Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Operai Agricoli: stipendi 2026 OTI e OTD

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Il CCNL operai agricoli e florovivaisti è stato rinnovato il 28 maggio 2026 per il 2026-2029: +3,4% dal 1° giugno 2026 e +1,7% dal 1° gennaio 2027. Gli operai a tempo indeterminato hanno 14 mensilità, con la quattordicesima il 30 aprile; i tempi determinati ricevono il terzo elemento del 30,44%. Gli importi in euro dipendono dai contratti provinciali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    Oltre 1 milione di lavoratori (OTI + OTD/stagionali) in ~180.000 imprese

    Importi minimi

    In agricoltura il salario in euro lo fissano i contratti provinciali (CPL), livello per livello. Il CCNL nazionale stabilisce però i minimi salariali di area, mensili per gli operai agricoli e orari per i florovivaisti, sotto i quali i contratti provinciali non possono scendere per i livelli di ciascuna delle tre aree professionali (art. 50). Nei salari contrattuali e nei minimi di area è già compresa l’ex indennità di contingenza (art. 51): non è una voce che si aggiunge. Le percentuali del rinnovo 2026 si applicano sia ai salari provinciali sia ai minimi di area.

    Il rinnovo del 28 maggio 2026 (quadriennio 2026-2029)

    Il 28 maggio 2026 Confagricoltura, Coldiretti e CIA hanno firmato con Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti per il quadriennio 2026-2029, che sostituisce il testo scaduto il 31 dicembre 2025. I punti economici verificati:

    • Aumento del 5,1% per il biennio 2026-2027, applicato anche ai minimi di area nazionali, in due tranche: +3,4% dal 1° giugno 2026 (comprensivo del ristoro per i mesi di vacanza contrattuale) e +1,7% dal 1° gennaio 2027.
    • Trattamento Economico Complessivo (TEC): il nuovo art. 50-bis definisce come riferimento retributivo l’insieme delle voci economiche (minimi, tredicesima, welfare bilaterale), non i soli minimi tabellari.
    • OTD fidelizzati: riconoscimento di uno 0,4% aggiuntivo per gli operai a tempo determinato con almeno 3 anni presso la stessa azienda e 150 giornate l’anno.
    • Stagionali: in via sperimentale un rapporto di lavoro triennale, articolato in tre contratti, con una garanzia di almeno cento giornate l’anno.
    • Verifica dell’inflazione a settembre 2027.
    • Welfare: 8 ore annue di permesso per assistenza a genitori anziani (OTI), indennità sperimentale per le vittime di violenza di genere, borse di studio, indennità per patologie oncologiche; per i lavoratori migranti 4 ore annue di permesso per le pratiche di soggiorno e traduzione del CCNL.

    Gli importi in euro per livello restano definiti dalle tabelle nazionali di area e soprattutto dai Contratti Provinciali di Lavoro (CPL): la retribuzione effettiva dipende dalla provincia. Le percentuali del rinnovo si applicano sulle tabelle provinciali man mano recepite.

    Fonte: comunicati Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL sulla firma del 28/5/2026; InFlai n. 3-4/2026. Dati verificati l’8 luglio 2026.

    Operai a tempo indeterminato (OTI): 14 mensilità

    L’OTI ha un salario mensile e, per il contratto nazionale, 14 mensilità:

    • la tredicesima al termine dell’anno, pari alla retribuzione globale di dicembre (art. 52);
    • la quattordicesima il 30 aprile di ogni anno, pari alla retribuzione globale in vigore a quella data (art. 53).

    Chi inizia o cessa il rapporto durante l’anno riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio; la frazione di mese oltre i quindici giorni conta come mese intero. Il salario si compone dei minimi nazionali di area e delle voci fissate dal contratto provinciale.

    Operai a tempo determinato (OTD): il terzo elemento

    L’OTD è pagato per le ore effettivamente lavorate. Al posto di festività, ferie, tredicesima e quattordicesima, che non maturano come per gli OTI, riceve il terzo elemento (art. 50): una maggiorazione del 30,44% sul salario contrattuale, così composta:

    • festività nazionali e infrasettimanali 5,45%;
    • ferie 8,33%;
    • tredicesima 8,33%;
    • quattordicesima 8,33%.

    Quando il rapporto si trasforma a tempo indeterminato, il terzo elemento non è più dovuto e si applica il trattamento degli OTI.

    OTI e OTD: paga giornaliera, paga oraria e TFR

    OTI è l’operaio agricolo a tempo indeterminato, OTD quello a tempo determinato (stagionale o avventizio). I salari dei contratti provinciali possono essere mensili, giornalieri od orari. Per passare dall’uno all’altro il CCNL fissa due divisori (art. 50):

    • paga giornaliera = paga mensile diviso 26;
    • paga oraria = paga mensile diviso 169.

    Con un salario provinciale, per esempio, di 1.600 € al mese la paga giornaliera è 61,54 € e quella oraria 9,47 €. Per i florovivaisti il salario è riferito alla paga oraria.

    All’OTD il TFR spetta per il lavoro ordinario effettivamente svolto, nella misura dell’8,63% del salario contrattuale provinciale; per le ore di lavoro non ordinario svolte in modo non occasionale sale al 10%. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (art. 58).

    Scatti di anzianità

    Gli OTI maturano un aumento ogni due anni nella stessa azienda, fino a cinque (art. 54), in cifra fissa mensile. Dal 1° luglio 2006 gli importi, compresi quelli già maturati, sono: 9,89 € per gli operai comuni, 11,36 € per i qualificati, 11,93 € per i qualificati super, 12,50 € per gli specializzati e 12,78 € per gli specializzati super. Gli importi originari del 1983 (da 8,99 a 11,62 €) non sono più in vigore. Lo scatto matura dal primo giorno del mese successivo al biennio. Chi passa a un profilo superiore conserva gli scatti già maturati, rivalutati all’importo del nuovo profilo, e continua a maturarne fino a cinque.

    Contratti provinciali, intemperie e cottimo

    Gran parte della retribuzione effettiva si decide in provincia: i Contratti provinciali di lavoro fissano il salario contrattuale su cui si applicano le percentuali del rinnovo, disciplinano il cottimo (art. 57) e possono prevedere il recupero delle ore perse per intemperie per gli OTI, entro quindici giorni e nel limite di due ore al giorno e dodici a settimana (art. 45). Per l’OTD si pagano le ore effettivamente lavorate; le ore di interruzione sono retribuite solo se il datore gli chiede di restare a disposizione in azienda.

    Casi pratici

    Tizio – OTI, la quattordicesima di aprile
    Tizio è trattorista a tempo indeterminato. Il 30 aprile riceve la quattordicesima pari alla retribuzione globale di quel mese e a dicembre la tredicesima. Se fosse stato assunto a gennaio, ad aprile avrebbe avuto 4/12 della quattordicesima: con una retribuzione di 1.600 € al mese, 533,33 €.
    Caia – OTD alla raccolta
    Caia è assunta a tempo determinato per la raccolta. Su un salario contrattuale provinciale, per esempio, di 60 € al giorno riceve il terzo elemento del 30,44%: 78,26 € al giorno, che coprono festività, ferie, tredicesima e quattordicesima.
    Sempronio – Gli scatti dello specializzato
    Sempronio è operaio specializzato a tempo indeterminato da 10 anni nella stessa azienda: ha maturato il massimo di cinque scatti da 12,50 €, cioè 62,50 € al mese che entrano anche nel calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Domande frequenti

    Gli operai agricoli hanno la quattordicesima?
    Sì, gli operai a tempo indeterminato per contratto nazionale: si paga il 30 aprile ed è pari alla retribuzione globale di quel mese (art. 53). Per gli OTD è compresa nel terzo elemento.
    Come è pagato un OTD stagionale?
    Per le ore lavorate, con il salario fissato dal contratto provinciale più il terzo elemento del 30,44%, che sostituisce festività, ferie, tredicesima e quattordicesima.
    Quanti scatti di anzianità spettano?
    Agli OTI uno ogni due anni nella stessa azienda, fino a cinque, da 9,89 € (operai comuni) a 12,78 € al mese (specializzati super), importi in vigore dal 1° luglio 2006.
    Cosa vuol dire OTI e OTD?
    OTI è l’operaio agricolo a tempo indeterminato, con salario mensile, 14 mensilità e scatti biennali. OTD è l’operaio a tempo determinato, pagato per le ore lavorate con in più il terzo elemento del 30,44%.
    Come si calcola la paga oraria di un operaio agricolo?
    Si divide la paga mensile del contratto provinciale per 169; per la paga giornaliera si divide per 26 (art. 50). L’importo di partenza è quello del contratto provinciale del proprio livello.
    Esiste un minimo nazionale per gli operai agricoli?
    Sì: i minimi salariali di area fissati dal CCNL per le tre aree professionali. I contratti provinciali non possono stabilire salari inferiori; le percentuali del rinnovo 2026 si applicano anche a questi minimi.
    Come si calcola il TFR di un OTD?
    È l’8,63% del salario contrattuale provinciale per il lavoro ordinario e il 10% per le ore non ordinarie svolte in modo non occasionale, senza contare il terzo elemento (art. 58).
    Il cottimo nelle raccolte è legale?
    Sì: il CCNL rinvia ai contratti provinciali, che lo disciplinano in base al tipo di azienda e di lavorazione.

