Indice
La guida
In sintesi
- Quadro RU: è il quadro dei modelli REDDITI (PF, SP, SC ed ENC) in cui l’impresa indica i crediti d’imposta da agevolazioni: R&S, beni strumentali 4.0, Transizione 5.0, ZES unica e molti altri.
- La sezione I si compila con un modulo per ogni credito: nel rigo RU1 il codice credito (per esempio L1, 2L, T1, T6), poi residuo precedente (RU2), credito spettante nell’anno (RU5), utilizzo in F24 (RU6) e residuo da riportare (RU12).
- Il codice credito del quadro RU non è il codice tributo dell’F24: ogni credito ha il suo codice tributo, indicato nelle istruzioni (per esempio 6938 per R&S, 7034 per la ZES unica, 7072 per la Transizione 5.0).
- Molti crediti si usano solo in compensazione con F24, presentato con i servizi telematici dell’Agenzia; alcuni si possono usare anche in dichiarazione (rigo RU7) e, fino a concorrenza dell’imposta, nel quadro RN (rigo RN18 nel modello SC).
- Limite annuo di utilizzo dei crediti del quadro RU: 250.000 euro (art. 1, comma 53, L. 244/2007), che non si applica ai crediti esclusi dalla loro norma, come 2L, T1 e T6.
- Il residuo non usato si riporta nella dichiarazione successiva, secondo i termini della norma che ha istituito il credito.
Cosa sono i crediti d'imposta del quadro RU e come funzionano
Le imprese che effettuano determinati investimenti – in ricerca e sviluppo, in nuovi macchinari, in formazione del personale, in aree svantaggiate come il Mezzogiorno – maturano spesso un credito d’imposta: in pratica, lo Stato ‘rimborsa’ una parte della spesa sostenuta non con un bonifico, ma riducendo i debiti fiscali futuri dell’impresa. Tutti questi crediti agevolati trovano posto nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Il meccanismo è semplice: il credito maturato (la somma che ‘spetta’ all’impresa) viene indicato nel quadro RU insieme a quanto già utilizzato in compensazione durante l’anno tramite modello F24. La differenza è il residuo, che si riporta alla dichiarazione dell’anno successivo. In questo modo si tiene traccia completa dell’utilizzo di ogni agevolazione.
Come si usa il credito lo decide la norma che lo ha istituito. La maggior parte dei crediti per investimenti (beni strumentali, R&S, ZES unica, Transizione 5.0) è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24, a riduzione di altri debiti tributari e contributivi. Altri crediti si possono usare anche in dichiarazione, a riduzione di imposte e ritenute (rigo RU7), e nel modello REDDITI SC il rigo RN18 accoglie, fino a concorrenza dell’IRES dovuta, i crediti del quadro RU utilizzati in questo modo. Per questo il quadro RU richiede un modulo per ogni credito: le istruzioni indicano, credito per credito, quali righi si possono compilare.
- Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
- Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
- Documenti da preparare e date del 730/2026
| Codice credito (rigo RU1) | Credito d'imposta | Codice tributo F24 | Limite 250.000 euro |
|---|---|---|---|
| L1 | Ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica 4.0 e design (L. 160/2019) | 6938 | Secondo la norma |
| 2L | Beni strumentali nuovi nel territorio dello Stato, compresi i beni 4.0 (L. 178/2020 e L. 207/2024) | 6936 e 7077 (indicati per i beni materiali dell'allegato A) | Non si applica |
| T1 | Investimenti nella ZES unica (art. 16 DL 124/2023) | 7034 | Non si applica |
| T6 | Transizione 5.0 (art. 38 DL 19/2024) | 7072 | Non si applica |
| C4 | Beni strumentali nel Mezzogiorno (L. 208/2015), investimenti fino al 2023 | 6869 | Non si applica |
| E5 | Beni strumentali nelle ZES (DL 91/2017), investimenti fino al 2023 | 6906 | Secondo la norma |
| 99 | Altri crediti d'imposta senza un codice proprio | Quello del singolo credito | Secondo la norma |
Esempio pratico
-
Alfa SRL ha sostenuto nel 2025 spese per attività di ricerca e sviluppo e ha maturato un credito d’imposta pari a 15.000 euro. Nel corso del 2025 ne ha già utilizzati 5.000 in compensazione tramite F24. Nel quadro RU del modello REDDITI SC 2026 compila un modulo con codice credito L1 nel rigo RU1 e indica: credito spettante 15.000 (RU5, colonna 3), utilizzato in F24 con il codice tributo 6938 per 5.000 (RU6), residuo da riportare 10.000 (RU12). Il residuo di 10.000 euro sarà disponibile per compensazioni F24 nel 2026 e negli anni successivi, entro i limiti di utilizzo previsti dalla norma istitutiva del credito.
