Testo dell'articoloVigente
Materia: IVA / società non operative e diritto dell’Unione · Riferimento: Corte di Giustizia dell’Unione europea, 7 marzo 2024, causa C-341/22 (Feudi di San Gregorio)
- Il regime italiano delle società di comodo (art. 30 L. 724/1994) negava la detrazione e il rimborso dell’IVA alle società che non superano il test di operatività.
- La Corte di Giustizia UE ha dichiarato questo automatismo incompatibile con la Direttiva IVA: una presunzione basata su un mero criterio quantitativo non può far perdere il diritto alla detrazione.
- Conta l’effettivo esercizio di un’attività economica: se c’è, il diritto alla detrazione e al rimborso IVA va riconosciuto. La Cassazione si è adeguata.
Il caso
Una società viene qualificata come «non operativa» perché non supera il test di operatività previsto dall’art. 30 della L. 724/1994. Su questa sola base l’Agenzia delle Entrate le nega la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti (e il relativo rimborso). La Corte di Cassazione, investita della questione, rinvia alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La decisione
La Corte UE muove dai principi della Direttiva 2006/112/CE. La qualità di soggetto passivo IVA dipende dallo svolgimento di un’attività economica (art. 9), non dal volume delle operazioni effettuate; e il diritto alla detrazione (art. 167) sorge con il compimento delle operazioni a monte. Una presunzione di non operatività fondata unicamente su una soglia quantitativa di ricavi — ancorché superabile con prova contraria — non può comportare né la perdita dello status di soggetto passivo né quella del diritto alla detrazione, perché viola i principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA.
La conseguenza è netta: la disciplina interna deve essere disapplicata nella parte in cui nega la detrazione (e il rimborso) dell’IVA per il solo mancato superamento del test di operatività. La Corte di Cassazione ha recepito questo indirizzo, riconoscendo il diritto al rimborso/detrazione quando è accertato che la società ha effettivamente svolto un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati.
Il principio di diritto
Il diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA non può essere negato a una società per il solo fatto di essere ritenuta «di comodo» in base al test di operatività: ciò che rileva, ai fini IVA, è l’effettivo esercizio di un’attività economica, in coerenza con i principi di neutralità e proporzionalità del sistema comune dell’imposta.
Implicazioni pratiche
È fondamentale tenere distinti due piani. Sul versante delle imposte dirette la disciplina delle società non operative continua a operare con l’attribuzione di un reddito minimo, superabile provando situazioni oggettive; sul versante IVA, invece, il diritto alla detrazione e al rimborso è protetto dal diritto dell’Unione e non può essere cancellato dal solo esito negativo del test. Per le società interessate diventa decisivo documentare l’effettiva attività economica svolta. Approfondimenti sull’imposta nella sezione IVA.
Domande frequenti
Una società di comodo perde il diritto al rimborso IVA?
No, non automaticamente. Secondo la Corte UE (C-341/22) il diritto alla detrazione e al rimborso IVA non può essere negato solo per il mancato superamento del test di operatività, se la società svolge un’effettiva attività economica.
Vale anche per le imposte sui redditi?
No. La pronuncia riguarda l’IVA. Per le imposte dirette resta la disciplina delle società non operative (reddito minimo), superabile con la prova di situazioni oggettive.
Fonti
- Corte di Giustizia UE, sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22 (Feudi di San Gregorio Aziende Agricole).
- Artt. 9 e 167 della Direttiva 2006/112/CE; art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; artt. 19 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.