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La guida

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In sintesi

  • Con il piano a rate si può saltare una sola rata: la decadenza scatta al mancato o insufficiente pagamento della seconda, anche non consecutiva (comma 95, lett. b, L. 199/2025)
  • Fa decadere anche il mancato pagamento dell’ultima rata o dell’unica rata scelta
  • La tolleranza di cinque giorni vale solo per l’unica rata e per l’ultima, non per le rate intermedie
  • Con la decadenza il debito torna dovuto con sanzioni e interessi; i versamenti fatti restano come acconto e non sono rimborsati
  • Dopo la decadenza quei carichi non si possono più rateizzare con la dilazione ordinaria dell’art. 19 D.P.R. 602/1973

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

La rottamazione-quinquies è disciplinata dai commi 82-100 dell’art. 1 della L. 199/2025. Il comma 95 stabilisce che la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento: a) dell’unica rata scelta; b) di due rate, anche non consecutive, del piano; c) dell’ultima rata. Solo nei casi a) e c) conta anche il versamento tardivo di oltre cinque giorni. In quel caso i versamenti fatti restano acquisiti come acconto sul debito complessivo e la riscossione riprende.

Approfondimento sulla procedura: procedura operativa della rottamazione-quinquies.

Quando decade il beneficio della rottamazione quinquies e come evitarlo

La decadenza è il rischio operativo principale della rottamazione-quinquies: il comma 95 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) prevede che, nel piano a rate, il beneficio si perda con il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima. Una sola rata saltata, se non è l’ultima, non fa decadere. Quando la decadenza scatta, il debito torna esigibile per il suo importo originario, comprensivo di sanzioni, interessi di mora e aggio, detratto soltanto quanto già versato, che resta acquisito a titolo di acconto.

La regola è severa per ragioni sistematiche: la rottamazione è un istituto eccezionale che deroga al principio di indisponibilità del credito erariale; il legislatore ha storicamente richiesto, in cambio dello stralcio della componente afflittiva, una disciplina di pagamento rigorosa. La tolleranza di cinque giorni c’è, ma la legge la limita all’unica rata (per chi paga in un’unica soluzione) e all’ultima rata del piano; Agenzia delle entrate-Riscossione lo conferma nella FAQ n. 10. Per le rate intermedie la tolleranza non è prevista.

Dal punto di vista operativo, il debitore deve presidiare con attenzione il calendario bimestrale per tutti e nove gli anni del piano massimo. Un inadempimento anche accidentale, ad esempio per un problema bancario o per un disguido nella disposizione del bonifico, può azzerare anni di versamenti regolari. È quindi consigliabile impostare addebiti automatici e verificare l’esito di ogni pagamento entro la giornata di scadenza, conservando le ricevute come prova dell’avvenuto versamento.

Come prevenire la decadenza: la checklist operativa

  • Impostare addebito automatico (SEPA o RID) per ogni rata bimestrale
  • Verificare l’esito del pagamento entro la data di scadenza della rata
  • Conservare le ricevute di pagamento per tutto il corso del piano
  • In caso di difficoltà, contattare AdER prima della scadenza per valutare opzioni
  • Non confondere la rata della rottamazione con altri piani di rateazione ordinari

Quante rate si possono saltare nella rottamazione quinquies

La risposta breve è una. La seconda rata non pagata, o pagata solo in parte, fa decadere, anche se le due rate non sono consecutive. Agenzia delle entrate-Riscossione lo dice così nella FAQ n. 12: la legge consente di «rimanere in arretrato con una rata» senza decadere.

Situazione Effetto Tolleranza di 5 giorni
Unica soluzione (scadenza 31 luglio 2026) non pagata, pagata in parte o pagata con oltre 5 giorni di ritardo Decadenza Sì (pagamento valido entro il 5 agosto 2026)
Una rata intermedia non pagata o pagata in parte Nessuna decadenza, ma si resta in arretrato di una rata No
Una seconda rata non pagata o pagata in parte, anche non consecutiva Decadenza No
Ultima rata non pagata, pagata in parte o con oltre 5 giorni di ritardo Decadenza Sì

Rata saltata o pagata in parte: come rimettersi in pari

Secondo la FAQ n. 12 di Agenzia delle entrate-Riscossione, quando si paga la rata successiva a quella saltata, la somma va a coprire prima la rata rimasta scoperta. Chi salta una rata e poi paga solo gli importi ordinari resta quindi sempre indietro di una rata, fino all’ultima: se l’ultima risulta non pagata, la decadenza scatta per la lettera c) del comma 95. L’esempio dell’Agenzia è un piano in tre rate in cui si pagano la prima e la terza: il versamento della terza copre la seconda e così risulta non pagata l’ultima. Per tornare in pari, quindi, occorre versare anche l’importo arretrato.

