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Tredicesima, mensilità aggiuntive e premi nel lavoro sportivo
La busta paga sportiva ha una voce che gli altri settori conoscono poco: il premio. Ma le mensilità aggiuntive classiche, tredicesima in testa, restano legate al lavoro dipendente.
La tredicesima e l’eventuale quattordicesima sono mensilità aggiuntive del lavoro dipendente: spettano al lavoratore sportivo subordinato secondo le regole generali e gli accordi di categoria. Collaboratori e autonomi non hanno mensilità aggiuntive: percepiscono il compenso pattuito. I premi (bonus risultato, premi partita, premi di rendimento) sono invece tipici dello sport e seguono il contratto individuale o gli accordi.
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Le mensilità aggiuntive sono del lavoro dipendente
La tredicesima (gratifica natalizia) è una mensilità aggiuntiva tipica del lavoro subordinato. Spetta quindi al lavoratore sportivo dipendente, secondo le regole generali e gli eventuali accordi di categoria. La quattordicesima non è un diritto generale di legge: dipende dalla contrattazione, e nel lavoro sportivo può essere prevista dagli accordi di categoria, ma in mancanza non spetta automaticamente.
Per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi non esistono mensilità aggiuntive: percepiscono il compenso pattuito per la prestazione, senza tredicesima né quattordicesima.
Il premio: la voce sportiva per eccellenza
Ciò che caratterizza la retribuzione sportiva è il premio. Non deriva da un CCNL generale, ma dal contratto individuale o dagli accordi di categoria. I premi più diffusi sono:
- premio partita: legato alla singola gara o al risultato;
- premio risultato: collegato a classifiche, vittorie, qualificazioni;
- premio di rendimento o di obiettivo: legato a traguardi personali o di squadra;
- premio di firma o di fedeltà: pattuito alla stipula o al rinnovo.
I premi sono lo strumento con cui le società allineano gli interessi del lavoratore ai risultati sportivi.
Tabella riepilogativa
| Voce | Lavoro subordinato sportivo | Co.co.co. e autonomi |
|---|---|---|
| Tredicesima | Sì, regole generali e accordi | No |
| Quattordicesima | Solo se prevista dagli accordi | No |
| Premio partita / risultato | Secondo contratto e accordi | Secondo contratto |
| Premio di firma / obiettivo | Secondo contratto e accordi | Secondo contratto |
Nota: nell’area del dilettantismo i premi sono compensi sportivi e concorrono alle soglie annue di 15.000 € (fiscale) e 5.000 € (previdenziale).
Premi e soglie nel dilettantismo
Per i lavoratori dell’area del dilettantismo, i premi sono compensi sportivi a tutti gli effetti. Questo significa che concorrono al calcolo della soglia annua di 15.000 euro di esenzione fiscale e della franchigia previdenziale di 5.000 euro. Un premio importante può quindi far superare le soglie: è il totale annuo dei compensi, premi inclusi, che conta.
Il trattamento fiscale dei premi
Il regime dei premi dipende dalla forma del rapporto. Nel lavoro subordinato i premi seguono il regime fiscale e contributivo della retribuzione. Nell’area del dilettantismo i premi, in quanto compensi sportivi, rientrano nelle soglie di esenzione fiscale (15.000 €) e nella franchigia previdenziale (5.000 €): sotto le soglie godono dell’agevolazione, oltre seguono il regime ordinario sull’eccedenza.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Il lavoratore sportivo ha diritto alla tredicesima?
Esiste la quattordicesima nel lavoro sportivo?
Come funzionano i premi nel lavoro sportivo?
I premi rientrano nella soglia dei 15.000 € del dilettantismo?
I premi sono tassati come la retribuzione?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al D.Lgs 36/2021 e alla prassi contrattuale del settore. Mensilità aggiuntive, premi e relativo trattamento dipendono dalla natura del rapporto, dal contratto e dagli accordi di categoria: per la situazione individuale è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La retribuzione del lavoratore sportivo ha una voce che gli altri settori conoscono poco - il premio - ma quando si parla di mensilita aggiuntive si torna alle regole generali del lavoro dipendente. Tredicesima e quattordicesima, infatti, sono istituti propri del rapporto subordinato: spettano al lavoratore sportivo dipendente, non al collaboratore. Distinguere le due figure e il presupposto per capire cosa entra realmente in busta paga.