    Fonti: CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, artt. 50-58 (Flai-Cgil) · InFlai 3-4/2026, rinnovo 2026-2029. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Gestione separata INPS: chi si iscrive e le aliquote

    In sintesi

    • Chi si iscrive: professionisti con partita IVA senza cassa propria, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), amministratori di società e altre figure assimilate.
    • Aliquota piena: di norma intorno al 26-27% per chi non ha altra copertura previdenziale; comprende le aliquote aggiuntive per maternità, malattia e ISCRO.
    • Aliquota ridotta: di norma intorno al 24% per i pensionati e per chi è già iscritto a un’altra forma previdenziale obbligatoria.
    • Massimale annuo: esiste un tetto di reddito oltre il quale i contributi non sono dovuti; l’importo è aggiornato ogni anno dall’INPS con apposita circolare.
    • Estratto conto: nel Cassetto previdenziale INPS puoi verificare i periodi accreditati e la tua posizione pensionistica.
    • Versamento: tramite modello F24, agli stessi termini del saldo e degli acconti IRPEF (giugno/luglio + acconto di novembre).

    Cos'è la gestione separata INPS e a chi si applica

    La gestione separata INPS è una forma previdenziale obbligatoria istituita dall’articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995. Nasce per garantire copertura pensionistica a chi lavora in modo autonomo o parasubordinato senza avere una cassa professionale di riferimento.

    Non si tratta di una scelta: l’iscrizione è obbligatoria non appena si inizia a svolgere l’attività. Il mancato versamento comporta sanzioni civili, ossia somme aggiuntive calcolate sull’importo dovuto, distinte dalle ordinarie sanzioni tributarie.

    L’aliquota da applicare dipende dalla tua situazione previdenziale complessiva. Se la gestione separata è la tua unica copertura, paghi l’aliquota più alta. Se sei già pensionato o già iscritto a un’altra gestione obbligatoria (per esempio perché hai anche un rapporto di lavoro dipendente), l’aliquota è ridotta. In ogni caso, i valori esatti vengono aggiornati ogni anno dall’INPS: è indispensabile verificare la circolare relativa all’anno di competenza prima di procedere ai calcoli.

    Aliquote e soggetti della gestione separata INPS (valori indicativi)
    Categoria Aliquota indicativa Note
    Professionisti e co.co.co. senza altra copertura di norma ~26-27% Include aliquote aggiuntive maternità, malattia, ISCRO
    Pensionati o già iscritti ad altra gestione obbligatoria di norma ~24% Aliquota ridotta; verificare circolare INPS dell'anno
    Reddito oltre il massimale annuo 0% Nessun contributo dovuto sulla parte eccedente
    Reddito sotto il minimale annuo Aliquota normale Contributi dovuti ma con effetti limitati sull'accredito

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Tizio è un consulente informatico con partita IVA, non iscritto ad alcuna cassa professionale e senza altri rapporti previdenziali. Il suo reddito netto da lavoro autonomo per l’anno è di 40.000 euro. Applicando un’aliquota indicativa del 26%, i contributi dovuti ammontano a circa 10.400 euro. Se il reddito superasse il massimale annuo fissato dall’INPS (aggiornato ogni anno), la parte eccedente sarebbe esente da contribuzione. I valori esatti – aliquota e massimale – vanno sempre verificati sulla circolare INPS dell’anno di riferimento.

    Documenti necessari

    • Circolare INPS annuale con aliquote e massimali della gestione separata
    • Modello F24 per il versamento dei contributi
    • Dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF o 730) per il calcolo della base imponibile
    • Estratto conto contributivo nel Cassetto previdenziale INPS
    • Documentazione attestante l’iscrizione ad altra gestione previdenziale (se in possesso di aliquota ridotta)

    Caso 1 – Tizio: professionista senza altra copertura

    Scenario. Tizio lavora come consulente di marketing con partita IVA. Non è iscritto ad alcun ordine professionale con cassa propria e non ha rapporti di lavoro dipendente in corso.

    Come si applica. Tizio si iscrive alla gestione separata INPS come unica forma previdenziale. Si applica l’aliquota piena, di norma intorno al 26-27%, comprensiva delle aliquote aggiuntive per maternità, malattia e ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità reddituale per i lavoratori autonomi). Versa i contributi con modello F24 entro gli stessi termini del saldo e degli acconti IRPEF: di norma entro giugno/luglio per il saldo e entro novembre per l’acconto. I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF come oneri deducibili.

    In pratica

    • Iscriviti alla gestione separata tramite il portale INPS prima di emettere le prime fatture.
    • Calcola il contributo sull’intero reddito netto da lavoro autonomo (compensi meno costi inerenti), fino al massimale annuo.
    • Verifica l’aliquota esatta sulla circolare INPS dell’anno in corso prima di fare i calcoli.

    Caso 2 – Caio: professionista già pensionato

    Scenario. Caio ha 68 anni, è in pensione di vecchiaia da due anni e continua a svolgere attività professionale autonoma con partita IVA, incassando compensi regolari dai suoi clienti.

    Come si applica. Essendo già titolare di trattamento pensionistico, Caio beneficia dell’aliquota ridotta della gestione separata, di norma intorno al 24%. Non spettano le aliquote aggiuntive per maternità, malattia e ISCRO, che non sono applicabili ai pensionati. Caio versa comunque i contributi con le stesse modalità (F24, stessi termini IRPEF) e li porta in deduzione dal reddito complessivo. Conviene verificare anno per anno la circolare INPS per il valore aggiornato dell’aliquota ridotta e del massimale.

    In pratica

    • Comunica all’INPS la tua condizione di pensionato già iscritto ad altra gestione per applicare l’aliquota ridotta.
    • Non dimenticare di dedurre i contributi versati nella dichiarazione dei redditi: è un onere deducibile dal reddito complessivo.
    • Controlla ogni anno la circolare INPS perché sia l’aliquota sia il massimale vengono aggiornati.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Operai Agricoli: aree 1-3 e qualifiche di mestiere

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Il CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti classifica gli operai in 3 aree: area 1ª (specializzati), area 2ª (qualificati) e area 3ª (comuni). Per gli operai agricoli il CCNL fissa solo le declaratorie delle aree: profili, inquadramento e parametri li stabiliscono i contratti provinciali. Per i florovivaisti il CCNL elenca anche i profili, in cinque livelli: a e b (area 1ª), c e d (area 2ª), e (area 3ª). Dal 1° giugno 2026 i minimi mensili nazionali di area degli operai agricoli sono 1.532,999 €, 1.398,093 € e 1.042,434 €.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA – Agricoltori Italiani · FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era il CCNL del 23 maggio 2022, integrato dall’accordo del 27 ottobre 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Aree e livelli del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    Classificazione (art. 31) e minimi nazionali di area dal 1° giugno 2026
    Area Declaratoria Livelli florovivaisti Minimo di area operai agricoli (mensile) Minimo di area florovivaisti (orario)
    Area 1ª – specializzati Titolo o specifiche conoscenze e capacità che consentono lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione a (ex specializzati super), b (ex specializzati) 1.532,999 € 9,280 €
    Area 2ª – qualificati Compiti esecutivi variabili non complessi, con conoscenze acquisite per pratica o per titolo c (ex qualificati super), d (ex qualificati) 1.398,093 € 8,503 €
    Area 3ª – comuni Mansioni generiche e semplici, senza specifici requisiti professionali e (ex comuni) 1.042,434 € 7,988 €

    I minimi di area sono un pavimento: il salario che si trova in busta paga è quello del contratto provinciale per il proprio profilo, che non può essere più basso (le province sotto il minimo hanno tempo fino al 1° gennaio 2029 per adeguarsi). Fonti: art. 31 del testo del CCNL operai agricoli e florovivaisti (Flai-Cgil); minimi dell’allegato 1 al rinnovo del 28 maggio 2026 (sintesi del rinnovo del 28 maggio 2026), che ha anche riscritto l’art. 31: il testo coordinato è atteso entro il 31 ottobre 2026.

    Tre aree professionali

    Il CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti organizza i lavoratori in 3 aree professionali:

    • Area 1ª, specializzati: lavori complessi o che richiedono una specifica specializzazione;
    • Area 2ª, qualificati: compiti esecutivi variabili non complessi, che richiedono conoscenze e un periodo di pratica;
    • Area 3ª, comuni: mansioni generiche e semplici.

    Per gli operai agricoli il contratto nazionale si ferma qui: quali mansioni stanno in quale area, i profili (per esempio specializzato super, qualificato super) e i parametri li decidono i contratti provinciali. A chi riceve l’incarico di capo il contratto provinciale riconosce una maggiorazione.

    OTI vs OTD: due tipologie contrattuali

    Il settore agricolo è caratterizzato da due tipologie contrattuali distinte:

    • OTI (operai a tempo indeterminato): rapporto stabile, 26 giornate di ferie, tredicesima a dicembre e quattordicesima il 30 aprile.
    • OTD (operai a tempo determinato): lavoro stagionale o per fasi. Al posto di ferie, festività, tredicesima e quattordicesima ricevono in busta paga il terzo elemento, il 30,44% del salario contrattuale.

