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In sintesi
- Attivita’ occasionale: se pubblichi contenuti in modo saltuario, i proventi sono redditi diversi (art. 67 TUIR) da indicare nel quadro D5 (modello 730) o RL15 (Redditi PF).
- Attivita’ abituale: se crei contenuti con regolarita’ e continuita’, scatta l’obbligo di aprire la partita IVA e scegliere un regime fiscale.
- Ritenuta 20%: i committenti italiani che pagano compensi occasionali applicano una ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento.
- Regime forfettario: con partita IVA e ricavi fino a 85.000 euro nell’anno precedente si puo’ optare per l’imposta sostitutiva del 15 per cento sul reddito imponibile.
- Soglia di cessazione forfettario: se nel corso dell’anno i ricavi superano 100.000 euro, si decade dal regime nell’anno stesso e si tassa con modalita’ ordinarie per l’intero periodo.
- Piattaforme estere: Patreon e Substack sono soggetti USA e di solito non applicano la ritenuta italiana; il reddito va dichiarato integralmente.
Patreon e Substack: cosa sono fiscalmente i tuoi abbonamenti
Ogni mese ricevi soldi dai tuoi sostenitori su Patreon o dai tuoi abbonati su Substack. Prima di tutto chiediamoci: questi importi sono un reddito? La risposta e’ si’. Anche se non hai emesso fatture, anche se arrivano da piattaforme estere, anche se li consideri una donazione dei fan, per il fisco italiano sono un compenso per i contenuti che produci e devi dichiararli.
La distinzione piu’ importante e’ quella tra attivita’ occasionale e attivita’ abituale. Se nel 2025 hai guadagnato da Patreon o Substack in modo sporadico, senza una struttura organizzata e senza continuita’, i tuoi proventi sono redditi diversi: non hai bisogno di partita IVA e li dichiari nel quadro D del modello 730 (o nel quadro RL se usi il modello Redditi PF). Se invece crei contenuti con regolarita’ e sistematicita’, stai svolgendo un’attivita’ abituale: la legge impone l’apertura della partita IVA.
L’abitualita’ non si misura con un importo minimo ma con la ripetitivita’ e l’organizzazione dell’attivita’. Un creator che pubblica ogni settimana, interagisce con gli abbonati e ne fa una fonte di reddito strutturata e’ abituale anche se incassa poco. Al contrario, chi in modo del tutto episodico riceve qualche contributo da un piccolo gruppo di fan potrebbe rimanere nell’occasionale. Se sei in dubbio, e’ prudente sentire un commercialista.
Nelle prossime sezioni vediamo come compilare la dichiarazione in entrambi i casi, con esempi numerici e i documenti da tenere pronti.
| Situazione | Regime | Dove si dichiara | Imposta |
|---|---|---|---|
| Attivita' occasionale (sporadica, non organizzata) | Reddito diverso art. 67 TUIR | Quadro D5 modello 730 o RL15 Redditi PF | IRPEF progressiva (23%-43%) |
| Attivita' abituale, ricavi <= 85.000 euro anno prec. | Partita IVA + regime forfettario | Quadro LM Redditi PF | Imposta sostitutiva 15% (5% primi 5 anni) |
| Attivita' abituale, ricavi > 85.000 euro anno prec. | Partita IVA + regime ordinario | Quadro RE o RF Redditi PF | IRPEF progressiva su reddito netto |
Esempio pratico
-
Tizio ha un profilo Substack e nel 2025 ha incassato 3.600 euro da abbonati paganti. Non ha partita IVA e non ha svolto questa attivita’ in modo organizzato e continuativo: e’ occasionale. Indica 3.600 euro nel rigo D5 del modello 730, colonna 2. Non ci sono spese documentate da dedurre (colonna 3 resta vuota). L’IRPEF si calcola sommando questo importo agli altri redditi. Se invece Tizio avesse gia’ aperto partita IVA in regime forfettario con codice ATECO attivita’ professionali (coefficiente di redditivita’ 78%), il reddito imponibile sarebbe 3.600 x 78% = 2.808 euro e l’imposta sostitutiva 2.808 x 15% = 421,20 euro.
Documenti necessari
- Estratto conto o report pagamenti dalla piattaforma (Patreon Creator Dashboard, Substack Payments)
- Eventuale Certificazione Unica 2026 se il committente italiano ha applicato la ritenuta del 20 per cento
- Documentazione delle spese inerenti (attrezzatura, software, connessione) se si vuole dedurle nel regime ordinario
- Eventuale ricevuta o ricevuta di prestazione occasionale emessa al committente
- Estratto conto bancario che evidenzia i versamenti ricevuti
Caso 1 — Tizio: pochi abbonati, attivita' occasionale
Scenario. Tizio gestisce un profilo Patreon su cui pubblica approfondimenti culturali ogni due mesi. Nel 2025 ha incassato 1.200 euro da 20 abbonati. Non ha partita IVA. Patreon e’ una societa’ estera e non ha applicato ritenute italiane.
Come si applica. I 1.200 euro sono redditi diversi da attivita’ di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. Tizio li dichiara nel rigo D5 del modello 730, colonna 1 con codice ‘2’, colonna 2 con l’importo lordo 1.200 euro. Se ha spese direttamente connesse (es. abbonamento a un software di grafica), le indica in colonna 3, ma non puo’ superare i corrispettivi percepiti. Non avendo ricevuto la CU, la colonna delle ritenute resta zero. L’importo concorre alla formazione del reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.
