Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Lavoro sportivo

Compensi del lavoro sportivo: la soglia dei e i regimi retributivi

Dopo la riforma del D.Lgs 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, il compenso del lavoratore sportivo non segue un minimo tabellare di legge: conta la distinzione tra professionismo e dilettantismo e, soprattutto, la soglia fiscale dei 15.000 euro annui.

In sintesi
Riferimenti

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Normativa
D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 36 (artt. 35 e 36), come modificato dal D.Lgs 120/2023
In vigore dal
1° luglio 2023
Ambito
Lavoratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, tecnici, direttori di gara), area del dilettantismo e del professionismo
Eventuale CCNL
Nessun CCNL generale; nel professionismo accordi collettivi di categoria (es. calcio FIGC-LNPA-AIC)
Fonte
D.Lgs 36/2021; chiarimenti INPS e Agenzia delle Entrate sulla riforma dello sport

Minimi tabellari — in vigore dal 1° luglio 2026

Livello Minimo mensile lordo
QUADRI – dipendenti mensile 2.083,49 €
Livello I – dipendenti mensile 1.989,04 €
Livello II – dipendenti mensile 1.807,04 €
Livello III – dipendenti mensile 1.636,42 €
Livello IV – dipendenti mensile 1.506,82 €
Livello V – dipendenti mensile 1.413,42 €
Livello VI – dipendenti mensile 1.336,82 €
QUADRI – Co.Co.Co. orario 15,05 €
Livello I – Co.Co.Co. orario 14,37 €
Livello II – Co.Co.Co. orario 13,06 €
Livello III – Co.Co.Co. orario 11,82 €
Livello IV – Co.Co.Co. orario 10,89 €
Livello V – Co.Co.Co. orario 10,21 €
Livello VI – Co.Co.Co. orario 9,66 €

Importi dalla Tabella B del CCNL Lavoratori dello Sport (Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio con SLC-CGIL, Fisascat-CISL, UILCOM-UIL, firmato 12/1/2024, vigenza 2024-2026): retribuzione mensile su 13 mensilità per i dipendenti e compenso orario per i co.co.co. sportivi ex D.Lgs. 36/2021 (già comprensivo della maggiorazione del 25%). La tabella recepisce l’ultima tranche del 1/7/2026. ⚠ Perimetro: impianti sportivi e palestre che applicano questo CCNL. Le ASD/SSD che non lo applicano non hanno minimi tabellari: per i compensi sportivi dilettantistici valgono le soglie del D.Lgs. 36/2021 (esenzione fiscale fino a 15.000 €/anno, contributiva fino a 5.000 €). Per i lavoratori in regime di parificazione retributiva (ex accordo 22/12/2015) sono previsti adeguamenti ulteriori da novembre 2026. La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

Fonte: testo ufficiale CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026, Tabella B (PDF, verificato al centesimo). Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

Perché qui non esistono “tabelle retributive” come negli altri CCNL

Nella maggior parte dei settori il compenso minimo è fissato da un contratto collettivo nazionale che stabilisce minimi tabellari per livello. Nel lavoro sportivo la logica è diversa: la materia è regolata in larga parte dalla legge (il D.Lgs 36/2021) e non da un unico CCNL di settore. Per questo non troverai una tabella di minimi mensili validi per tutti gli istruttori o tutti gli atleti d’Italia.

Il compenso dipende da due variabili: l’area in cui si svolge l’attività (dilettantismo o professionismo) e la natura del rapporto (lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo). Ciò che la legge fissa con precisione non è un minimo, ma le soglie fiscali e contributive che determinano quanto resta netto al lavoratore.

La soglia fiscale dei 15.000 euro

È il dato più importante per chi lavora nell’area del dilettantismo. L’art. 36, comma 6, del D.Lgs 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. La parte eccedente i 15.000 euro è tassata secondo le regole ordinarie applicabili alla forma del rapporto.

Alcune precisazioni pratiche:

  • La soglia è annuale e complessiva: si somma tutto ciò che il lavoratore percepisce come compenso sportivo nell’anno, anche da enti diversi.
  • Quando si supera la soglia, viene tassata solo l’eccedenza, non l’intero compenso.
  • Il lavoratore deve dichiarare agli enti l’eventuale superamento della soglia derivante dal cumulo dei compensi.

La franchigia previdenziale dei 5.000 euro

Sul versante contributivo la soglia è diversa e più bassa. L’obbligo di versamento alla Gestione separata INPS scatta solo sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro annui. Fino a tale importo non c’è contribuzione; sopra, contribuisce solo la quota eccedente.

È fondamentale non confondere le due soglie: un compenso annuo di 12.000 euro è interamente esente da imposte (sotto i 15.000), ma comporta comunque contribuzione INPS sulla quota tra 5.000 e 12.000 euro.