    Le giornate lavorate dagli OTD contano anche per la disoccupazione agricola, secondo le regole INPS.

    Florovivaisti: i livelli da a ad e

    Per gli operai florovivaisti il CCNL elenca i profili livello per livello. Alcuni esempi del testo:

    • livello a (area 1ª): ibridatore-selezionatore, conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse, aiutante di laboratorio, potatore «artistico», giardiniere, conduttore di caldaie a vapore con abilitazione di 1° e 2° grado;
    • livello b (area 1ª): vivaisti, potatori, innestatori e ibridatori, conduttori patentati di autotreni, automezzi e trattori, meccanici, elettricisti, costruttori di serre;
    • livelli c e d (area 2ª): tra gli altri addetti agli impianti termici e aiuti innestatori (c);
    • livello e (area 3ª): ex comuni.

    Anche qui i contratti provinciali possono individuare altri profili e attribuire i parametri.

    Ex salariati fissi

    Il CCNL considera operai a tempo indeterminato anche gli ex salariati fissi: chi al 1° settembre 1972 era in servizio con il vecchio rapporto di salariato fisso conserva, per tutta la durata del rapporto, il trattamento acquisito con la contrattazione provinciale.

    Casa, orto e altri annessi concessi all’operaio sono regolati dal contratto provinciale, che ne fissa anche il valore sostitutivo se non vengono concessi; quel valore entra nel calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Trattorista OTI
    Tizio è trattorista a tempo indeterminato in un’azienda viticola. In quale area stia, e con quale parametro, lo dice il contratto provinciale della sua provincia; il suo salario non può comunque essere inferiore al minimo nazionale della sua area (1.398,093 € al mese per l’area 2ª dal 1° giugno 2026). Riceve 14 mensilità.
    Caia – Raccoglitrice OTD vendemmia
    Caia è assunta a tempo determinato per 21 giornate di vendemmia. Per ogni giornata riceve il salario provinciale del suo profilo più il terzo elemento del 30,44%, che le paga ferie, festività, tredicesima e quattordicesima.
    Sempronio – Vivaista
    Sempronio lavora in un vivaio come innestatore: tra i florovivaisti è un profilo del livello b, area 1ª. Il minimo nazionale di area per i florovivaisti specializzati è di 9,280 € l’ora dal 1° giugno 2026; il salario effettivo è quello del contratto provinciale.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra OTI e OTD?
    L’OTI è un dipendente stabile: gode 26 giornate di ferie e riceve tredicesima e quattordicesima. L’OTD è assunto a termine: ferie, festività, tredicesima e quattordicesima gli sono pagate giorno per giorno con il terzo elemento, il 30,44% del salario contrattuale (8,33% + 8,33% + 8,33% + 5,45%).
    Quante aree professionali ci sono nel CCNL Agricoltura?
    Tre: area 1ª (specializzati), area 2ª (qualificati) e area 3ª (comuni). Per gli operai agricoli i profili di ciascuna area li fissano i contratti provinciali; per i florovivaisti il CCNL li elenca in cinque livelli, da a ad e.
    Cos'è il salariato fisso?
    È la figura del vecchio rapporto a salario fisso. Il CCNL considera operai a tempo indeterminato gli ex salariati fissi in servizio al 1° settembre 1972, che conservano il trattamento acquisito con la contrattazione provinciale.
    Serve il patentino per guidare il trattore?
    Sì, per i trattori agricoli e forestali è obbligatoria l’abilitazione (D.Lgs. 81/2008, accordo Stato-Regioni 2012). Corso 8h iniziali + aggiornamento 4h ogni 5 anni.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: welfare e Cooperazione Salute

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il welfare contrattuale del CCNL Cooperative Sociali comprende sanità integrativa Cooperazione Salute (€15/mese azienda + €5 lavoratore), fondo pensione Cooperlavoro (1,55%+1,55% sul minimo), Cassa Mutua Cooperazione (sussidi €5.000/anno), buoni pasto fino a €8/giorno esenti IRPEF, polizza infortuni extra-professionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Welfare CCNL Cooperative Sociali
    Strumento Contributo Az/Lav Beneficio
    Cooperazione Salute (sanità integ.) €15 + €5/mese Rimborsi spese sanitarie famiglia
    Cooperlavoro (fondo pensione) 1,55% + 1,55% del minimo Pensione complementare
    Cassa Mutua Cooperazione €5/mese azienda Sussidi fino €5.000/anno
    Polizza infortuni extra-professionale Azienda Copertura 24h €100.000
    Buoni pasto €5,29-€8/giorno Esenti IRPEF
    Welfare flexible Variabile aziendale Servizi, voucher, abbonamenti

    Cooperazione Salute: sanità integrativa

    Il Cooperazione Salute (gestito da Cooperativa Salute Cooperazione) è il fondo sanitario integrativo del settore. Iscrizione automatica per tutti i dipendenti a tempo indeterminato (e determinato superiore a 6 mesi).

    Contributi:

    • €15/mese azienda
    • €5/mese lavoratore (trattenuto in busta paga)

    Prestazioni coperte (rimborsi):

    • Visite specialistiche fino a €1.500/anno
    • Esami diagnostici (RMN, TAC, PET) fino €1.000
    • Ricoveri ospedalieri privati fino €15.000
    • Cure odontoiatriche fino €500/anno
    • Maternità extra (rimborso ecografie, amniocentesi)

    Estensione facoltativa al nucleo familiare con quota integrativa.

    Cooperlavoro: fondo pensione

    Il Cooperlavoro è il fondo pensione complementare a contribuzione definita.

    Contributi minimi:

    • 1,55% azienda (calcolato sul minimo tabellare)
    • 1,55% lavoratore (volontario, ma se aderito attiva il contributo azienda)
    • TFR maturando (totale o quota %)

    Benefici fiscali:

    • Contributi deducibili fino a €5.164,57/anno
    • Anticipazioni per casa, salute, formazione (con regole agevolate)
    • Tassazione finale 15% (calante fino a 9% per anzianità ≥35 anni)

    Cassa Mutua Cooperazione

    La Cassa Mutua Nazionale Cooperazione eroga sussidi straordinari ai lavoratori e familiari:

    • Spese sanitarie non rimborsate da SSN/sanità integrativa
    • Spese funebri familiari 1° grado
    • Calamità naturali (alluvioni, terremoti)
    • Studio figli (libri, tasse universitarie, alloggio)
    • Cure odontoiatriche straordinarie

    Tetto annuo per famiglia: €5.000. Domanda diretta alla Cassa con documentazione spese.

    Contributo aziendale obbligatorio: €5/mese per lavoratore (a carico interamente cooperativa).

    Polizza infortuni extra-professionale

    Il CCNL prevede polizza infortuni 24h a copertura interamente aziendale:

    • Massimale: €100.000 in caso di morte o invalidità permanente
    • Copertura 24h: anche fuori orario di lavoro
    • Cumulabile con INAIL (per infortuni sul lavoro)

    L’INAIL copre solo gli infortuni sul lavoro: la polizza CCNL estende la copertura anche agli infortuni del tempo libero (sport, casa, viaggi).

    Buoni pasto e welfare flexible

    I buoni pasto sono esenti IRPEF:

    • €5,29/giorno per buoni cartacei (vecchio limite)
    • €8,00/giorno per buoni elettronici (limite vigente)

    Il welfare flexible (negoziato a livello aziendale) può includere:

    • Voucher per servizi alla famiglia (asili, anziani, baby-sitter)
    • Polizze sanitarie integrative private (oltre Cooperazione Salute)
    • Abbonamento trasporto pubblico
    • Contributi a piani di studio
    • Formazione personale (corsi, congressi)

    Tutti gli strumenti welfare convertiti da PdR sono esenti IRPEF entro i tetti di legge.

    Casi pratici

    Tizio – Visita oncologica rimborsata
    Tizio fa visita oncologica privata €180. Coopsalute rimborsa €130 (max €1.500/anno per specialisti). Spesa effettiva = €50. SSN coda 3 mesi.
    Caia – Maternità e ecografie integrative
    Caia incinta richiede 6 ecografie aggiuntive private €900 totale. Coopsalute rimborsa €700 (categoria maternità extra). Cassa Mutua aggiunge €200.
    Sempronio – Funerale padre + Cassa Mutua
    Sempronio chiede sussidio Cassa Mutua per funerale padre. Spesa documentata €4.500, sussidio €2.000 (max per spese funebri). Tempi: 30 gg.

