Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Come funziona fiscalmente una newsletter a pagamento

Una newsletter a pagamento e’ un prodotto editoriale che vendi direttamente ai lettori tramite abbonamento mensile o annuale. Che tu usi Substack, Ghost, Beehiiv o qualsiasi altra piattaforma, il fisco italiano considera i proventi che ricevi come compensi per un servizio: vanno dichiarati come reddito.

Il punto di partenza e’ la distinzione tra occasionale e abituale. Se hai lanciato la newsletter da poco e hai una manciata di abbonati paganti, e’ plausibile che l’attivita’ sia ancora occasionale: non c’e’ bisogno di partita IVA e dichiari i proventi nel quadro D del modello 730 come redditi diversi. Se invece pubblichi con regolarita’, hai una lista crescente di abbonati e stai costruendo un flusso di reddito stabile, l’attivita’ e’ abituale e scatta l’obbligo di aprire la partita IVA.

Un aspetto pratico: Substack e le principali piattaforme di newsletter sono societa’ straniere. Non applicano la ritenuta fiscale italiana del 20 per cento che invece deve essere applicata dai committenti italiani sulle prestazioni occasionali. Questo significa che ricevi i pagamenti al lordo e sei tu a dover dichiarare l’intero importo. Conserva i report di pagamento scaricabili dalla piattaforma come prova.

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Nelle sezioni che seguono trovi la tabella riepilogativa, i casi pratici di Tizio e Caio e le domande piu’ frequenti.

Tassazione della newsletter a pagamento 2025
Caso Dichiarazione Base imponibile Aliquota
Occasionale (no partita IVA) Quadro D5 / RL15 Lordo incassato meno spese documentate IRPEF progressiva (min. 23%)
Forfettario, attivita' profess./scientifica (cod. ATECO 78%) Quadro LM Compensi x 78% 15% (5% primi 5 anni nuova attivita')
Forfettario, altre attivita' (cod. ATECO 67%) Quadro LM Compensi x 67% 15% (5% primi 5 anni nuova attivita')
Ordinario (partita IVA) Quadro RE / RF Ricavi meno costi inerenti IRPEF progressiva su reddito netto

Esempio pratico

  • Caio ha una newsletter di economia lanciata a marzo 2025. A fine anno ha 180 abbonati paganti e ha incassato 6.480 euro tramite Substack (piattaforma estera, nessuna ritenuta italiana). Non ha partita IVA. Indica 6.480 euro nel rigo D5 del modello 730, colonna 1 codice ‘2’, colonna 2 importo 6.480 euro. Ha acquistato un’applicazione di grafica per le email (120 euro): la indica in colonna 3. Il reddito tassabile e’ 6.480 – 120 = 6.360 euro, che concorre all’IRPEF insieme agli altri suoi redditi. Se Caio avesse avuto partita IVA forfettaria con coefficiente 78%, il reddito imponibile sarebbe stato 6.480 x 78% = 5.054 euro e l’imposta sostitutiva 5.054 x 15% = 758 euro.

Documenti necessari

  • Report pagamenti dalla piattaforma (es. Substack Payments, Ghost dashboard) per ogni mese del 2025
  • Certificazione Unica 2026 se un committente italiano ha applicato la ritenuta del 20 per cento
  • Fatture o ricevute di prestazione occasionale eventualmente emesse a soggetti italiani
  • Scontrini e fatture delle spese inerenti la produzione della newsletter (strumenti, hosting, software)
  • Estratto conto bancario o PayPal che documenta i bonifici ricevuti dalla piattaforma

Caso 1 – Tizio: prima newsletter, pochi abbonati, nessuna partita IVA

Scenario. Tizio ha avviato a luglio 2025 una newsletter settimanale di fotografia su Substack. A dicembre conta 80 abbonati paganti e ha incassato 2.400 euro nell’anno. Non ha ancora strutturato l’attivita’ in modo professionale.

Come si applica. L’attivita’ e’ ancora occasionale. Tizio compila il rigo D5 del modello 730: codice ‘2’ in colonna 1, 2.400 euro in colonna 2 (lordo incassato da Substack), eventuali spese documentate in colonna 3 (es. abbonamento Canva 120 euro), nessuna ritenuta in colonna 4 perche’ Substack e’ una piattaforma estera. Il reddito netto (2.400 – 120 = 2.280 euro) si somma agli altri redditi IRPEF. Tizio non deve aprire partita IVA, ma se nel 2026 la newsletter diventa la sua principale fonte di reddito strutturata, dovra’ rivalutare la situazione.

In pratica

  • Rigo D5, codice ‘2’, lordo 2.400 euro, spese 120 euro, ritenute zero (piattaforma estera).
  • Nessun obbligo di partita IVA finche’ l’attivita’ resta occasionale e non organizzata.
  • Conserva il report Substack come prova documentale del reddito percepito.