Tabella riepilogativa dei regimi

Perché qui non c’è una tabella di minimi. Il “lavoratore sportivo” del D.Lgs. 36/2021 è uno status giuridico, non un contratto collettivo: la legge non fissa minimi tabellari unici. I regimi sono tre: (1) nel dilettantismo il compenso è libero, con esenzione IRPEF fino a 15.000 € annui e contribuzione INPS solo oltre 5.000 €; (2) nel professionismo i minimi sono fissati dagli accordi collettivi di ciascuna federazione (es. calcio); (3) per i dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi valgono le tabelle del CCNL Impianti Sportivi: vedi le tabelle retributive aggiornate.

L’onere è ripartito tra ente e lavoratore secondo le regole della Gestione separata (tipicamente due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore) e versato tramite modello F24. A questa contribuzione si aggiungono le aliquote minori destinate a finanziare le tutele di malattia, maternità e disoccupazione (ISCRO).

Il compenso nel professionismo

Nel settore professionistico la logica cambia. Il rapporto si presume di lavoro subordinato e il compenso è negoziato nel contratto individuale, entro la cornice degli accordi collettivi di categoria stipulati dalle federazioni e dalle associazioni rappresentative (ad esempio, nel calcio, l’accordo tra FIGC, Lega di Serie A e Associazione Italiana Calciatori). Qui non operano le soglie di esenzione del dilettantismo: la retribuzione è imponibile secondo le regole ordinarie del lavoro dipendente.

Casi pratici

Tizio — Istruttore di nuoto in una ASD, l’anno
Tizio collabora con una associazione sportiva dilettantistica come istruttore di nuoto e percepisce di compensi sportivi nell’anno. Sul piano fiscale è tutto esente, perché è ben sotto i . Sul piano previdenziale, però, l’ASD deve versare la contribuzione alla Gestione separata sulla quota eccedente i , cioè su .
Caia — Allenatrice con due società, cumulo dei compensi
Caia allena per due diverse società sportive dilettantistiche: dalla prima riceve , dalla secon, per un totale di . Poiché le soglie si calcolano sul totale annuo, Caia supera i fiscali: i eccedenti sono tassati. Sul fronte contributivo, la franchigia di è già ampiamente superata. Caia deve comunicare agli enti il cumulo.
Sempronio — Atleta professionista con contratto subordinato
Sempronio è un atleta professionista con contratto di lavoro subordinato sportivo. Il suo compenso è definito dal contratto individuale entro l’accordo collettivo di categoria. Non gli si applicano le soglie del dilettantismo: la retribuzione è imponibile fiscalmente e contributivamente secondo le regole del lavoro dipendente.

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Domande frequenti

Fino a quanto sono esenti da tasse i compensi sportivi?
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro (art. 36, comma 6, D.Lgs 36/2021). La parte eccedente è tassata. La soglia è riferita al totale dei compensi sportivi dell’anno, anche da più enti.
Da quando si pagano i contributi INPS sul compenso sportivo?
Ai fini previdenziali la franchigia è di 5.000 euro annui: l’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS scatta solo sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro. Le due soglie ( previdenziale e fiscale) sono distinte.
Esiste un minimo tabellare di legge per gli sportivi?
No. Il D.Lgs 36/2021 non fissa minimi retributivi per livello. Nel professionismo il compenso è negoziato nel contratto individuale entro la cornice degli accordi collettivi di categoria. Nel dilettantismo il compenso è libero, con i limiti fiscali e contributivi indicati.
I compensi sportivi di enti diversi si sommano?
Sì. Sia la soglia fiscale di 15.000 euro sia la franchigia previdenziale di 5.000 euro si calcolano sul totale annuo dei compensi sportivi, anche se erogati da enti diversi. Spetta al lavoratore comunicare l’eventuale superamento.
Il compenso sportivo va dichiarato anche se sotto i ?
I compensi entro la soglia non concorrono al reddito imponibile, ma vanno tracciati e documentati. La gestione amministrativa avviene tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), dove l’ente comunica i rapporti di lavoro sportivo.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla disciplina del D.Lgs 36/2021 come modificato dai decreti correttivi. Gli importi delle soglie fiscali e previdenziali e le aliquote contributive possono essere aggiornati da leggi di bilancio e circolari INPS: per la situazione individuale è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni di categoria o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Dopo la riforma del D.Lgs. 36/2021 il lavoro sportivo non ha un minimo tabellare di legge: il compenso e' definito dal contratto individuale entro la cornice degli accordi collettivi di categoria.
  • La distinzione fondamentale e' tra professionismo e dilettantismo, perché determina il regime applicabile al compenso.
  • Nell'area del dilettantismo opera una soglia fiscale annua oltre la quale e' tassata solo l'eccedenza; la contribuzione previdenziale scatta su una diversa soglia.
  • Non esiste un CCNL generale di settore: nel professionismo valgono accordi collettivi di categoria specifici.
  • Per le soglie monetarie aggiornate si rinvia alla normativa vigente e ai chiarimenti di INPS e Agenzia delle Entrate.
Indice dei contenuti

Il lavoro sportivo e' un caso atipico nel panorama dei contratti collettivi: chi cerca una tabella di minimi retributivi valida per tutti gli istruttori o tutti gli atleti d'Italia non la trova, e per una ragione precisa. Dopo la riforma del D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1 luglio 2023, la materia e' regolata in larga parte dalla legge e non da un unico contratto collettivo nazionale di settore. Capire questa impostazione e' il presupposto per orientarsi correttamente tra dilettantismo, professionismo e regimi fiscali.