    Domande frequenti

    Cos'è Cooperazione Salute?
    È il fondo sanitario integrativo del settore. Costo €15 azienda + €5 lavoratore/mese. Rimborsa visite (€1.500/anno), esami diagnostici, ricoveri privati, dentista, maternità.
    Quanto contributo va a Cooperlavoro?
    1,55% azienda + 1,55% lavoratore sul minimo tabellare + (opzionale) TFR maturando. Deducibilità fiscale contributi fino €5.164,57/anno.
    Cosa fa la Cassa Mutua Cooperazione?
    Eroga sussidi straordinari fino €5.000/anno per spese sanitarie non rimborsate, spese funebri 1° grado, calamità, studio figli, cure odontoiatriche straordinarie.
    I buoni pasto sono tassati?
    No, se entro €5,29/giorno (cartacei) o €8/giorno (elettronici). Sopra: l’eccedenza concorre al reddito. La polizza sanitaria contribuita dall’azienda è esente fino €3.615/anno.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: tredicesima e premi produttività

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative sociali prevede la tredicesima a dicembre e, dal 2025, una quattordicesima pari al 50% di una mensilità, pagata a giugno. I premi di risultato esistono solo con un accordo aziendale o territoriale; nel 2026 e 2027 sono tassati all’1% fino a 5.000 € e si possono convertire in welfare se l’accordo lo prevede.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi nel CCNL Cooperative sociali
    Voce Regola
    Tredicesima Una mensilità, pagata a dicembre
    Quattordicesima Dal 1° gennaio 2025: 50% di una mensilità, pagata a giugno
    Premio di risultato Solo se previsto da un accordo aziendale o territoriale
    Tassazione del premio (2026-2027) 1% fino a 5.000 € l’anno, se il reddito di lavoro dipendente dell’anno prima non supera 80.000 €

    Tredicesima a dicembre

    La tredicesima è pari a una mensilità di retribuzione e si paga a dicembre. Matura mese per mese: chi è assunto o cessa nel corso dell’anno ne riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.

    La quattordicesima, introdotta nel 2024

    Fino al 2024 il contratto prevedeva solo la tredicesima. Il rinnovo firmato il 26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024) ha introdotto una quattordicesima pari al 50% di una mensilità, che matura dal 1° gennaio 2025 per tutti i lavoratori in forza ed è pagata a giugno. Anche la quattordicesima matura in proporzione ai mesi di servizio.

    Premio di risultato

    Il premio di risultato non è fissato dal contratto nazionale: esiste solo se un accordo aziendale o territoriale lo prevede e lo lega a obiettivi misurabili (qualità del servizio, efficienza, presenze). Per il 2026 e il 2027 la legge di bilancio (L. 199/2025) lo tassa con un’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 € l’anno, per chi nell’anno precedente ha avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 80.000 €; la parte oltre i 5.000 € paga l’IRPEF ordinaria.

    Se l’accordo lo consente, il lavoratore può chiedere di ricevere il premio, in tutto o in parte, sotto forma di servizi di welfare (asili, assistenza ai familiari, istruzione, previdenza e sanità integrativa), che entro i limiti di legge non sono tassati.

    Casi pratici

    Tizio – OSS in C2, le due mensilità aggiuntive
    Tizio è OSS inquadrato in C2, con un minimo di 1.591,06 € dal 1° ottobre 2025, e lavora tutto l’anno. A giugno riceve la quattordicesima pari al 50%, cioè 795,53 €; a dicembre la tredicesima intera, 1.591,06 €, più gli scatti e le voci fisse che entrano nella base di calcolo.
    Caia – Premio di risultato nel 2026
    La cooperativa di Caia ha un accordo aziendale che premia la qualità del servizio. Nel 2026 Caia riceve 1.500 € di premio; avendo avuto nel 2025 un reddito sotto gli 80.000 €, paga un’imposta sostitutiva dell’1%, cioè 15 €, invece dell’IRPEF ordinaria.
    Sempronio – Premio convertito in welfare
    L’accordo della cooperativa di Sempronio permette di convertire il premio in servizi di welfare. Sempronio sceglie di destinarne una parte alle rette dell’asilo nido della figlia: quella parte non è tassata, mentre il resto, incassato in denaro, sconta l’1%.

    Domande frequenti

    Il CCNL Cooperative sociali prevede la quattordicesima?
    Sì, dal 2025. Il rinnovo del 26 gennaio 2024 ha introdotto una quattordicesima pari al 50% di una mensilità, che matura dal 1° gennaio 2025 ed è pagata a giugno.
    Quando viene pagata la tredicesima?
    A dicembre. Matura per dodicesimi: chi ha lavorato solo una parte dell’anno la riceve in proporzione ai mesi di servizio.
    Come è tassato il premio di risultato nel 2026?
    Con un’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 € l’anno, per il 2026 e il 2027, se il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente non supera 80.000 €. Serve un accordo aziendale o territoriale che preveda il premio.
    Posso convertire il premio in welfare?
    Sì, se l’accordo aziendale lo consente. La parte convertita in servizi di welfare, entro i limiti di legge, non è tassata.

    Fonti: rinnovo 26/1/2024 (GeNSS) · IPSOA · premi di risultato 2026. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: apprendistato professionalizzante OSS

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36-60 mesi (in base al livello target). Il sottoinquadramento parte da 2 livelli sotto la qualifica finale e risale progressivamente. Formazione obbligatoria 80 ore annue. Forte uso per OSS e educatori. Contributi INPS ridotti per cooperative (10%).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato CCNL Cooperative Sociali
    Caratteristica Valore
    Età ammessa 18-29 anni (15-25 per qualifica e diploma)
    Durata apprendistato professionalizzante 36-60 mesi
    Sottoinquadramento iniziale 2 livelli sotto qualifica finale
    Formazione obbligatoria 80h annue (interna + Regione)
    Apprendisti per dipendenti qualificati 3 per ogni 2 (in cooperative con ≥10 dipendenti)
    Recesso al termine Libero con preavviso ordinario
    Periodo prova Da CCNL per livello target (60 gg OSS)
    Contributi INPS azienda 10% ridotto (vs 30% standard)

    Tre tipologie di apprendistato

    Il D.Lgs. 81/2015 disciplina 3 tipi di apprendistato, tutti utilizzati nelle cooperative sociali:

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma: 15-25 anni, durata pari a quella del corso scuola/IeFP (massimo 3 anni)
    • Apprendistato professionalizzante: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (più diffuso nel settore)
    • Apprendistato di alta formazione/ricerca: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (laurea, dottorato)

    Il professionalizzante è quello standard per OSS, educatori, infermieri.

    Sottoinquadramento e retribuzione

    L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale all’inizio, e risale gradualmente:

    Esempio per OSS C2 (qualifica finale):

    • Primi 12 mesi: livello A2 (-2 sotto)
    • Mesi 13-24: livello B1 (-1 sotto)
    • Mesi 25-36: livello C1
    • Mesi 37-48: livello C2 (qualifica finale raggiunta)

    La retribuzione segue il livello effettivo. Risparmio per cooperativa: -€600/mese nel primo anno vs OSS C2 standard.

    Formazione obbligatoria 80 ore

    L’apprendista ha diritto a 80 ore annue di formazione retribuita:

    • 40 ore di formazione di base/trasversale (sicurezza, comunicazione, ruolo)
    • 40 ore di formazione tecnico-professionale (mansione specifica)

    Le ore sono retribuite al 100% e svolte in orario di lavoro. La cooperativa può scegliere fra:

    • Formazione interna (con tutor aziendale)
    • Formazione esterna (Regione, ente accreditato)
    • Combinazione

    Mancata formazione = conversione in contratto subordinato standard + sanzione amministrativa.

    Contributi previdenziali ridotti

    L’apprendistato gode di contributi INPS ridotti:

    • 10% azienda (vs 30% standard)
    • 5,84% lavoratore (standard)
    • Esenzione totale primi 3 anni se cooperativa con ≤9 dipendenti (Legge di Bilancio)

    L’aliquota ridotta resta anche nei 12 mesi successivi alla conferma (incentivo alla stabilizzazione).

    Le riduzioni si applicano se la cooperativa ha confermato almeno il 20% degli apprendisti dei 24 mesi precedenti.

    Conferma o cessazione al termine

    Al termine dell’apprendistato:

    • Conferma: il rapporto prosegue a tempo indeterminato con livello finale
    • Recesso: entrambe le parti possono recedere nei 30 giorni successivi al termine, con preavviso ordinario

    Se nessuna parte recede entro 30 gg dal termine, conferma automatica.

    L’apprendistato non può essere risolto liberamente prima del termine se non per giusta causa o giustificato motivo (come contratto standard).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista OSS 22 anni
    Tizio (22 anni) entra come apprendista OSS, durata 36 mesi. Primi 12 mesi inquadrato A2 (€1.290/mese), poi B1, C1. Al 36° mese OSS C2 confermato. Cooperativa risparmia ~€8.000 totali.
    Caia – Apprendistato educatrice + Università
    Caia (24 anni) studia Scienze Educazione e fa apprendistato di alta formazione 48 mesi. Lavora 30h/sett + studia. Al termine: laurea + qualifica D2 educatore.
    Sempronio – Apprendista qualifica 17 anni
    Sempronio (17 anni) frequenta corso IeFP OSS + apprendistato qualifica. Lavora 20h/sett pomeriggio. Conferma OSS C1 al diploma a 19 anni.