In pratica
- Rigo D5, codice ‘2’ (lavoro autonomo occasionale), importo lordo 1.200 euro.
- Nessuna ritenuta da scomputare: Patreon (societa’ estera) non applica ritenute italiane.
- Il reddito si somma agli altri redditi IRPEF; nessun obbligo di partita IVA.
Caso 2 — Caio: newsletter habituale, partita IVA forfettaria
Scenario. Caio pubblica ogni settimana una newsletter su Substack con contenuti di finanza personale. Nel 2024 ha incassato 22.000 euro dagli abbonati, e’ in regime forfettario con codice ATECO relativo ad attivita’ professionali e scientifiche (coefficiente di redditivita’ 78%). Nel 2025 continua la stessa attivita’.
Come si applica. Caio dichiara i compensi percepiti nel 2025 nel quadro LM del modello Redditi PF, sezione III (regime forfettario). Indica i compensi lordi nel rigo LM22, colonna 3. Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i compensi per il coefficiente 78 per cento. Sull’importo cosi’ determinato, dedotti i contributi previdenziali versati, si applica l’imposta sostitutiva del 15 per cento. I compensi Substack non sono soggetti a ritenuta da parte della piattaforma (estera), quindi Caio non ha ritenute da scomputare.
In pratica
- Quadro LM, sezione III: reddito = compensi lordi x 78 per cento.
- Imposta sostitutiva 15 per cento sul reddito netto (dopo deduzione contributi).
- Se nel 2025 i ricavi superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa nell’anno stesso.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Devo dichiarare i guadagni da Patreon anche se sono pochi euro?
Si’. Non esiste una soglia di esenzione per i redditi da attivita’ occasionale. Anche importi di poche centinaia di euro vanno indicati nella dichiarazione.
Patreon trattiene qualcosa? Devo dichiarare il lordo o il netto?
Patreon applica commissioni di piattaforma che non sono ritenute fiscali italiane. In dichiarazione va indicato il compenso lordo percepito (prima delle commissioni di piattaforma). Le commissioni di Patreon sono spese inerenti deducibili se sei in regime ordinario.
Quando sono obbligato ad aprire partita IVA?
Quando l’attivita’ e’ svolta in modo abituale, cio’ che conta e’ la ripetitivita’ e la sistematicita’, non l’importo. Se crei contenuti con cadenza regolare e ne fai una fonte di reddito strutturata, l’obbligo di partita IVA scatta indipendentemente dai guadagni.
Ho gia' un lavoro dipendente. Posso stare nel regime forfettario per Patreon?
In via generale si, ma attenzione: se nel 2025 o 2026 il reddito da lavoro dipendente supera 35.000 euro, non puoi accedere al regime forfettario. Questa soglia e’ stata elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026 dalle istruzioni del quadro LM.
Il reddito da Substack abbassa le detrazioni per carichi di famiglia?
Si’. Il reddito da attivita’ occasionale concorre al reddito complessivo, che e’ la base per calcolare le detrazioni per i familiari a carico e altre agevolazioni collegate al reddito (come l’ISEE).
Devo emettere una ricevuta ai miei abbonati?
Se sei un privato senza partita IVA e l’attivita’ e’ occasionale, normalmente emetti una ricevuta per prestazione occasionale ai committenti italiani che te lo richiedono. I sostenitori su Patreon/Substack sono pero’ consumatori finali e non soggetti IVA, quindi nella pratica non viene quasi mai emessa documentazione.
Domande frequenti
Devo dichiarare i guadagni da Patreon anche se sono pochi euro?
Si'. Non esiste una soglia di esenzione per i redditi da attivita' occasionale. Anche importi di poche centinaia di euro vanno indicati nella dichiarazione.
Patreon trattiene qualcosa? Devo dichiarare il lordo o il netto?
Patreon applica commissioni di piattaforma che non sono ritenute fiscali italiane. In dichiarazione va indicato il compenso lordo percepito (prima delle commissioni di piattaforma). Le commissioni di Patreon sono spese inerenti deducibili se sei in regime ordinario.
Quando sono obbligato ad aprire partita IVA?
Quando l'attivita' e' svolta in modo abituale, cio' che conta e' la ripetitivita' e la sistematicita', non l'importo. Se crei contenuti con cadenza regolare e ne fai una fonte di reddito strutturata, l'obbligo di partita IVA scatta indipendentemente dai guadagni.
Ho gia' un lavoro dipendente. Posso stare nel regime forfettario per Patreon?
In via generale si, ma attenzione: se nel 2025 o 2026 il reddito da lavoro dipendente supera 35.000 euro, non puoi accedere al regime forfettario. Questa soglia e' stata elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026 dalle istruzioni del quadro LM.
Il reddito da Substack abbassa le detrazioni per carichi di famiglia?
Si'. Il reddito da attivita' occasionale concorre al reddito complessivo, che e' la base per calcolare le detrazioni per i familiari a carico e altre agevolazioni collegate al reddito (come l'ISEE).
Devo emettere una ricevuta ai miei abbonati?
Se sei un privato senza partita IVA e l'attivita' e' occasionale, normalmente emetti una ricevuta per prestazione occasionale ai committenti italiani che te lo richiedono. I sostenitori su Patreon/Substack sono pero' consumatori finali e non soggetti IVA, quindi nella pratica non viene quasi mai emessa documentazione.
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