perché qui non esistono tabelle retributive in senso classico

Nella maggior parte dei settori il compenso minimo e' fissato da un CCNL che stabilisce minimi tabellari per livello. Nel lavoro sportivo la logica e' diversa: non esiste un CCNL generale che imponga minimi mensili uniformi. Il compenso dipende dall'area in cui si svolge l'attività - dilettantismo o professionismo - e dal contratto individuale, che nel professionismo si inserisce nella cornice di accordi collettivi di categoria. Per questo qualunque tabella di importi sarebbe fuorviante: la fonte del compenso e' il singolo contratto, non un minimo di settore.

La distinzione tra dilettantismo e professionismo

Lo spartiacque del sistema e' la qualificazione dell'area sportiva. Il professionismo riguarda i settori e le discipline riconosciuti come professionistici, dove operano atleti e tecnici con un rapporto di lavoro strutturato e accordi collettivi di categoria. Il dilettantismo abbraccia la grande area residua, dalla quale provengono la maggior parte degli istruttori e collaboratori sportivi. Il regime del compenso e i suoi effetti fiscali e previdenziali cambiano profondamente a seconda di questa qualificazione.

La soglia fiscale nell'area del dilettantismo

Nel dilettantismo opera una soglia di esenzione fiscale annua: fino a tale soglia i compensi sportivi non sono assoggettati a imposta, e solo l'eccedenza che la supera viene tassata. Si tratta di un meccanismo che riconosce la natura spesso accessoria e non principale dell'attività sportiva dilettantistica. L'entita' precisa della soglia e le sue modalita' di applicazione sono fissate dalla normativa e periodicamente chiarite dall'Agenzia delle Entrate: per il valore aggiornato occorre fare riferimento alle fonti ufficiali, evitando di affidarsi a importi non verificati.

Il profilo previdenziale e la Gestione separata

Distinto dal profilo fiscale e' quello previdenziale. La contribuzione alla Gestione separata INPS scatta sulla quota di compenso che supera una determinata soglia annua, diversa da quella fiscale. Questo significa che un compenso può essere ancora esente da imposta ma già soggetto a contribuzione, o viceversa, a seconda delle soglie applicabili. La gestione corretta richiede di tenere distinti i due piani e di verificare le soglie aggiornate nelle circolari INPS, che danno conto delle modalita' di calcolo e di versamento.

Il compenso nel professionismo

Nel professionismo il compenso e' definito dal contratto individuale entro la cornice degli accordi collettivi di categoria - si pensi agli accordi del calcio professionistico. Qui il rapporto e' pienamente un rapporto di lavoro, con tutele e obblighi corrispondenti, ma anche in questo caso non esiste un minimo tabellare di legge uniforme: e' la contrattazione di categoria, insieme al contratto individuale, a fissare le condizioni economiche. La varieta' delle discipline rende impossibile una tabella unica.

Come orientarsi senza tabelle

In assenza di minimi tabellari di legge, chi opera nel lavoro sportivo deve ragionare per passaggi: individuare l'area (dilettantismo o professionismo), verificare l'eventuale accordo collettivo di categoria applicabile, definire il compenso nel contratto individuale, e infine collocarlo rispetto alle soglie fiscale e previdenziale vigenti. La chiarezza del contratto individuale e' decisiva, perché e' li' che il compenso prende forma. Per ogni valore monetario - soglie, scaglioni, aliquote - il riferimento sono esclusivamente la normativa vigente e i chiarimenti aggiornati di INPS e Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti

Esiste un minimo retributivo di legge per i lavoratori sportivi?

No. Dopo il D.Lgs. 36/2021 non esiste un minimo tabellare di legge uniforme. Il compenso e' definito dal contratto individuale entro la cornice degli accordi collettivi di categoria, ed e' diverso tra dilettantismo e professionismo.

Perche' non ci sono tabelle retributive in questo settore?

Perche' la materia e' regolata in larga parte dalla legge e non da un unico CCNL di settore. Non esiste un contratto collettivo nazionale generale che imponga minimi mensili uniformi per atleti e istruttori.

Come funziona la soglia fiscale nel dilettantismo?

Fino a una soglia annua di esenzione i compensi sportivi dilettantistici non sono tassati; solo l'eccedenza oltre la soglia e' assoggettata a imposta. Per il valore aggiornato della soglia si rinvia alla normativa e ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Quando scatta la contribuzione previdenziale?

La contribuzione alla Gestione separata INPS scatta sulla quota di compenso che supera una determinata soglia annua, distinta da quella fiscale. Le soglie e le modalita' di calcolo vanno verificate nelle circolari INPS aggiornate.

Nel professionismo c'e' un minimo di compenso?

Anche nel professionismo non esiste un minimo tabellare di legge uniforme: il compenso e' fissato dal contratto individuale entro la cornice degli accordi collettivi di categoria, che variano da disciplina a disciplina.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.