    Domande frequenti

    Quanto dura un apprendistato in cooperativa sociale?
    L’apprendistato professionalizzante (più diffuso) dura 36-60 mesi a seconda del livello target. Per qualifiche (15-25 anni) la durata segue il corso scolastico. Alta formazione: 36-60 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista OSS?
    L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale. Per OSS C2 finale: primo anno A2 (~€1.290/mese), secondo B1 (~€1.330), terzo C1 (~€1.380). Aumento progressivo.
    La formazione è obbligatoria?
    Sì, 80 ore annue retribuite di formazione (40 base + 40 tecnica). Mancata formazione comporta conversione automatica in contratto subordinato standard + sanzioni amministrative.
    Cosa succede al termine dell'apprendistato?
    Conferma automatica a tempo indeterminato con livello finale (es. OSS C2). Entrambe le parti possono recedere nei 30 giorni successivi con preavviso ordinario.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: TFR, calcolo e anticipazioni

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Nel CCNL Cooperative Sociali il TFR segue l’art. 2120 c.c. e la L. 297/1982 (art. 35): quota annua pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutazione dell’1,5% più il 75% dell’aumento ISTAT, anticipazione fino al 70% dopo 8 anni, una sola volta. Il fondo pensione di settore è Previdenza Cooperativa: se il lavoratore versa almeno l’1%, la cooperativa aggiunge l’1,5% della retribuzione utile al TFR (art. 86).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Cooperative Sociali
    Voce Valore
    Formula TFR annuo Retribuzione annua / 13,5
    Rivalutazione annua 75% indice ISTAT FOI + 1,5%
    Anticipazione max 70% del maturato
    Frequenza anticipazioni 1 volta nell’arco del rapporto
    Anzianità minima anticipazione 8 anni
    Fondo pensione Previdenza Cooperativa
    Contributo azienda al fondo 1,5% della retribuzione utile al TFR
    Contributo lavoratore al fondo Almeno 1% della retribuzione utile al TFR (condizione per il contributo aziendale)
    Tassazione TFR Tassazione separata (aliquota IRPEF media)

    Come si calcola il TFR

    Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota di stipendio differito che la cooperativa accantona annualmente:

    Formula: TFR annuo = Retribuzione lorda annua ÷ 13,5

    Si conta su tutto ciò che è “retribuzione” per il TFR (definizione art. 2120 c.c.):

    • Minimo tabellare
    • Contingenza
    • Aumenti periodici, scatti anzianità
    • Indennità fisse e periodiche (turno, mansione)
    • Mensilità aggiuntive (tredicesima)

    Escluso: indennità una tantum, rimborsi spese, premi non continuativi.

    La rivalutazione annuale

    Ogni anno il TFR accumulato si rivaluta automaticamente:

    • 75% dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie operai-impiegati)
    • + 1,5% fisso annuo

    Esempio 2025 (ipotetico): indice ISTAT 2% → rivalutazione = (2 × 75%) + 1,5 = 3%. Su TFR accumulato di €15.000 = +€450/anno.

    La rivalutazione è soggetta a imposta sostitutiva 17% trattenuta dalla cooperativa.

    Anticipazioni del TFR

    Il lavoratore può chiedere anticipazione del TFR alle seguenti condizioni:

    • Anzianità minima: 8 anni nella stessa cooperativa
    • Quota max: 70% del TFR maturato
    • Frequenza: una sola volta nell’arco del rapporto
    • La cooperativa può limitare le anticipazioni al 10% degli aventi diritto per anno (priorità anzianità)

    Causali ammesse:

    • Acquisto prima casa propria o figli
    • Spese sanitarie straordinarie
    • Congedi parentali, formazione
    • Acquisto prima casa figli

    Previdenza Cooperativa: il fondo pensione contrattuale

    Il fondo pensione del CCNL è Previdenza Cooperativa (art. 86), a cui si può aderire dopo il periodo di prova. Per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 l’iscrizione è automatica, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205); per gli assunti fino al 30 giugno 2026 l’adesione dipende dalla scelta del lavoratore entro sei mesi dall’assunzione.

    Contribuzione prevista dall’art. 86:

    • cooperativa: 1,5% della retribuzione utile al calcolo del TFR, solo per chi aderisce e versa il proprio contributo
    • lavoratore: almeno l’1% della retribuzione utile al TFR, con trattenuta in busta paga, aumentabile liberamente
    • TFR maturando: tutto per chi ha la prima occupazione dopo il 28 aprile 1993; per gli altri almeno il 26% (pari all’1,8% della retribuzione utile)

    Il conferimento del TFR maturando al fondo non è revocabile, mentre il TFR già accantonato in azienda resta lì.

    TFR alla cessazione

    Alla cessazione il TFR viene liquidato con:

    • Tassazione separata: aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni
    • Trasferimento al Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza cooperativa

    In caso di morte: TFR liquidato a coniuge, figli o genitori (in mancanza, agli eredi).

    Casi pratici

    Tizio – OSS C2 calcolo TFR annuo
    Tizio è OSS C2 con stipendio annuo lordo €18.720 (13 mens × €1.440). TFR annuo = 18.720 / 13,5 = €1.387. Dopo 10 anni TFR maturato ~€14.700 (incluse rivalutazioni).
    Caia – Educatrice anticipazione prima casa
    Caia è D2 con 12 anni anzianità, TFR maturato €25.000. Chiede anticipazione 70% (€17.500) per acquisto prima casa. Cooperativa approva (sotto limite 10% annuo aventi diritto).
    Sempronio – Cessazione + Cooperlavoro
    Sempronio cessa rapporto. TFR €32.000 (15 anni anzianità). Aveva conferito il TFR a Previdenza Cooperativa: TFR maturato anteriormente €8.000 liquidato dalla cooperativa; €24.000 al fondo pensione complementare.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR in cooperativa sociale?
    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Si calcola su minimo conglobato, indennità fisse, tredicesima e quattordicesima. Si rivaluta annualmente al 75% ISTAT + 1,5% fisso.
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, una sola volta. Per: prima casa propria/figli, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione.
    L’iscrizione a Previdenza Cooperativa è obbligatoria?
    Per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 l’iscrizione è automatica, ma si può rinunciare entro 60 giorni dalla prima assunzione; per gli assunti fino al 30 giugno 2026 vale la scelta del lavoratore entro 6 mesi dall’assunzione, con silenzio-assenso in difetto. Il contributo dell’1,5% a carico della cooperativa spetta solo a chi versa almeno l’1% (art. 86).
    Quando si riceve il TFR alla cessazione?
    Il CCNL non fissa un termine proprio: l’art. 35 rinvia alla L. 297/1982, quindi il TFR si paga alla cessazione del rapporto. Se la cooperativa è insolvente, il Fondo di Garanzia INPS paga il TFR e le ultime 3 mensilità non corrisposte.

    Fonti: CCNL Cooperative Sociali, art. 35 · art. 86 · art. 2120 c.c.. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: preavviso 15-180 giorni

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Cooperative Sociali varia da 15 giorni (ausiliari prima fascia) a 180 giorni (responsabili F1) in base a livello e anzianità. Il datore può scegliere fra preavviso lavorato o indennità sostitutiva. Per dimissioni del lavoratore il preavviso è dimezzato. Il licenziamento per giusta causa è senza preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso licenziamento e dimissioni (datore licenzia)
    Livello Fino 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    A1, A2 15 gg 30 gg 45 gg
    B1 20 gg 40 gg 60 gg
    C1-C3 (OSS) 30 gg 60 gg 75 gg
    D1-D3 (educ./inferm.) 45 gg 75 gg 90 gg
    E1-E2 (coord.) 60 gg 90 gg 120 gg
    F1 (resp.) 90 gg 150 gg 180 gg

    Nelle dimissioni del lavoratore, il preavviso è dimezzato (es. OSS C2 con 7 anni: 30 gg invece di 60 gg).

    Come si calcola il preavviso

    Il preavviso è il tempo di anticipo con cui la cessazione del rapporto deve essere comunicata. La durata dipende da:

    • Livello di inquadramento
    • Anzianità di servizio nella cooperativa (3 fasce: 0-5, 5-10, 10+ anni)
    • Direzione del recesso: dimissioni dimezzano il preavviso vs licenziamento

    Si conta in giorni di calendario, non solo lavorativi. Decorrenza: giorno successivo alla comunicazione (raccomandata, PEC, consegna a mano).

    Preavviso lavorato vs indennità

    Il datore (o il lavoratore) può scegliere:

    • Preavviso lavorato: continua a lavorare regolarmente fino al termine
    • Indennità sostitutiva: paga la retribuzione del periodo di preavviso e il rapporto cessa immediatamente

    L’indennità sostitutiva include: minimo + contingenza + EDR + ratei tredicesima, ferie, ROL.

    Se il datore intima preavviso e il lavoratore non vuole completarlo, può pagare indennità inversa (paga il datore per uscire prima).

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni del lavoratore richiedono:

    • Preavviso dimezzato rispetto al licenziamento
    • Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS (sennò sono inefficaci, salvo dimissioni durante prova o per giusta causa)
    • Revocabili entro 7 giorni dall’invio (sempre tramite portale)

    Eccezioni di forma online:

    • Dimissioni in fase di prova
    • Dimissioni per giusta causa (mobbing, mancato pagamento)
    • Dimissioni della madre lavoratrice nei primi 3 anni (vincolo di convalida ITL)

    Licenziamento per giusta causa

    Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è senza preavviso ed è ammesso solo per fatti di estrema gravità:

    • Furto, appropriazione indebita di farmaci, denaro residenti
    • Violenza, maltrattamenti pazienti/utenti
    • Abuso, falsificazione documenti
    • Assenza ingiustificata >5 gg consecutivi
    • Rifiuto reiterato e immotivato di mansioni

    Procedura: contestazione scritta entro 15 gg dal fatto, difesa entro 5 gg, licenziamento se conferma.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Il licenziamento per giustificato motivo è di due tipi:

    • Soggettivo: inadempimento meno grave (con preavviso)
    • Oggettivo: ragioni produttive/organizzative (con preavviso). Es. chiusura servizio, cessazione appalto.