Prima rata non pagata o pagata in ritardo

La prima rata del piano scadeva il 31 luglio 2026 e non gode della tolleranza dei cinque giorni, che vale solo per l’unica rata e per l’ultima. Non pagarla non fa decadere da sola, ma consuma l’unica rata che si può saltare: da quel momento ogni altra rata non pagata o insufficiente fa perdere il beneficio. Alla prima rata la legge lega anche l’estinzione delle procedure esecutive già avviate (comma 94, lett. b) e il perfezionamento della definizione ai fini dell’estinzione dei giudizi pendenti (comma 87). Se una rata intermedia pagata con qualche giorno di ritardo valga come «non pagata» la legge non lo dice in modo espresso, perché il ritardo è citato solo per l’unica e per l’ultima rata: in attesa di chiarimenti ufficiali conviene pagare entro la scadenza.

Le scadenze delle rate bimestrali

Rate Scadenze
1ª, 2ª e 3ª 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026
dalla 4ª alla 51ª 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027
52ª, 53ª e 54ª 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035

Le rate sono al massimo 54, di pari importo e non inferiori a 100 euro; dal 1° agosto 2026 si pagano interessi del 3% annuo (commi 83, 84 e 92). Le date vincolanti sono quelle della «Comunicazione delle somme dovute» inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dopo la decadenza: niente rateizzazione ordinaria

Con la decadenza riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, l’agente della riscossione può avviare nuove azioni cautelari ed esecutive e proseguire quelle sospese, e i versamenti già fatti restano acquisiti come acconto (comma 95). Per i carichi compresi nella definizione, inoltre, non si possono più ottenere dilazioni ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 (comma 94, lett. a, e FAQ n. 10 dell’Agenzia).

Caso 1: Tizio paga 18 rate e poi salta la diciannovesima: decade?

Scenario. Tizio ha aderito alla rottamazione-quinquies per un debito di 54.000 euro (capitale), con piano da 54 rate bimestrali da circa 1.010 euro ciascuna. Paga regolarmente le prime 18 rate, versando complessivamente 18.180 euro. Alla diciannovesima rata, in scadenza nel mese di luglio, non dispone della liquidità necessaria e non effettua il versamento.

Come si legge in pratica. Una sola rata saltata non fa decadere: è la prima rata non pagata del piano e non è l’ultima. Però Tizio ha consumato il margine che la legge concede. Quando pagherà la ventesima rata, a settembre, quella somma coprirà la diciannovesima rimasta scoperta (FAQ n. 12 di Agenzia delle entrate-Riscossione) e la ventesima risulterà non pagata: se a quel punto non versa anche l’arretrato, ha due rate non pagate e decade. In caso di decadenza quanto versato non viene restituito e resta come acconto sul debito originario, che torna dovuto con sanzioni e interessi e non può più essere rateizzato con la dilazione ordinaria.

Riepilogo Caso 1

  • Rate pagate: 18 su 54, per un totale di 18.180 euro
  • Rata non pagata: la diciannovesima, scaduta in luglio
  • Effetto: nessuna decadenza per una sola rata intermedia saltata
  • Rischio: alla rata successiva si decade se non si versa anche l’arretrato
  • Se decade: versamenti trattenuti come acconto, debito pieno, niente rateizzazione ordinaria

Caso 2: Caia paga una rata in misura insufficiente (importo errato)

Scenario. Caia ha un piano di 24 rate bimestrali da 600 euro ciascuna (debito capitale 14.400 euro). Alla settima rata dispone un bonifico di 580 euro anziché 600 euro, per un errore nel trasferimento bancario. L’importo mancante di 20 euro non viene integrato alla scadenza.

