Autore: Andrea Marton

  • Articolo 418 Codice di Procedura Civile: Notificazione della domanda riconvenzionale

    Articolo 418 Codice di Procedura Civile: Notificazione della domanda riconvenzionale

    Art. 418 c.p.c. – Notificazione della domanda riconvenzionale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell’articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.

    Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

    Il decreto che fissa l’udienza deve essere notificato all’attore a cura dell’ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

    Tra la data di notificazione all’attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

    Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all’estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 417-bis Codice di Procedura Civile: Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Articolo 417-bis Codice di Procedura Civile: Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Art. 417-bis c.p.c. – Difesa delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti [1].

    Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applica salvo che l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l’eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l’Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell’amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

    Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

    Articolo aggiunto dall’art. 42, D.L. 31 marzo 1998, n. 80.

    [1] Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 29 ottobre 1998, n. 387.

  • Articolo 417 Codice di Procedura Civile: Costituzione e difesa personali delle parti

    Articolo 417 Codice di Procedura Civile: Costituzione e difesa personali delle parti

    Art. 417 c.p.c. – Costituzione e difesa personali delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11.

    La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica.

    Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice [1] che ne fa redigere processo verbale.

    Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415.

    Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 416 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto

    Articolo 416 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto

    Art. 416 c.p.c. – Costituzione del convenuto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

    La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.

    Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 415 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza

    Articolo 415 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza

    Art. 415 c.p.c. – Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

    Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

    Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

    Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’articolo 417.

    Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

    Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all’estero.

    Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l’amministrazione destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio [1].

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma aggiunto dall’art. 41, D.L. 31 marzo 1998, n. 80.

  • Articolo 414 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 414 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 414 c.p.c. – Forma della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

    l’indicazione del giudice;

    il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

    la determinazione dell’oggetto della domanda;

    l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

    l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 413 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 413 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 413 c.p.c. – Giudice competente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale [1] in funzione di giudice del lavoro.

    Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

    Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

    Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409 [2].

    Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. [3]

    Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [3].

    Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’articolo 18.

    Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall’art. 82, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

    [2] Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 1992, n. 128.

    [3] Commi inseriti dall’art. 40, D.L. 31 marzo 2008, n. 80.

  • Articolo 412-quater Codice di Procedura Civile: Altre modalità di conciliazione e arbitrato

    Articolo 412-quater Codice di Procedura Civile: Altre modalità di conciliazione e arbitrato

    Art. 412-quater c.p.c. – Altre modalità di conciliazione e arbitrato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

    Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

    La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

    Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

    In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.

    Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

    Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

    All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo.

    Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.

    La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

    Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

    I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte.

    Articolo inserito dall’art. 39, D.L. 31 marzo 2008, n. 80, e successivamente così sostituito dall’art. 31, comma 8, L. 4 novembre 2010, n. 183.

  • Articolo 412-ter Codice di Procedura Civile: Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

    Articolo 412-ter Codice di Procedura Civile: Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

    Art. 412-ter c.p.c. – Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

    Articolo inserito dall’art. 39, D.L. 31 marzo 2008, n. 80, e successivamente così sostituito dall’art. 31, comma 6, L. 4 novembre 2010, n. 183.

  • Articolo 412-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 412-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 412-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.