    Per il licenziamento oggettivo in cooperative con più di 15 dipendenti si applica l’art. 7 L. 604/1966: tentativo conciliazione obbligatoria in ITL.

    Casi pratici

    Tizio – OSS C2 con 6 anni preavviso
    Tizio è OSS C2 con 6 anni di anzianità. Cooperativa lo licenzia per chiusura appalto: 60 gg preavviso. Cooperativa preferisce indennità sostitutiva 60 gg paga = €2.880 lordi.
    Caia – Educatrice dimissioni dimezzate
    Caia è D2 con 4 anni, si dimette via Cliclavoro. Preavviso dimezzato: 22 giorni (invece di 45). Cooperativa accetta indennità sostitutiva, esce subito.
    Sempronio – Responsabile F1 licenziato giusta causa
    Sempronio responsabile F1 sorpreso a falsificare timesheet personale. Contestazione, 5 gg difesa, licenziamento per giusta causa senza preavviso. Riceve solo TFR + ratei.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da OSS?
    Per OSS C2 con anzianità fino a 5 anni: 15 gg (dimissioni dimezzano i 30 gg del preavviso licenziamento). Con 5-10 anni: 30 gg. Oltre 10 anni: 37,5 gg (75/2).
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo per giusta causa (art. 2119 c.c.): furto, maltrattamenti, violenza, abuso, gravi inadempienze. Procedura: contestazione scritta + 5 gg difesa + decisione motivata.
    Le dimissioni online sono obbligatorie?
    Sì, tramite portale Cliclavoro/INPS, salvo dimissioni in prova, per giusta causa, o di madre nei primi 3 anni del figlio (che vanno convalidate ITL).
    Posso revocare le dimissioni?
    Sì, entro 7 giorni dall’invio sul portale Cliclavoro/INPS la revoca è automatica. Trascorso il termine non è più possibile, salvo accordo bilaterale.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Fringe benefit 2025: soglie di esenzione e tassazione nel 730

    In sintesi

    • Rigo C17 del 730: nella sezione VIII del quadro C («Erogazioni in natura») si riportano i fringe benefit della Certificazione Unica 2026: colonna 1 «Benefit base» = punto 474, colonna 2 «Con figli fiscalmente a carico» = punto 475.
    • Soglie per i redditi 2025: benefit esenti fino a 1.000 euro, 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (legge 207/2024, art. 1, comma 390).
    • Tutto o niente: se il totale supera il limite, diventa imponibile l’intero importo, non solo la parte in eccesso.
    • Più CU: con più Certificazioni Uniche non conguagliate si compila un modulo per ciascuna; il limite si verifica sulla somma, ed è qui che il 730 può far emergere un superamento che i singoli datori non vedevano.
    • Affitto, mutuo e bollette rimborsati: se il datore li ha rimborsati come benefit, non si possono detrarre nel 730.

    Rigo C17 del 730: dove si indicano i fringe benefit

    I fringe benefit (in italiano «erogazioni in natura» o «compensi in natura») sono beni e servizi che il datore dà al dipendente in aggiunta allo stipendio, compresi i rimborsi delle bollette di casa e dell’affitto o degli interessi del mutuo dell’abitazione principale. Il datore li indica nella Certificazione Unica 2026; nel 730/2026 i dati vanno trascritti nel rigo C17, sezione VIII del quadro C.

    Rigo C17 del 730/2026 e punti della Certificazione Unica 2026
    Dove nel 730 Cosa indicare Da quale punto della CU
    Rigo C17, colonna 1 (Benefit base) Fringe benefit soggetti al limite di 1.000 euro Punto 474
    Rigo C17, colonna 2 (Con figli fiscalmente a carico) Fringe benefit soggetti al limite di 2.000 euro Punto 475
    Rigo C18 (Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione) Somme per affitto e manutenzione della casa dei neoassunti a tempo indeterminato nel 2025 trasferiti a oltre 100 km, fino a 5.000 euro annui Punto 476
    Più CU non conguagliate Un modulo del quadro C per ciascuna CU Punti 474 e 475 di ciascuna CU

    Punto 474 e punto 475 della CU 2026: cosa significano

    Secondo le istruzioni della Certificazione Unica 2026, nel punto 474 il datore indica il valore delle erogazioni e dei compensi in natura, «indipendentemente dal loro ammontare», per i quali vale il limite di esenzione di 1.000 euro; nel punto 475 quelli per i quali vale il limite di 2.000 euro, perché il dipendente ha dichiarato di avere figli fiscalmente a carico. Se un benefit è stato dato al posto del premio di risultato, il suo intero importo va nel punto 474.

    Il punto 474 o 475 compilato non vuol dire che hai pagato qualcosa: è l’informazione che serve al 730 per controllare il limite. Se il valore resta entro la soglia, il benefit non entra nel reddito; se il datore ha già visto il superamento, l’intero importo è già compreso nel reddito di lavoro dipendente certificato.

    Due CU e soglia superata: cosa succede nel 730

    Ogni datore controlla il limite solo sui benefit che ha erogato lui. Se nel 2025 hai lavorato per due datori e nessuno dei due ha conguagliato i redditi dell’altro, compili il quadro C con un modulo per ciascuna CU, riportando in ogni modulo i suoi punti 474 e 475. Il limite di 1.000 o 2.000 euro si verifica sul totale: se la somma lo supera, l’intero ammontare dei benefit concorre al reddito tassabile, e dal 730 può risultare un’imposta da versare.

    Esempio pratico

    • Tizio, senza figli a carico, nel 2025 ha avuto due rapporti di lavoro. Il primo datore gli ha dato buoni acquisto per 600 euro (punto 474 della prima CU), il secondo per 500 euro (punto 474 della seconda CU). Ciascun datore era sotto i 1.000 euro e non li ha tassati. Nel 730 Tizio compila due moduli del quadro C, con 600 e 500 euro nel rigo C17, colonna 1: il totale di 1.100 euro supera il limite e l’intero importo concorre al reddito. Se fossero stati 950 euro in tutto, sarebbero rimasti esenti.

    Fringe benefit 2025: le soglie che valgono nel 730/2026

    Per il 2025 (e anche per il 2026 e il 2027) il valore complessivo dei benefit non concorre al reddito entro 1.000 euro, che salgono a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. I limiti non funzionano come una franchigia: se il totale li supera anche di un euro, si tassa tutto. Per la definizione di fringe benefit, cosa rientra nella soglia e cosa no (i buoni pasto, per esempio, hanno una regola propria) vedi la guida su cosa sono i fringe benefit e come si tassano (art. 51 TUIR).

    Fringe benefit 2025: soglie di esenzione e imponibilità
    Situazione del dipendente Limite di esenzione 2025 Cosa succede se si supera il limite
    Dipendente senza figli fiscalmente a carico 1.000 euro L’intero valore dei benefit diventa imponibile IRPEF
    Dipendente con figli fiscalmente a carico 2.000 euro L’intero valore dei benefit diventa imponibile IRPEF
    Rimborso utenze domestiche (acqua, luce, gas) Rientra nel limite sopra indicato Se il totale benefit supera il limite, anche queste somme sono tassate
    Rimborso affitto prima casa o interessi sul mutuo Rientra nel limite sopra indicato Le stesse spese non si possono detrarre nel 730

    Rimborso di affitto, mutuo e bollette: niente doppia agevolazione

    Le istruzioni del 730/2026 precisano che, per le spese rimborsate dal datore come fringe benefit, non si possono usare le agevolazioni previste per le stesse spese, per esempio la detrazione degli interessi del mutuo o dei canoni di locazione dell’abitazione principale: essendo state rimborsate, non sono rimaste a carico del lavoratore. Se il rimborso copre solo una parte della spesa, si può detrarre la parte che hai pagato tu, nei limiti della singola detrazione.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 di ciascun datore di lavoro (punti 474, 475 e, se presente, 476)
    • Dichiarazione consegnata al datore con i codici fiscali dei figli a carico (necessaria per la soglia di 2.000 euro)
    • Contratto di locazione o documentazione del mutuo, se il datore ha rimborsato affitto o interessi
    • Documentazione dei benefit ricevuti (buoni acquisto, rimborsi bollette)

    Caso 1 – Dipendente senza figli: benefit sotto soglia

    Scenario. Caio non ha figli a carico. Nel 2025 il suo datore di lavoro gli ha dato buoni spesa per 600 euro e il rimborso delle bollette per 200 euro. Totale benefit: 800 euro, indicati nel punto 474 della CU.

    Come si applica. Il totale di 800 euro è inferiore al limite di 1.000 euro: i benefit sono esenti e non aumentano il reddito imponibile. Caio riporta comunque 800 euro nel rigo C17, colonna 1, perché il dato serve al controllo del limite.

