Testo dell'articoloVigente
Materia: Fiscalità internazionale / transfer pricing · Riferimento: Corte di Cassazione, ordinanza n. 13571/2021 e giurisprudenza conforme
- Il transfer pricing impone che i prezzi delle operazioni infragruppo transfrontaliere corrispondano al valore normale, cioè a quelli che si sarebbero applicati tra imprese indipendenti (principio di libera concorrenza, art. 110, comma 7, TUIR).
- L’Amministrazione deve provare l’esistenza dell’operazione infragruppo e lo scostamento del corrispettivo dal valore normale; non deve dimostrare un concreto vantaggio fiscale o un intento elusivo.
- Spetta poi al contribuente dimostrare che i prezzi praticati corrispondono ai valori di mercato.
Il caso
Una società italiana effettua operazioni con società del medesimo gruppo residenti all’estero. L’Agenzia delle Entrate rettifica i corrispettivi, ritenendoli diversi dal valore normale e quindi idonei a spostare base imponibile fuori dall’Italia. La società obietta che il Fisco non avrebbe dimostrato alcun effettivo risparmio d’imposta.
La decisione
La Corte ribadisce la natura e il funzionamento della disciplina del transfer pricing (art. 110, comma 7, del TUIR). La regola attua il principio di libera concorrenza (arm’s length): i prezzi di trasferimento tra imprese associate devono essere equivalenti a quelli che sarebbero stati pattuiti tra imprese indipendenti in condizioni di libero mercato. La disciplina non ha natura di norma antielusiva in senso proprio: per questo l’Amministrazione non deve provare il conseguimento di un concreto vantaggio fiscale o l’intento di sottrarre materia imponibile.
Sul piano dell’onere della prova, secondo le ordinarie regole di vicinanza alla prova: l’ufficio deve dimostrare l’esistenza dell’operazione infragruppo e che il corrispettivo è apparentemente inferiore (o superiore) al valore normale; spetta invece al contribuente provare che le transazioni sono avvenute a valori di mercato, fornendo gli elementi economici a supporto.
Il principio di diritto
In materia di transfer pricing l’Amministrazione è tenuta a provare l’operazione infragruppo e lo scostamento del prezzo dal valore normale, senza dover dimostrare un effettivo vantaggio fiscale; grava sul contribuente l’onere di provare che i corrispettivi pattuiti corrispondono ai valori che il mercato attribuisce a operazioni comparabili tra imprese indipendenti.
Implicazioni pratiche
Per i gruppi multinazionali la conseguenza operativa è la centralità della documentazione sui prezzi di trasferimento (analisi di comparabilità, scelta del metodo, master file e country file): è lo strumento con cui il contribuente assolve il proprio onere probatorio e, ove conforme, accede anche alla disapplicazione delle sanzioni. Poiché al Fisco non è richiesto di provare un intento elusivo, la difesa si sposta sulla congruità economica dei prezzi rispetto al mercato. Approfondimenti sulla disciplina dei redditi nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Il Fisco deve dimostrare che ho risparmiato imposte?
No. In materia di transfer pricing l’Amministrazione deve provare l’operazione infragruppo e lo scostamento dal valore normale, ma non un concreto vantaggio fiscale o un intento elusivo.
Come difendo i prezzi praticati al gruppo?
Dimostrando, con documentazione e analisi di comparabilità, che i corrispettivi corrispondono ai valori di mercato che imprese indipendenti avrebbero applicato in condizioni di libera concorrenza.
Fonti
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 13571 del 19 maggio 2021, e pronuncia conforme n. 30149/2017.
- Art. 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); principio di libera concorrenza (linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento).
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