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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Come funziona la tassazione del mining per un privato

Il mining di criptovalute consiste nell’usare potenza di calcolo per validare transazioni sulla blockchain e ricevere in cambio nuove unità di criptovaluta. Per il fisco italiano, le criptovalute rientrano nella categoria delle ‘cripto-attività’, un termine introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 che raggruppa qualsiasi rappresentazione digitale di valore o diritti su una rete distribuita.

Se fai mining come privato, senza struttura d’impresa, i proventi che ricevi — cioè le cripto accreditate come ricompensa — sono considerati redditi tassabili nel momento in cui li percepisci. Il valore da prendere come riferimento è il valore normale della criptovaluta in quel preciso momento, non il prezzo a cui la venderai in futuro.

Se invece il mining è organizzato con strumenti professionali, dipendenti o struttura stabile, l’Agenzia delle Entrate può qualificarlo come attività d’impresa. In quel caso si applicano le regole del reddito d’impresa: quadro RF o RG nel Modello Redditi PF, oppure il regime forfetario se ne hai i requisiti. La distinzione tra le due situazioni dipende dal concreto modo in cui svolgi l’attività.

Mining criptovalute: regime fiscale a confronto
Situazione Categoria fiscale Aliquota / regime
Mining occasionale privato Redditi diversi (art. 67 TUIR) IRPEF ordinaria sul valore percepito
Successiva vendita delle cripto minate Plusvalenze cripto (art. 67 c. 1 lett. c-sexies) Imposta sostitutiva 26%
Mining organizzato come impresa Reddito d'impresa IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva forfetaria (15% o 5%)
Imposta sul valore cripto-attività detenute Monitoraggio (quadro RW) 2 per mille annuo sul valore a fine anno

Esempio pratico

  • Tizio, privato, riceve 0,05 Bitcoin come ricompensa di mining il 10 marzo 2025. Il valore di mercato di Bitcoin in quella data è di 80.000 euro per unità, quindi Tizio percepisce un provento di 4.000 euro da dichiarare come reddito. Il 30 novembre 2025 vende quei 0,05 Bitcoin a 90.000 euro l’uno, incassando 4.500 euro. La plusvalenza è 4.500 – 4.000 = 500 euro: poiché le cessioni dal 1° gennaio 2025 non hanno soglia di esenzione, Tizio paga l’imposta sostitutiva del 26% su 500 euro, pari a 130 euro, da liquidare nel quadro RT del Modello Redditi PF.

Documenti necessari

  • Estratto conto o report della piattaforma di mining con date e importi dei proventi ricevuti
  • Valore di mercato della criptovaluta al momento di ogni accredito (da exchange o sito specializzato)
  • Report delle vendite successive con prezzi di acquisto (costo = valore al momento del mining) e prezzi di cessione
  • Estratto conto exchange per documentare le operazioni in euro
  • Eventuale perizia o documentazione per la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025

Caso 1 — Tizio: privato che mina saltuariamente da casa

Scenario. Tizio ha un computer potente e partecipa a un mining pool nel tempo libero. Nel 2025 ha ricevuto cripto per un valore complessivo di circa 3.000 euro al momento degli accrediti. Non ha aperto partita IVA.

Come si applica. I proventi da mining sono redditi che Tizio deve dichiarare. Poiché usa il Modello 730 solo per redditi di lavoro dipendente, in questo caso deve presentare il Modello Redditi PF e indicare i proventi nel quadro RL (altri redditi). Se in seguito vende le cripto ricevute, l’eventuale plusvalenza va nel quadro RT Sezione V-A con imposta sostitutiva del 26%.

In pratica

  • Documenta il valore delle cripto al momento di ogni accredito: è il tuo ‘costo di carico’ per la futura plusvalenza.
  • Se non hai documentazione del valore al momento dell’accredito, il costo fiscalmente riconosciuto è zero.
  • Dichiara anche le cripto ancora in portafoglio nel quadro RW e paga l’imposta del 2 per mille sul loro valore a fine 2025.

Caso 2 — Caio: mining con impianto dedicato e attività strutturata

Scenario. Caio ha acquistato 10 ASIC miner professionali, ha affittato uno spazio apposito e nel 2025 ha ricavato dall’attività circa 80.000 euro in criptovalute. Si interroga se aprire partita IVA.