    In pratica

    • Sotto la soglia di 1.000 euro (senza figli) non paghi IRPEF sui benefit.
    • Se il punto 474 della CU è compilato, trascrivilo nel rigo C17, colonna 1.

    Caso 2 – Dipendente con figli: benefit oltre i 2.000 euro

    Scenario. Sempronia ha due figli fiscalmente a carico e lo ha dichiarato al datore. L’azienda le rimborsa le bollette di luce e gas per 700 euro, l’affitto della prima casa per 1.000 euro e le dà buoni spesa per 500 euro. Totale benefit: 2.200 euro.

    Come si applica. Sempronia ha diritto al limite di 2.000 euro, ma il totale (2.200 euro) lo supera: l’intero importo di 2.200 euro diventa imponibile, non solo i 200 euro di eccedenza. Il datore lo include nel reddito certificato e lo indica nel punto 475 della CU; Sempronia lo riporta nel rigo C17, colonna 2. Poiché l’affitto le è stato rimborsato, non può detrarre nel 730 i canoni di locazione per la parte rimborsata.

    In pratica

    • Avere figli a carico porta il limite a 2.000 euro: va comunicato al datore con i codici fiscali.
    • Se superi la soglia si tassa tutto: un totale di 2.001 euro è imponibile per intero.
    • Le spese rimborsate come benefit non si detraggono nel 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Cooperative Sociali: prova fino a 6 mesi (F1)

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali fissa il periodo di prova in giornate di effettiva prestazione: 30 per A1, A2, B1 e C1; 45 per C2 (OSS); 60 per C3, D1, D2, D3 ed E1; 180 per E2, F1 e F2 (art. 32). Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso; spettano la retribuzione del lavoro svolto e i ratei di ferie, tredicesima e TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL Cooperative Sociali (art. 32)
    Posizione economica Durata massima (giornate di effettiva prestazione)
    A1, A2, B1, C1 30
    C2 (operatore socio-sanitario) 45
    C3, D1, D2, D3, E1 60
    E2, F1, F2 180

    Cos'è e come si conta la prova

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza della prosecuzione. Durante questo periodo il recesso è libero per entrambe le parti.

    Si conta in giornate di effettiva prestazione (art. 32). Se la prova si interrompe per malattia, il lavoratore può essere ammesso a completarla se riprende servizio entro 60 giorni; per legge la prova si prolunga in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità (art. 7, comma 3, D.Lgs. 104/2022).

    La prova deve essere scritta nel contratto di assunzione: se manca o è generica, non vale.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza dover motivare:

    • Il datore comunica per iscritto (raccomandata, PEC o consegna a mano)
    • Il lavoratore può dimettersi anche solo a voce (ma per tracciabilità sempre consigliata forma scritta)
    • Si paga solo il periodo effettivamente lavorato
    • Si maturano ratei di tredicesima, ferie e TFR in proporzione

    Il datore non può recedere se le motivazioni sono discriminatorie (gravidanza, motivi sindacali, ecc.): in tal caso il licenziamento è nullo.

    Prova nel D.Lgs. 104/2022 (decreto trasparenza)

    Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto regole nuove sulla prova:

    • Durata proporzionale per tempo determinato: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di contratto, max secondo CCNL
    • Cumulo: non si può ripetere la prova per stesso lavoratore e stesse mansioni
    • Trasparenza: la durata deve essere indicata in modo chiaro nella lettera di assunzione

    Diritti durante la prova

    Anche durante la prova il lavoratore matura tutti gli istituti normativi:

    • Stipendio intero secondo livello
    • Ferie e ROL in ratei (1/12 per mese)
    • Tredicesima in ratei
    • TFR dal primo giorno
    • Contributi INPS/INAIL regolari
    • Diritto alla privacy e tutela contro mobbing/molestie

    Conferma e prosecuzione

    Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto prosegue a tempo indeterminato (o secondo durata contratto a termine) senza necessità di alcuna formalità.

    La conferma esplicita non è obbligatoria: il silenzio vale come conferma. Tuttavia molte cooperative emettono una “lettera di conferma” che ha valore solo dichiarativo.

    Dopo la prova il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo con preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – OSS in prova 45 giornate
    Tizio è assunto come OSS (posizione C2): la prova dura al massimo 45 giornate di effettiva prestazione. Alla 40ª giornata la cooperativa comunica il recesso. Gli spettano la retribuzione delle giornate lavorate e i ratei di ferie, tredicesima e TFR; nessun preavviso (art. 32).
    Tizio assunto come OSS C1 con prova 60 gg. Al 55° giorno cooperativa comunica recesso (non si è ambientato in équipe). Pagati 55 gg + ratei. Niente preavviso.
    Caia – Educatrice prova interrotta da maternità
    Caia D2 in prova al 30° giorno scopre gravidanza. La prova si sospende per maternità (5 mesi). La prova (60 giornate per D2) si prolunga per la durata dell’assenza: al rientro restano 30 giornate (art. 7, comma 3, D.Lgs. 104/2022).
    Sempronio – Responsabile F1 con prova 180 gg
    Sempronio assunto come responsabile RSA F1 con prova 180 gg. Al 5° mese decide di dimettersi (non si trova con la direzione). Recesso immediato senza preavviso.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un OSS?
    45 giornate di effettiva prestazione: l’OSS è inquadrato in C2 (art. 32). Per C1 (ADEST e OSA formati) sono 30 giornate, per C3 60.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, attività sindacale) sempre nullo.
    Maturo ferie e tredicesima durante la prova?
    Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima e TFR. La contribuzione INPS è piena. Anche permessi L.104 sono concessi.
    Si può ripetere la prova se cambio cooperativa?
    Sì, ogni nuovo rapporto di lavoro ha la sua prova. Ma se torno nella stessa cooperativa per stesse mansioni la prova non può essere ripetuta (cumulo vietato).

    Fonti: CCNL Cooperative Sociali, art. 32 · D.Lgs. 104/2022, art. 7. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: maternità, paternità e congedi

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali integra l’indennità INPS di maternità fino al 100% della normale retribuzione per il congedo obbligatorio di 5 mesi, dal 1° gennaio 2024 (art. 63; prima all’80%). Paternità obbligatoria di 10 giorni lavorativi (20 se parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Congedo parentale fino ai 14 anni del figlio: 6 mesi per genitore e 10 in tutto (11 se il padre ne fa almeno 3), indennizzati per 9 mesi. Allattamento 2 ore al giorno fino a 1 anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi CCNL Cooperative Sociali
    Tipologia Durata Indennità
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 100% (INPS 80% + integraz. datore)
    Maternità anticipata gravi rischi Fino al parto 80% INPS
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi (20 se parto plurimo) 100% INPS
    Congedo parentale indennizzato 9 mesi in tutto: 3 per ciascun genitore non trasferibili + 3 alternativi, entro i 14 anni 30%; 3 mesi all’80% entro i 6 anni, in alternativa tra i genitori
    Congedo parentale oltre i 9 mesi Fino a 10 mesi (11 se il padre ne fa almeno 3), max 6 per genitore 30% solo con reddito individuale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno 100%
    Malattia figlio 0-3 anni Illimitata Non retribuita (legge)
    Malattia figlio 3-14 anni 10 gg lavorativi/anno per genitore Non retribuita

    Maternità obbligatoria 5 mesi al 100%

    Il congedo di maternità è di 5 mesi obbligatori:

    • 2 mesi prima del parto
    • 3 mesi dopo il parto
    • Oppure “flessibilizzazione“: 1 mese prima + 4 mesi dopo (su certificato medico/ginecologo)

    L’INPS paga l’80% della retribuzione media giornaliera; il CCNL Cooperative Sociali integra al 100%. La cooperativa anticipa lo stipendio e poi compensa con INPS.

    Paternità obbligatoria di 10 giorni

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, 20 in caso di parto plurimo (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001).

    I 10 giorni:

    • Sono indennizzati dall’INPS al 100% della retribuzione
    • Si fruiscono da 2 mesi prima della data presunta del parto fino a 5 mesi dopo, anche durante il congedo di maternità della madre
    • Non sono frazionabili a ore, ma si possono prendere anche in giorni non continuativi
    • Vanno comunicati per iscritto al datore con almeno 5 giorni di anticipo

    C’è poi il congedo di paternità alternativo (art. 28): in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo al padre, spetta per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua.

    Congedo parentale fino a 14 anni

    Dopo la maternità obbligatoria entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • Durata: 6 mesi per ciascun genitore (7 per il padre che ne fa almeno 3), 10 mesi in tutto, 11 se il padre ne fa almeno 3; 11 mesi per il genitore solo (art. 32)
    • Fino ai 14 anni del figlio
    • Frazionabile in giorni o ore
    • Indennità INPS al 30% per 9 mesi in tutto (3 per genitore non trasferibili e 3 alternativi); 3 di questi mesi sono indennizzati all’80% se fruiti entro i 6 anni del figlio, in alternativa tra i genitori (art. 34)

    Il CCNL Cooperative Sociali non integra il congedo parentale (eccezione dal 100% maternità).