Documenti necessari
- Documentazione tecnica e contabile attestante l’attività di R&S, l’acquisto dei beni o la spesa agevolata
- Fatture e registri contabili relativi agli investimenti o alle spese che hanno generato il credito
- Comunicazioni preventive inviate all’Agenzia delle Entrate o al MIMIT (dove previste dalla norma specifica)
- Modelli F24 con le compensazioni già effettuate durante l’anno, per riconciliarle con quanto indicato nel quadro RU
- Relazione tecnica di certificazione del credito (obbligatoria per alcuni crediti sopra determinate soglie)
Caso 1: Alfa SRL con credito Transizione 4.0 pluriennale
Scenario. Alfa SRL ha acquistato nel 2023 un macchinario Industry 4.0 del valore di 200.000 euro. Il credito d’imposta spettante si utilizza in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno di interconnessione del bene, qui il 2024: le quote sono utilizzabili nel 2024, nel 2025 e nel 2026. Nel 2025 diventa utilizzabile la seconda quota.
Come si applica. Alfa SRL compila un modulo del quadro RU con il codice credito 2L nel rigo RU1, il residuo risultante dalla dichiarazione precedente (RU2), l’importo utilizzato in compensazione con F24 nel 2025 (RU6) e il residuo da riportare (RU12). Il credito si usa solo in F24 e non incide sull’IRES nel quadro RN: la società paga l’IRES calcolata normalmente, ma può azzerare o ridurre altri debiti in F24 usando il credito. Se la quota 2025 non viene utilizzata interamente entro i termini, il residuo non si perde: può essere impiegato in F24 nei periodi successivi, sempre entro le scadenze di legge.
In pratica
- Verificare che il credito sia correttamente registrato nella contabilità e riconciliato con le compensazioni F24 già effettuate.
- Indicare nel quadro RU solo i crediti effettivamente spettanti e documentabili: l’utilizzo indebito di crediti inesistenti espone a sanzioni severe.
- Il residuo indicato nel quadro RU diventa il punto di partenza per la dichiarazione dell’anno successivo.
Caso 2: Beta Srl con credito ZES Mezzogiorno
Scenario. Beta Srl ha effettuato nel 2025 investimenti in beni strumentali per uno stabilimento situato nella ZES unica per il Mezzogiorno. Ha presentato la comunicazione richiesta e ha ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta.
Come si applica. Il credito ZES unica ha il codice credito T1 e si usa esclusivamente in compensazione con F24, con il codice tributo 7034, che è unico per tutta la ZES: non cambia da regione a regione. Nel quadro RU Beta Srl indica nel rigo RU5, colonna 3, il credito riconosciuto nel 2025, comprensivo dell’eventuale contributo aggiuntivo previsto dalla legge di bilancio 2026 per gli investimenti del 2025 (da indicare anche in colonna 1), poi le compensazioni effettuate (RU6) e il residuo (RU12). Al credito non si applica il limite annuo di 250.000 euro. Poiché si tratta di un aiuto di Stato, l’importo del rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato del quadro RS (rigo RS401).
In pratica
- Conservare la comunicazione presentata e tutta la documentazione dell’investimento ZES.
- In F24 si usa il codice tributo 7034, con l’F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
- Ricordarsi del prospetto Aiuti di Stato nel quadro RS: senza, la dichiarazione è incompleta.
Quadro RU: come si compila la sezione I, rigo per rigo
| Rigo | Cosa si indica |
|---|---|
| RU1 | Codice credito (dalla tabella delle istruzioni) e descrizione |
| RU2 | Credito residuo risultante dal rigo RU12 della dichiarazione precedente |
| RU3 | Credito ricevuto: da società trasparenti, da Trust, per cessione o per operazioni straordinarie |
| RU5 | Credito spettante nel periodo d’imposta (colonna 3, comprensiva delle colonne di dettaglio) |
| RU6 | Credito utilizzato in compensazione con F24 nel periodo, con il codice tributo del credito |
| RU7 | Credito utilizzato in dichiarazione a riduzione di ritenute, IVA, IRES, sostitutive o IRAP, solo per i crediti che lo consentono |
| RU8 | Credito restituito con F24 (per esempio dopo una rideterminazione o con ravvedimento) |
| RU9 | Credito ceduto (art. 1260 c.c. o art. 43-ter DPR 602/1973) o trasferito con l’azienda |
| RU10 | Credito trasferito al consolidato, ai soci della società trasparente o ai beneficiari del Trust |
| RU11 | Credito chiesto a rimborso, solo per i crediti che lo prevedono |
| RU12 | Residuo da riportare nella dichiarazione successiva |
La sezione II raccoglie i dati sui crediti per ricerca e sviluppo, beni strumentali e bonus bonifica ambientale; la sezione III riguarda i crediti ricevuti (III-A), quelli trasferiti (III-B) e quelli eccedenti il limite annuo di utilizzo (III-C). Dal 2024 non vanno più indicati nella sezione I alcuni crediti non automatici, concessi da amministrazioni diverse dall’Agenzia delle Entrate e utilizzabili solo in F24: sono elencati nella «Tabella crediti esclusi sezione I» delle istruzioni generali.
