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In sintesi
- Le perdite fiscali delle società di capitali si riportano agli esercizi successivi senza limiti di tempo (art. 84 TUIR).
- In ogni esercizio la perdita è utilizzabile solo nel limite dell’80% del reddito imponibile: il 20% del reddito è sempre soggetto a IRES.
- Eccezione per i primi tre anni: le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione si usano al 100%, senza il limite dell’80%.
- L’eccezione dei primi tre anni si applica solo se le perdite derivano da una nuova attività produttiva.
- Il residuo non utilizzato nell’anno si riporta in avanti senza scadenza e viene indicato nel prospetto perdite del quadro RS (righi RS44/RS45).
- Per le società di persone le perdite si imputano direttamente ai soci: le regole del limite 80% non si applicano allo stesso modo.
Come funziona il riporto delle perdite fiscali per le società di capitali
Quando una società chiude l’esercizio in perdita — cioè i costi superano i ricavi — non deve pagare l’IRES per quell’anno. Ma la perdita non svanisce: può essere usata per ridurre il reddito imponibile degli anni successivi, riducendo così le imposte future. Questo meccanismo si chiama ‘riporto in avanti delle perdite fiscali’ ed è disciplinato dall’art. 84 del TUIR.
Per le società di capitali (SRL, SPA, cooperative, ecc.) il riporto è illimitato nel tempo: non c’è una scadenza entro cui la perdita deve essere utilizzata. Si può aspettare anni, purché la società continui ad esistere. Tuttavia c’è un limite all’importo che si può usare ogni anno: al massimo l’80% del reddito imponibile dell’esercizio. Significa che anche se la perdita accumulata fosse enorme, almeno il 20% del reddito sarà sempre soggetto a IRES.
Esiste però una deroga importante per le società di nuova costituzione: nei primi tre periodi d’imposta le perdite possono essere usate al 100% del reddito imponibile, senza il limite dell’80%. Questa eccezione è prevista dall’art. 84, comma 2, TUIR ed è pensata per sostenere le imprese nelle fasi iniziali, quando le perdite da avvio attività sono fisiologiche.
| Tipo di perdita | Limite di utilizzo annuo | Limite temporale |
|---|---|---|
| Perdite ordinarie (dalla 4a annualità in poi) | 80% del reddito imponibile | Nessun limite (riporto illimitato) |
| Perdite dei primi 3 periodi d'imposta da nuova attività produttiva | 100% del reddito imponibile | Nessun limite (riporto illimitato) |
| Perdite in liquidazione (art. 182 TUIR) | Regole speciali carry-back se liquidazione entro 5 esercizi | Regole speciali |
Esempio pratico
-
Alfa SRL ha accumulato perdite fiscali pregresse per 200.000 euro. Nel 2025 realizza un reddito imponibile di 100.000 euro. Non essendo nei primi tre anni di attività, può usare le perdite solo fino all’80% del reddito: quindi 80.000 euro di perdita vengono scomputati, lasciando un imponibile residuo di 20.000 euro (il 20%) su cui calcolare l’IRES (aliquota IRES ordinaria 24%: imposta 4.800 euro). Le perdite residue non usate (120.000 euro) si riportano all’anno successivo nel prospetto RS44 del quadro RS.
Documenti necessari
- Dichiarazione dei redditi degli anni in cui le perdite sono state generate (per verificare l’origine e la tipologia)
- Prospetto perdite del quadro RS delle dichiarazioni degli anni precedenti (righi RS44 e RS45), che attestano il saldo delle perdite disponibili
- Bilancio di esercizio con il risultato negativo di competenza
- Documentazione attestante che la società era nei ‘primi tre periodi d’imposta’ e che le perdite derivano da nuova attività produttiva (nel caso dell’eccezione al 100%)
- Modello Redditi SC relativo all’anno in cui si utilizzano le perdite, con il quadro RS aggiornato
Caso 1: Alfa SRL usa le perdite pregresse con il limite 80%
Scenario. Alfa SRL è stata costituita nel 2018. Negli anni 2020-2022 ha accumulato perdite fiscali totali per 300.000 euro, ancora non utilizzate. Nel 2025 realizza finalmente un reddito imponibile di 150.000 euro.
Come si applica. Alfa SRL si trova nelle regole ordinarie (è ampiamente oltre i primi tre anni di attività). Può scomputare le perdite pregresse nel limite dell’80% del reddito 2025: 80% di 150.000 = 120.000 euro. Il reddito imponibile residuo su cui calcolare l’IRES è 30.000 euro (150.000 – 120.000). L’IRES sarà calcolata su 30.000 euro. Le perdite residue non utilizzate (300.000 – 120.000 = 180.000 euro) si riportano agli anni successivi, indicate nel rigo RS44 del quadro RS. Non c’è alcuna scadenza: questi 180.000 euro resteranno disponibili finché la società ha redditi imponibili da abbattere.
In pratica
- Il prospetto RS44 (perdite in misura limitata, cioè con il limite 80%) e RS45 (perdite in misura piena, per i primi tre anni) vanno aggiornati ogni anno con il saldo residuo.
- Il limite 80% si calcola sul reddito imponibile del singolo esercizio: non si possono ‘trasportare’ capienza non usata da un anno all’altro.
- Conviene usare le perdite più vecchie per prime, per ridurre il rischio di perderle in caso di operazioni straordinarie future che ne limitino il trasferimento.
Caso 2: Beta Srl nei primi tre anni usa le perdite al 100%
Scenario. Beta Srl è stata costituita nel 2024 e svolge una nuova attività nel settore tecnologico. Nel 2024 (primo periodo d’imposta) ha registrato una perdita fiscale di 80.000 euro derivante dagli investimenti iniziali. Nel 2025 realizza un reddito imponibile di 60.000 euro.
