Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Lavoro sportivo

Tredicesima, mensilità aggiuntive e premi nel lavoro sportivo

La busta paga sportiva ha una voce che gli altri settori conoscono poco: il premio. Ma le mensilità aggiuntive classiche, tredicesima in testa, restano legate al lavoro dipendente.

In sintesi

La tredicesima e l’eventuale quattordicesima sono mensilità aggiuntive del lavoro dipendente: spettano al lavoratore sportivo subordinato secondo le regole generali e gli accordi di categoria. Collaboratori e autonomi non hanno mensilità aggiuntive: percepiscono il compenso pattuito. I premi (bonus risultato, premi partita, premi di rendimento) sono invece tipici dello sport e seguono il contratto individuale o gli accordi.

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Riferimenti

Normativa
D.Lgs 36/2021; regole generali del lavoro dipendente sulle mensilità aggiuntive; accordi di categoria
In vigore dal
1° luglio 2023
Ambito
Lavoratori sportivi subordinati, collaboratori e autonomi
Eventuale CCNL
Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
Fonte
D.Lgs 36/2021 e prassi contrattuale del settore

Le mensilità aggiuntive sono del lavoro dipendente

La tredicesima (gratifica natalizia) è una mensilità aggiuntiva tipica del lavoro subordinato. Spetta quindi al lavoratore sportivo dipendente, secondo le regole generali e gli eventuali accordi di categoria. La quattordicesima non è un diritto generale di legge: dipende dalla contrattazione, e nel lavoro sportivo può essere prevista dagli accordi di categoria, ma in mancanza non spetta automaticamente.

Per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi non esistono mensilità aggiuntive: percepiscono il compenso pattuito per la prestazione, senza tredicesima né quattordicesima.

Il premio: la voce sportiva per eccellenza

Ciò che caratterizza la retribuzione sportiva è il premio. Non deriva da un CCNL generale, ma dal contratto individuale o dagli accordi di categoria. I premi più diffusi sono:

  • premio partita: legato alla singola gara o al risultato;
  • premio risultato: collegato a classifiche, vittorie, qualificazioni;
  • premio di rendimento o di obiettivo: legato a traguardi personali o di squadra;
  • premio di firma o di fedeltà: pattuito alla stipula o al rinnovo.

I premi sono lo strumento con cui le società allineano gli interessi del lavoratore ai risultati sportivi.

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive e premi secondo la forma del rapporto
Voce Lavoro subordinato sportivo Co.co.co. e autonomi
Tredicesima Sì, regole generali e accordi No
Quattordicesima Solo se prevista dagli accordi No
Premio partita / risultato Secondo contratto e accordi Secondo contratto
Premio di firma / obiettivo Secondo contratto e accordi Secondo contratto

Nota: nell’area del dilettantismo i premi sono compensi sportivi e concorrono alle soglie annue di 15.000 € (fiscale) e 5.000 € (previdenziale).

Premi e soglie nel dilettantismo

Per i lavoratori dell’area del dilettantismo, i premi sono compensi sportivi a tutti gli effetti. Questo significa che concorrono al calcolo della soglia annua di 15.000 euro di esenzione fiscale e della franchigia previdenziale di 5.000 euro. Un premio importante può quindi far superare le soglie: è il totale annuo dei compensi, premi inclusi, che conta.

Il trattamento fiscale dei premi

Il regime dei premi dipende dalla forma del rapporto. Nel lavoro subordinato i premi seguono il regime fiscale e contributivo della retribuzione. Nell’area del dilettantismo i premi, in quanto compensi sportivi, rientrano nelle soglie di esenzione fiscale (15.000 €) e nella franchigia previdenziale (5.000 €): sotto le soglie godono dell’agevolazione, oltre seguono il regime ordinario sull’eccedenza.

Casi pratici

Tizio — Atleta subordinato con tredicesima e premio
Tizio è atleta con contratto subordinato. A dicembre riceve la tredicesima secondo le regole generali del lavoro dipendente. Inoltre, avendo la squadra centrato la qualificazione, percepisce un premio risultato previsto dal contratto. Entrambe le voci seguono il regime della retribuzione.
Caia — Istruttrice in co.co.co. senza tredicesima
Caia collabora con una ASD in co.co.co. Non riceve tredicesima né quattordicesima: percepisce il compenso pattuito per la sua prestazione. Se il contratto prevede un premio per obiettivi raggiunti, questo è un compenso sportivo che concorre alle soglie annue del dilettantismo.
Sempronio — Premio che fa superare la soglia
Sempronio, collaboratore dilettantistico, percepisce 13.000 € di compensi base più un premio di 3.000 € per i risultati. Il totale di 16.000 € supera la soglia fiscale di 15.000 €: i 1.000 € eccedenti sono tassati. Il premio, come compenso sportivo, è entrato nel calcolo della soglia.