Caso 2 – Caio: newsletter consolidata, regime forfettario

Scenario. Caio gestisce da tre anni una newsletter professionale di marketing digitale. Nel 2024 ha incassato 38.000 euro da abbonati su Substack. E’ in regime forfettario con codice ATECO relativo ad attivita’ professionali, scientifiche e tecniche (coefficiente di redditivita’ 78 per cento). Nel 2025 continua la stessa attivita’.

Come si applica. Caio dichiara i compensi 2025 nel quadro LM del modello Redditi PF, sezione III. Indica i compensi lordi nel rigo LM22, colonna 3. Il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi per il coefficiente 78 per cento. Da questo deduce i contributi previdenziali obbligatori versati (rigo LM35) e applica l’imposta sostitutiva del 15 per cento. Essendo forfettario, non applica l’IVA e non subisce ritenute d’acconto: lo indica nelle fatture emesse ai committenti italiani.

In pratica

  • Quadro LM sezione III: compensi x 78% = reddito lordo; reddito lordo meno contributi = base per il 15%.
  • I forfettari non applicano IVA e non subiscono ritenute d’acconto.
  • Se nel 2025 i ricavi superano 100.000 euro, il forfettario cessa nell’anno stesso e si tassa in modo ordinario per l’intero anno.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

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Domande frequenti

Devo dichiarare anche i rimborsi spese che mi passa la piattaforma?

Solo se si tratta di compensi effettivi. I rimborsi forfettari di spese non documentate sono normalmente trattati come compensi e vanno inclusi nel reddito. I rimborsi di spese analiticamente documentate e rimborsate a pie’ di lista possono avere trattamento diverso: in caso di dubbio consulta un commercialista.

Cosa succede se dimentico di dichiarare i guadagni da newsletter estera?

L’Agenzia delle Entrate puo’ ricevere informazioni sulle piattaforme estere che pagano soggetti italiani (scambio automatico di informazioni tra Paesi). Omettere redditi esteri e’ una violazione sanzionabile. E’ sempre preferibile dichiararli regolarmente.

Posso stare nell'occasionale per sempre?

No. Se l’attivita’ diventa abituale (pubblicazione regolare, abbonati paganti stabili, investimento in strumenti) il fisco puo’ contestare l’assenza di partita IVA. L’occasionalita’ ha un limite pratico legato alla ripetitivita’ e all’organizzazione dell’attivita’.

Con quanti abbonati devo aprire partita IVA?

Non esiste una soglia numerica. Conta la sistematicita’: anche 50 abbonati generano un obbligo di partita IVA se l’attivita’ e’ svolta in modo continuativo e organizzato.

Posso dedurre il costo dell'abbonamento alla piattaforma di newsletter?

In regime ordinario si, come spesa inerente la produzione del reddito. In regime forfettario no: il coefficiente di redditivita’ tiene gia’ conto dei costi in modo forfettario. In regime occasionale puoi dedurlo in colonna 3 del rigo D5 fino a concorrenza dei compensi.

Se ho anche un lavoro dipendente posso aprire partita IVA in forfettario?

Si’, a condizione che il reddito da lavoro dipendente non superi 35.000 euro. Per gli anni 2025 e 2026 questo limite e’ fissato a 35.000 euro dalle istruzioni del quadro LM del modello Redditi PF.

Domande frequenti

Devo dichiarare anche i rimborsi spese che mi passa la piattaforma?

Solo se si tratta di compensi effettivi. I rimborsi forfettari di spese non documentate sono normalmente trattati come compensi e vanno inclusi nel reddito. I rimborsi di spese analiticamente documentate e rimborsate a pie' di lista possono avere trattamento diverso: in caso di dubbio consulta un commercialista.

Cosa succede se dimentico di dichiarare i guadagni da newsletter estera?

L'Agenzia delle Entrate puo' ricevere informazioni sulle piattaforme estere che pagano soggetti italiani (scambio automatico di informazioni tra Paesi). Omettere redditi esteri e' una violazione sanzionabile. E' sempre preferibile dichiararli regolarmente.

Posso stare nell'occasionale per sempre?

No. Se l'attivita' diventa abituale (pubblicazione regolare, abbonati paganti stabili, investimento in strumenti) il fisco puo' contestare l'assenza di partita IVA. L'occasionalita' ha un limite pratico legato alla ripetitivita' e all'organizzazione dell'attivita'.

Con quanti abbonati devo aprire partita IVA?

Non esiste una soglia numerica. Conta la sistematicita': anche 50 abbonati generano un obbligo di partita IVA se l'attivita' e' svolta in modo continuativo e organizzato.

Posso dedurre il costo dell'abbonamento alla piattaforma di newsletter?

In regime ordinario si, come spesa inerente la produzione del reddito. In regime forfettario no: il coefficiente di redditivita' tiene gia' conto dei costi in modo forfettario. In regime occasionale puoi dedurlo in colonna 3 del rigo D5 fino a concorrenza dei compensi.

Se ho anche un lavoro dipendente posso aprire partita IVA in forfettario?

Si', a condizione che il reddito da lavoro dipendente non superi 35.000 euro. Per gli anni 2025 e 2026 questo limite e' fissato a 35.000 euro dalle istruzioni del quadro LM del modello Redditi PF.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.