Come si applica. Siamo nel secondo periodo d’imposta di Beta Srl, quindi entro i primi tre anni. La perdita del 2024 (80.000 euro) deriva da una nuova attività produttiva: si applica l’eccezione dell’art. 84, comma 2, TUIR. Beta Srl può scomputare la perdita per il 100% del reddito 2025: utilizza 60.000 euro di perdita, azzerando completamente l’imponibile 2025. Non paga IRES per il 2025. I restanti 20.000 euro di perdita si riportano nel rigo RS45 del quadro RS (perdite in misura piena) e restano disponibili per gli anni futuri, ancora senza limiti di tempo. Dal quarto periodo d’imposta in poi, eventuali perdite riportate saranno soggette al normale limite dell’80%.
In pratica
- Le perdite dei primi tre anni da nuova attività produttiva vanno indicate nel rigo RS45 (perdite in misura piena), separatamente dalle perdite ordinarie nel rigo RS44.
- Il requisito ‘nuova attività produttiva’ è essenziale: non basta che la società sia giovane, la perdita deve derivare dall’avvio di un’attività davvero nuova.
- Anche le perdite dei primi tre anni riportate in avanti restano illimitate nel tempo: non scadono al quarto anno.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Le perdite fiscali scadono dopo un certo numero di anni?
No. Per le società di capitali le perdite fiscali si riportano in avanti senza limiti di tempo (art. 84, comma 1, TUIR). Non c’è una scadenza entro cui devono essere utilizzate. L’unico limite riguarda la quantità utilizzabile ogni anno: al massimo l’80% del reddito imponibile.
Il limite dell'80% significa che devo sempre pagare almeno il 20% di IRES?
Sì, in pratica è così. Anche se hai perdite pregresse enormi, non puoi azzerare completamente l’imponibile grazie alle perdite (tranne nei primi tre anni): almeno il 20% del reddito resta imponibile. Questo 20% è sempre soggetto a IRES.
Cosa cambia nei primi tre anni di attività?
Nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, se le perdite derivano da una nuova attività produttiva, il limite dell’80% non si applica: le perdite si possono usare fino al 100% del reddito imponibile, azzerandolo completamente. Questa eccezione è prevista dall’art. 84, comma 2, TUIR.
Come si traccia il saldo delle perdite da riportare?
Il prospetto perdite del quadro RS, nei righi RS44 (perdite ordinarie, limite 80%) e RS45 (perdite in misura piena, primi tre anni), riporta il saldo delle perdite disponibili all’inizio dell’anno, quelle generate nell’esercizio, quelle utilizzate e il residuo da riportare. Questo prospetto è il ‘registro’ ufficiale delle perdite riportabili.
Cosa succede alle perdite se la società viene fusa o acquisita?
Le perdite fiscali riportabili subiscono limitazioni in caso di fusione, scissione o acquisizione: l’art. 172, comma 7, e l’art. 173, comma 10, del TUIR prevedono test specifici (test di vitalità economica e proporzionalità al patrimonio netto). L’utilizzo delle perdite in questi casi richiede un’analisi attenta e può richiedere un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate.
Le società di persone hanno le stesse regole?
No. Per le società di persone (SNC, SAS) le perdite si imputano direttamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione (art. 5 TUIR) e ciascun socio le deduce dal proprio reddito complessivo personale. Le regole dell’art. 84 TUIR (riporto illimitato con limite 80%) si applicano specificamente alle società di capitali e agli enti commerciali soggetti a IRES.
Domande frequenti
Le perdite fiscali scadono dopo un certo numero di anni?
No. Per le società di capitali le perdite fiscali si riportano in avanti senza limiti di tempo (art. 84, comma 1, TUIR). Non c'è una scadenza entro cui devono essere utilizzate. L'unico limite riguarda la quantità utilizzabile ogni anno: al massimo l'80% del reddito imponibile.
Il limite dell'80% significa che devo sempre pagare almeno il 20% di IRES?
Sì, in pratica è così. Anche se hai perdite pregresse enormi, non puoi azzerare completamente l'imponibile grazie alle perdite (tranne nei primi tre anni): almeno il 20% del reddito resta imponibile. Questo 20% è sempre soggetto a IRES.
Cosa cambia nei primi tre anni di attività?
Nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione, se le perdite derivano da una nuova attività produttiva, il limite dell'80% non si applica: le perdite si possono usare fino al 100% del reddito imponibile, azzerandolo completamente. Questa eccezione è prevista dall'art. 84, comma 2, TUIR.
Come si traccia il saldo delle perdite da riportare?
Il prospetto perdite del quadro RS, nei righi RS44 (perdite ordinarie, limite 80%) e RS45 (perdite in misura piena, primi tre anni), riporta il saldo delle perdite disponibili all'inizio dell'anno, quelle generate nell'esercizio, quelle utilizzate e il residuo da riportare. Questo prospetto è il 'registro' ufficiale delle perdite riportabili.
Cosa succede alle perdite se la società viene fusa o acquisita?
Le perdite fiscali riportabili subiscono limitazioni in caso di fusione, scissione o acquisizione: l'art. 172, comma 7, e l'art. 173, comma 10, del TUIR prevedono test specifici (test di vitalità economica e proporzionalità al patrimonio netto). L'utilizzo delle perdite in questi casi richiede un'analisi attenta e può richiedere un interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate.
Le società di persone hanno le stesse regole?
No. Per le società di persone (SNC, SAS) le perdite si imputano direttamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione (art. 5 TUIR) e ciascun socio le deduce dal proprio reddito complessivo personale. Le regole dell'art. 84 TUIR (riporto illimitato con limite 80%) si applicano specificamente alle società di capitali e agli enti commerciali soggetti a IRES.
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