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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Società di comodo / società non operative · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 24 ottobre 2025, n. 28313

In sintesi
  • Una società è presunta non operativa («di comodo») quando i ricavi effettivi sono inferiori a quelli minimi calcolati in percentuale sul valore di alcuni beni (art. 30 L. 724/1994), con conseguente reddito minimo imponibile.
  • La presunzione è relativa (iuris tantum): si supera provando situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà, che hanno reso impossibile raggiungere i ricavi minimi.
  • Anche il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi (piano attestato, concordato) può costituire una situazione oggettiva; la prova si può dare in giudizio, senza obbligo di interpello.

Il caso

Una società non supera il test di operatività: i suoi ricavi sono inferiori alla soglia minima prevista dalla legge. L’Agenzia delle Entrate la qualifica come società di comodo e le attribuisce un reddito minimo. La società si difende sostenendo che la mancata operatività dipende da una situazione di crisi e dall’accesso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa.

La decisione

La Corte ricorda che la disciplina delle società non operative dell’art. 30 della L. 724/1994 mira a penalizzare le società di mero godimento, che non svolgono un’effettiva attività economica. Quando il test di operatività dà esito negativo scatta una presunzione legale relativa di non operatività, con attribuzione di un reddito minimo. Trattandosi di presunzione iuris tantum, il contribuente può fornire prova contraria, dimostrando l’esistenza di situazioni oggettive, estranee alla sua volontà, che hanno reso impossibile conseguire i ricavi e i redditi minimi.

Tra queste situazioni rientra anche il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi (come il piano attestato di risanamento e il concordato preventivo), che possono integrare la prova contraria. La valutazione va condotta anno per anno e non richiede necessariamente la presentazione di un’istanza di interpello disapplicativo: la prova può essere data direttamente in sede contenziosa.

Il principio di diritto

La presunzione di non operatività di cui all’art. 30 della L. 724/1994 ha natura relativa e può essere superata dal contribuente con la prova di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà — ivi compreso l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi — che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi; la prova è ammessa anche in giudizio, a prescindere dall’interpello.

Implicazioni pratiche

Per le società che non superano il test di operatività la difesa si gioca sulla documentazione delle cause oggettive: crisi di mercato, vincoli normativi o amministrativi, immobilizzazioni non ancora produttive, accesso a procedure di risanamento. È importante ricostruire la situazione per ciascuna annualità e conservare le prove, perché l’operatività va valutata di anno in anno. La mancata presentazione dell’interpello non preclude la difesa nel merito davanti al giudice tributario. Approfondimenti sui poteri di controllo nella sezione Accertamento.

Domande frequenti

Cosa significa società «di comodo»?

È una società presunta non operativa perché i suoi ricavi sono inferiori ai minimi calcolati sul valore di determinati beni (art. 30 L. 724/1994); la conseguenza è l’attribuzione di un reddito minimo imponibile.

Come si supera la presunzione?

Provando situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà (compresa la crisi d’impresa e l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi), che hanno reso impossibile raggiungere i ricavi minimi. La prova è ammessa anche in giudizio, senza obbligo di interpello.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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