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Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
  • Lutto/gravi motivi: 3 giorni retribuiti l'anno per decesso o grave infermita di coniuge/parente entro il 2° grado (L. 53/2000).
  • Diritto allo studio: permessi retribuiti "150 ore" secondo il CCNL.
  • Donazione: giornata retribuita per il sangue (L. 219/2005); permessi per il midollo (L. 52/2001).
  • Doveri civici: seggio elettorale, testimone, funzioni pubbliche; ulteriori permessi dai CCNL.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Oltre alle ferie, il lavoratore ha diritto a una serie di permessi retribuiti per esigenze personali e civiche: dal lutto allo studio, dalla donazione del sangue all’assistenza ai familiari disabili. Alcuni nascono dalla legge, altri dal CCNL. Vediamo i principali, le misure e i riferimenti normativi.

Permessi di legge e di contratto

I permessi retribuiti hanno una doppia fonte: alcuni sono previsti dalla legge e spettano a tutti i lavoratori; altri dai CCNL o dalla contrattazione aziendale, che possono ampliare le tutele legali (mai ridurle). Conviene sempre verificare il contratto applicato, perché spesso aggiunge ore o giornate rispetto al minimo di legge.

I principali permessi retribuiti

Permesso Misura tipica Fonte
Lutto/grave infermità familiare 3 giorni l’anno per decesso o documentata grave infermità art. 4, L. 53/2000
Diritto allo studio Fino a 150 ore nel triennio per corsi/esami (secondo CCNL) art. 10 Statuto e CCNL
Donazione di sangue Giornata di riposo retribuita (indennità a carico INPS) L. 219/2005
Donazione di midollo osseo Permesso retribuito per accertamenti e prelievo L. 52/2001
Assistenza disabili gravi 3 giorni al mese (o permessi orari) art. 33, L. 104/1992
Funzioni pubbliche/elettorali Permessi per cariche elettive e seggi artt. 31-32 Statuto, leggi speciali

Il permesso per lutto e gravi motivi (L. 53/2000)

Il lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge (o convivente di fatto/parte dell’unione civile) o di un parente entro il secondo grado (art. 4, comma 1, L. 53/2000). I CCNL possono prevedere condizioni di miglior favore (giornate aggiuntive o estensione ad altri familiari).

Il congedo per gravi motivi familiari

Distinto dai tre giorni di permesso è il congedo per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, L. 53/2000): un periodo, continuativo o frazionato, fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, ma di norma non retribuito (si veda la guida sull’aspettativa non retribuita).

Il diritto allo studio (art. 10 Statuto)

I lavoratori studenti hanno diritto a turni di lavoro agevolati e a permessi per sostenere esami (art. 10, L. 300/1970). Molti CCNL prevedono le 150 ore di permesso retribuito nel triennio per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio; le modalità (anzianità minima, percentuale di fruitori contemporanei) sono fissate dal contratto.

I permessi L. 104/1992

Chi assiste un familiare con disabilità grave (o il lavoratore disabile stesso) ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, frazionabili in permessi orari, ai sensi dell’art. 33, L. 104/1992. Valgono regole specifiche su requisiti, referente unico per l’assistenza e divieto di trasferimento senza consenso (art. 33, comma 5). È una delle tutele più importanti del nostro ordinamento.

Permessi non retribuiti e congedi affini

Accanto ai permessi retribuiti, l’ordinamento prevede ipotesi non retribuite o a carico di enti previdenziali: il congedo biennale per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, L. 53/2000), i congedi per la formazione (art. 5, L. 53/2000) e i congedi parentali (d.lgs. 151/2001), indennizzati dall’INPS in misura percentuale. È importante non confonderli con i permessi retribuiti veri e propri: cambiano sia il trattamento economico sia gli effetti su ferie, tredicesima e TFR. Per il quadro complessivo si veda la guida su assenze, permessi e congedi.

Spunti pratici

Cosa fare:

Errori da evitare:

Esempio pratico

Tizio, lavoratore studente, usa le 150 ore previste dal CCNL per frequentare un corso e sostenere gli esami (art. 10 Statuto). Lo stesso anno fruisce di tre giorni di permesso per il lutto di un genitore (art. 4, L. 53/2000) e dona il sangue, beneficiando della giornata di riposo retribuita (L. 219/2005). Tutti permessi retribuiti, ciascuno con la propria disciplina e documentazione.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Lutto/gravi motivi: 3 giorni retribuiti l'anno per decesso o grave infermita di coniuge/parente entro il 2° grado (L. 53/2000).
  • Diritto allo studio: permessi retribuiti "150 ore" secondo il CCNL.
  • Donazione: giornata retribuita per il sangue (L. 219/2005); permessi per il midollo (L. 52/2001).
  • Doveri civici: seggio elettorale, testimone, funzioni pubbliche; ulteriori permessi dai CCNL.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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