuata dall'ufficio centrale elettorale sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici locali. Il criterio di riparto è semplice: all'interno di ciascuna categoria di eleggibili vengono proclamati coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti. Il criterio anagrafico - anzianità di età - funge da tiebreaker in caso di parità di suffragi, con una scelta di semplicità applicativa che evita ulteriori meccanismi di ballottaggio. I nominativi degli eletti sono immediatamente comunicati al Consiglio di presidenza e al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sistema dei reclami configura un rimedio interno: entro quindici giorni dalla proclamazione chiunque abbia interesse può investire il Consiglio di presidenza di questioni relative alla eleggibilità dei proclamati o alle irregolarità del procedimento. La mancanza di effetto sospensivo è una scelta deliberata del legislatore, volta a evitare paralisi nell'insediamento del nuovo organo. Il Consiglio in carica continua ad esercitare le proprie funzioni sino al subentro del nuovo, garantendo la continuità dell'organo di autogoverno.

Casi pratici

Caso 1: Reclamo per presunta irregolarità nelle operazioni di voto

Dopo la proclamazione degli eletti, un giudice tributario presenta reclamo al Consiglio di presidenza entro il quindicesimo giorno, contestando la validità di alcune schede che sarebbero state ammesse nonostante l'assenza della controfirma dell'ufficio elettorale. Il reclamo, pur tempestivo, non sospende l'insediamento del nuovo Consiglio. Quest'ultimo decide sul reclamo nella prima adunanza, esaminando il verbale delle operazioni elettorali.

Domande frequenti

Come si risolve la parità di voti tra candidati?

In caso di parità di voti nell'ambito della stessa categoria di eleggibili, risulta eletto il candidato più anziano di età.

Entro quando possono essere presentati i reclami?

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali devono pervenire alla segreteria del Consiglio di presidenza entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.

I reclami sospendono l'insediamento del nuovo Consiglio?

No, i reclami non hanno effetto sospensivo. Il nuovo Consiglio può insediarsi anche se sono pendenti reclami, che saranno poi decisi nella prima adunanza.

Il Consiglio scaduto cessa immediatamente le proprie funzioni?

No, il Consiglio di presidenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, garantendo la continuità dell'organo di autogoverno.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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