Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il regime italiano delle società di comodo (art. 30 della L. 724/1994) negava la detrazione e il rimborso dell’IVA alle società che non superano il test di operatività. Con la sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22 (Feudi di San Gregorio), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato questo automatismo incompatibile con la Direttiva IVA: una presunzione basata su un mero criterio quantitativo di ricavi non può far perdere il diritto alla detrazione. La Cassazione si è adeguata.

La vicenda

Una società viene qualificata come «non operativa» perché non supera il test di operatività previsto dall’art. 30 della L. 724/1994. Su questa sola base l’Agenzia delle Entrate le nega la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti (nel caso originario, un credito di 42.108 euro per il 2009) e il relativo rimborso. La Corte di Cassazione, investita della questione, solleva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La questione giuridica

È compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che, sul solo presupposto del mancato superamento di una soglia minima di ricavi (test di operatività), esclude il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’IVA?

La decisione e il principio di diritto

La Corte UE muove dai principi della Direttiva 2006/112/CE. La qualità di soggetto passivo IVA dipende dallo svolgimento di un’attività economica (art. 9), non dal volume delle operazioni effettuate; e il diritto alla detrazione (art. 167) sorge con il compimento delle operazioni a monte. Una presunzione di non operatività fondata unicamente su una soglia quantitativa di ricavi — ancorché superabile con prova contraria — non può comportare né la perdita dello status di soggetto passivo né quella del diritto alla detrazione, perché viola i principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA.

La conseguenza è netta: la disciplina interna deve essere disapplicata nella parte in cui nega la detrazione (e il rimborso) dell’IVA per il solo mancato superamento del test di operatività. La Corte di Cassazione ha recepito questo indirizzo, riconoscendo il diritto al rimborso/detrazione quando è accertato che la società ha effettivamente svolto un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati.

Il principio: il diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA non può essere negato a una società per il solo fatto di essere ritenuta «di comodo» in base al test di operatività; ciò che rileva, ai fini IVA, è l’effettivo esercizio di un’attività economica, in coerenza con i principi di neutralità e proporzionalità.

Imposte dirette e IVA: due piani distinti

Profilo Imposte dirette IVA
Effetto del test di operativita’ Attribuzione di un reddito minimo presunto Nessuna perdita automatica di detrazione/rimborso
Prova contraria Situazioni oggettive che giustificano i bassi ricavi Effettivo svolgimento di attivita’ economica
Fonte del diritto Normativa interna Direttiva IVA e principi unionali (prevalenti)

Le norme richiamate

Artt. 9 e 167 della Direttiva 2006/112/CE (soggetto passivo e diritto alla detrazione); art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (società non operative e test di operatività); artt. 19 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (detrazione e rimborso IVA).

Conseguenze pratiche

Esempio

La società di Tizio non supera il test di operatività e l’ufficio le nega il rimborso IVA. Tizio dimostra di aver acquistato beni e servizi per un’attività economica reale (vigneti coltivati, vendite, contratti): grazie alla sentenza C-341/22 il diritto al rimborso IVA va riconosciuto, anche se i ricavi restano sotto soglia. Resta invece esposto, sul piano delle imposte dirette, all’attribuzione del reddito minimo, salvo provare situazioni oggettive che giustifichino i bassi ricavi.

Orientamento

La sentenza ha avuto un impatto sistematico: ha imposto la disapplicazione del divieto interno e la Cassazione l’ha recepita, allineando l’ordinamento italiano ai principi di neutralità e proporzionalità. La distinzione tra trattamento IVA (protetto dal diritto UE) e imposte dirette (disciplina interna) è oggi il punto fermo per le società non operative. Approfondimenti nella sezione IVA.

Spunti pratici

Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

Hai un caso simile?
Il blog commenta la sentenza.
Lo studio difende il tuo caso.
Scopri i servizi →

Hai una domanda su questa sentenza?

Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.

Scrivici

Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.

Niente newsletter, niente spam. Usiamo i tuoi dati solo per risponderti.

Domande frequenti

Una societa' di comodo perde il diritto al rimborso IVA?

No, non automaticamente. Secondo la Corte UE (C-341/22 Feudi di San Gregorio) il diritto alla detrazione e al rimborso IVA non puo' essere negato solo per il mancato superamento del test di operativita', se la societa' svolge un'effettiva attivita' economica.

La sentenza vale anche per le imposte sui redditi?

No. La pronuncia riguarda l'IVA. Per le imposte dirette resta la disciplina delle societa' non operative, con attribuzione di un reddito minimo superabile provando situazioni oggettive.

Perche' il divieto italiano e' incompatibile con la Direttiva IVA?

Perche' fonda la perdita della detrazione su un mero criterio quantitativo di ricavi, in violazione dei principi di neutralita' e proporzionalita': ai fini IVA conta lo svolgimento di un'attivita' economica, non il volume delle operazioni.

Cosa deve provare la societa' per ottenere il rimborso IVA?

L'effettivo esercizio di un'attivita' economica reale, documentando acquisti, operazioni e contratti, a prescindere dallo scopo o dai risultati raggiunti.

Cosa cambia in concreto dopo C-341/22?

La norma interna va disapplicata nella parte in cui nega detrazione e rimborso IVA per il solo mancato superamento del test di operativita'; la Cassazione ha recepito questo indirizzo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.