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Una società che non supera il test di operatività viene presunta «di comodo» e tassata su un reddito minimo. Ma la presunzione è superabile? Con l’ordinanza n. 28313 del 24 ottobre 2025 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, conferma che la presunzione è relativa e che anche il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa può integrare quella situazione oggettiva, non imputabile alla volontà dell’imprenditore, che ha impedito di raggiungere i ricavi presunti. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
La vicenda
Una società non supera il test di operatività: i suoi ricavi effettivi sono inferiori alla soglia minima prevista dalla legge. L’Agenzia delle Entrate la qualifica come società di comodo e le attribuisce un reddito minimo. La società si difende sostenendo che la mancata operatività dipende da una situazione di crisi e dall’accesso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa (piano attestato di risanamento e, in seguito, concordato preventivo).
La questione giuridica
La presunzione di non operatività (art. 30 L. 724/1994) è assoluta o relativa? E lo stato di crisi, anche non formalizzato in una procedura concorsuale, può costituire la prova contraria idonea a disapplicare la disciplina?
La decisione e il principio di diritto
La Corte ribadisce che la presunzione di non operatività è relativa (iuris tantum) e può essere superata dalla prova contraria, gravante sul contribuente, che la società non ha conseguito i risultati economici presunti per situazioni oggettive. Tali situazioni vanno intese non in senso assoluto, ma alla luce delle effettive condizioni di mercato: non occorre un’impossibilità materiale, ma una condizione concreta che renda non esigibile il raggiungimento dei ricavi minimi.
In questa cornice, il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi — come il piano attestato di risanamento e il successivo concordato preventivo — è idoneo a integrare la prova delle situazioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi presunti. La Corte riconosce che anche uno stato di crisi non formalizzato in una procedura concorsuale può giustificare la disapplicazione della disciplina. La prova, inoltre, può essere fornita direttamente in giudizio, senza che sia necessario il previo interpello disapplicativo.
Il principio: la presunzione di non operatività ex art. 30 L. 724/1994 è relativa e si supera dimostrando situazioni oggettive, valutate in relazione alle reali condizioni di mercato, che hanno impedito di conseguire i ricavi minimi; il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi può costituire tale prova, deducibile anche in sede contenziosa.
Come superare la presunzione
| Elemento | Rilievo |
|---|---|
| Natura della presunzione | Relativa (iuris tantum): ammette prova contraria |
| Oggetto della prova | Situazioni oggettive, valutate secondo le reali condizioni di mercato |
| Stato di crisi / strumenti di regolazione | Idonei a integrare la situazione oggettiva |
| Interpello disapplicativo | Non obbligatorio: la prova si puo’ dare in giudizio |
Le norme richiamate
Art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (società non operative, test di operatività e reddito minimo); Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) per gli strumenti di regolazione della crisi; disciplina dell’interpello disapplicativo (art. 11 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).
Conseguenze pratiche
- Essere “di comodo” sulla carta non è definitivo: la presunzione si può vincere con la prova contraria.
- La crisi d’impresa, anche non sfociata in procedura concorsuale, può valere come situazione oggettiva.
- Non è necessario il previo interpello: la prova è ammessa in giudizio.
- Vanno documentate in concreto le condizioni di mercato e gli atti della crisi.
Esempio
La società di Tizio, in un settore colpito da una grave contrazione, accede a un piano attestato di risanamento e poi a un concordato preventivo; nello stesso periodo non raggiunge i ricavi minimi del test. L’ufficio la tratta come società di comodo, ma Tizio prova in giudizio che la crisi e gli strumenti di regolazione adottati hanno reso oggettivamente impossibile conseguire quei ricavi: la presunzione è superata. Caio, invece, si limita ad affermare di aver guadagnato poco, senza documentare alcuna situazione oggettiva: la sua difesa non basta.
Orientamento
La pronuncia conferma una lettura elastica e aderente alla realtà economica della disciplina, in linea con la giurisprudenza che valorizza i sintomi della crisi come prova della non operatività incolpevole. Sul versante IVA, va ricordato che la Corte di Giustizia (causa C-341/22) ha già escluso la perdita automatica della detrazione/rimborso per le società di comodo.
Spunti pratici
- Documenta le condizioni di mercato del settore e il loro impatto sui ricavi.
- Conserva atti e relazioni degli strumenti di regolazione della crisi adottati.
- Puoi far valere la prova contraria direttamente nel ricorso, senza interpello.
- Distingui la difesa sulle imposte dirette da quella sull’IVA, che segue regole proprie.
Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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Domande frequenti
La presunzione di societa' di comodo si puo' superare?
Si'. E' una presunzione relativa (iuris tantum): il contribuente puo' vincerla provando situazioni oggettive, valutate secondo le reali condizioni di mercato, che hanno impedito di conseguire i ricavi minimi del test di operativita'.
La crisi d'impresa vale come situazione oggettiva?
Si'. Secondo la Cassazione (ord. 28313/2025) il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi, come il piano attestato e il concordato preventivo, e anche uno stato di crisi non formalizzato, possono integrare la prova delle situazioni oggettive.
Devo fare l'interpello disapplicativo per difendermi?
No. La prova contraria puo' essere fornita direttamente in giudizio: l'interpello disapplicativo non e' obbligatorio per far valere le situazioni oggettive.
Cosa si intende per situazioni oggettive?
Non un'impossibilita' assoluta, ma condizioni concrete, valutate alla luce delle effettive condizioni di mercato, che rendono non esigibile il raggiungimento dei ricavi presunti dalla legge.
Le regole valgono anche per l'IVA delle societa' di comodo?
La pronuncia riguarda le imposte dirette. Per l'IVA la Corte di Giustizia UE (causa C-341/22) ha gia' escluso la perdita automatica della detrazione e del rimborso per il solo mancato superamento del test.