Mensilita aggiuntive e lavoro subordinato
La tredicesima e una mensilita aggiuntiva che matura mese per mese e si corrisponde di norma a dicembre; l'eventuale quattordicesima segue analoga logica, ove prevista dal contratto. Sono istituti del lavoro dipendente: presuppongono un rapporto subordinato. Il lavoratore sportivo dipendente vi ha diritto secondo le regole generali e gli accordi di categoria applicabili al settore.
Collaboratori e autonomi: il compenso pattuito
Chi opera come collaboratore coordinato e continuativo o come autonomo non percepisce mensilita aggiuntive: il suo trattamento e il compenso concordato nel contratto, eventualmente articolato in rate o in funzione di obiettivi. Pretendere una tredicesima fuori da un rapporto subordinato non trova fondamento; cio non esclude che il compenso complessivo possa essere strutturato per tenerne conto, ma resta una scelta negoziale.
I premi: la voce tipica dello sport
I premi - di risultato, di partita, di rendimento, di obiettivo - sono la componente caratteristica della retribuzione sportiva. Seguono il contratto individuale o gli accordi collettivi e federali, che ne stabiliscono presupposti e misura. Sono distinti dalle mensilita aggiuntive: un premio non sostituisce la tredicesima del subordinato, ne la tredicesima assorbe il premio. Le due voci possono coesistere nel rapporto dipendente.
Maturazione e ratei
Nel lavoro subordinato la tredicesima matura per ratei mensili in proporzione al servizio prestato nell'anno: in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno spetta la quota maturata. Periodi di sospensione del rapporto possono incidere sulla maturazione secondo le regole generali e contrattuali. Per gli importi e le modalita si rinvia agli accordi applicabili al lavoratore sportivo subordinato.
Riflessi su TFR e basi di calcolo
Le mensilita aggiuntive, in quanto retribuzione, concorrono di regola alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e ad altri istituti collegati alla retribuzione globale. I premi vi concorrono secondo la loro natura e le previsioni contrattuali, distinguendo gli elementi fissi e continuativi da quelli occasionali. La corretta classificazione incide su quanto si accantona.
Qualificazione del rapporto come fattore decisivo
Tutto ruota intorno alla qualificazione: subordinato o collaboratore. Un rapporto etichettato come collaborazione ma in concreto subordinato puo essere riqualificato, facendo emergere il diritto a mensilita aggiuntive e ad altri istituti del lavoro dipendente, con i relativi arretrati. La sostanza del rapporto, e non il nome, governa cio che spetta.
Domande frequenti
Il lavoratore sportivo ha diritto alla tredicesima?
Solo se subordinato. Tredicesima ed eventuale quattordicesima sono mensilita aggiuntive del lavoro dipendente: spettano al lavoratore sportivo subordinato secondo le regole generali e gli accordi di categoria.
Un collaboratore sportivo ha le mensilita aggiuntive?
No. Collaboratori e autonomi percepiscono il compenso pattuito nel contratto e non hanno diritto a tredicesima o quattordicesima, che sono istituti del lavoro subordinato.
I premi sostituiscono la tredicesima?
No. I premi (risultato, partita, rendimento) sono voci distinte tipiche dello sport e seguono il contratto o gli accordi; nel rapporto subordinato possono coesistere con le mensilita aggiuntive.
La tredicesima spetta anche per pochi mesi di lavoro?
Si. Nel lavoro subordinato matura per ratei mensili in proporzione al servizio prestato: in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno spetta la quota maturata.
Le mensilita aggiuntive incidono sul TFR?
Si. In quanto retribuzione, concorrono di regola alla base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c.; i premi vi concorrono secondo la loro natura e le previsioni contrattuali.