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La guida
Orario di lavoro sportivo: la soglia delle 24 ore e lo straordinario
Nel lavoro sportivo dilettantistico l’orario non serve solo a misurare la prestazione: è il criterio che decide la natura stessa del rapporto. La soglia delle 24 ore settimanali separa la collaborazione coordinata e continuativa dal lavoro subordinato.
Nell’area del dilettantismo il rapporto si presume collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali (soglia elevata dal correttivo D.Lgs 120/2023; prima era 18), escluso il tempo dedicato a gare e manifestazioni. Se la soglia è superata in modo stabile, il rapporto può qualificarsi come subordinato. Non esiste uno straordinario tipico del CCNL: tutto dipende dalla forma del rapporto.
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L’orario come criterio di qualificazione del rapporto
La novità più rilevante della riforma, sul tema dell’orario, è che nell’area del dilettantismo il numero di ore non misura solo la quantità di lavoro: determina la natura giuridica del rapporto. Il D.Lgs 36/2021 stabilisce che il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di una collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non supera una determinata soglia oraria settimanale.
Da 18 a 24 ore settimanali: la modifica del correttivo
Nella versione originaria la soglia era fissata a 18 ore settimanali. Il decreto correttivo (D.Lgs 120/2023) l’ha elevata a 24 ore settimanali, allargando lo spazio in cui il rapporto può restare nella forma agevolata della collaborazione coordinata e continuativa. È importante: significa che oggi un collaboratore può prestare fino a 24 ore a settimana mantenendo, in presenza degli altri requisiti, la presunzione di co.co.co.
La presunzione opera quando ricorrono congiuntamente:
- la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali;
- la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle federazioni, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.
Il tempo di gara è escluso dal computo
Un punto pratico spesso frainteso: nel calcolo delle ore settimanali rilevanti non si conta il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive. Rientrano nel computo le ore di prestazione ordinaria (allenamenti, lezioni, sedute di preparazione), non le gare. Per questo un allenatore può svolgere allenamenti infrasettimanali entro le 24 ore e disputare le partite del fine settimana senza far scattare automaticamente la riqualificazione.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Effetto sulla qualificazione |
|---|---|
| Prestazione fino a 24 ore/settimana + coordinamento tecnico | Si presume collaborazione coordinata e continuativa |
| Tempo di gare e manifestazioni | Escluso dal computo delle 24 ore |
| Superamento stabile delle 24 ore/settimana | Viene meno la presunzione: possibile qualificazione come lavoro subordinato |
| Lavoro subordinato sportivo | Si applica la disciplina generale dell’orario, con gli adattamenti del settore |
Nota: la soglia è un criterio di qualificazione, non un tetto massimo di lavoro. Superarla non è vietato: cambia la forma del rapporto e quindi le tutele e gli oneri.
E lo straordinario?
Nel lavoro sportivo non esiste uno “straordinario” come istituto tipico di un contratto collettivo nazionale con maggiorazioni tabellari. Occorre distinguere:
- nel lavoro subordinato sportivo si applica la disciplina generale dell’orario di lavoro, con gli adattamenti dovuti alla peculiarità dell’attività (allenamenti, ritiri, trasferte, gare serali e festive);
- nelle collaborazioni coordinate e continuative e nel lavoro autonomo non si ragiona per ore ordinarie e straordinarie, ma per compenso pattuito a fronte della prestazione concordata.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è la soglia oraria per la presunzione di co.co.co. nel dilettantismo?
Dopo la modifica del correttivo D.Lgs 120/2023, la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa opera quando la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali (la soglia originaria era 18), escluso il tempo dedicato a manifestazioni sportive.
Le ore di gara contano nella soglia settimanale?
No. Il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni e competizioni è espressamente escluso dal computo. Conta il tempo della prestazione ordinaria (allenamenti, lezioni, preparazione).
Cosa succede se si supera stabilmente la soglia oraria?
Il superamento stabile delle 24 ore settimanali fa venire meno la presunzione di co.co.co.: il rapporto può essere qualificato come lavoro subordinato, con le relative tutele e oneri. La soglia è un criterio di qualificazione, non un divieto.
Esiste lo straordinario nel lavoro sportivo?
Non come istituto tipico di un CCNL. Nel lavoro subordinato sportivo si applicano le regole generali sull'orario, con gli adattamenti del settore; nelle collaborazioni e nel lavoro autonomo si ragiona per compenso pattuito, non per ore straordinarie.
L'orario del lavoratore sportivo è uguale a quello degli altri lavoratori?
Non necessariamente. L'attività sportiva ha tempi peculiari (allenamenti, trasferte, gare serali e festive). La disciplina generale dell'orario si applica al lavoro subordinato sportivo con gli adattamenti del settore; nel dilettantismo l'elemento centrale è la soglia oraria di qualificazione.