    Allattamento: 2 ore/giorno

    Fino a 1 anno del bambino la madre lavoratrice ha diritto a 2 ore retribuite al giorno per allattamento, 1 ora se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore.

    Le ore possono essere:

    • Fruite all’inizio o fine turno (con consenso datore)
    • Estese in caso di parto plurimo (4h/giorno per gemellaggio)

    L’indennità è interamente a carico INPS (anticipata dalla cooperativa).

    Malattia figli e congedi straordinari

    Sono previsti specifici congedi per la cura dei figli:

    • Malattia figlio 0-3 anni: senza limiti, non retribuita
    • Malattia figlio 3-14 anni: 10 giorni lavorativi/anno per ciascun genitore, non retribuiti

    I genitori adottivi godono delle stesse tutele dei genitori biologici.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità 10 gg
    Tizio fruisce 10 gg paternità (5 alla nascita + 5 nel mese successivo) al 100% retribuzione. La sostituzione in équipe è coperta da personale flessibile.
    Caia – Maternità + congedo parentale
    Caia ha 5 mesi maternità al 100% (cooperativa integra 20% sopra INPS). Poi 6 mesi di congedo parentale: per legge 3 mesi possono essere indennizzati all’80% (entro i 6 anni del figlio, in alternativa con il padre) e gli altri al 30% (art. 34). Rientro a 11 mesi dal parto.
    Sempronio – Allattamento e turni RSA
    Sempronio (papà) non ha diritto all’allattamento (solo la madre). Sua moglie OSS in RSA fruisce 2h/giorno allattamento per 12 mesi, esonero notti.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità in cooperativa sociale?
    5 mesi obbligatori (2 prima + 3 dopo il parto) retribuiti al 100% (INPS 80% + integrazione cooperativa 20%). Flessibilizzabile a 1+4 mesi su certificato medico.
    Quanti giorni di paternità obbligatoria?
    10 giorni lavorativi, 20 in caso di parto plurimo, indennizzati dall’INPS al 100%. Si fruiscono da 2 mesi prima della data presunta del parto a 5 mesi dopo, anche in giorni non continuativi ma non a ore (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001).
    Quanto dura il congedo parentale facoltativo?
    6 mesi per ciascun genitore (7 per il padre che ne fa almeno 3), 10 in tutto o 11 se il padre ne fa almeno 3, fino ai 14 anni del figlio. Sono indennizzati 9 mesi al 30%, di cui 3 all’80% se fruiti entro i 6 anni, in alternativa tra i genitori (artt. 32 e 34).
    Ho diritto a permessi se mio figlio è malato?
    Sì: senza limiti per figli 0-3 anni, 10 giorni lavorativi/anno per ciascun genitore se il figlio ha tra 3 e 14 anni. I permessi sono non retribuiti ma non comportano licenziamento o sanzioni.

    Fonti: CCNL Cooperative Sociali, art. 63 · D.Lgs. 151/2001, art. 27-bis · art. 32 · art. 34. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: malattia, comporto e infortunio

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali conserva il posto per 12 mesi di malattia nell’arco dell’ultimo triennio; per gravi patologie oncologiche e cronico-degenerative le giornate di terapia salvavita e di ricovero non si contano (art. 71). Al lavoratore non in prova la cooperativa integra l’indennità di malattia fino al 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno. In caso di infortunio sul lavoro il posto è conservato fino alla guarigione clinica e l’integrazione al 100% vale dal 1° al 180° giorno (art. 72).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Imprese sociali · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoopsociali · FP CGIL · CISL FP · Fisascat CISL · UIL FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    26 gennaio 2024 (efficace dal 5 marzo 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025; trattativa per il rinnovo avviata nel 2026
    Platea
    Circa 400.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Malattia, comporto e infortunio CCNL Cooperative Sociali (artt. 71 e 72)
    Voce Regola
    Conservazione del posto (malattia e infortunio non sul lavoro) 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio, anche per assenze in più riprese
    Gravi patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti Giornate di terapia salvavita e di ricovero escluse dal calcolo
    Integrazione della malattia Fino al 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno (lavoratori non in prova)
    Malattia oltre 3 giorni Integrazione subordinata al riconoscimento dell’indennità da parte dell’ente
    Infortunio sul lavoro Posto e anzianità conservati fino alla guarigione clinica; integrazione fino al 100% dal 1° al 180° giorno
    Malattia professionale Posto conservato per il periodo di indennità per inabilità temporanea
    Comunicazione dell’assenza Al più presto e comunque entro la prima ora di inizio del lavoro, con numero di protocollo del certificato
    Malattia durante le ferie Sospende le ferie in caso di ricovero o di prognosi superiore a 7 giorni di calendario

    Il comporto di 12 mesi nel triennio

    L’art. 71 del CCNL fissa la conservazione del posto in 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio, anche se raggiunti con assenze in più riprese.

    In caso di gravi patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti, documentate, le giornate per le terapie salvavita e di ricovero ospedaliero sono escluse dal calcolo.

    Superato il comporto il datore può risolvere il rapporto; restano dovuti il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 71). Il CCNL non prevede un’aspettativa specifica dopo il comporto: l’aspettativa non retribuita dell’art. 67 (fino a 6 mesi, per gravi necessità personali o malattia di familiari) è concessa a richiesta, nei limiti delle esigenze di servizio.

    Integrazione della malattia fino al 180° giorno

    Al lavoratore non in prova la cooperativa paga un trattamento a integrazione dell’indennità di malattia degli enti competenti fino al 100% della normale retribuzione, fino al 180° giorno (art. 71). Per le malattie superiori a 3 giorni l’integrazione spetta se l’ente riconosce l’indennità di malattia. Il CCNL non prevede scaglioni ridotti dopo il 180° giorno.

    Infortunio sul lavoro

    L’infortunio sul lavoro è gestito da INAIL:

    • Il posto e l’anzianità sono conservati fino alla guarigione clinica certificata dall’istituto assicuratore (art. 72)
    • Dal 4° giorno l’INAIL paga il 60% della retribuzione fino al 90° giorno e il 75% dal 91°
    • Il CCNL integra fino al 100% della normale retribuzione dal 1° al 180° giorno, se l’INAIL riconosce l’infortunio
    • L’infortunio va denunciato subito al superiore diretto

    L’infortunio in itinere (casa-lavoro) è equiparato all’infortunio sul lavoro se avvenuto sul percorso abituale e in orario congruo.

    Comporto e patologie psichiatriche

    Le patologie psichiatriche e depressive rientrano nel comporto ordinario di 12 mesi nel triennio. Per il personale di settori “stressogeni” (comunità minori, salute mentale) il CCNL non prevede un comporto diverso.

    In caso di burn-out certificato (sindrome stress-correlato), la malattia è gestita come ordinaria, ma il medico competente può proporre cambio mansione.

    Visite fiscali e controllo

    Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile alla visita fiscale INPS:

    • Settore privato (cooperative): fasce 10-12 e 17-19 (tutti i giorni inclusi festivi)
    • Esenzioni: patologie gravi, malattia da incidente, terapie salvavita

    Assenza alla visita = sanzione fino a perdita totale indennità per quel periodo.

    Casi pratici

    Tizio – OSS lombalgia 2 mesi
    Tizio si fa male sollevando paziente, 60 gg malattia. Se si tratta di malattia comune, la cooperativa integra l’indennità fino al 100% della normale retribuzione (art. 71); se l’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro, l’integrazione al 100% vale dal 1° giorno (art. 72). Tornerà in servizio con visita medico competente.
    Caia – Educatrice burn-out 4 mesi
    Caia ha esaurimento (sindrome ansiosa) 4 mesi malattia. Integrazione al 100% fino al 180° giorno: i 4 mesi sono coperti per intero. Medico competente propone cambio mansione (no più comunità minori).
    Sempronio – Infermiere infortunio in itinere
    Sempronio cade in bici tornando da lavoro, infortunio in itinere. INAIL paga il 60% e poi il 75%; la cooperativa integra fino al 100% dal 1° al 180° giorno (art. 72). Riabilitazione ortopedica.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in cooperativa sociale?
    12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio, anche per assenze in più riprese. Per gravi patologie oncologiche o cronico-degenerative le giornate di terapia salvavita e di ricovero non si contano (art. 71).
    Lo stipendio è intero durante la malattia?
    Sì, fino al 180° giorno: la cooperativa integra l’indennità di malattia fino al 100% della normale retribuzione per i lavoratori non in prova. Oltre i 3 giorni l’integrazione spetta se l’ente riconosce l’indennità (art. 71).
    Cosa succede se supero il comporto?
    Il datore può risolvere il rapporto; restano dovuti TFR e indennità sostitutiva del preavviso (art. 71). Il CCNL non prevede un’aspettativa apposita dopo il comporto: quella dell’art. 67, fino a 6 mesi, è concessa a richiesta per gravi necessità.
    L'infortunio in itinere è coperto?
    Sì, l’infortunio in itinere (casa-lavoro) è equiparato all’infortunio sul lavoro se avvenuto sul percorso abituale e in orario congruo. L’INAIL paga l’indennità e la cooperativa integra fino al 100% dal 1° al 180° giorno (art. 72).

    Fonti: CCNL Cooperative Sociali, art. 71 · art. 72 · art. 67. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.