Come si legge in pratica. Per il comma 95 il versamento insufficiente conta come il mancato versamento: la settima rata vale come rata non pagata. Da sola non fa decadere, perché non è l’ultima e la legge tollera una rata in arretrato; ma se i 20 euro non vengono integrati, la differenza si trascina sulle rate successive e un secondo versamento incompleto farebbe decadere. La legge non prevede soglie minime di tolleranza sull’importo. Conviene versare subito la differenza e controllare la situazione dei pagamenti nell’area riservata di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Riepilogo Caso 2

  • Rata dovuta: 600 euro; rata versata per errore: 580 euro
  • Differenza non integrata: 20 euro oltre il termine di tolleranza
  • Effetto: la settima rata conta come non pagata, ma da sola non fa decadere
  • Azione: integrare subito i 20 euro; un secondo versamento insufficiente farebbe decadere
  • Lezione operativa: usare addebito automatico per evitare errori manuali

Caso 3: Sempronio decade e valuta le opzioni successive

Scenario. Sempronio aveva un piano di 54 rate bimestrali da 3.366 euro per un debito di 180.000 euro. Dopo 30 rate regolari (100.980 euro versati), un peggioramento della situazione aziendale lo porta a non pagare le ultime 24 rate. Il debito residuo originario al lordo degli accessori ammontava a circa 280.000 euro.

Come si legge in pratica. La decadenza scatta quando resta non pagata la seconda rata, cioè la trentaduesima. Sempronio perde lo stralcio di sanzioni e interessi sull’intero debito. I 100.980 euro versati restano acquisiti come acconto sull’importo complessivamente dovuto (comma 95), ma il residuo può essere elevato. Cosa non può fare: chiedere per quegli stessi carichi la rateizzazione ordinaria dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, esclusa dopo la decadenza (FAQ n. 10 di Agenzia delle entrate-Riscossione). Cosa resta: pagare il residuo, oppure, se l’impresa è in crisi, valutare gli strumenti del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Riepilogo Caso 3

  • Rate pagate: 30 su 54, per 100.980 euro versati
  • Decadenza: al mancato pagamento della seconda rata, la trentaduesima
  • Importo versato: acquisito come acconto, non rimborsabile
  • Esclusa: la rateizzazione ordinaria art. 19 D.P.R. 602/1973 per gli stessi carichi
  • Strade residue: pagamento del residuo o strumenti del codice della crisi d’impresa

Quando conviene una verifica

Non rischiare la decadenza: pianifica con un professionista. Hai dubbi sulle scadenze del piano? Consulta un esperto.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Quante rate si possono saltare nella rottamazione quinquies?

Una. Con il pagamento a rate la decadenza scatta al mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata (comma 95, L. 199/2025). Agenzia delle entrate-Riscossione precisa che la rata saltata resta un arretrato: il pagamento successivo copre prima quella.

Quando decade il diritto alla rottamazione quinquies?

Se si è scelta l’unica soluzione, quando il pagamento manca, è insufficiente o arriva con più di cinque giorni di ritardo. Con il piano a rate, quando restano non pagate o pagate in parte due rate, anche non consecutive, oppure quando manca l’ultima rata o è pagata con più di cinque giorni di ritardo.

Cosa succede se pago la rata con qualche giorno di ritardo?

La tolleranza di cinque giorni vale solo per l’unica rata e per l’ultima rata del piano. Per le rate intermedie non è prevista e la legge non dice in modo espresso se un ritardo di pochi giorni equivalga a una rata non pagata: la scelta prudente è pagare entro la scadenza.

Se non ho pagato la prima rata della rottamazione quinquies decado?

Non da sola: la prima rata non è l’ultima e la legge tollera una rata in arretrato. Ma si è consumato l’unico margine, e un’altra rata non pagata o incompleta fa decadere. Alla prima rata sono legati anche l’estinzione delle procedure esecutive già avviate e l’estinzione dei giudizi pendenti (commi 87 e 94).

Ho pagato una rata in misura inferiore: cosa succede?

Il versamento insufficiente conta come mancato versamento di quella rata. Una sola rata insufficiente non fa decadere, ma la differenza va integrata: un secondo versamento incompleto, o un’ultima rata non saldata, fa perdere il beneficio.

I versamenti già effettuati vengono restituiti in caso di decadenza?

No. Le somme versate restano acquisite e valgono come acconto sull’importo complessivamente dovuto, che torna comprensivo di sanzioni, interessi e aggio (commi 90 e 95).

Dopo la decadenza posso rateizzare il debito?

Non con la dilazione ordinaria: per i carichi compresi nella rottamazione-quinquies decaduta non si può chiedere la rateizzazione dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 (comma 94 e FAQ n. 10 di Agenzia delle entrate-Riscossione). La riscossione riprende con le azioni cautelari ed esecutive.

Come posso tutelarmi dal rischio di decadenza accidentale?

La legge consente la domiciliazione sul conto corrente indicato con le modalità della Comunicazione delle somme dovute (comma 93); in alternativa si possono usare i moduli precompilati, il sito, l’app EquiClick o gli sportelli. Conviene conservare le ricevute e controllare l’acquisizione dei pagamenti nell’area riservata.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

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