Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

Lavoro sportivo

Previdenza e tutele del lavoratore sportivo: Gestione separata, ISCRO e FPSP

La riforma ha fatto entrare il lavoro sportivo nel sistema previdenziale: contributi alla Gestione separata per i collaboratori del dilettantismo, Fondo dedicato per i professionisti subordinati, e un pacchetto di tutele prima quasi inesistente.

In sintesi

I collaboratori del dilettantismo versano alla Gestione separata INPS sulla quota di compenso oltre 5.000 € annui, con un regime transitorio che riduce la base imponibile contributiva fino al 2027. I contributi finanziano pensione, malattia, maternità e l’indennità ISCRO. I lavoratori sportivi subordinati del professionismo fanno capo al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) gestito dall’INPS.

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Riferimenti

Normativa
D.Lgs 36/2021 (artt. 33, 34, 35); regole della Gestione separata e del Fondo pensione sportivi professionisti INPS
In vigore dal
1° luglio 2023
Ambito
Lavoratori sportivi subordinati, autonomi e co.co.co.
Eventuale CCNL
Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
Fonte
D.Lgs 36/2021; circolari e chiarimenti INPS sulla riforma dello sport

Il salto di tutela rispetto al passato

Per anni i compensi sportivi dilettantistici sono stati erogati come redditi diversi, privi di copertura previdenziale: niente pensione, niente malattia, niente maternità collegate all’attività. La riforma ha cambiato questo scenario, prevedendo l’iscrizione alla Gestione separata INPS per i collaboratori e gli autonomi del dilettantismo, e confermando il Fondo pensione sportivi professionisti per i subordinati del professionismo.

La franchigia dei 5.000 euro

Per i collaboratori dell’area dilettantistica l’obbligo contributivo scatta solo sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro annui. Fino a tale soglia non c’è contribuzione. È un punto da non confondere con la soglia fiscale di 15.000 euro: la prima riguarda i contributi, la seconda le imposte. Entrambe si calcolano sul totale annuo dei compensi sportivi, anche da enti diversi.

Il regime transitorio sulla base imponibile

Per accompagnare gli enti e i lavoratori nel passaggio al nuovo sistema, è previsto un regime transitorio: la contribuzione previdenziale (IVS) per i collaboratori dell’area dilettantistica è calcolata su una base ridotta (una quota dell’imponibile) fino al 2027. Significa che, in questa fase, l’onere contributivo è più leggero di quello a regime.

Tabella riepilogativa delle tutele

Tutele finanziate dai contributi del lavoratore sportivo dilettantistico
Tutela A cosa serve
Pensione (IVS) Accredito contributivo per la pensione
Indennità di malattia Sostegno al reddito in caso di malattia
Indennità di maternità Sostegno al reddito per gravidanza e genitorialità
ISCRO Indennità contro la riduzione del reddito per autonomi e collaboratori
Assicurazione INAIL Copertura per infortuni sul lavoro e malattie professionali

Nota: aliquote, contributi minori (malattia, maternità, ISCRO) e massimali sono fissati e aggiornati da circolari INPS. L’assicurazione INAIL è disciplinata a parte (art. 34).

Aliquote e ripartizione

Per i collaboratori dell’area dilettantistica iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore secondo le regole generali della Gestione separata (di norma due terzi a carico dell’ente e un terzo a carico del lavoratore), con versamento tramite modello F24. Alle aliquote pensionistiche si aggiungono i contributi minori che finanziano malattia, maternità e ISCRO.

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Il Fondo pensione sportivi professionisti

I lavoratori sportivi subordinati del settore professionistico fanno capo al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP), gestito dall’INPS. È il fondo storico dei professionisti dello sport, confermato dalla riforma, attraverso il quale passano la tutela pensionistica e, per i soggetti iscritti, le tutele economiche di malattia e maternità secondo le regole proprie del fondo.

Casi pratici

Tizio — Istruttore con compenso sopra la franchigia
Tizio percepisce 10.000 € l’anno come collaboratore di una ASD. Sotto i 15.000 € è esente da imposte, ma sopra i 5.000 € deve contribuire: l’ASD versa alla Gestione separata INPS sulla quota di 5.000 € eccedente, beneficiando del regime transitorio che riduce la base imponibile fino al 2027.
Caia — Collaboratrice autonoma e ISCRO
Caia è una preparatrice atletica autonoma iscritta alla Gestione separata. Avendo versato anche il contributo dedicato, in un anno di calo del reddito può valutare l’accesso all’ISCRO, l’indennità di continuità reddituale per autonomi e collaboratori, secondo le condizioni INPS.
Sempronio — Atleta professionista e FPSP
Sempronio è atleta professionista con contratto subordinato. La sua posizione previdenziale fa capo al Fondo pensione sportivi professionisti gestito dall’INPS, che gli garantisce l’accredito pensionistico e le tutele economiche secondo le regole del fondo.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

A quale ente previdenziale fanno capo i lavoratori sportivi?

Dipende dalla forma del rapporto. I collaboratori e gli autonomi del dilettantismo sono iscritti alla Gestione separata INPS. I subordinati del professionismo fanno capo al Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP) gestito dall'INPS.

Da quanto si versano i contributi nel dilettantismo?

La franchigia previdenziale è di 5.000 euro annui: si versa alla Gestione separata solo sulla quota di compenso oltre i 5.000 euro. La soglia si calcola sul totale annuo dei compensi sportivi, anche da più enti.

Esiste una riduzione della base imponibile contributiva?

Sì. Un regime transitorio prevede che, per i collaboratori del dilettantismo, la contribuzione IVS sia calcolata su una base ridotta fino al 2027, come misura di accompagnamento al nuovo regime.

Cos'è l'ISCRO per i lavoratori sportivi?

L'ISCRO è l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, una tutela contro la riduzione del reddito per autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione separata, finanziata da un contributo aggiuntivo dedicato.

Come si ripartiscono i contributi tra ente e lavoratore?

Per i collaboratori del dilettantismo iscritti alla Gestione separata, l'onere è ripartito tra committente e collaboratore (di norma due terzi all'ente e un terzo al lavoratore) e versato con modello F24.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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