Il limite di 250.000 euro dei crediti del quadro RU
Per l’art. 1, commi 53-57, della legge 244/2007 i crediti del quadro RU si possono utilizzare fino a 250.000 euro all’anno, anche in deroga alle singole norme. L’eccedenza si riporta in avanti ed è comunque compensabile per intero dal terzo anno successivo a quello in cui si forma. Il limite si cumula con quello generale delle compensazioni (oggi 2 milioni di euro) e non si applica ai crediti che la norma esclude espressamente, come 2L, T1, T6 e C4. Il calcolo si fa nella sezione III-C.
Quando rivolgersi a un professionista
Codici credito, righi compilabili e limiti cambiano da un credito all’altro e vanno verificati ogni anno sulle istruzioni del modello. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- Agenzia delle Entrate, modello REDDITI SC 2026 e istruzioni (capitolo 25, quadro RU; rigo RN18)
- D.Lgs. 471/1997, art. 13 (sanzioni per crediti non spettanti e inesistenti)
Sui crediti per investimenti vedi anche Transizione 5.0: fondi e rendicontazione GSE.
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Domande frequenti
Come si usa il credito d’imposta del quadro RU per pagare meno tasse?
Dipende dalla norma che lo ha istituito. La maggior parte dei crediti per investimenti si usa solo in compensazione con F24: invece di versare un debito (IRES, IVA, ritenute, contributi), lo si copre con il credito. Alcuni crediti si possono usare anche in dichiarazione (rigo RU7) e, nel modello SC, nel rigo RN18 fino a concorrenza dell’IRES dovuta.
Cosa succede se non utilizzo tutto il credito in un anno?
Il residuo si indica nel rigo RU12 e si riporta nel rigo RU2 della dichiarazione successiva. Resta utilizzabile nei termini previsti dalla norma che ha istituito il credito.
Dove trovo il codice credito da indicare nel rigo RU1?
Nelle istruzioni del quadro RU, accanto alla descrizione di ogni credito, e nella tabella delle istruzioni generali dei modelli REDDITI. Per esempio: L1 ricerca e sviluppo, 2L beni strumentali, T1 ZES unica, T6 Transizione 5.0, C4 beni strumentali nel Mezzogiorno. Il codice credito è diverso dal codice tributo da usare nell’F24.
Quale codice tributo F24 corrisponde ai principali crediti del quadro RU?
Secondo le istruzioni REDDITI SC 2026: 6938 per il credito ricerca e sviluppo (L1), 7034 per la ZES unica (T1), 7072 per la Transizione 5.0 (T6), 6869 per i beni strumentali nel Mezzogiorno (C4), 6906 per le vecchie ZES (E5); per i beni strumentali 2L le istruzioni indicano 6936 e 7077.
È necessario fare qualcosa prima di utilizzare il credito RU in F24?
Dipende dal credito: alcuni richiedono una comunicazione preventiva (al Ministero, al GSE o all’Agenzia delle Entrate) o l’autorizzazione dell’Agenzia. In ogni caso l’F24 con compensazione va presentato solo con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Va rispettato anche il limite annuo di 250.000 euro, se la norma del credito non lo esclude.
Cosa rischio se utilizzo un credito inesistente o in misura superiore a quella spettante?
Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione è del 25% del credito non spettante utilizzato e del 70% del credito inesistente; nei casi più gravi di credito inesistente previsti dalla norma la sanzione è aumentata dalla metà al doppio (art. 13 del D.Lgs. 471/1997). Il credito indebitamente usato si può restituire con il ravvedimento, indicandolo nel rigo RU8.
I crediti del quadro RU compaiono nel quadro RN?
Solo quelli che la norma consente di usare in dichiarazione: nel modello REDDITI SC il rigo RN18 accoglie, fino a concorrenza dell’IRES dovuta, i crediti del quadro RU. I crediti utilizzabili solo in F24, come quelli per beni strumentali, ZES unica e Transizione 5.0, non passano dal quadro RN.
Un credito da quadro RU può essere ceduto?
Solo se la norma che lo istituisce lo consente: la cessione si indica nel rigo RU9 (art. 1260 c.c. o art. 43-ter del DPR 602/1973) con i dati dei cessionari nella sezione III-B. Il trasferimento al consolidato fiscale o ai soci della società trasparente si indica invece nel rigo RU10.