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Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Il lavoratore sportivo ha diritto alla tredicesima?
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva del lavoro dipendente: spetta al lavoratore sportivo subordinato secondo le regole generali e gli accordi di categoria. Collaboratori e autonomi non hanno tredicesima: percepiscono il compenso pattuito.
Esiste la quattordicesima nel lavoro sportivo?
Non è un diritto generale di legge: dipende dalla contrattazione. Nel lavoro sportivo subordinato può essere prevista dagli accordi di categoria; in mancanza non spetta automaticamente. Per collaboratori e autonomi non si pone.
Come funzionano i premi nel lavoro sportivo?
I premi (partita, risultato, rendimento, obiettivo) sono tipici dello sport. Non derivano da un CCNL generale, ma dal contratto individuale o dagli accordi di categoria. Possono essere legati a vittorie, classifiche, qualificazioni o obiettivi personali.
I premi rientrano nella soglia dei 15.000 € del dilettantismo?
Sì. Per i lavoratori del dilettantismo, i compensi sportivi, premi inclusi, concorrono al calcolo della soglia annua di 15.000 € di esenzione fiscale e della franchigia previdenziale di 5.000 €. Conta il totale annuo.
I premi sono tassati come la retribuzione?
Dipende dalla forma del rapporto. Nel lavoro subordinato i premi seguono il regime della retribuzione. Nel dilettantismo i premi sono compensi sportivi e rientrano nelle soglie di esenzione fiscale (15.000 €) e nella franchigia previdenziale (5.000 €).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al D.Lgs 36/2021 e alla prassi contrattuale del settore. Mensilità aggiuntive, premi e relativo trattamento dipendono dalla natura del rapporto, dal contratto e dagli accordi di categoria: per la situazione individuale è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Tredicesima ed eventuale quattordicesima sono mensilita aggiuntive del lavoro dipendente: spettano al lavoratore sportivo subordinato.
  • Collaboratori e autonomi non hanno mensilita aggiuntive: percepiscono il compenso pattuito.
  • I premi (risultato, partita, rendimento) sono tipici dello sport e seguono il contratto individuale o gli accordi.
  • La qualificazione del rapporto (subordinato/collaboratore) determina cosa spetta in busta paga.
  • Le mensilita aggiuntive incidono su TFR e basi di calcolo secondo le regole generali.
Indice dei contenuti

La retribuzione del lavoratore sportivo ha una voce che gli altri settori conoscono poco - il premio - ma quando si parla di mensilita aggiuntive si torna alle regole generali del lavoro dipendente. Tredicesima e quattordicesima, infatti, sono istituti propri del rapporto subordinato: spettano al lavoratore sportivo dipendente, non al collaboratore. Distinguere le due figure e il presupposto per capire cosa entra realmente in busta paga.

Mensilita aggiuntive e lavoro subordinato

La tredicesima e una mensilita aggiuntiva che matura mese per mese e si corrisponde di norma a dicembre; l'eventuale quattordicesima segue analoga logica, ove prevista dal contratto. Sono istituti del lavoro dipendente: presuppongono un rapporto subordinato. Il lavoratore sportivo dipendente vi ha diritto secondo le regole generali e gli accordi di categoria applicabili al settore.

Collaboratori e autonomi: il compenso pattuito

Chi opera come collaboratore coordinato e continuativo o come autonomo non percepisce mensilita aggiuntive: il suo trattamento e il compenso concordato nel contratto, eventualmente articolato in rate o in funzione di obiettivi. Pretendere una tredicesima fuori da un rapporto subordinato non trova fondamento; cio non esclude che il compenso complessivo possa essere strutturato per tenerne conto, ma resta una scelta negoziale.

I premi: la voce tipica dello sport

I premi - di risultato, di partita, di rendimento, di obiettivo - sono la componente caratteristica della retribuzione sportiva. Seguono il contratto individuale o gli accordi collettivi e federali, che ne stabiliscono presupposti e misura. Sono distinti dalle mensilita aggiuntive: un premio non sostituisce la tredicesima del subordinato, ne la tredicesima assorbe il premio. Le due voci possono coesistere nel rapporto dipendente.

Maturazione e ratei

Nel lavoro subordinato la tredicesima matura per ratei mensili in proporzione al servizio prestato nell'anno: in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno spetta la quota maturata. Periodi di sospensione del rapporto possono incidere sulla maturazione secondo le regole generali e contrattuali. Per gli importi e le modalita si rinvia agli accordi applicabili al lavoratore sportivo subordinato.

Riflessi su TFR e basi di calcolo

Le mensilita aggiuntive, in quanto retribuzione, concorrono di regola alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e ad altri istituti collegati alla retribuzione globale. I premi vi concorrono secondo la loro natura e le previsioni contrattuali, distinguendo gli elementi fissi e continuativi da quelli occasionali. La corretta classificazione incide su quanto si accantona.

Qualificazione del rapporto come fattore decisivo

Tutto ruota intorno alla qualificazione: subordinato o collaboratore. Un rapporto etichettato come collaborazione ma in concreto subordinato puo essere riqualificato, facendo emergere il diritto a mensilita aggiuntive e ad altri istituti del lavoro dipendente, con i relativi arretrati. La sostanza del rapporto, e non il nome, governa cio che spetta.

Domande frequenti

Il lavoratore sportivo ha diritto alla tredicesima?

Solo se subordinato. Tredicesima ed eventuale quattordicesima sono mensilita aggiuntive del lavoro dipendente: spettano al lavoratore sportivo subordinato secondo le regole generali e gli accordi di categoria.

Un collaboratore sportivo ha le mensilita aggiuntive?

No. Collaboratori e autonomi percepiscono il compenso pattuito nel contratto e non hanno diritto a tredicesima o quattordicesima, che sono istituti del lavoro subordinato.

I premi sostituiscono la tredicesima?

No. I premi (risultato, partita, rendimento) sono voci distinte tipiche dello sport e seguono il contratto o gli accordi; nel rapporto subordinato possono coesistere con le mensilita aggiuntive.

La tredicesima spetta anche per pochi mesi di lavoro?

Si. Nel lavoro subordinato matura per ratei mensili in proporzione al servizio prestato: in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno spetta la quota maturata.

Le mensilita aggiuntive incidono sul TFR?

Si. In quanto retribuzione, concorrono di regola alla base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c.; i premi vi concorrono secondo la loro natura e le previsioni contrattuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.