Come si applica. Con un’attività di questa dimensione e struttura, l’Agenzia delle Entrate può qualificarla come reddito d’impresa. Caio dovrebbe aprire partita IVA. Se i ricavi non superano 85.000 euro, può accedere al regime forfetario: il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO ai compensi percepiti, e si paga un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% nei primi 4 anni di attività, se ne ricorrono i requisiti).

In pratica

  • Con struttura organizzata, apri partita IVA prima di superare i limiti: il regime forfetario può essere molto conveniente.
  • Nel forfetario, le cripto-attività sono ricavi: il loro valore al momento dell’incasso è la base per il calcolo del reddito.
  • Anche come imprenditore, il monitoraggio RW si applica se le cripto non sono custodite presso intermediari italiani.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Devo dichiarare il mining anche se non ho venduto le cripto?

Si. I proventi del mining sono tassabili nel momento in cui li ricevi, indipendentemente dal fatto che tu li venda subito o li tenga in portafoglio. Il valore da dichiarare è quello al momento dell’accredito.

Cosa succede se non ho il valore delle cripto al momento del mining?

Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, se non hai documentazione del costo di acquisto, il costo fiscalmente riconosciuto è pari a zero. Questo significa che l’intera somma ricavata dalla vendita sarà tassata come plusvalenza.

La soglia di esenzione di 2.000 euro vale anche per il mining?

La soglia di 2.000 euro riguardava le plusvalenze da cessione di cripto-attività realizzate fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 non c’è soglia: qualsiasi plusvalenza è imponibile al 26%.

Devo compilare il quadro RW anche per le cripto da mining?

Si, se detieni cripto-attività al di fuori di un intermediario residente italiano che le gestisce in regime fiscale sostitutivo, devi compilare il quadro RW. L’imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille annuo sul valore a fine anno.

Posso rideterminare il valore delle cripto minate al 1° gennaio 2025?

Si. La legge n. 207 del 2024 consente di assumere come costo il valore al 1° gennaio 2025, pagando un’imposta sostitutiva dell’18% su quel valore. Questo può convenire per ‘congelare’ plusvalenze latenti a un’aliquota fissa.

Se faccio mining e poi faccio staking con le stesse cripto, come funziona?

Il mining genera un reddito al momento dell’accredito. Se poi metti in staking quelle cripto, gli eventuali proventi da staking sono a loro volta tassabili come redditi nel periodo in cui li percepisci, sempre al valore di mercato al momento dell’accredito.

Domande frequenti

Devo dichiarare il mining anche se non ho venduto le cripto?

Si. I proventi del mining sono tassabili nel momento in cui li ricevi, indipendentemente dal fatto che tu li venda subito o li tenga in portafoglio. Il valore da dichiarare è quello al momento dell'accredito.

Cosa succede se non ho il valore delle cripto al momento del mining?

Secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, se non hai documentazione del costo di acquisto, il costo fiscalmente riconosciuto è pari a zero. Questo significa che l'intera somma ricavata dalla vendita sarà tassata come plusvalenza.

La soglia di esenzione di 2.000 euro vale anche per il mining?

La soglia di 2.000 euro riguardava le plusvalenze da cessione di cripto-attività realizzate fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 non c'è soglia: qualsiasi plusvalenza è imponibile al 26%.

Devo compilare il quadro RW anche per le cripto da mining?

Si, se detieni cripto-attività al di fuori di un intermediario residente italiano che le gestisce in regime fiscale sostitutivo, devi compilare il quadro RW. L'imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille annuo sul valore a fine anno.

Posso rideterminare il valore delle cripto minate al 1° gennaio 2025?

Si. La legge n. 207 del 2024 consente di assumere come costo il valore al 1° gennaio 2025, pagando un'imposta sostitutiva dell'18% su quel valore. Questo può convenire per 'congelare' plusvalenze latenti a un'aliquota fissa.

Se faccio mining e poi faccio staking con le stesse cripto, come funziona?

Il mining genera un reddito al momento dell'accredito. Se poi metti in staking quelle cripto, gli eventuali proventi da staking sono a loro volta tassabili come redditi nel periodo in cui li percepisci, sempre al valore di mercato al momento dell'accredito.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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