Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Una società che non supera il test di operatività viene presunta «di comodo» e tassata su un reddito minimo. Ma la presunzione è superabile? Con l’ordinanza n. 28313 del 24 ottobre 2025 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, conferma che la presunzione è relativa e che anche il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa può integrare quella situazione oggettiva, non imputabile alla volontà dell’imprenditore, che ha impedito di raggiungere i ricavi presunti. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

La vicenda

Una società non supera il test di operatività: i suoi ricavi effettivi sono inferiori alla soglia minima prevista dalla legge. L’Agenzia delle Entrate la qualifica come società di comodo e le attribuisce un reddito minimo. La società si difende sostenendo che la mancata operatività dipende da una situazione di crisi e dall’accesso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa (piano attestato di risanamento e, in seguito, concordato preventivo).

La questione giuridica

La presunzione di non operatività (art. 30 L. 724/1994) è assoluta o relativa? E lo stato di crisi, anche non formalizzato in una procedura concorsuale, può costituire la prova contraria idonea a disapplicare la disciplina?

La decisione e il principio di diritto

La Corte ribadisce che la presunzione di non operatività è relativa (iuris tantum) e può essere superata dalla prova contraria, gravante sul contribuente, che la società non ha conseguito i risultati economici presunti per situazioni oggettive. Tali situazioni vanno intese non in senso assoluto, ma alla luce delle effettive condizioni di mercato: non occorre un’impossibilità materiale, ma una condizione concreta che renda non esigibile il raggiungimento dei ricavi minimi.

In questa cornice, il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi — come il piano attestato di risanamento e il successivo concordato preventivo — è idoneo a integrare la prova delle situazioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi presunti. La Corte riconosce che anche uno stato di crisi non formalizzato in una procedura concorsuale può giustificare la disapplicazione della disciplina. La prova, inoltre, può essere fornita direttamente in giudizio, senza che sia necessario il previo interpello disapplicativo.

Il principio: la presunzione di non operatività ex art. 30 L. 724/1994 è relativa e si supera dimostrando situazioni oggettive, valutate in relazione alle reali condizioni di mercato, che hanno impedito di conseguire i ricavi minimi; il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi può costituire tale prova, deducibile anche in sede contenziosa.

Come superare la presunzione

Elemento Rilievo
Natura della presunzione Relativa (iuris tantum): ammette prova contraria
Oggetto della prova Situazioni oggettive, valutate secondo le reali condizioni di mercato
Stato di crisi / strumenti di regolazione Idonei a integrare la situazione oggettiva
Interpello disapplicativo Non obbligatorio: la prova si puo’ dare in giudizio

Le norme richiamate

Art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (società non operative, test di operatività e reddito minimo); Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) per gli strumenti di regolazione della crisi; disciplina dell’interpello disapplicativo (art. 11 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).

Conseguenze pratiche

Esempio

La società di Tizio, in un settore colpito da una grave contrazione, accede a un piano attestato di risanamento e poi a un concordato preventivo; nello stesso periodo non raggiunge i ricavi minimi del test. L’ufficio la tratta come società di comodo, ma Tizio prova in giudizio che la crisi e gli strumenti di regolazione adottati hanno reso oggettivamente impossibile conseguire quei ricavi: la presunzione è superata. Caio, invece, si limita ad affermare di aver guadagnato poco, senza documentare alcuna situazione oggettiva: la sua difesa non basta.

Orientamento

La pronuncia conferma una lettura elastica e aderente alla realtà economica della disciplina, in linea con la giurisprudenza che valorizza i sintomi della crisi come prova della non operatività incolpevole. Sul versante IVA, va ricordato che la Corte di Giustizia (causa C-341/22) ha già escluso la perdita automatica della detrazione/rimborso per le società di comodo.

Spunti pratici

Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Domande frequenti

La presunzione di societa' di comodo si puo' superare?

Si'. E' una presunzione relativa (iuris tantum): il contribuente puo' vincerla provando situazioni oggettive, valutate secondo le reali condizioni di mercato, che hanno impedito di conseguire i ricavi minimi del test di operativita'.

La crisi d'impresa vale come situazione oggettiva?

Si'. Secondo la Cassazione (ord. 28313/2025) il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi, come il piano attestato e il concordato preventivo, e anche uno stato di crisi non formalizzato, possono integrare la prova delle situazioni oggettive.

Devo fare l'interpello disapplicativo per difendermi?

No. La prova contraria puo' essere fornita direttamente in giudizio: l'interpello disapplicativo non e' obbligatorio per far valere le situazioni oggettive.

Cosa si intende per situazioni oggettive?

Non un'impossibilita' assoluta, ma condizioni concrete, valutate alla luce delle effettive condizioni di mercato, che rendono non esigibile il raggiungimento dei ricavi presunti dalla legge.

Le regole valgono anche per l'IVA delle societa' di comodo?

La pronuncia riguarda le imposte dirette. Per l'IVA la Corte di Giustizia UE (causa C-341/22) ha gia' escluso la perdita automatica della detrazione e del rimborso per il solo mancato superamento del test.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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