- Lutto/gravi motivi: 3 giorni retribuiti l'anno per decesso o grave infermita di coniuge/parente entro il 2° grado (L. 53/2000).
- Diritto allo studio: permessi retribuiti "150 ore" secondo il CCNL.
- Donazione: giornata retribuita per il sangue (L. 219/2005); permessi per il midollo (L. 52/2001).
- Doveri civici: seggio elettorale, testimone, funzioni pubbliche; ulteriori permessi dai CCNL.
Testo dell'articoloVigente
Oltre alle ferie, il lavoratore ha diritto a una serie di permessi retribuiti per esigenze personali e civiche: dal lutto allo studio, dalla donazione del sangue all’assistenza ai familiari disabili. Alcuni nascono dalla legge, altri dal CCNL. Vediamo i principali, le misure e i riferimenti normativi.
Permessi di legge e di contratto
I permessi retribuiti hanno una doppia fonte: alcuni sono previsti dalla legge e spettano a tutti i lavoratori; altri dai CCNL o dalla contrattazione aziendale, che possono ampliare le tutele legali (mai ridurle). Conviene sempre verificare il contratto applicato, perché spesso aggiunge ore o giornate rispetto al minimo di legge.
I principali permessi retribuiti
| Permesso | Misura tipica | Fonte |
|---|---|---|
| Lutto/grave infermità familiare | 3 giorni l’anno per decesso o documentata grave infermità | art. 4, L. 53/2000 |
| Diritto allo studio | Fino a 150 ore nel triennio per corsi/esami (secondo CCNL) | art. 10 Statuto e CCNL |
| Donazione di sangue | Giornata di riposo retribuita (indennità a carico INPS) | L. 219/2005 |
| Donazione di midollo osseo | Permesso retribuito per accertamenti e prelievo | L. 52/2001 |
| Assistenza disabili gravi | 3 giorni al mese (o permessi orari) | art. 33, L. 104/1992 |
| Funzioni pubbliche/elettorali | Permessi per cariche elettive e seggi | artt. 31-32 Statuto, leggi speciali |
Il permesso per lutto e gravi motivi (L. 53/2000)
Il lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge (o convivente di fatto/parte dell’unione civile) o di un parente entro il secondo grado (art. 4, comma 1, L. 53/2000). I CCNL possono prevedere condizioni di miglior favore (giornate aggiuntive o estensione ad altri familiari).
Il congedo per gravi motivi familiari
Distinto dai tre giorni di permesso è il congedo per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, L. 53/2000): un periodo, continuativo o frazionato, fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, ma di norma non retribuito (si veda la guida sull’aspettativa non retribuita).
Il diritto allo studio (art. 10 Statuto)
I lavoratori studenti hanno diritto a turni di lavoro agevolati e a permessi per sostenere esami (art. 10, L. 300/1970). Molti CCNL prevedono le 150 ore di permesso retribuito nel triennio per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio; le modalità (anzianità minima, percentuale di fruitori contemporanei) sono fissate dal contratto.
I permessi L. 104/1992
Chi assiste un familiare con disabilità grave (o il lavoratore disabile stesso) ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, frazionabili in permessi orari, ai sensi dell’art. 33, L. 104/1992. Valgono regole specifiche su requisiti, referente unico per l’assistenza e divieto di trasferimento senza consenso (art. 33, comma 5). È una delle tutele più importanti del nostro ordinamento.
Permessi non retribuiti e congedi affini
Accanto ai permessi retribuiti, l’ordinamento prevede ipotesi non retribuite o a carico di enti previdenziali: il congedo biennale per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, L. 53/2000), i congedi per la formazione (art. 5, L. 53/2000) e i congedi parentali (d.lgs. 151/2001), indennizzati dall’INPS in misura percentuale. È importante non confonderli con i permessi retribuiti veri e propri: cambiano sia il trattamento economico sia gli effetti su ferie, tredicesima e TFR. Per il quadro complessivo si veda la guida su assenze, permessi e congedi.
Spunti pratici
Cosa fare:
- verifica il CCNL: spesso amplia i permessi legali con giornate o ore aggiuntive;
- documenta il presupposto (certificato di morte o di grave infermità, attestato d’esame, certificazione della donazione): serve per la retribuzione;
- preavvisa il datore quando possibile, salvo eventi imprevedibili come il lutto.
Errori da evitare:
- confondere i tre giorni di permesso per lutto con il congedo biennale non retribuito (art. 4, commi 1 e 2);
- presumere le 150 ore senza verificarle nel CCNL: la misura e le condizioni variano;
- fruire dei permessi L. 104 per finalità diverse dall’assistenza: espone a contestazioni disciplinari.
Esempio pratico
Tizio, lavoratore studente, usa le 150 ore previste dal CCNL per frequentare un corso e sostenere gli esami (art. 10 Statuto). Lo stesso anno fruisce di tre giorni di permesso per il lutto di un genitore (art. 4, L. 53/2000) e dona il sangue, beneficiando della giornata di riposo retribuita (L. 219/2005). Tutti permessi retribuiti, ciascuno con la propria disciplina e documentazione.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
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